Legislatura 18ª - Dossier n. 227

Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 227
Dossier

Servizio studi

A.S. n. 1746

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. 9/2020 - A.S. n. 1746

Riferimenti:

  • A.S. 1746

Classificazione Teseo: AGEVOLAZIONI FISCALI, CONTRIBUTI PUBBLICI, EPIDEMIE, MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE

Articolo 1
(Disposizioni riguardanti i termini relativi
alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020)

L'articolo 1 anticipa dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020 l'efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi (comma 1). Per effetto del successivo comma 6 viene mantenuta l'efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 esclusivamente per le norme che impongono all'Agenzia delle entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet. I commi da 2 a 5 prevedono il differimento di talune scadenze con effetti esclusivamente per l’anno 2020. In particolare, i termini per l’invio da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni uniche e per la scelta del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni, vengono posticipati dal 16 al 31 marzo 2020. Il comma 4 differisce al 5 maggio 2020 il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata. Il comma 5, infine, posticipa dal 28 febbraio al 31 marzo 2020 il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni.

Il comma 1 dell'articolo in esame anticipa di un anno, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020, la data a decorrere dalla quale acquistano efficacia le disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del decreto n. 124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

L’articolo 16-bis del decreto legge n. 124 del 2019 ha introdotto numerose modifiche in materia di dichiarazione dei redditi e di assistenza fiscale. La disposizione differisce dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello 730; rimodula i termini entro cui i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta devono effettuare le comunicazioni ai contribuenti e all'Agenzia delle entrate; introduce un termine mobile per effettuare il conguaglio d'imposta.

Il comma 1, lettera a), numero 1) stabilisce che i contribuenti possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando il Modello 730 unitamente alle schede per la scelta della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

a) entro il 30 settembre (rispetto al previgente 7 luglio) dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;

b) entro il 30 settembre (rispetto al previgente 23 luglio) dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.

La lettera a), numero 2) dispone la sola condizione da rispettare affinché i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato possano rivolgersi al sostituto o a un CAF: è necessario che il contratto duri almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo. Di conseguenza, viene soppressa (numero 3) la condizione per cui i possessori dei redditi determinati da rapporti di collaborazione potevano adempiere agli obblighi di dichiarazione a condizione che il rapporto di collaborazione durasse almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione

La lettera b) del comma 1 stabilisce (numero 1) che i CAF conservino anche le schede relative alle scelte per la destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione (attualmente sono conservate le schede dell'otto e del cinque per mille). Vengono inoltre (numero 2) rimodulati i termini entro cui i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati devono effettuare le comunicazioni ai contribuenti e all'Agenzia delle entrate.

La norma stabilisce che, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, tali soggetti concludono le attività di comunicazione all'Agenzia delle entrate del risultato finale delle dichiarazioni, di consegna al contribuente della copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione, nonché di trasmissione all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni predisposte, entro:

a)il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

b)il 29 giugno, per quelle presentate dal l° al 20 giugno;

c)il 23 luglio, per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;

d) il 15 settembre, per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;

e) il 30 settembre, per quelle presentate dal l° al 30 settembre.

Ai sensi del regime previgente i CAF dovevano concludere le attività richiamate entro:

a) il 29 giugno, per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno;

b) il 7 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno;

c) il 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio.

La lettera b), numero 3) del comma 1 dispone il differimento dal 7 al 16 marzo del termine per la trasmissione delle certificazioni uniche, incluse quelle attestanti i contributi dovuti all’INPS, e della scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni.

Si ricorda che (articolo 4, comma 6-ter, del DPR n. 322 del 1998) i soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte rilasciano un’apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'INPS, attestante l'ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica.

La lettera c) del comma 1 rimodula i termini entro cui i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché le buste del due, del cinque e dell'otto per mille.

La lettera in esame stabilisce che i sostituti d'imposta trasmettono entro:

  1. il 15 giugno di ciascun anno, le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
  2. il 29 giugno, le dichiarazioni presentate dal l° al 20 giugno;
  1. il 23 luglio, le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio;

d) il 15 settembre, le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto;

e) il 30 settembre, le dichiarazioni presentate dal l° al 30 settembre.

La lettera d) del comma 1 modifica la disciplina delle operazioni di conguaglio e stabilisce che il sostituto d’imposta deve effettuare il conguaglio d’imposta a termine mobile e non più fisso come stabilito dalla legislazione previgente (retribuzione di competenza del mese di luglio) ovvero con la prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile.

In particolare, la disposizione stabilisce che le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni.

Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.

Analoga possibilità viene riconosciuta agli enti che erogano pensioni. Questi ultimi potranno effettuare le operazioni di conguaglio a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione (non più a partire dal mese di agosto o di settembre).

La lettera d) differisce anche il termine entro il quale i contribuenti danno comunicazione al sostituto d'imposta dell'importo delle somme che ritengono dovute. Tale importo deve essere comunicato entro il 10 ottobre anziché entro il mese di settembre.

Il comma 2 dell'articolo 16-bis del citato decreto legge n. 124 del 2019 fissa al 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, i termini entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati (rispetto all’attuale 31 marzo), e trasmetterle in via telematica all'Agenzia delle entrate (rispetto al previgente 7 marzo).

Viene inoltre introdotto un nuovo comma 6-sexies all'articolo 4 del D.P.R. n. 322 del 1998, in materia di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, il quale dispone che l'Agenzia delle entrate, esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet, rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute. Gli interessati possono delegare all'accesso anche altri soggetti quali dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori.

Il comma 3, lettera a), posticipa dal 15 al 30 aprile il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione la dichiarazione precompilata.

Il comma 3, lettera b), dispone che il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all’Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 30 settembre, anziché, come previsto attualmente, entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione.

Il comma 4 stabilisce che la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, nonché dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta (ad esempio, spese universitarie, funebri, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi volti alla riqualificazione energetica, universitarie, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, spese relative alle rette per la frequenza di asili nido, erogazioni liberali in favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni) con scadenza 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 16 marzo.

Il comma 5 dell'articolo 16-bis del decreto legge n. 124 del 2019, come modificato dall'articolo in esame, stabilisce che l'efficacia delle relative disposizioni decorre dal 1° gennaio 2020.

Per effetto del successivo comma 6 dell'articolo in esame, viene mantenuta l'efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per il nuovo comma 6-sexies all'articolo 4 del D.P.R. n. 322 del 1998, introdotto dal comma 2 dell'articolo 16-bis del citato decreto legge n. 124 del 2019, il quale dispone che l'Agenzia delle entrate, esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet, rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute.

I commi da 2 a 5 dell'articolo 1 del decreto legge in esame prevedono il differimento di talune scadenze con effetti esclusivamente per l’anno 2020.

In particolare, i commi 2 e 3 stabiliscono che i termini per:

  • l’invio da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni uniche
  • la scelta da parte del sostituto d'imposta del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni;

vengono posticipati dal 16 al 31 marzo 2020.

Il comma 4 differisce (dal 30 aprile) al 5 maggio 2020 il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

Il comma 5 posticipa dal 28 febbraio al 31 marzo 2020 il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni.

Articolo 2
(Sospensione dei termini di versamento
dei carichi affidati all'agente della riscossione)

L'articolo 2 dispone che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni interessati dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. Tale sospensione si applica anche agli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli esecutivi emessi dagli enti locali. Vengono inoltre differiti, a favore dei medesimi soggetti, i termini di versamento relativi alla c.d. rottamazione-ter e al c.d. saldo e stralcio.

In particolare, il comma 1 dispone che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni interessati dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M del 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 (avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA) e 30 (avviso di addebito con valore di titolo esecutivo relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS) del decreto-legge n. 78 del 2010. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il 31 maggio 2020. Non si rimborsa quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015.

In base all'articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015, le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (comma 1).

Inoltre, i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (comma 2).

Infine, l'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1 (comma 3).

Il comma 2 estende l'applicazione delle disposizioni del comma 1 anche agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea e della connessa IVA all'importazione (di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge n. 16 del 2012), e alle ingiunzioni di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti esecutivi che gli enti locali possono emettere, sia per le entrate tributarie sia per quelle patrimoniali, ai sensi dell’articolo 1, comma 792, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).

Il comma 3 stabilisce che, relativamente ai soggetti indicati dal comma 1, sono differiti al 31 maggio 2020:

  • il termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla definizione agevolata delle cartelle tributarie, degli atti del procedimento di accertamento fiscale e delle liti pendenti (c.d. rottamazione-ter di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23 e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 119 del 2018, nonché all’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge n. 34 del 2019);
  • il termine di versamento del 31 marzo 2020 relativo alla definizione agevolata dei debiti di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (c.d. saldo e stralcio di cui all’articolo 1, comma 190, della legge di bilancio 2019, legge n. 145 del 2018).

Tali differimenti si rendono necessari in coerenza con il termine individuato dal comma 1.

L’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 ha disciplinato la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. rottamazione-ter) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, collocandosi nel solco degli interventi già previsti dal decreto-legge n. 193 del 2016 (in relazione ai carichi 2000-2016) e dal decreto-legge n. 148 del 2017 (per i carichi affidati fino al 30 settembre 2017). Il comma 5 dell’articolo 3 prevedeva che, per aderire alla definizione, fosse presentata entro i1 30 aprile 2019 un’apposita dichiarazione all'agente della riscossione. Analogamente alle precedenti rottamazioni, il debitore ha beneficiato dell'abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive. Rispetto alle passate rottamazioni:

  • è possibile effettuare il pagamento in cinque anni, a rate e con un tasso di interesse al 2 per cento;
  • è possibile avvalersi della compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti della PA;
  • col versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

Accanto ad alcune specifiche novità, le richiamate norme hanno riprodotto le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate, disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all’agente della riscossione; a seguito dell’accoglimento della domanda, l’agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata. Le norme hanno consentito l’accesso alla definizione agevolata anche a chi ha aderito alle precedenti “rottamazioni” con pagamento tempestivo del quantum dovuto per la restante parte del debito.

L’articolo 16-bis del decreto-legge n. 34 del 2019 ha riaperto al 31 luglio 2019 i termini per aderire alla rottamazione-ter delle cartelle esattoriali.

L'articolo 1, commi da 184 a 199, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) consente di definire con modalità agevolate (c.d. saldo e stralcio) i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, diversi da quelli annullati automaticamente ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA. Detti debiti possono essere definiti mediante pagamento del capitale, degli interessi e delle somme spettanti all’agente della riscossione. Gli interessi sono versati in misura differenziata e graduale secondo la condizione economica del debitore. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in più rate. Il comma 190, in particolare, stabilisce che le somme dovute posso o essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così suddivise: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021.

La relazione tecnica non ascrive alcun effetto finanziario all'articolo in esame posto che il termine della sospensione ricade entro il corrente anno.

Articolo 3
(Rimessione in termini per adempimenti e versamenti)

L’articolo 3 estende la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio scorso, anche agli adempimenti e ai versamenti effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19.

Beneficeranno della suddetta sospensione anche se non operanti nei territori interessati dalle misure di contenimento le aziende e i clienti dei predetti professionisti e consulenti.

Preliminarmente si ricorda che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 sospende nei confronti delle persone fisiche e delle imprese che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio nei comuni colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (elencati nell’allegato 1 al decreto) i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

La disposizione in esame estende la sospensione dei termini sopra citata anche agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino negli undici comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19 anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni richiamati rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

Si ricorda che i comuni individuati dall’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 sono nella regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; nella regione Veneto: Vò.

Si segnala che con la lettera del 23 febbraio 2020 il presidente dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti aveva espressamente richiesto al Governo di intervenire per sospendere i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari anche in applicazione di quanto disposto dall’art. 9 dello Statuto dei diritti del contribuente. Il presidente, tra l’altro, scriveva che provvedimenti di quarantena collettiva, con chiusura di esercizi pubblici e privati, disposti ai fini sanitari per scongiurare il diffondersi del coronavirus, impongono l’immediata adozione del decreto che disponga la rimessione in termini. A norma dell’art. 9 della legge n. 212 del 2000 - Statuto dei diritti del contribuente - nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore, il Ministro delle finanze, con apposito decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati.

Articolo 4
(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

L’articolo demanda all’ARERA di prevedere, per i comuni maggiormente colpiti dall’epidemia di COVID-19 individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento, emessi o da emettere, delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

L’ARERA disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi nonché, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell’ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto al canone di abbonamento alle radioaudizioni, il versamento delle somme oggetto di sospensione avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell’energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

In dettaglio, come precisato nella relazione illustrativa, l’articolo prevede che – in relazione a quanto previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - nei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio indicati nell’Allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020 – l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), disponga con propri provvedimenti la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (comma 1).

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA, ex Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - AEEGSI, originariamente Autorità per l'energia elettrica e il gas - AEEG) è un organismo collegiale indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481, avente funzioni di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas, nonché del sistema idrico e dei rifiuti. Queste ultime due competenze regolatorie sono state attribuite all'Autorità successivamente alla sua istituzione, rispettivamente con il D.L. n. 201/2011 (articolo 21, comma 19 e successivo il D.P.C.M. attuativo 20 luglio 2012) e con la Legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017, articolo 1, commi 527-530).

L'azione dell'Autorità è diretta, per tutti i settori oggetto di regolazione, a garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza, ad assicurare la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, a definire adeguati livelli di qualità dei servizi, a predisporre sistemi tariffari certi, trasparenti e basati su criteri predefiniti, nonché a promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori.

Per approfondimenti sull’istituzione, i componenti, l’indipendenza e autonomia, le competenze, la trasparenza del processo decisionale e l’attività internazionale dell’ARERA, si rinvia al relativo sito istituzionale.

Si fa presente come l’intervento normativo ricalchi uno schema già adottato dal legislatore per fornire sostegno alle popolazioni colpite da eventi calamitosi, quali ad esempio gli eventi sismici.

Si veda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il comma 2 dell’articolo 48 del D.L. n. 189 del 2016 che ha previsto la sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

In attuazione di quanto sopra disposto l’Autorità di regolazione per i settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ha adottato una serie di deliberazioni (Deliberazione 27 ottobre 2016, n. 618/2016/R/com, la Deliberazione 18 aprile 2017, n. 252/2017/R/com e la Deliberazione 20 novembre 2018, n. 587/2018/R/com).

Con riferimento all’ambito territoriale di applicazione della disposizione, si ricorda che l’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, recante ulteriori misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, identifica i seguenti Comuni (cd “zona rossa”):

1) nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini.

2) Nella Regione Veneto: Vò.

Con riferimento ai predetti Comuni il citato DPCM, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2-2019/2020, adotta specifiche misure di contenimento (articolo 1).

Per il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – in corso di esame parlamentare ai fini della sua conversione in legge – e con particolare riferimento all’articolo 3, che costituisce la base normativa del predetto DPCM, si rinvia al relativo dossier di documentazione.

L’ARERA, con propri provvedimenti da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi. Eventuali oneri derivanti potranno essere coperti, ove opportuno, nell’ambito delle componenti tariffarie, attraverso specifiche modalità individuate da ARERA (comma 2, primo periodo).

Con le bollette dell'energia elettrica, oltre ai servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), ai servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale, tra i quali, ad esempio, il sostegno alle fonti energetiche rinnovabili: si tratta dei cosiddetti oneri generali di sistema, di natura parafiscale, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi. Gli oneri generali sono applicati come maggiorazione della tariffa di distribuzione, (quindi all'interno dei servizi di rete), in maniera differenziata per tipologia di utenza.

Dunque, gli interventi per il settore energetico risultano in gran parte supportati da risorse che non costituiscono propriamente oneri a carico del bilancio dello Stato, perché effettuati tramite finanziamenti derivanti da somme, a carico degli utenti, raccolte attraverso alcune componenti della bolletta elettrica per la copertura degli oneri generali di sistema.

Gli oneri di sistema, cui corrisponde circa il 20% della spesa di energia elettrica di una famiglia tipo, a partire dal 2018 (delibere 481/2017/R/eel e 922/2017/R/eel) sono composti da due componenti, a loro volta articolate in sotto componenti a destinazione specifica:

- ASOS, con cui si finanziano principalmente le rinnovabili e pari all’85% del totale degli oneri di sistema;

- ARIM, pari al restante 15%, con cui si finanzia l’efficienza energetica e altre esigenze del sistema elettrico, tra le quali le misure di compensazione territoriale (AmctRIM).

Per un approfondimento sugli oneri di sistema e le relative componenti tariffarie, si veda anche la sezione dedicata del sito istituzionale dell’ARERA.

Per ciò che concerne il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni, si dispone che lo stesso avvenga, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell’energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione (comma 2, secondo periodo). In tal modo, viene assicurato il versamento dello stesso entro il medesimo esercizio finanziario.

Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Con l’articolo 1, commi da 152 a 159, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016):

  • è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;
  • i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale effettuano il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Questi utenti, quindi, non potranno più pagare tramite bollettino postale.

Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.

Si ricorda infine che i commi 355 e 356 della legge di bilancio 2020 hanno innalzato, a regime, a € 8.000 annui la soglia reddituale prevista ai fini dell’esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni in favore di soggetti di età pari o superiore a 75 anni.

La disposizione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5
(Sospensione termini pagamento contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria)

La disposizione sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 nelle zone individuate dal decreto in esame

In dettaglio, la disposizione opera in favore dei datori di lavoro operanti nei territori dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020. Per detti adempimenti e versamenti, da effettuare a far data dal 1° maggio 2020, è esclusa l’applicazione di sanzioni e interessi, mentre è possibile il ricorso alla rateizzazione (fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo).

Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

Secondo la relazione tecnica, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

Articolo 6
(Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati)

L’articolo prevede che i soggetti beneficiari di mutui agevolati concessi da INVITALIA a favore di imprese ubicate nei territori dei comuni maggiormente colpiti dall’epidemia di COVID-19 (individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020) hanno la facoltà di richiedere, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.

Tale facoltà è riconosciuta, a determinate condizioni, anche se è stata già adottata da INVITALIA la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, nonché nel caso di rate di pagamento relative a transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Dopo la richiesta dei beneficiari, INVITALIA procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

L’articolo in esame è volto a far fonte alle difficoltà delle imprese operanti nei territori colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel rispettare le scadenze previste dai piani di restituzione dei finanziamenti agevolati concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia.

A tal fine si prevede che i soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi da Invitalia a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento (comma 1, primo periodo).

La richiesta deve essere presentata dai beneficiari entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge (comma 1, terzo periodo: vedi infra).

Come precisato nella relazione illustrativa, l’ambito di applicazione della norma in esame è quindi definito su base territoriale, indipendentemente dallo strumento agevolativo incardinato presso la predetta Agenzia, al fine di consentire una “moratoria” generalizzata rispetto ai finanziamenti agevolati concessi dalla stessa.

Con riferimento all’ambito territoriale di applicazione della disposizione, si ricorda che l’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, recante ulteriori misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, identifica i seguenti Comuni (cd “zona rossa”):

1) nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini.

2) Nella Regione Veneto: Vò.

Con riferimento ai predetti Comuni il citato DPCM, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2-2019/2020, adotta specifiche misure di contenimento (articolo 1).

Per il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – il cui ddl di conversione è stato approvato in via definitiva in data 4 marzo 2020 e con particolare riferimento all’articolo 3, che costituisce la base normativa del predetto DPCM, si rinvia al relativo dossier di documentazione.

La sospensione del pagamento e l’allungamento del piano di ammortamento si applicano anche:

  • nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso (comma 1, secondo periodo);
  • alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata in vigore del decreto-legge (comma 2).

La norma prevede, inoltre, che INVITALIA, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate (comma 1, terzo periodo).

La relazione tecnica precisa che “successivamente alla ricezione delle istanze, Invitalia, procederà alla ricognizione del debito ed alla definizione di un nuovo piano di ammortamento con decorrenza 1.1.2021. Il predetto piano prevedrà il medesimo numero di rate residue alla data di entrata in vigore del presente decreto, periodicità e tasso di interesse del piano sospeso e includerà gli interessi calcolati al tasso di interesse legale per il periodo di sospensione. Inoltre, in seguito all’entrata in vigore della norma, INVITALIA rideterminerà, sulla base delle richieste pervenute, l’effettiva consistenza dei fondi rotativi e assumerà impegni nel limite di questa.

Si ricorda che il Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) impone il divieto per gli Stati membri di concedere misure agevolative che si qualificano come aiuti di Stato. Tale divieto non è però assoluto. Il TFUE individua, all’articolo 107, paragrafo 2, alcune deroghe. Alla lettera b) dell’articolo 107, paragrafo 2 è stabilita una deroga specifica al divieto, in base alla quale “sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”.

Inoltre, con riferimento alla previsione contenuta nella norma in esame, per la quale, allo scadere del periodo sospensivo, il debito deve essere rimborsato al tasso di interesse legale, si ricorda che, la Commissione europea in via generale, ai fini della valutazione della riconducibilità ad aiuto di Stato di un intervento di finanziamento di un'attività produttiva, applica il principio del "normale investitore di mercato" (market economy investor principle). In estrema sintesi, si esclude che possa essere considerato un aiuto di Stato soltanto un finanziamento (ma il criterio ha anche portata più generale ed è applicabile anche ad altre forme di aiuto, quali, ad esempio la partecipazione al capitale di rischio) reso alle medesime condizioni e con le medesime aspettative di ritorno economico da parte di un operatore di mercato (decisione 2001/621/UE). Al riguardo si rappresenta che gli orientamenti della Commissione, nel valutare le singole fattispecie, sono inevitabilmente articolati considerata la necessità di valutare in concreto caso per caso le diverse situazioni ad essa di volta in volta sottoposte (decisione 2001/43/UE).

La relazione tecnica precisa altresì che, sulla base delle informazioni disponibili, l'effetto in termini di fabbisogno, determinato dal venir meno, nell'anno 2020, della restituzione delle rate oggetto di sospensione, è quantificato prudenzialmente in 838.000 euro, pari all'importo complessivo delle rate dovute dalle imprese operanti in Lombardia e in Veneto per l’annualità 2020, ammontanti, rispettivamente, a euro 665.685 e a Euro 171.555.

L’articolo in esame prevede, infine, che agli oneri in termini di fabbisogno si provvede ai sensi dell’articolo 36 (comma 3).

L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia è una società per azioni quotata avente quale azionista unico il Ministero dell'economia e delle finanze. Il MEF esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, in quanto l'Agenzia, posta la sua missione istituzionale, è ente strumentale del MISE.

L'Agenzia nasce nel 2007 a seguito del riordino della Società Sviluppo Italia (art. 1, comma 460 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 – Legge finanziaria 2007). Sviluppo Italia, oltre a cambiare denominazione in Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa- INVITALIA, ha subito una profonda riorganizzazione strutturale con riguardo ad una razionalizzazione delle funzioni e ad uno snellimento delle attività con forte riduzione del numero delle partecipazioni e dei livelli organizzativi.

La missione di Invitalia consiste nel promuovere lo sviluppo produttivo ed imprenditoriale per rafforzare la competitività del Paese, fungendo da catalizzatore di risorse pubbliche e private. Essa gestisce la gran parte degli strumenti agevolativi nazionali a favore delle imprese e detiene inoltre varie partecipazioni societarie (tra le società controllate da INVITALIA, vi è la Banca del Mezzogiorno SpA-Mediocredito centrale S.p.A., con una partecipazione del 100%).

In particolare l'Agenzia è attiva nei seguenti settori: sostegno allo sviluppo d'impresa; supporto alla competitività del territorio e alla pubblica amministrazione; supporto alle amministrazioni centrali dello Stato nella gestione di programmi comunitari cofinanziati con fondi strutturali comunitari; sviluppo di investimenti esteri qualificati. Ogni macro-area ricade nella pertinenza di una specifica Business Unit (Funzione organizzativa complessa).

Per approfondimenti sulle aree di intervento e sugli strumenti agevolativi gestiti da INVITALIA, si rinvia al relativo sito istituzionale e all'ultima Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito su INVITALIA.

Articolo 7, commi 1 e 2
(Sospensione dei termini per alcuni versamenti delle imprese)

Nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020(1) , il comma 1 sospende fino al 30 aprile 2020:

  • i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale dovuto, ai sensi dell'articolo 18 della L. n. 580/1993, ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese (lettera a));
  • i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo (lettera b)):
  1. le domande di iscrizione alle camere di commercio;
  2. le denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), di cui all'articolo 9 del regolamento di attuazione in materia di istituzione del registro delle imprese (DPR n. 581/1995);
  3. il modello unico di dichiarazione relativo agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, previsto dall'articolo 1 della L. n. 70/1994;
  4. la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.

In base al comma 2, i pagamenti sospesi ai sensi delle predette disposizioni sono effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.


1) L'allegato 1 elenca i Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio. Nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: a) Vo'.

Articolo 7, commi 3-6
(Sospensione dei termini di versamento
dei premi relativi alle polizze assicurative)

Il comma 3 dispone la temporanea sospensione del termine per la corresponsione dei premi in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 nei confronti dei contraenti delle polizze di assicurazione nei rami vita e danni, di cui all'articolo 2 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), residenti o aventi sede legale nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020(2) .

Il comma 4 prevede che i versamenti dei premi o delle rate di premi oggetto di sospensione sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero mediante rateizzazione, comunque entro l'anno 2020, secondo le modalità previste dal contratto o diversamente concordate.

Le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del pagamento del premio durante il medesimo periodo di sospensione, fatto salvo il conguaglio con il premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che ha diritto alla prestazione assicurativa coincide con il soggetto tenuto al pagamento del premio.

Il comma 5 prevede che la sospensione non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione e il pagamento dei relativi premi, nonché i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l'obbligo di versamento.

Il comma 6 prevede che le predette disposizioni si applicano ai contratti stipulati con le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi per l'attività svolta nel territorio della Repubblica, alle imprese di altri Stati dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.


2) L'allegato 1 elenca i Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio. Nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: a) Vo'.

Articolo 8
(Sospensione versamenti ritenute, contributi
e premi per il settore turistico-alberghiero)

L’articolo 8 sospende fino al 30 aprile 2020 i termini per gli adempimenti e i versamenti di ritenute, contributi e premi posti a carico delle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero sul territorio nazionale; contestualmente si dispone l’effettuazione di tali versamenti in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

Più in dettaglio, il comma 1 sospende, dal 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

  • i termini relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, previste, rispettivamente, dagli articoli 23, 24 e 29 del DPR n. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta (lettera a));
  • i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (lettera b)).

Il comma 2 prevede che i predetti versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Esso esclude altresì il rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

Il comma 3 stabilisce che per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni interessati dal contagio (così come individuati nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020) restano ferme le disposizioni (articolo 1, comma 3 del decreto MEF 24 febbraio 2020) che consentono ai sostituti d'imposta di non operare le ritenute alla fonte per periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 (periodo stabilito dal dall’articolo 1, comma 1 dello stesso DM 24 febbraio 2020).

Tale sospensione si applica alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (articoli 23, 24 e 29 del DPR, n. 600/1973).

Il richiamato Allegato 1 elenca i Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio. Nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: a) Vo'.

Articolo 9
(Sospensione di procedimenti amministrativi
di competenza delle autorità di pubblica sicurezza)

L'articolo 9 dispone la sospensione per trenta giorni di alcuni procedimenti amministrativi il cui espletamento spetta a personale di pubblica sicurezza.

Questo, al fine di liberare risorse di personale per fronteggiare l'emergenza dettata dalla diffusione del Covid-19.

I procedimenti amministrativi - i cui termini sono qui sospesi con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge - sono quelli relativi al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Ministero dell'interno e delle autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza, in materia di:

  • armi, munizioni ed esplosivi;
  • esercizi di giochi e scommesse;
  • agenzie di affari;
  • fabbricazione e commercio di oggetti preziosi;
  • istituti di vigilanza e investigazione privata;
  • soggiorno degli stranieri;
  • iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l'esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi.

Così l'elencazione recata dalla lettera a) dell'unico comma di cui si compone questo articolo del decreto-legge.

Sono - ad eccezione del soggiorno degli stranieri - attività per le quali è richiesta apposita licenza (o iscrizione in elenchi) secondo specifiche previsioni contenute nel regio decreto n. 773 del 1931 recante il Testo unico di pubblica sicurezza (o nel decreto-legge n. 8 del 2007, per i servizi di controllo negli impianti sportivi, e nella legge n. 94 del 2009, per i servizi di controllo nei luoghi di pubblico intrattenimento e spettacolo).

L'autorizzazione è per lo più rilasciata dal questore (invece dal prefetto, per gli istituti di vigilanza e investigazione privata e per i servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo; per i servizi negli impianti sportivi, una 'compresenza' di competenze del prefetto e del questore è disegnata dalle norme applicative quali recate dal decreto del Ministro dell'interno del 13 agosto 2019).

Per quanto riguarda il soggiorno degli stranieri, è materia disciplinata (non più dagli articoli 14-152 del Testo unico di pubblica sicurezza bensì) dal decreto legislativo n. 286 del 1998, il quale reca il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

Di tale apparato normativo, sono qui espressamente sospesi - specifica la lettera b) - i termini per la presentazione, da parte dello straniero, della richiesta di primo rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno, secondo quella normativa di legge, deve essere richiesto al questore della provincia in cui lo straniero si trovi entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato

Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimori, almeno sessanta giorni prima della scadenza.

Tali termini (previsti dall'articolo 5 del Testo unico immigrazione, rispettivamente al comma 2 ed al comma 4) risultano dunque sospesi.

Ne consegue che siffatta sospensione si 'proietti' sul computo del lasso temporale (sessanta giorni) oltre il quale, in assenza di regolare permesso di soggiorno, possa aversi espulsione amministrativa dello straniero (ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del medesimo Testo unico).

Ancorché si tratti di una sospensione comunque circoscritta (trenta giorni), potrebbe ritenersi suscettibile di approfondimento il 'raccordo' tra la menzione del soggiorno degli stranieri, contenuto nella lettera a) della disposizione del decreto-legge, da un lato, e dall'altro il richiamo nella lettera b) di specifiche, puntuali disposizioni relative al permesso di soggiorno.

In linea meramente teorica e a titolo esemplificativo, potrebbe ricordarsi come la domanda di nulla osta per ricerca (ingresso e soggiorno per ricerca, per periodi superiori a tre mesi) sia presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura competente, il quale acquisisce dalla questura il parere sulla sussistenza di motivi ostativi all'ingresso del ricercatore nel territorio nazionale, onde rilasciare il nulla osta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta (articolo 27 del Testo unico immigrazione). Tali attività potrebbe ritenersi rientrino nella fattispecie della sospensione ex lettera a) della disposizione (non, a rigore, in quella della lettera b)).

Articolo 10
(Misure urgenti in materia di sospensione
dei termini e rinvio delle udienze processuali )

L’articolo 10 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali, contabili e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini.

Più nel dettaglio la disposizione prevede, al comma 1, che dal 3 marzo 2020 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto- legge in conversione) e fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d’ufficio, a data successiva al 31 marzo 2020, le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 al d.P.C.M. 1° marzo 2020.

E' opportuno rilevare che gli uffici giudiziari interessati sono quelli del circondario del Tribunale di Rovigo (nel quale rientra il comune di Vò Euganeo), e del Tribunale di Lodi (nel quale rientrano i comuni di Bertonico; Casalpusterlengo; Castiglione D'Adda; Castelgerundo; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini).

La citata sospensione, tuttavia, non si applica alle cause di competenza del tribunale dei minorenni, nonché alle cause relative:

  • ad alimenti;
  • ai procedimenti cautelari;
  • ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione;
  • ai procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio;

Il trattamento sanitario obbligatorio è disposto con provvedimento del Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, del Comune di residenza (o del Comune dove la persona momentaneamente si trova). Il provvedimento deve essere firmato dal Sindaco (o da un suo delegato) entro 48 ore dalla richiesta avanzata da un medico qualsiasi e convalidata da un medico della struttura pubblica. Contemporaneamente, e comunque entro le 48 ore successive, il Sindaco deve comunicare al giudice tutelare del locale Tribunale il provvedimento di TSO affinché, assunte le necessarie informazioni, lo convalidi. In mancanza di convalida, che deve essere effettuata entro le 48 ore successive, il provvedimento di TSO decade. Il giudice tutelare può anche non convalidare il provvedimento annullandolo.

  • ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
  • ai procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione europea;
  • a provvedimenti sulla sospensione (parziale o totale) in appello dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (art. 283 c.p.c.);
  • alle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In tale ultima ipotesi, il presidente dell'ufficio giudiziario dichiara l’urgenza (per iscritto) in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

La norma in esame, nell'elencare i procedimenti ai quali non si applica la sospensione in questione, in parte riprende l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. gennaio 1941, n. 12), che elenca i procedimenti ai quali non si applica la sospensione feriale dei termini processuali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742. A differenza del suddetto art. 92, il comma in esame non prevede la sospensione per i procedimenti di sfratto, quelli di opposizione all'esecuzione e quelli relativi alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti (si veda il comma 4 dell'articolo del decreto-legge in conversione).

Il comma 3 dispone, inoltre, il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 marzo 2020, delle udienze di tutti i processi civili in cui le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei comuni di cui all’allegato 1 al d.P.C.M. 1° marzo 2020 alla data del 3 marzo 2020 (alla medesima data).

Tenuto conto che la disposizione si applica a tutti i procedimenti civili pendenti sul territorio nazionale, si valuti l'opportunità di prevedere in questi casi la rinuncia da parte dei difensori o delle parti al rinvio dell'udienza, tenuto conto della possibilità per l'avvocato di farsi sostituire nell'udienza e per la parte di non essere presente alla udienza stessa.

Sarebbe inoltre opportuno chiarire se il rinvio d'ufficio delle udienze a data successiva al 31 marzo 2020 di tutti i processi civili in cui le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei predetti comuni riguardi o meno anche i procedimenti urgenti di cui al comma 1. E' appena il caso di rilevare che con riguardo ai procedimenti penali è espressamente esclusa l'applicazione del comma 10 (relativo al rinvio d'ufficio delle udienze relative ai procedimenti penali nei quali le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei comuni interessati) ai "casi urgenti" contemplati dal comma 11.

Il comma 2, in riferimento ai procedimenti civili, prevede la sospensione fino al 31 marzo 2020 di alcuni termini per il compimento di atti processuali, comunicazioni e notificazioni.

In particolare, la lett. a), relativa ai procedimenti civili pendenti presso i tribunali di Lodi e Rovigo (con le eccezioni indicate dal comma 1), sospende i termini per il compimento di atti che devono essere svolti (da chiunque) nelle Regioni cui appartengono i comuni individuati nell’allegato 1 del d.P.C.M (e dunque in Lombardia e Veneto).

La disposizione individua l’ambito della sospensione degli atti in relazione al loro compimento nel territorio regionale. La norma speculare dettata per i procedimenti penali dal comma 8 (v. infra), riconduce l’ambito della sospensione agli atti da compiere nel distretto di Corte d’appello.

Si valuti l'opportunità di rendere omogeneo l’ambito di applicazione delle due norme.

La lett. b), relativa a tutti i procedimenti civili (con le eccezioni individuate dal comma 1), sospende i termini per il compimento di atti che devono essere svolti (da chiunque) nei comuni individuati nell'allegato 1 del d.P.C.M (lett. b).

I commi 4 e 5 dispongono- dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 - la sospensione di numerosi termini ovvero:

  • termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione;
  • termini per gli adempimenti contrattuali

a favore dei soggetti che, al 2 marzo 2020, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni individuati dall'Allegato n. 1 del d.P.C.M. del 1° marzo 2020. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso decorre dalla fine del medesimo periodo.

Il comma 4 sospende, inoltre:

  • i termini relativi ai processi esecutivi;
  • i termini relativi alle procedure concorsuali,
  • i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

Il comma 5 sospende, dal 22 febbraio 2020 al 31 marzo 2020, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel medesimo periodo, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, nei confronti degli stessi soggetti che, al 2 marzo 2020, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni individuati dall'Allegato n. 1 del d.P.C.M. del 1° marzo 2020. La suddetta sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà di rinunciarvi espressamente da parte degli interessati.

 

Il comma 6 prevede che nei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 al d.P.C.M. 1° marzo 2020, il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data del 2 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione), si presume dovuto a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze, salvo prova contraria.

Il comma 7 prevede che dal 3 marzo 2020 per gli uffici giudiziari del circondario dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 al d.P.C.M. 1° marzo 2020, le udienze nei procedimenti penali pendenti sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020.

Il comma 8 sospende dal 3 marzo 2020 fino al 31 marzo 2020 con riguardo ai processi penali pendenti davanti agli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte d'appello cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 al d.P.C.M. 1° marzo 2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione o notificazione che chiunque debba svolgere nei medesimi distretti (lett.a). Sono altresì sospesi - in tutti i procedimenti penali - i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all’allegato 1 al d.P.C.M. 1° marzo 2020 (lett.b).

Ai sensi del comma 9 con riferimento ai processi penali in cui, al 22 febbraio 2020, una parte o un difensore risulti residente nei comuni di cui all’allegato 1 al d.P.C.M. 1° marzo 2020 sono sospesi, fino alla data del 31 marzo 2020, i termini previsti dal codice di rito penale a pena di inammissibilità o decadenza.

In proposito è opportuno rilevare come differentemente da quanto previsto con riguardo ai procedimenti civili, in questo caso la data in cui tale residenza o sede deve sussistere per essere rilevante retroagisce al 22 febbraio 2020 (mentre nel caso dei procedimenti civile tale data sembrerebbe coincidere con la data di entrata in vigore del decreto-legge).

Il comma 10 dispone il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 marzo 2020, delle udienze dei processi penali pendenti al 3 marzo 2020 in cui le parti o i loro difensori non presente all'udienza non risulta residente o lo studio legale ha sede in uno dei comuni di cui all’allegato 1 al d.P.C.M. 1° marzo 2020.

 Tenuto conto che la disposizione si applica a tutti i processi penali pendenti sul territorio nazionale, si valuti l'opportunità di prevedere - come con riguardo ai procedimenti civili di cui al comma 3 - anche in questi casi la rinuncia da parte dei difensori al rinvio dell'udienza, tenuto conto che ai sensi dell'articolo 102 c.p.p. il difensore di fiducia e il difensore di ufficio possono nominare un sostituto (che potrebbe non essere residente o non avere lo studio legale in uno dei comuni interessati) il quale esercita gli stessi diritti e assume i medesimi doveri del difensore.

Il comma 11 stabilisce che la sospensione di cui ai commi da 7 a 10 non opera:

  • per l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo;
  • nei procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare;
  • nei procedimenti che presentano carattere di urgenza; In proposito si segnala l'opportunità di precisare se tra i procedimenti che presentano carattere di urgenza si intendano anche ricompresi i giudizi direttissimi, nei quali, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato.
  • nei processi a carico di imputati minorenni.

Il comma 12 prevede che, ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del c.p.p., sino alla data del 31 marzo 2020, la partecipazione alle udienze relative ai procedimenti per i quali, ai sensi del comma 11, non operano le sospensioni e i rinvii di cui ai commi 7, 8, 9 e 10, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5 dell’articolo 146-bis del disp. di attuazione al c.p.p. di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

L'esigenza di derogare, in particolari fattispecie, al principio pubblicitario vigente nel processo penale, a tutela di altri interessi di pari o superiore rilievo, trova espressione nella disciplina dettata dall'art. 472, norma che, prevedendo i «casi in cui si procede a porte chiuse», fissa delle vere e proprie eccezioni alla regola della pubblicità. L'art. 472, comma 3, individua tre fattispecie che legittimano l'esclusione del pubblico dall'aula di udienza per tutta la durata del dibattimento ovvero soltanto per alcuni atti di esso: il giudice dispone che si proceda a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze, quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.

L'articolo 146-bis delle disp.di att.c.p.p. reca la disciplina relativa alla partecipazione al dibattimento a distanza. Con particolare riguardo ai commi richiamati dal decreto-legge si ricorda che il comma 3 prevede che quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri. Il comma 4 stabilisce che è sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Infine il comma 5 precisa che

il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.

Al comma 13 sospende il corso della prescrizione per il periodo in cui - ai sensi dei commi 8 e 9 - il processo penale o i termini procedurali sono sospesi o – ai sensi dei commi 7 e 10-le udienze sono rinviate.

Al comma 14 si dispone che, sino alla data del 31 marzo 2020, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati nelle Regioni in cui si trovano i Comuni di cui all’allegato 1 al d.P.C.M. 1° marzo 2020, i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone a norma dell’articolo 18 della legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), dell'articolo 37 del relativo Regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 230 del 2000), nonché con riguardo ai condannati minorenni, dell’articolo 19 del d.lgs. 121/2018, sono svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all’articolo 39, comma 2, del d.P.R. n. 230 del 2000 e all’articolo 19, comma 1, del predetto d.lgs. n. 121/2018.

In proposito sarebbe opportuno chiarire se - in assenza di un espresso richiamo - tale regime restrittivo possa trovare applicazione anche con riguardo ai colloqui dei detenuti con il difensore.

L'articolo 18 della legge n. 354 del 1975 (O.P) reca la disciplina relativa ai colloqui, alla corrispondenza e alla informazione dei detenuti. In particolare si prevede che i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici. I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti. I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto. L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza. Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento. I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione. Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento. L'informazione è garantita per mezzo dell'accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal regolamento.

L'articolo 37 del d.P.R. n. 230 del 2000 reca la disciplina di dettaglio sui colloqui. Si segnala in particolar e il comma 5, il quale prevede che i colloqui avvengono in locali interni senza mezzi divisori o in spazi all'aperto a ciò destinati e che, però quando sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui avvengono in locali interni comuni muniti di mezzi divisori. La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

L'articolo 19 del decreto legislativo n. 121 del 2018, in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, disciplina i colloqui e detta norme a tutela dell'affettività. In particolare il richiamato comma 1 prevede che il detenuto ha diritto ad otto colloqui mensili, di cui almeno uno da svolgersi in un giorno festivo o prefestivo, con i congiunti e con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo. Ogni colloquio ha una durata non inferiore a sessanta minuti e non superiore a novanta. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica mediante dispositivi, anche mobili, in dotazione dell'istituto, è di venti minuti. Salvo che ricorrano specifici motivi, il detenuto può usufruire di un numero di conversazioni telefoniche non inferiore a due e non superiore a tre a settimana. L'autorità giudiziaria può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate per mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

La disposizione estende l'applicazione di questa disciplina restrittiva agli altri istituti penitenziari e istituti penali per minorenni ubicati in Regioni diverse da quelle in cui si trovano i Comuni dì cui all’allegato 1 al d.P.C.M. 1° marzo 2020, nel caso in cui ai colloqui sono chiamate a partecipare persone residenti o che esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni interessati.

Il comma 15 prevede che dal 3 marzo 2020 fino al 31 marzo 2020, presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, nonché presso le relative procure, siano rinviate d’ufficio le udienze relative ai processi, e siano sospese le connesse attività istruttorie preprocessuali, concernenti persone fisiche o giuridiche aventi residenza o sede legale nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. Analogamente, fino al 31 marzo 2020, presso le sezioni di controllo della Corte dei conti, vengono rinviate d’ufficio le adunanze concernenti i medesimi soggetti. Per i procuratori dei suddetti soggetti, il cui mandato risulti conferito anteriormente al 22 febbraio 2020, si ha riguardo alla residenza e alla sede dello studio legale. Infine, si prevede che, presso i medesimi uffici della Corte dei conti, con riferimento ai processi e alle attività istruttorie preprocessuali, concernenti persone fisiche o giuridiche, tutti i termini in corso alla data del 22 febbraio 2020 e che scadono entro il 31 marzo 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° aprile 2020.

Al comma 16 si prevede che ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto) nei procedimenti rinviati d’ufficio non si tiene conto del periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data del 31 marzo 2020.

Il comma 17 disciplina la sospensione nei procedimenti pendenti presso gli organi della giustizia amministrativa. Si prevede in particolare:

  • la sospensione sino al 31 marzo 2020 dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;
  • il rinvio d’ufficio a data successiva ai 31 marzo 2020 delle udienze dei processi in cui risulta che i difensori costituiti in giudizio ovvero le parti costituite personalmente sono residenti o domiciliati nella sede nei comuni di cui all’allegato 1 al d.P.C.M 1° marzo 2020;
  • la concessione della remissione in termini se è provato o appare verosimile che il mancato rispetto di termini perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino al 2 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto in conversione) sia conseguenza delle misure adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

Il comma 18 precisa che, in caso di aggiornamento dell’elenco dei comuni di cui all’allegato 1 al d.P.C.M. 1° marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le disposizioni in materia processuale previste dall'articolo 10 si applicano con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento.

Articolo 11
(Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15
del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

L'articolo 11 reca una previsione di regime transitorio, differendo al 15 febbraio 2021 l’operatività dell’obbligo di segnalazione che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, oltre che sui creditori pubblici qualificati, ai sensi degli articoli 14 e 15 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019).

Più nel dettaglio, come si precisa nella relazione illustrativa, la disposizione si fa carico della preoccupazione segnalata da più parti di consentire una gestione efficiente delle procedure di allerta da parte degli organismi di composizione della crisi d'impresa(OCRI).

A questo fine si prevede una gradualità nell’avvio del sistema delle segnalazioni all’organismo, esonerando dall’assoggettamento a tale obbligo, per sei mesi, tutte le imprese che, anche a fronte dei danni economici derivanti dall’emergenza sanitaria, possano avere difficoltà ad implementare la norma. È evidente che il differimento dell’entrata in vigore dell’obbligo di segnalazione all’organismo di composizione della crisi d’impresa determina anche, in via riflessa, il differimento dell’operatività della causa di esonero da responsabilità prevista dal comma 3 dell'articolo 14, che, presuppone non solo l’avviso all’organo amministrativo, ma anche la tempestiva segnalazione all’organismo. E' opportuno osservare che si tratta di un posticipo di sei mesi rispetto alla data originaria di entrata in vigore fissata al 15 agosto 2020.

È opportuno ricordare che gli organismi di composizione assistita della crisi sono costituiti presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e ad essi è affidato, fra gli altri, il compito di ricevere le segnalazioni sui fondati indizi di crisi dell’impresa, così come comunicati dagli organi di controllo societario o dai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate; INPS; Agente per la riscossione).

I richiamati articoli 14 e 15 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza disegnano gli obblighi, rispettivamente degli organi di controllo interno della società e dei soggetti pubblici qualificati di far emergere con tempestività la situazione di crisi sulla base di indici e di indicatori nonché in forza di inadempimenti alle obbligazioni tributarie e previdenziali. Sia gli organi di controllo interno della società sia i soggetti pubblici qualificati, una volta assunta l’informazione sulla presenza di segnali di crisi, debbono comunicare all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi (articolo 14, 1° comma), ovvero il superamento di una soglia predeterminata di indebitamento tributario o previdenziale.

Con riguardo al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è appena il caso di ricordare che il Consiglio dei ministri nella riunione n. 29 del 13 febbraio 2020 ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive. Tale schema dovrà essere sottoposto all'esame parlamentare per l'acquisizione dei prescritti pareri.

Articolo 12
(Proroga validità tessera sanitaria)

L'articolo 12 proroga al 30 giugno 2020 la scadenza delle tessere sanitarie aventi una scadenza precedente a tale data. La proroga opera anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), ma non è efficace per la Tessera europea di assicurazione malattia, riportata sul retro della Tessera Sanitaria medesima. Si prevede, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze renda disponibili telematicamente copie provvisorie delle tessere sanitarie, in caso di nuova emissione o richiesta di duplicato, quando si riscontrino difficoltà nella consegna all'assistito. La copia provvisoria non assolve alle funzionalità di cui alla componente Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

L'articolo 50 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni - richiamato dall'articolo in esame - stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze provveda, a partire dal 1° gennaio 2004, alla generazione e alla progressiva consegna della Tessera Sanitaria (TS) a tutti i soggetti titolari di codice fiscale. La TS reca il codice fiscale del titolare, quale unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 marzo 2004 definisce le caratteristiche tecniche della tessera sanitaria (TS). Successivamente, l'art. 11, comma 15, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 - anch'esso richiamato dall'articolo in esame - ha disciplinato l'evoluzione della TS verso la Tessera Sanitaria - Carta nazionale dei servizi (TS-CNS)(3) , demandandone la generazione e la progressiva consegna al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze. Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 20 giugno 2011 ha dettato le modalità di assorbimento della Tessera Sanitaria nella Carta nazionale dei servizi, specificando, tra l'altro, nell'allegato 1, le caratteristiche tecniche della componente CNS della TS-CNS.

La Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) è riportata sul retro della Tessera Sanitaria (decreto 11 marzo 2004, Allegato A, come modificato dal decreto 25 febbraio 2010). Come sopra ricordato, la proroga della scadenza al 30 giugno 2020 non è efficace per la TEAM.

Come accennato, l'articolo 12 in esame prevede altresì che, in caso di difficoltà di consegna della TS di nuova emissione o di un duplicato della stessa, il Ministero dell'economia e delle finanze ne renda disponibile in via telematica una copia provvisoria presso l'ASL di assistenza oppure tramite portale www.sistemats.it (il portale del Sistema Tessera Sanitaria), con specifiche funzionalità del portale realizzate d'intesa con il Ministero della salute e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.


3) La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è uno strumento di identificazione in rete che consente la fruizione dei servizi delle amministrazioni pubbliche. Si veda, al riguardo, la pagina internet dedicata alla CNS sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale - AgID.

Articolo 13
(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario)

L’articolo 13 detta disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario per i datori di lavoro e i lavoratori che accedono ai suddetti strumenti di sostegno al reddito per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a seguito dell’emergenza epidemiologica.

Nel dettaglio, vengono previste alcune semplificazioni procedurali per la presentazione delle istanze di concessione dei suddetti trattamenti per le unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020(4) , nonché, al di fuori di detti comuni, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa(5) .

In particolare, i datori di lavoro sono dispensati dall’osservanza (comma 1):

  • del procedimento di informazione e consultazione sindacale richiesto, in via generale, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva e in base al quale l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. (ex art. 14 del D.Lgs. 148/2015);
  • dei limiti temporali previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale, che va presentata entro 15 giorni dall’inizio della sospensione, o per quella di assegno ordinario, che va presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (ex artt. 15, c. 2, e 30, c. 2, del medesimo D.Lgs. 148/2015). Il comma 1 dell’articolo in esame specifica che la domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi.
  • per i soli casi di richiesta di assegno ordinario, dell’obbligo di accordo sindacale laddove previsto.

Le suddette prestazioni sono riconosciute in favore dei lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 febbraio 2020 e nel limite massimo di spesa pari a 5,8 milioni di euro per il 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all’art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008) (commi 3, 5 e 7).

I periodi di trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria e di assegno ordinario, esclusivamente per il riconoscimento degli stessi, non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata previsti dalla normativa vigente (comma 2).

In particolare, i suddetti periodi non sono conteggiati ai fini:

  • della durata massima complessiva del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale pari a 24 mesi in un quinquennio mobile (30 mesi per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e lapidei)(6) (art. 4 del D.Lgs. 148/2015);
  • della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale pari a 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane (mentre il trattamento relativo a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile) (art. 12 del D.Lgs. 148/2015);
  • della durata dell’assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà che non può essere inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e superiore alle durate massime previste per la CIGO e la CIGS (pari, a seconda della causale addotta, a 52 settimane in un biennio mobile, o a 12 mesi, o a 24 o 36 mesi in un quinquennio mobile) (art. 30, c. 1, del D.Lgs. 148/2015);
  • della durata massima dell’assegno ordinario erogato dai Fondi di integrazione salariale pari a 26 settimane in un biennio mobile (art. 29, c. 3, del D.Lgs. 148/2015). Inoltre, a tali assegni non si applica il tetto aziendale previsto per le prestazioni erogate dai suddetti fondi in base al quale esse sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro (sul punto, si veda anche il comma 5) (art. 29, c. 4, del D.Lgs. 148/2015).

L’assegno ordinario di cui al comma 1 viene riconosciuto - nel limite massimo di spesa pari a 4,4 milioni di euro per il 2020 (di cui all’art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008) - anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti, in luogo dei 15 richiesti in via generale dall’art. 29, c. 3, del D.Lgs. 148/2015. Inoltre, al trattamento in esame non si applica il predetto tetto aziendale previsto per le prestazioni erogate dai suddetti fondi in base al quale esse sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro (commi 4 e 7).

Il monitoraggio dei suddetti limiti di spesa è affidato all’INPS che non prende in considerazione ulteriori domande qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa (comma 6).


4) Quest'ultimo decreto è oggetto di un comunicato di rettifica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2020.

5) Entrambe le suddette misure rappresentano strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, che intervengono in caso di sospensione, riduzione o cessazione dell’attività lavorativa.
Il trattamento ordinario di integrazione salariale - disciplinato dal D.Lgs. 148/2015) e pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate - integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. Si ricorda che il contributo addizionale previsto a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.
L’assegno ordinario, di importo almeno pari all'integrazione salariale, è la prestazione principale erogata dai Fondi di solidarietà (di cui agli artt. 26 e seguenti del medesimo D.Lgs. 148/2015) la cui istituzione è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti. In base all’art. 30 del D.Lgs. 148/2015, le causali per la concessione dell’assegno da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali sono quelle già menzionate per la concessione della CIGO, nonché quelle richieste per la concessione della CIGS, ossia riorganizzazione aziendale, crisi aziendale (ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa) e contratto di solidarietà.
L’assegno ordinario viene erogato anche dai Fondi di integrazione salariale – costituiti dai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi - nel caso i datori di lavoro occupino mediamente più di 15 dipendenti per le stesse causali previste per la CIGO, ad esclusione delle intemperie stagionali, e per la CIGS, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.

6) Si ricorda che, ai fini del calcolo della durata massima complessiva per i trattamenti concessi per la causale contratto di solidarietà, la durata dei trattamenti viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

Articolo 14
(Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende già in Cassa integrazione straordinaria)

L’articolo 14 prevede che le aziende site nei comuni interessati dall’emergenza epidemiologica che, al 23 febbraio 2020, beneficiano di un trattamento di integrazione salariale straordinario, possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, riconosciuto nel limite massimo di spesa di 0,9 milioni di euro per il 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a tre mesi.

Nel dettaglio, la suddetta facoltà – esercitabile ai sensi del precedente articolo 13 e riconosciuta alle aziende site nei comuni individuati dal DPCM 1° marzo 2020 - è subordinata all’interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata, interruzione attuata con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 1).

Agli oneri derivanti dalla disposizione in commento – pari a 0,9 milioni di euro per il 2020 - si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008 (comma 3).

Il monitoraggio dei suddetti limiti di spesa è affidato all’INPS che non prende in considerazione ulteriori domande qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa (comma 2).

Articolo 15
(Cassa integrazione in deroga con riferimento
a soggetti operanti in alcuni comuni)

L'articolo 15 prevede la concessione di trattamenti di integrazione salariale con riferimento a soggetti operanti nei comuni compresi nell'allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020(7) , limitatamente alle ipotesi in cui per i datori di lavoro non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni (di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro in costanza di rapporto di lavoro(8) . In tale ambito, la disposizione concerne i datori di lavoro con unità produttive ubicate nei suddetti comuni nonché, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei medesimi comuni, gli altri datori di lavoro.

Nell'ambito possono rientrare i datori di lavoro di tutti i settori, compreso quello agricolo ed escluso quello domestico (commi 1 e 2).

I comuni summenzionati - interessati da misure particolarmente restrittive in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - sono dieci comuni della provincia di Lodi ed un comune della provincia di Padova.

Il trattamento è riconosciuto per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi, a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020 - data a decorrere dal quale hanno trovato applicazione, con riferimento ai comuni in oggetto, le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al D.P.C.M. 23 febbraio 2020 (decreto che è stato poi assorbito dal suddetto D.P.C.M. 1° marzo 2020) -.

Per il trattamento in esame sono riconosciuti la contribuzione figurativa ed i relativi oneri accessori.

Il trattamento può essere concesso entro un limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per il 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla suddetta data del 23 febbraio 2020 (comma 3). La ripartizione del limite di spesa tra le regioni interessate (Lombardia e Veneto) è definita con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 4). Sotto il profilo letterale, il richiamo interno - contenuto nel comma 4, secondo periodo - al "primo periodo del presente comma" dovrebbe essere sostituito con il riferimento al precedente comma 3.

Le risorse in esame sono stanziate a valere sulla dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 6).

I trattamenti sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione insieme con la lista dei beneficiari (comma 4 citato). L’INPS provvede all'erogazione delle prestazioni in esame, con pagamento diretto ai beneficiari(9) (commi 4 e 5). Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale controllo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal monitoraggio emerga che sia stato raggiunto - anche in via prospettica - il limite di spesa, le regioni non possono emettere altri provvedimenti concessori.


7) Quest'ultimo decreto è oggetto di un comunicato di rettifica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2020.

8) Per i settori per i quali trovi in via generale applicazione, a carico dei fondi di solidarietà di cui al Titolo II del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni, un trattamento di durata massima inferiore a quella contemplata dal presente articolo 15, trovano in ogni caso applicazione, per le fattispecie in esame, le deroghe ai limiti di durata di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge in esame.

9) I datori di lavoro sono tenuti ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento diretto dell'integrazione salariale, secondo la disciplina richiamata dal presente comma 5. Trascorso inutilmente il termine posto per tale invio, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Articolo 16
(Concessione di una indennità in favore dei lavoratori autonomi)

La disposizione prevede la concessione, per un massimo di tre mesi, di una indennità mensile pari a 500 euro in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività a seguito dell’emergenza sanitaria.

In dettaglio, il comma 1 prevede che la misura di cui sopra è erogata in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al dpcm 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data. L’indennità è parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917.

Al comma 2, vengono stabilite le modalità di concessione dell’indennità, il limite di spesa complessivo e le modalità di presentazione delle domande. In particolare, la ripartizione tra le Regioni interessate del limite di spesa complessivo, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le Regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. L'INPS provvede poi al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni interessate, con la finalità di impedire l’emissione di altri provvedimenti concessori oltre il limite di spesa.

In base alla relazione tecnica, dalle osservazioni effettuate sugli archivi dell’INPS con riferimento all’anno 2019, i lavoratori autonomi rientranti nel bacino di applicazione della norma in esame risultano pari a 5.776. L’onere stimato è riferito all’ipotesi di concessione di tale indennità per un periodo di 2 mesi.

Ai sensi del comma 3, la copertura degli oneri di cui al comma 2 è a carico delle risorse dei Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

Articolo 17
(Cassa integrazione in deroga in
Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna)

L'articolo 17 prevede la concessione di trattamenti di integrazione salariale con riferimento a soggetti operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per determinati casi di accertato pregiudizio e limitatamente alle ipotesi in cui per i datori di lavoro non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni (di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro in costanza di rapporto di lavoro. In tale ambito, la disposizione concerne i datori di lavoro con unità produttive ubicate nelle suddette regioni nonché, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, gli altri datori di lavoro.

Nell'ambito possono rientrare i datori di lavoro di tutti i settori, compreso quello agricolo ed escluso quello domestico (commi 1 e 2).

La tutela in esame non concerne i casi in cui trovi applicazione - con riferimento ad alcuni comuni delle regioni Lombardia e Veneto - la tutela più ampia di cui al precedente articolo 15.

Le ipotesi summenzionate di accertato pregiudizio devono costituire una conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministro della salute, d’intesa con le regioni, nell’ambito dei provvedimenti assunti con il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito in legge dalle Camere, con modificazioni, il 4 marzo 2020); in ogni caso, ai fini in oggetto, la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro deve essere oggetto di un preventivo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (comma 1). Sembrerebbe opportuno valutare se sia necessario richiamare anche i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in base all'articolo 3, comma 1, del suddetto D.L. n. 6, considerato anche che il D.P.C.M. 1° marzo 2020(10) ha stabilito la cessazione degli effetti delle ordinanze adottate in base al medesimo D.L. n. 6.

Il trattamento è riconosciuto per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore ad un mese, nel rispetto di un limite massimo di spesa (per il 2020) pari a 135 milioni di euro per la regione Lombardia, 40 milioni per la regione Veneto e 25 milioni per la regione Emilia-Romagna (commi 1 e 3). Tali importi corrispondono - secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto - alla misura delle risorse assegnate alle medesime regioni ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni, e non ancora utilizzate (risorse stanziate per ammortizzatori sociali in deroga e per azioni di politica attiva del lavoro).

Il trattamento decorre (retroattivamente) dal 23 febbraio 2020(11) (comma 3). Esso può in ogni caso concernere solo i dipendenti in forza alla suddetta data.

Per il trattamento in esame sono riconosciuti la contribuzione figurativa ed i relativi oneri accessori (comma 1). Per i lavoratori del settore agricolo, le ore di riduzione o sospensione dell'attività che siano oggetto del trattamento in esame non possono essere equiparate a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

I trattamenti sono concessi con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione insieme con la lista dei beneficiari (comma 4). L’INPS - previa verifica, anche in via prospettica, del rispetto dei limiti di spesa - provvede all'erogazione delle prestazioni in esame, con pagamento diretto ai beneficiari(12) (commi 4 e 5). Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale controllo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal monitoraggio emerga che sia stato raggiunto - anche in via prospettica - il limite di spesa, le regioni non possono emettere altri provvedimenti concessori.


10) Quest'ultimo decreto è oggetto di un comunicato di rettifica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2020.

11) In tale data è entrato in vigore il citato D.L. n. 6 del 2020.

12) I datori di lavoro sono tenuti ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento diretto dell'integrazione salariale, secondo la disciplina richiamata dal presente comma 5. Trascorso inutilmente il termine posto per tale invio, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Articolo 18
(Promozione del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni)

L’articolo 18 è volto a promuovere il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, aumentando le forniture di personal computer portatili e tablet. A tal fine viene modificata la normativa che ne regola gli acquisti attraverso la Consip S.p.A.

L’articolo 18 detta norme per agevolare l’applicazione del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici.

Il lavoro agile - disciplinato dagli artt. da 18 a 22 della L. 81/2017 - viene definito come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato:

  • stabilita mediante accordo tra le parti;
  • con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici;
  • eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva).

La suddetta disciplina si applica, in quanto compatibile e fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente previste, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, secondo le direttive emanate anche per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, adottate in base a quanto previsto dall’art. 14 della L. 124/2015 (in attuazione del quale è stata emanata la Direttiva 1° giugno 2017).

Per quanto concerne specificamente l’attuazione del lavoro agile conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si segnala che l’art. 1, c. 1, lett. n) del DPCM del 4 marzo 2020 (che riproduce l’art. 4, c. 1, lett. a), del precedente DPCM del 1° marzo 2020) semplifica le relative modalità di attuazione, prevedendo che il lavoro agile possa applicarsi anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente e che gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica (anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL).

A tal fine viene semplificata la normativa che regola gli acquisti attraverso la Consip S.p.A.

Si ricorda che i principali strumenti di acquisto del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA di Consip, a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, sono:

Gli strumenti di acquisto sono oggetto di obbligo/facoltà di utilizzo da parte delle PA, con diversi profili dipendenti dalla tipologia di amministrazione (centrale, regionale, territoriale, ente del servizio sanitario nazionale, scuola/università, organismo di diritto pubblico), di acquisto (sopra soglia comunitaria o sotto soglia comunitaria) e dalla categoria merceologica.

Il comma 1 prevede l’aumento delle quantità massime previste dalle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet, nella misura del 50% del valore iniziale delle convenzioni. E’ fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario in relazione a tale incremento (da esercitare entro 15 giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante).

Tale disposizione tiene conto della normativa europea sugli appalti pubblici, contenuta nella Direttiva n.2014/24/UE. In particolare, l’articolo 72, paragrafo 1, lettera c), dispone che i contratti e gli accordi quadro possono essere modificati, senza una nuova procedura d'appalto, per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile (per motivi economici o tecnici) o comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi. In tal caso occorre che siano comunque soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere;

b) la modifica non altera la natura generale del contratto;

c) l'eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50 % del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro.

Ai sensi del comma 2, nel caso l’aggiudicatario eserciti la facoltà di recesso o qualora le quantità disponibili a seguito dell’incremento del valore contrattuale non siano comunque sufficienti a fare fronte all’incremento del fabbisogno delle amministrazioni, la Consip S.p.A. può avvalersi di una procedura semplificata, fino al 30 settembre 2020, per la stipula di nuovi accordi-quadro e convenzioni-quadro per la fornitura di personal computer portatili e tablet.

In particolare, si prevede la possibilità di svolgere procedure negoziate senza pubblicazione dei bandi di gara:

  • interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato offerte nell’ambito della procedura indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente Convenzione relativa alla fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni contrattuali del miglior offerente (lettera a));
  • selezionando almeno tre operatori economici da consultare tra gli operatori ammessi alla pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione gestito da Consip S.p.A. (lettera b)).

In tali casi le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico(13) , mentre la raccolta delle relative informazioni può avvenire con modalità completamente automatizzate (comma 3).

Il comma 4 specifica che alle procedure negoziate senza pubblicazione dei bandi di gara le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico possono accedere previa attestazione della necessità e urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile per il proprio personale.

La possibilità di aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è regolata, in via generale, dall’articolo 63, comma 2, del decreto legislativo n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici), che prevede una serie di ipotesi tassative. In particolare, la lettera c)) lo ammette “quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati” (e a condizione che l’amministrazione dia conto, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei presupposti).

Il comma 5 dispone l’operatività a regime della disposizione secondo cui le pubbliche amministrazioni adottano misure organizzative volte all’attuazione del lavoro agile, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della L. 124/2015.

Il richiamato art. 14 dispone che le amministrazioni pubbliche adottano – in via sperimentale nel testo previgente alla modifica operata dal comma 5 in esame - misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, anche al fine di tutelare le cure parentali, che permettano, entro tre anni e ad almeno il 10 per cento dei dipendenti pubblici che ne facciano richiesta, di avvalersi di tali modalità, garantendo altresì che essi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. In attuazione di quanto detto, sono state emanate la direttiva 1° giugno 2017, n. 3, contenente le linee guida per l’attuazione del telelavoro e del lavoro agile nella pubblica amministrazione, e la circolare n. 1/2020 (al momento, in corso di registrazione presso gli organi competenti) recante misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.


13) La presentazione di offerte sotto forma di catalogo elettronico è regolata dall’articolo 57 del decreto legislativo n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Articolo 19
(Misure urgenti in materia di pubblico impiego)

L'articolo 19 concerne la disciplina dei periodi di assenza dal servizio dei dipendenti pubblici per alcune fattispecie inerenti alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 o per ricoveri ospedalieri (relativi a tutte le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza).

Il comma 1 prevede che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165(14) , e successive modificazioni) il periodo trascorso, in relazione al virus COVID-19, in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (cioè, in permanenza non coattiva, con controlli per la verifica delle condizioni di salute) sia equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.

Il successivo comma 2 esclude, per i dipendenti delle suddette pubbliche amministrazioni, i periodi di assenza dal servizio per ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) dall'applicazione della norma - relativa ai medesimi dipendenti pubblici - di limitazione della misura del trattamento economico per i primi dieci giorni di assenza per malattia(15) . Si ricorda che quest'ultima disposizione riconosce il solo trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Tuttavia, come ricordano la relazione illustrativa e la relazione tecnica allegate al disegno di legge di conversione del presente decreto, per la maggior parte del personale pubblico contrattualizzato l'applicazione di tale norma restrittiva è già attualmente esclusa, in base ai relativi contratti collettivi, per i casi di ricovero ospedaliero(16) .

Il comma 3 prevede che, per i dipendenti delle medesime pubbliche amministrazioni, i periodi di assenza dal servizio - diversi da quelli di cui al precedente comma 1 - imposti dai provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito in legge dalle Camere, con modificazioni, il 4 marzo 2020) - costituiscano a tutti gli effetti di legge periodo di servizio prestato. È escluso il riconoscimento dell'indennità sostitutiva di mensa (ove prevista).

La summenzionata relazione illustrativa osserva che il comma 3 fa riferimento ai casi di impossibilità derivanti dall'adozione di divieti di accesso o di allontanamento ovvero da misure di chiusura di uffici pubblici.

Sembrerebbe opportuno valutare se sussista la necessità di richiamare anche le ordinanze previste dal comma 2 del citato articolo 3 del D.L. n. 6 (mentre il richiamato comma 1 dello stesso articolo 3 prevede l'emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo la procedura ivi contemplata)(17) .

Il comma 4 specifica che per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, agli accertamenti diagnostici funzionali all’applicazione delle disposizioni del precedente comma 1 provvedono gli specifici servizi sanitari competenti.

Il comma 5 rinvia per la regolazione degli oneri finanziari in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni al successivo articolo 36.


14) Ai sensi di tale comma, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, il presente ambito comprende anche il CONI.

15) La norma in esame (di cui all'articolo 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133) si applica a prescindere dalla durata del periodo di assenza.

16) Il citato articolo 71, comma 1, del D.L. n. 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133 del 2008) fa infatti salvo il trattamento più favorevole per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

17) Più in particolare, il comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 6 prevede che, nelle more dell'adozione dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei casi di estrema necessità ed urgenza, le misure di contenimento e gestione in esame possano essere adottate con ordinanze del Ministro della salute, delle regioni e dei sindaci, emanate in base alle norme ivi richiamate (norme concernenti l'emanazione di misure urgenti, mediante ordinanze, in materia di igiene e sanità pubblica).

Articolo 20
(Presa di servizio di collaboratori scolastici
nei territori colpiti dall’emergenza)

L'articolo 20 consente ai collaboratori scolastici che avrebbero dovuto prendere servizio il 1° marzo 2020 nelle scuole chiuse a causa dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19 di sottoscrivere il contratto di lavoro e di prendere servizio, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, sempre a far data dal 1° marzo 2020, in attesa di essere assegnati presso la sede di destinazione.

In dettaglio, tale possibilità è consentita ai vincitori della procedura selettiva di cui all'art. 58, co. 5-ter, del D.L. 69/2013, da ultimo novellato dall'art. 2 del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), finalizzata all'assunzione di collaboratori scolastici, rientranti nel personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle scuole.

Preliminarmente, si ricorda che l’art. 1, co. 760, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019), novellando il co. 5 dell’art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) e inserendo nello stesso articolo i co. da 5-bis a 5-quater, aveva disposto che, dal 1° gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali avrebbero svolto i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e che i posti già accantonati nell’organico dei collaboratori scolastici fossero resi disponibili in misura corrispondente al limite di spesa di cui al medesimo co. 5 e riservati – previo superamento, a testo previgente, di una procedura selettiva per titoli e colloquio –, al personale dipendente a tempo indeterminato delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, già impegnato nell’erogazione dei predetti servizi presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché fossero inclusi il 2018 e il 2019.

Successivamente, l'art. 2 del D.L. 126/2019 ha novellato i co. 5, 5-bis e 5-ter dell’art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013). In virtù di tali modifiche, è stato prorogato (dal 31 dicembre 2019) al 29 febbraio 2020 il termine ultimo per l’acquisto da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali dei servizi esternalizzati di pulizia e di mantenimento del decoro, ed è stato differito conseguentemente (dal 1° gennaio) al 1° marzo 2020 il termine per l’erogazione dei medesimi servizi esclusivamente da parte di personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico.

Inoltre, è stato stabilito che la procedura selettiva che il MIUR era già stato autorizzato ad avviare era per (soli) titoli – secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per titoli a posti di collaboratore scolastico, di cui all’art. 554 del d.lgs. 297/1994 – e riguardava l’assunzione, a decorrere dal 1° marzo 2020 (invece che, come detto, dal 1° gennaio 2020), di 11.263 collaboratori scolastici.

E' stata comunque confermata la previsione per cui poteva partecipare alla procedura il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includessero il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.

Con D.M. n. 1074 del 20 novembre 2019 sono stati definiti i requisiti di partecipazione della procedura selettiva su base provinciale, le relative modalità di svolgimento e i termini di presentazione delle domande.

La suddetta procedura selettiva è stata avviata con il bando di cui al D.D. 2200 del 6 dicembre 2019 e aggiornata con D.D.2318 del 20 dicembre 2019, con cui è stato prorogato dal 31 dicembre 2019 all'8 gennaio 2020 il termine di presentazione delle domande. Nel bando, per ciascuna regione e poi per ciascuna provincia sono individuati i posti provinciali disponibili per il profilo di collaboratore scolastico. All'esito della procedura selettiva, i candidati sono collocati in una graduatoria provinciale di merito.

In virtù della procedura descritta, i soggetti in questione avrebbero dovuto essere assunti con contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e/o parziale e indeterminato nel profilo professionale di collaboratore scolastico, a decorrere dal 1° marzo 2020, data dalla quale sarebbero stati comunque licenziati dalle loro imprese. Tuttavia, per ragioni di sanità pubblica, a fronte della chiusura di alcune scuole si è verificata l'impossibilità per tali soggetti di prendere servizio nelle istituzioni scolastiche o educative di titolarità.

A tale riguardo, si ricorda che in base all'art. 1, co. 2, lett. d), del D.L. 6/2020 (approvato definitivamente, con modificazioni, non ancora pubblicato) nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva al virus COVID-19 almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, si prevede, tra l'altro, la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza.

Successivamente è inoltre intervenuto il D.P.C.M. 1° marzo 2020 che ha stabilito, per quanto qui di interesse, due ordini di misure. Per i comuni inseriti all'allegato 1(18) al D.P.C.M. vige la chiusura, fino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del d.lgs. 65/2017(19) , e delle scuole di ogni ordine e grado, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2(20) al D.P.C.M. vige, la sospensione, sino all'8 marzo 2020, fra l'altro dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Nei territori di cui ai predetti allegati si applicano, a partire dal 4 marzo 2020, le misure più restrittive previste, da ultimo, dal D.P.C.M. 4 marzo 2020, che ha disposto per quanto di interesse - dal 5 al 15 marzo 2020 - la sospensione sull'intero territorio nazionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Si stabilisce comunque che la presa di servizio presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali è provvisoria, in attesa dell'assegnazione presso le sedi cui i collaboratori scolastici sono destinati.

In base al D.P.R. 119/2009, la consistenza numerica complessiva dei posti ATA definita a livello nazionale è ripartita in dotazioni organiche regionali, sentita la Conferenza unificata, con riguardo alle specificità degli ambiti territoriali interessati. La dotazione organica regionale è ripartita in dotazioni organiche provinciali.


18) Comuni: 1) nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; 2) nella Regione Veneto: Vo'.

19) I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età;
b) sezioni primavera, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;
c) servizi integrativi quali: spazi gioco; centri per bambini e famiglie; servizi educativi in contesto domiciliare.

20) Regioni: Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto; Province: Pesaro e Urbino; Savona.

Articolo 21
(Misure per la profilassi del personale delle Forze dì polizia,
delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'articolo 21 dispone che siano i competenti servizi sanitari a stabilire le misure precauzionali a tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida.

La previsione vale per quel personale comunque impegnato in attività d'istituto (comprese attività formative e di addestramento), non solo dunque se impiegato nel contenimento della diffusione del Covid-19.

E vale altresì per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Le misure precauzionali volte a tutelare la salute del personale sono definite dai servizi sanitari secondo linee guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il personale dipende.

Le misure precauzionali sono definite - secondo uniformi procedure - dai servizi sanitari competenti.

Per tali si intendono:

  • i servizi sanitari istituiti per i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente (di cui all’articolo 6, primo comma, lettera z) della legge n. 833 del 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale);
  • le unità sanitarie locali (competenti agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al Servizio sanitario nazionale - con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla sopra citata lettera z) - ai sensi dell'articolo 14, terzo comma, lettera q) della legge n. 833 del 1978);
  • le strutture del Servizio sanitario militare (di cui agli articoli 181 e seguenti del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il codice dell'ordinamento militare).

La relazione illustrativa del disegno di legge evidenzia come alcune ordinanze adottate da Regioni (anche non interessate direttamente da episodi di contagio) prevedano che i soggetti di rientro da aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte di autorità sanitarie debbano osservare un periodo di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Tale misura di contenimento potrebbe, quindi, interessare anche il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con ricadute sulla loro disponibilità operativa.

La ratio della disposizione è dunque nello scongiuramento di tale negativa conseguenze.

La previsione si estende altresì al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Queste sono organi amministrativi istituiti nell'ambito delle Prefetture per l'esame 'decentrato' delle domande di protezione internazionale.

Sono composte da: il presidente, funzionario di carriera prefettizia; un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR); un numero di funzionari amministrativi con compiti istruttori non inferiore a quattro (individuati nell'ambito del contingente di personale qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, reclutato dal Ministero dell'interno).

Le Commissioni territoriali sono venti (è il numero massimo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 25 del 2008 quale oggi vigente, che insieme prevede che presso ogni Commissione, se in condizioni di sovraccarico, possano essere istituite sezioni, fino ad un massimo complessivo di trenta sul territorio nazionale).

Articolo 22
(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Prefetture)

L'articolo 22 reca autorizzazioni di spesa per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario per contenere la diffusione del Covid-19 rese dalle Forze di polizia e Forze armate, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal personale dell'amministrazione civile dell'interno in servizio presso le Prefetture.

L'autorizzazione è per lo svolgimento di straordinari per un periodo di trenta giorni, a decorrere dalla data di effettivo impiego (o, nel caso del personale di prefettura, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge).

Per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, la spesa autorizzata è di complessivi 4.111.000 euro per l'anno 2020 (prevede il comma 1).

Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la spesa autorizzata è di 432.000 euro per l'anno 2020 (prevede il comma 2).

Per il personale dell'amministrazione civile dell'interno in servizio presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, la spesa autorizzata è di 133.000 euro per l'anno 2020 (prevede il comma 3).

Gli oneri complessivi sono dunque pari a 4.676.000 euro per l'anno 2020, alla cui copertura si provvede (dispone il comma 4) ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge (v. infra la correlativa scheda).

Per quanto riguarda le Forze armate (ad essere maggiormente interessato, può aggiungersi, è l'Esercito, impegnato nelle attività di cinturazione, presidio e controllo del territorio nelle zone interessate dal contagio del Covid-19), ulteriori specifiche previsioni sono dettate dal ricordato comma 1, secondo e terzo periodo.

Vi si dispone, onde prestino opera di contenimento della diffusione del morbo, una integrazione di 253 unità del contingente delle Forze armate (pari a 7.050 unità, secondo la previsione dell'articolo 1, comma 132 della legge n. 160 del 2019) impegnato nel controllo del territorio in concorso e congiuntamente con le Forze di polizia (secondo il dispositivo cd. 'strade sicure', approntato dal decreto-legge n. 92 del 2008, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica).

Siffatta integrazione di unità è prevista decorrere dalla data di effettivo impiego. Esse fruiscono (si intende sulla scorta dei richiami normativi) di una indennità onnicomprensiva per ordine pubblico, oltre al compenso per lo straordinario.

Loro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del citato decreto-legge n. 92 del 2008, come convertito in legge. E dunque: il personale militare (preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere) è posto a disposizione dei prefetti. Il piano di impiego di tale personale è adottato con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro della difesa), sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari). Nell'esecuzione dei servizi il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza (con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria: ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri).

La relazione illustrativa e la relazione tecnica, che corredano il disegno di legge di conversione del decreto-legge, quantificano le unità di personale oggetto delle disposizioni di questo articolo. Si tratta di:

  • 450 unità (in aggiunta a 550 unità territoriali), per la Polizia di Stato;
  • 500 unità (in aggiunta a 700 unità territoriali) per l’Arma dei carabinieri;
  • 66 unità (in aggiunta a 476 unità territoriali) per la Guardia di Finanza;
  • 253 unità di militari fuori sede stanziali, per la Difesa;
  • 30 unità, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (per le attività di soccorso tecnico urgente e di scorta tecnica in caso dì trasferimento in condizioni di alto bio-contenimento nelle zone più interessate dal contagio).

Per le Prefetture, la disposizione riguarda in misura più estesa ma non esclusiva il personale delle regioni ove il fenomeno emergenziale si sia manifestato più acuto. Le maggiorazioni di prestazioni per lavoro straordinario sono modulate come segue:

  • incremento del 50 per cento per le Prefetture in Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria (complessivamente 3095 unità);
  • incremento del 30 per cento per le Prefetture di Toscana, Trentino-Alto Adige e Marche (complessivamente 1.041 unità);
  • incremento del 10 per cento per le Prefetture delle rimanenti regioni, con esclusione della Val d'Aosta (circa 3.524 unità).

Articolo 23
(Misure urgenti in materia di personale medico ed infermieristico)

L'articolo 23 consente, in via transitoria, il ricorso in alcune regioni e province alla stipulazione di contratti di lavoro autonomo con personale medico ed infermieristico, anche in deroga alle norme che, per le pubbliche amministrazioni, limitano sia le possibilità di ricorso a tale tipo di contratti sia di conferimento di incarichi a soggetti già titolari di un trattamento di quiescenza.

Le deroghe di cui al presente articolo 23 sono poste con riferimento alle regioni e province di cui al D.P.C.M. 1° marzo 2020(21) . Sotto il profilo letterale, sembrerebbe opportuno specificare che il riferimento è agli allegati 2 e 3 del suddetto decreto, considerato che una parte del medesimo provvedimento concerne l'intero territorio nazionale.

I territori interessati sono costituiti dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e dalle province di Pesaro e Urbino e di Savona.

Gli incarichi di lavoro autonomo oggetto delle deroghe in esame non possono avere una durata superiore a sei mesi; la norma fa altresì riferimento al limite costituito dal termine dello stato di emergenza. Sembrerebbe opportuno chiarire, riguardo alla nozione di tale limite, se si faccia riferimento alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - che ha dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi (a decorrere dalla medesima delibera) "in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" - e se, in ogni caso, il medesimo limite si riferisca alla possibilità di stipulazione dei contratti in esame o al termine finale dei relativi rapporti.

Le deroghe sono poste al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza e sono ammesse nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente, con specifico riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, e previa verifica dell’impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore.

Gli incarichi in esame possono essere conferiti anche a soggetti già collocati in quiescenza.

Le deroghe concernono le norme di cui all'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente: il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti ivi individuati, di alcuni incarichi - tra cui quelli di consulenza - a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza(22) ; il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di stipulazione di contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro(23) .


21) Quest'ultimo decreto è oggetto di un comunicato di rettifica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2020.

22) I suddetti incarichi di consulenza sono in ogni caso ammessi se conferiti a titolo gratuito.

23) Per le ipotesi ammesse di contratti di lavoro autonomo o di collaborazione, cfr. il comma 6 del citato articolo 7 del D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni.

Articolo 24
(Personale presso il Dipartimento della Protezione civile)

L'articolo 24 reca un incremento della dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del Dipartimento della protezione civile (per un posto di prima fascia ed un posto di seconda fascia).

Insieme, dispone che il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento rimanga a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Ed autorizza il mantenimento o rinnovo fino al 31 dicembre 2021 degli incarichi dirigenziali conferiti dal Dipartimento (incidendo per questo riguardo sulla 'soglia' temporale finora vigente per tali incarichi).

Il comma 1 incrementa di un posto di prima fascia ed un posto di seconda fascia la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale della protezione civile.

I ruoli speciali tecnici-amministrativi (dirigenziali e non dirigenziali) sono stati istituiti, si ricorda, dall'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999 recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio.

Il comma 4 quantifica gli oneri di spesa di tale incremento di dotazione organica: 290.000 euro per l'anno 2020; 386.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

La relazione tecnica espone un onere stimato relativo al posto dirigenziale di seconda fascia per 135.000 euro, relativo alla posizione di prima fascia per 251.000 euro. Per la prima annualità (2020) l'onere è stato calibrato su nove mesi (aprile-dicembre). Tali quantificazioni prendono a riferimento le retribuzioni del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio.

Il comma 2 autorizza il mantenimento o rinnovo fino al 31 dicembre 2021 degli incarichi dirigenziali conferiti dal Dipartimento della protezione civile.

Siffatta previsione interviene come novella dell'articolo 19, comma 2-bis del decreto-legge n. 8 del 2017 ("Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017").

Di quel decreto-legge l'articolo 19 ("Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile") ha autorizzato la Presidenza del Consiglio a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della protezione civile.

Al contempo ha autorizzato - nelle more dell'espletamento del concorso - il Capo del Dipartimento della protezione civile a provvedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali (oltre i limiti percentuali previsti dalla normativa generale e nella misura del 75 per cento delle posizioni dirigenziali vacanti, comunque entro il limite massimo di ulteriori dieci incarichi).

Gli incarichi così conferiti - prevede la norma (il citato comma 2-bis) - hanno durata annuale, "sono rinnovabili per un massimo di due volte" e, comunque, cessano alla data dell'entrata in servizio dei vincitori.

Poiché la procedura concorsuale non si è ancora conclusa, interviene la disposizione in commento del decreto-legge, abrogando il limite massimo di due possibili rinnovi per il conferimento degli incarichi, sostituendo ad esso una soglia temporale, il 31 dicembre 2021 (quando, si ritiene, la procedura concorsuale dovrebbe essere conclusa).

Immutata rimane la previsione che gli incarichi comunque cessino alla data di entrata in servizio dei vincitori del concorso.

Si ricorda che gli incarichi dirigenziali di cui si tratta sono quelli previsti dall'articolo 19 ("Incarichi di funzioni dirigenziali") del decreto legislativo n. 165 del 2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche").

Di quell'articolo 19, il comma 6 pone per le amministrazioni pubbliche in via generale un 'tetto', numerico (il dieci e l'otto per cento della dotazione organica, rispettivamente per la prima e la seconda fascia dirigenziali) e di durata (tre o cinque anni, a seconda degli incarichi), oltre a prescrivere i requisiti di competenza per esserne titolari.

Peraltro, rispetto a tali disposizioni su numero e durata, gli incarichi di cui alla disposizione del decreto-legge si pongono in condizione di 'specialità', posta la previsione sopra ricordata dell'articolo 19, comma 2-bis del decreto-legge n. 8 del 2017.

Il comma 3 dispone che il trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile nell'ambito del contingente di cui all’articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 303 del 1999, rimanga comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, anche delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si ricorda che l’articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 303 del 1999 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio si provveda alla determinazione delle dotazioni organiche del personale dei ruoli speciali della protezione civile, nonché alla determinazione, in misura non superiore al trenta per cento della consistenza dei medesimi ruoli speciali, del contingente di personale in comando o fuori ruolo di cui possa avvalersi il Dipartimento della protezione civile.

Articolo 25
(Fondo garanzia PMI)

L’articolo prevede che, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, dunque, fino al 2 marzo 2021, l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500 euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni maggiormente colpiti dall’epidemia di COVID-19 (individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020).

Le percentuali di copertura della garanzia a titolo gratuito sono previste nella misura massima oggi consentita dalla normativa nazionale e dalla disciplina UE (80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione).

È possibile, a date condizioni, estendere l’intervento a imprese ubicate in aree diverse da quelle sopraindicate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Per le finalità previste dall’articolo in esame, il Fondo viene rifinanziato nella misura di 50 milioni di euro per il 2020.

Nel dettaglio, l’articolo prevede che, per un periodo di dodici mesi dalla data (2 marzo 2020) di entrata in vigore del decreto-legge, la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI – di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – è concessa:

  • a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500,000 euro,
  • in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare,
  • con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 (comma 1, primo periodo).

Con riferimento all’ambito territoriale di applicazione della disposizione, si ricorda che l’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, recante ulteriori misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, identifica i seguenti Comuni (cd “zona rossa”):

1) nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini.

2) Nella Regione Veneto: Vò.

Con riferimento ai predetti Comuni il citato DPCM, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2-2019/2020, adotta specifiche misure di contenimento (articolo 1).

Per il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – in corso di esame parlamentare ai fini della sua conversione in legge – e con particolare riferimento all’articolo 3, che costituisce la base normativa del predetto DPCM, si rinvia al relativo dossier di documentazione.

Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all’80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento (comma 1, secondo periodo).

Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento (comma 1, terzo periodo).

Le predette disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato (comma 1, quarto periodo).

Si ricorda che il Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) impone il divieto per gli Stati membri di concedere misure agevolative che si qualificano come aiuti di Stato. Tale divieto non è però assoluto. Il TFUE individua, all’articolo 107, paragrafo 2, alcune deroghe. Alla lettera b) dell’articolo 107, paragrafo 2 è stabilita una deroga specifica al divieto, in base alla quale “sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”.

Il Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulations (GBER), applicabile fino al 31 dicembre 2020, esenta dall’obbligo di notifica alla Commissione, tra l’altro, agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, alle condizioni fissate dall’articolo 50 del medesimo regolamento.

Appare però opportuno rilevare che la Commissione europea, nel “tradurre” nel Regolamento GBER, quanto previsto dall’articolo 107, paragrafo 2 TFUE, ha preso in considerazione, elencandole nell’articolo 50, solo alcune tipologie di calamità ed eventi eccezionali, quali i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d’aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale.

L’articolo 50 citato comunque dispone che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dai suddetti eventi sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica purché soddisfino le seguenti condizioni: a) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità dell'evento; e b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità sono adottati nei tre anni successivi alla data dell'evento. Gli aiuti sono concessi entro quattro anni dall'evento.

I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra i danni vi sono quelli materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento(24) .

Fanno comunque eccezione all'obbligo di notifica alla Commissione UE, oltre alle specifiche categorie di aiuti esentati dalla stessa sulla base dei regolamenti di esenzione, gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE "de minimis", che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Per gli aiuti cd. de minimis, il Regolamento (UE) n. 1407/2013 è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli

Il massimale di aiuto previsto da tale regolamento è di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Per gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo opera, invece, il Regolamento (UE) n. 1408/2013, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2019/316.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, l’intervento ricalca quello già posto in essere per il terremoto del centro Italia (art. 19 del D.L. n. 189/2016), prevedendo la concessione della garanzia a titolo gratuito e nella misura massima oggi consentita dalla normativa nazionale e dalla disciplina UE (80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione).

L’articolo in esame prevede altresì che l’intervento di cui al comma 1 può essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle di cui al comma 1, in considerazione:

  • dell’impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero
  • dell’appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari (comma 2).

Per le finalità di cui all’articolo in esame, il Fondo di garanzia per le PMI viene rifinanziato nella misura di 50 milioni di euro per il 2020 (comma 3). Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 36 (comma 4).

La relazione illustrativa precisa che il rifinanziamento del Fondo è stato previsto in considerazione dei maggiori oneri - sia per mancate commissioni di accesso in conseguenza della gratuità, sia per maggiori accantonamenti connessi alla deroga delle misure di copertura della garanzia - e della presumibile maggiore rischiosità delle operazioni in questione.

Il Fondo di garanzia per le PMI è stato istituito, presso il Mediocredito Centrale S.p.A., in base all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996 e alimentato con risorse pubbliche.

Il Fondo garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, nonché a favore delle imprese cd. small mid-cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499), ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., attività finanziarie e assicurative).

Il Fondo costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive - e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative - sugli importi garantiti dal Fondo stesso. In ragione del carattere strategico dello strumento in questione, il Fondo è stato, anche nelle scorse legislature, più volte rifinanziato.

Quanto ai rifinanziamenti, il Decreto legge n. 119/2018 ha assegnato al Fondo 735 milioni di euro per l'anno 2018. Si tratta, per 300 milioni di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 già destinate al Fondo, e per la rimanente quota di un rifinanziamento(25) .

Il Decreto-legge n. 135/2018 ha istituito, inoltre, una nuova Sezione Speciale del Fondo di garanzia PMI specificamente destinata al sostegno al credito delle PMI che siano titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni e siano in difficoltà nella restituzione di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari. La Sezione è stata dotata di 50 milioni di euro a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo.

Il successivo D.L.. n. 34/2019 ha altresì consentito l'accesso alla Sezione in questione alle PMI edili che hanno contratto finanziamenti assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali ed industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state certificate come inadempienze probabili entro la data dell'11 febbraio 2019.

Relativamente al Fondo di garanzia PMI, lo stesso D.L. n. 34/2019:

  • ha istituito una sezione speciale del Fondo destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti - di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale fino a 30 anni- erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e finalizzati per al meno il 60 percento a investimenti in beni materiali. A tal fine la dotazione del Fondo è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2019. Contestualmente, per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti, è stato innalzato, da 2,5 a 3,5 milioni di euro, l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa;
  • ha innalzato fino a 5 milioni di euro l'importo massimo garantibile dal Fondo stesso per singolo soggetto beneficiario finale sulle operazioni di sottoscrizione dei cd. "mini bond" (comma 6-bis dell'art. 12 del D.L. n. 145/2013 e relativo D.M. attuativo 5 giugno 2014), abrogando la previsione – contenuta nel comma 2 dell'articolo 14 del D.M. 5 giugno 2014 – secondo la quale la garanzia del Fondo può essere attivata esclusivamente dal soggetto richiedente che ha sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia del Fondo;
  • ha abrogato la previsione che consentiva di introdurre limiti, con delibera della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, all'intervento del Fondo alle sole operazioni di controgaranzia nel territorio delle regioni in cui fossero coesistenti Fondi regionali di garanzia;
  • al fine di sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese, ha introdotto la possibilità di un intervento in garanzia del Fondo in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di "social lending" e di "crowdfunding", progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo medesimo.

Il Fondo di garanzia per le PMI è stato recentemente rifinanziato per 670 milioni di euro per l'anno 2019 dal D.L. "fiscale" D.L. n. 124/2019 (articolo 41, comma 1) e per 700 milioni per ciascun anno del biennio 2022 e 2023 dalla Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019, Sez. II).

Si rinvia al tema web sugli interventi finanziari al settore produttivo per le ulteriori misure e per una disamina delle recenti dinamiche creditizie.


24) La perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale) confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità (escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario) e calcolata per lo stesso semestre dell'anno. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario.
Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili.

25) Nella XVII legislatura era stata avviata una riforma complessiva del modello di valutazione del merito creditizio delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo, simile ai modelli di rating utilizzati dalle banche, in sostituzione del precedente sistema di credit scoring e dunque per una rimodulazione delle percentuali di garanzia del Fondo in funzione della rischiosità del prenditore e della durata e tipologia di operazione finanziaria (D.M. 29 settembre 2015, il D.M. 7 dicembre 2016, il D.M. 6 marzo 2017 e il D.M. 21 dicembre 2017). L'iter di riforma è proseguito e si è concluso nel corso dell'attuale legislatura.
In particolare, in data 12 gennaio 2018, è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n. 9, il comunicato di adozione del Decreto ministeriale 21 dicembre 2017 di approvazione delle modificazioni e integrazioni delle condizioni generali di ammissibilità del Fondo per la riduzione e semplificazione degli oneri informativi in capo ai soggetti richiedenti e il riordino della disciplina in materia di condizioni e cause di inefficacia della garanzia del Fondo. Il D.M. approva le nuove disposizioni operative del Fondo stesso, relativamente alle cause di inefficacia, riportate nell'allegato che costituisce parte integrante del decreto.
Le nuove condizioni si applicano – per espressa previsione contenuta nel Decreto - a partire dalla data indicata nella Circolare del gestore del Fondo di garanzia per le PMI, Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. Tale circolare è stata adottata il 19 luglio 2018 (Circolare n. 10/2018). Essa ha disposto che le misure di semplificazione della disciplina in materia di condizioni e cause di inefficacia della garanzia del Fondo entrino in vigore a partire dal 15 ottobre 2018. La riforma è entrata in piena operatività dal 15 marzo 2019. Da tale data, sono divenute efficaci le nuove Disposizioni operative che danno attuazione alla riforma del Fondo di garanzia, approvate con D.M. 12 febbraio 2019.
Tra le principali novità si segnala la ridefinizione delle modalità d'intervento che vengono articolate in garanzia diretta, riassicurazione e controgaranzia, l'applicazione all'intera operatività del Fondo del sopra citato modello di valutazione, basato sulla probabilità di inadempimento delle imprese beneficiarie, la riorganizzazione delle misure di copertura e di importo massimo garantito, l'introduzione delle operazioni a rischio tripartito.

Articolo 26
(Estensione Fondo di solidarietà mutui
per l’acquisto della prima casa)

L’articolo 26 inserisce, tra le causali che possono essere addotte a supporto della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa, ai fini dell’accesso alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà, l’ipotesi della sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni.

Più in dettaglio le norme in parola aggiungono una lettera c-bis) all’articolo 2, comma 479 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) che, ai commi 475 e ss.gg., ha istituito il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In sintesi la disciplina del Fondo, modificata in seguito dalla legge n. 92/2012 (riforma del mercato del lavoro) consente ai titolari di un mutuo per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

Il Fondo, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà di sospensione per i mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, provvede al pagamento degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

La sospensione può essere chiesta per non più di due volte e per un periodo massimo di diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e delle garanzie relative viene prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

La sospensione non può essere chiesta: nel caso di ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; nel caso di fruizione di agevolazioni pubbliche; per i mutui relativamente ai quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi che danno diritto al beneficio della sospensione, a specifiche condizioni.

Il beneficio è previsto nelle ipotesi individuate dall’articolo 2, comma 479 della richiamata legge n. 244 e, più precisamente, in caso di:

  1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
  2. cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.), sempre salva la risoluzione consensuale, il recesso datoriale per giusta causa, il recesso del lavoratore non per giusta causa;
  3. morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile (ai sensi della legge n. 104 del 1992) non inferiore all'80%.

L’articolo 26 in commento aggiunge, come anticipato, una lettera c-bis) al comma 479, consentendo di richiedere il beneficio della sospensione del pagamento delle rate del mutuo nell’ulteriore caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Si ricorda che le norme attuative del Fondo, gestito da SIMEST, sono contenute nei DD.MM. 21 giugno 2010 n.132 e n. 37 del 22 febbraio 2013. Si rinvia al sito SIMEST per ulteriori informazioni anche di carattere applicativo.

Articolo 27
(Fondo SIMEST)

Il comma 1 incrementa di 350 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del fondo a carattere rotativo istituito presso il Mediocredito centrale dall'articolo 2, primo comma, del D.L. n. 251/1981 (L. n. 394/1981) e destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.

L’articolo 14, comma 1, del D.L. 162/2019 (A.S. n. 1729, approvato definitivamente dal Senato il 26 febbraio 2020) ha rifinanziato di 50 milioni di euro per il 2019 il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri (anche diversi da quelli dell’Unione europea).

Il Fondo, gestito da SIMEST, è stato istituito con l’art. 2 del D.L. n. 251/1981 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 394/81), per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane operanti sui mercati esteri.

Successivamente, l’articolo 6 del D.L. n. 112/2008 (L. n.133/2008), come modificato dall’art. 42 del D.L. n. 83/2012, ha riformato i finanziamenti a tasso agevolato di cui alla legge n. 394/1981 rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore “de minimis”.

Da ultimo, l’articolo 18-bis del D.L. n. 34/2019 ha esteso a mercati anche diversi da quelli dell’Unione europea le tipologie di iniziative delle imprese italiane che possono fruire delle agevolazioni finanziarie concesse a valere sul Fondo di rotazione.

Sono agevolabili a valere sul Fondo le iniziative delle imprese italiane dirette alla promozione, sviluppo e consolidamento delle medesime imprese sui mercati anche diversi da quelli dell'Unione Europea, nei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento europeo relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, la cui disciplina è stata abrogata e sostituita dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 (art. 6, co. 1 del D.L. 112/2008). Le iniziative ammesse ai benefici sono:

a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;

b) studi di pre-fattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;

c) altri interventi prioritari (art. 6, co. 2 del D.L. 112/2008).

Per le predette iniziative, vi è una riserva di destinazione del 70 per cento annuo delle risorse del Fondo alle piccole e medie imprese (PMI) (art. 6, co. 3 del D.L. 112/2008).

Il D.M. 7 settembre 2016 e il D.M. 8 aprile 2019, adottati in attuazione dell’art. 6, co. 4 del D.L. 112/2008, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 152 della legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012), fissano i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo.

La gestione degli interventi di agevolazione è disciplinata da una convenzione stipulata tra SIMEST e Ministero dello sviluppo economico. Il Fondo è gestito fuori bilancio e si avvale di un apposito conto di tesoreria (n. 22044).

Quanto alla gestione del Fondo si rinvia all’ultima Relazione della Corte dei Conti relativa al Giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018, Volume I, Tomo II, Capitolo relativo ai Fondi di rotazione e gestioni fuori bilancio, pag. 36 e ss.

Il comma 2 rinvia all'articolo 36 del decreto-legge per la copertura degli oneri finanziari.

Articolo 28, commi da 1 a 4
(Rimborso titoli di viaggio)

L'articolo 28, comma 1, prevede che, al verificarsi di determinate circostanze ivi elencate e connesse all'emergenza epidemiologica, con riferimento a diverse tipologie di contratti di trasporto, si applichi la disciplina in materia di impossibilità totale della prestazione recata dall'art. 1463 del codice civile. In tali casi, quindi, la parte liberata dalla prestazione non può chiedere il corrispettivo e deve restituire quanto già ricevuto. Il comma 2 stabilisce le modalità di comunicazione al vettore della documentazione ai fini del rimborso del corrispettivo del titolo di viaggio. Le modalità di rimborso sono disciplinate dal successivo comma 3. Il comma 4 prevede che le disposizioni recate dai commi 2 e 3 siano applicabili anche ai titoli di viaggio acquistati tramite agenzia di viaggio.

L'articolo 1463 del codice civile, richiamato dalla norma in esame, stabilisce che nei casi di sopravvenuta impossibilità, la parte liberata non può chiedere controprestazione e deve restituire quanto già ricevuto. Si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.

Le circostanze elencate dalla presente disposizione - per le quali ricorre l'impossibilità della prestazione ai sensi e per gli effetti dall'art. 1463 c.c. - riguardano i casi di quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ricovero, divieto di allontanamento, nonché i casi di impossibilità a raggiungere destinazioni all'estero. La norma si applica alle prestazioni dovute in relazione a contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre. In particolare si tratta di (comma 1):

  1. contratti di trasporto - da eseguirsi nel periodo di quarantena o permanenza domiciliare - stipulati dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020;
  2. contratti di trasporto stipulati da soggetti destinatari dei provvedimenti di divieto di allontanamento dalle aree individuate dai D.P.C.M. adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020, da eseguirsi nei periodi di efficacia di tali decreti;
  3. contratti di trasporto - da eseguirsi nel periodo di quarantena, permanenza domiciliare o ricovero - sottoscritti da soggetti risultati positivi al virus COVID-19 nei confronti dei quali è disposta la quarantena oppure la permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva, ovvero il ricovero presso strutture sanitarie;
  4. contratti di trasporto con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai D.P.C.M. adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, art. 3, da eseguirsi nei periodi di efficacia di tali decreti;
  5. contratti di trasporto sottoscritti da soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020, da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
  6. contratti di trasporto sottoscritti dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistato in Italia, avente come destinazione Stati esteri dove sia impedito o vietato lo sbarco, a seguito dell'emergenza epidemiologica in atto.

Gli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 6 del 2020 demandano ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (emanati secondo la procedura contemplata dall'articolo 3, comma 1) la definizione di misure intese al contenimento della diffusione del virus COVID-19 ed alla gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica; resta fermo, per i casi di estrema necessità ed urgenza, il potere del Ministro della salute, delle regioni e dei sindaci di emettere ordinanze, nelle more dell'adozione dei suddetti decreti (articolo 3, comma 2). Sulla base di tali articoli sono stati emanati il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 ed il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, indi il D.P.C.M. 1° marzo 2020 (come rettificato con comunicato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.53 del 2 marzo 2020). Le disposizioni del D.P.C.M. del 1° marzo producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all'8 marzo 2020. Da tale data del 2 marzo cessano di produrre effetti i precedenti decreti qui richiamati. I primi tre allegati annessi al citato D.P.C.M. 1° marzo 2020 recano elenchi di comuni, province e regioni destinatari delle misure di contenimento del virus. Il D.P.C.M. 4 marzo 2020 reca ulteriori disposizioni attuative, applicabili sull'intero territorio nazionale

Il comma 2 riguarda la documentazione che deve essere necessariamente comunicata al vettore ai fini del rimborso dei titoli di viaggio. Il soggetto interessato deve comunicare il ricorrere di una delle situazioni sopra elencate allegando il titolo di viaggio e, se del caso, la documentazione che attesti la partecipazione programmata ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi di cui alla lettera e).

Il termine temporale per effettuare la comunicazione è di 30 giorni:

  • dalla cessazione delle situazioni di cui alle lettere da a) a d)
  • dall'annullamento o sospensione di concorsi, procedure selettive e degli altri eventi di cui alla lettera e)
  • dalla data prevista per la partenza nei casi di viaggi con destinazione estera dove sia impedito o vietato lo sbarco, di cui alla lettera f).

Il comma 3 riguarda le modalità di rimborso. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'interessato, il vettore procede al rimborso tramite rimborso di quanto versato ovvero con un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dalla data di emissione.

In relazione alle ipotesi previste dalle predette disposizioni, si valuti l'opportunità di specificare se il rimborso alternativo a mezzo voucher sia rimesso alla discrezionalità del venditore ovvero richieda il consenso dell'avente titolo al rimborso.

Il comma 4 prevede che la disciplina in esame si applichi anche in caso di acquisto del titolo di viaggio tramite agenzia di viaggio.

Articolo 28, commi 5-7
(Recesso dai contratti di pacchetto turistico)

Il comma 5 consente ai soggetti cha hanno stipulato contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, elencati dal comma 1, l'esercizio, ai sensi dell’articolo 41 del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (d.lgs. n. 79/2011), del diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai DPCM adottati ai sensi dell’articolo 3 del D.L. n. 6/2020.

In particolare, il DPCM 1° marzo 2020 produce effetto, ai sensi dell'art. 6, co. 1, dalla data del 2 marzo 2020 fino all'8 marzo 2020, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure. Inoltre, in base al co. 2 del medesimo articolo, dalla data di efficacia delle disposizioni del DPCM in questione cessano di produrre effetti il DPCM 23 febbraio 2020, nonché il DPCM 25 febbraio 2020. Cessa altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente, adottata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 6/2020.

Il DPCM 1° marzo 2020 ha individuato una serie di contesti territoriali interessati da specifiche misure di contenimento: i comuni di Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo'; le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e le province di Pesaro e Urbino e di Savona; le province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona.

L'articolo 41, del d.lgs. n. 79/2011 - come sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 62/2018, attuativo della Direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati - disciplina le casistiche in cui è consentito al viaggiatore il diritto di recesso dal contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto stesso.

Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta (co.1).

Il contratto di pacchetto turistico può prevedere spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici (co. 2). In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici (co. 3). In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare (co. 4). L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto (co. 5). L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi (co. 6). In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l'organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso (co.7).

In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del citato d.lgs. n. 79/2011, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

Il comma 6 consente, in relazione alle ipotesi di sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, previste dall’articolo 1, comma 2, lettera f), del D.L. n. 6/2020, l'effettuazione del rimborso anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1 del D.L. n. 6/2020 ha individuato misure di contrasto e di emergenza epidemiologica disponendo che allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica (comma 1).

Tra le misure che possono essere adottate viene espressamente citata dal comma 2, lettera f), la sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del d.lgs. n. 79/2011 (su cui si veda supra).

Si segnala che il comma 9 dell'articolo 28 in esame rende applicabili alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. 6/2020, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, le disposizioni recate dall'articolo 41, comma 4, del d.lgs. 79/2011, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché l'articolo 1463 del codice civile. Anche in tale caso, il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Inoltre, il D.P.C.M. 4 marzo 2020 ha confermato la sospensione dei viaggi di istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, senza indicare una specifica data. Tuttavia, in virtù dell'art. 4 di tale D.P.C.M., le misure ivi previste sono efficaci fino al 3 aprile 2020: ne consegue che la sospensione di viaggi di istruzione vige almeno fino al 3 aprile 2020, mentre la disposizione in commento si riferisce espressamente ai viaggi di istruzione sospesi dal 23 febbraio al 15 marzo 2020.

Ciò posto, si valuti l'opportunità di eliminare, in relazione al comma 9, il riferimento al periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio e il 15 marzo 2020.

In tal caso, risulterebbe necessario sopprimere il comma 6 dell'articolo in esame, giacché il comma 9 rivestirebbe carattere più ampio, stanti i riferimenti, in esso contenuti, ai viaggi e alle iniziative d'istruzione nonché alle fattispecie disciplinate dall'articolo 1463 del codice civile.

Come sopra ricordato, l'articolo 41, comma 4, del d.lgs. 79/2011 prevede che, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

In base al comma 7, nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell’organizzatore ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

In relazione alle ipotesi previste dalle predette disposizioni, si valuti l'opportunità di specificare se il rimborso alternativo a mezzo voucher sia rimesso alla discrezionalità del venditore ovvero richieda il consenso dell'avente titolo al rimborso.

Articolo 28, comma 8
(Norme di applicazione necessaria)

L'articolo 28, comma 8, prevede che le disposizioni in materia di rimborso titoli di viaggio e di pacchetti turistici costituiscono norme di applicazione necessaria.

In particolare la disposizione precisa che le disposizioni dell'articolo 28 devono considerarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 218 del 1995 e dell'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 593 del 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), norme di applicazione necessaria.

L'articolo 17 della legge n. 218 del 1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) fa salva la prevalenza sulle disposizioni previste dalla legge sul diritto internazionale privato delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera. Le norme di applicazione necessaria, in base al diritto internazionale privato, sono quelle ritenute irrinunciabili dall'ordinamento nazionale in ragione del loro oggetto o scopo.

L'articolo 9 del c.d. Regolamento Roma I prevede che le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un Paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto sulla base del Regolamento stesso. Si precisa inoltre che le disposizioni del Regolamento non ostano all’applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro. L'articolo 9 aggiunge ancora, che può essere data efficacia anche alle norme di applicazione necessaria del Paese in cui gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti, nella misura in cui tali norme di applicazione necessaria rendono illecito l’adempimento del contratto. Per decidere se vada data efficacia a queste norme, si deve tenere conto della loro natura e della loro finalità nonché delle conseguenze derivanti dal fatto che siano applicate, o meno.

Articolo 28, comma 9
(Sospensione viaggi e iniziative di istruzione)

L'articolo 28, comma 9, consente il rimborso per il mancato svolgimento di viaggi e iniziative di istruzione sospesi ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. 6/2020. Tale rimborso può essere effettuato anche mediante un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Si premette che tale misura è collocata all'interno dell'articolo 28 che disciplina tutte le fattispecie di rimborso dei titoli di viaggio e di pacchetti turistici (su cui si rinvia alle relative schede). Nello specifico, la disposizione trova applicazione per i viaggi e le iniziative di istruzione sospesi dal 23 febbraio al 15 marzo 2020 in virtù del D.L. 6/2020 e dei conseguenti provvedimenti attuativi.

L'art. 1, co, 2, lett. f), del D.L. 6/2020 ha stabilito tra l'altro che, nei comuni o nelle aree nei quali sia risultata positiva al virus COVID-19 almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi sia un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, siano sospesi i viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 41, co. 4, del d.lgs. 79/2011 (su cui si veda infra).

Si sono susseguiti quindi diversi provvedimenti attuativi, che hanno esteso tale sospensione a tutto il territorio nazionale. Il D.P.C.M. 1° marzo 2020 ha disposto, per quanto qui di interesse, la sospensione fino al 15 marzo 2020 dei viaggi di istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite programmate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Detto D.P.C.M. produce effetto, ai sensi dell'art. 6, co. 1, dalla data del 2 marzo 2020 fino all'8 marzo 2020.

Da ultimo, si segnala che il D.P.C.M. 4 marzo 2020 conferma la sospensione dei viaggi di istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, senza indicare una specifica data. Tuttavia, in virtù dell'art. 4 di tale D.P.C.M., le misure ivi previste sono efficaci fino al 3 aprile 2020: ne consegue che la sospensione di viaggi di istruzione vige almeno fino al 3 aprile 2020, mentre la disposizione in commento si riferisce espressamente ai viaggi di istruzione sospesi dal 23 febbraio al 15 marzo 2020.

Si valuti pertanto l'opportunità di allineare tali termini oppure di eliminare il riferimento temporale nella disposizione in esame, onde consentire la sua applicabilità anche alle sospensioni disposte per il periodo successivo al 15 marzo 2020.

La disposizione ribadisce anzitutto che a tali viaggi ed iniziative di istruzione sospesi si applica quanto previsto dall'art. 41, co. 4, del d. lgs. 79/2011, recante il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Ciò consente dunque alle scuole di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, e di ottenere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, non potendo comunque richiedere indennizzi supplementari. Detta previsione riproduce quanto previsto dal D.L. 6/2020 e si riferisce ai casi in cui i viaggi e le iniziative di istruzione siano stati acquistati con contratti di pacchetto turistico attraverso l'intermediazione di un operatore.

La disposizione prevede poi che ai medesimi viaggi e iniziative di istruzione trova applicazione anche il principio generale di cui all'articolo 1463 del codice civile, ai sensi del quale, nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito. In tal modo, verrebbero coperte anche le ipotesi di viaggi di istruzione per le quali non sia stato stipulato un contratto di pacchetto turistico.

In linea con quanto previsto dall'art. 28, co. 6, del provvedimento in esame, si prevede che il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Si valuti l'opportunità di specificare se il rimborso alternativo a mezzo voucher sia rimesso alla discrezionalità del venditore ovvero richieda il consenso dell'avente titolo al rimborso.

Articolo 29
(Misure urgenti relative al corso di formazione specifica
in medicina generale relativo al periodo 2019-2022)

Il comma 1 dell'articolo 29 consente, in via transitoria, la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale, relativo al periodo 2019-2022, ai soggetti collocatisi utilmente nelle relative graduatorie e che non abbiano potuto sostenere l'esame di Stato - per l'abilitazione alla professione di medico-chirurgo - a seguito del rinvio stabilito dall'ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca del 24 febbraio 2020. Il successivo comma 2 richiede che i soggetti rientranti nella suddetta deroga conseguano l'abilitazione entro la prima sessione utile ed esclude per essi, fino al medesimo conseguimento, l'applicazione di alcune norme relative al conferimento di incarichi.

La deroga di cui al comma 1 concerne la disposizione che richiede il possesso dei requisiti di abilitazione all'esercizio della professione e di iscrizione al relativo albo professionale entro l'inizio del corso triennale di formazione specifica in medicina generale(26) .

La suddetta ordinanza ministeriale del 24 febbraio 2020 ha rinviato (nell'ambito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) dal 28 febbraio 2020 a data da destinarsi lo svolgimento della seconda sessione relativa al 2019 degli esami di Stato di abilitazione alla professione di medico-chirurgo. Si ricorda che l'articolo 2 del successivo D.P.C.M. 1° marzo 2020 ha escluso dalle misure di sospensione ivi previste lo svolgimento degli esami di Stato per la professione in oggetto.

Sotto il profilo redazionale, sembrerebbe preferibile, nella rubrica del presente articolo e nel comma 1, sostituire il termine "triennio 2019-2002" con la locuzione "periodo 2019-2022".

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto ricorda che il concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale (per il suddetto periodo 2019-2022) è stato espletato il 22 gennaio 2020.

Il comma 2, in primo luogo, richiede che i soggetti rientranti nella deroga di cui al comma 1 conseguano la suddetta abilitazione entro la prima sessione utile (abilitazione che presuppone anche l'iscrizione all'albo professionale successiva al superamento dell'esame di Stato)(27) . In secondo luogo, il comma 2 esclude che i soggetti rientranti nella deroga in esame possano, prima del conseguimento dell'abilitazione summenzionata: svolgere gli incarichi(28) (riservati ai laureati in medicina e chirurgia abilitati) inerenti alla sostituzione a tempo determinato di medici di medicina generale o al servizio di guardia medica notturna e festiva o di guardia medica turistica; partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali di medicina generale, secondo la particolare disciplina - relativa agli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale - di cui all'articolo 9 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, e successive modificazioni.


26) Cfr. le norme richiamate dal comma 1 e, in particolare, l'articolo 5 del D.M. 7 marzo 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del successivo D.M. 7 giugno 2017 (decreti relativi al corso di formazione specifica in medicina generale). Si ricorda altresì che il conseguimento dell'abilitazione professionale (entro la data di inizio delle attività didattiche) è richiesto anche per la frequenza di tutte le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, ai sensi dell'articolo 2, comma 433, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni (l'inizio dei relativi corsi ha in genere avuto luogo, per il corrente anno accademico, il 1° novembre 2019).

27) Cfr. l'articolo 5, comma 2, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni.

28) Cfr., riguardo a tali incarichi, l'articolo 19, comma 11, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

Articolo 30
(Carta Famiglia)

Al fine di agevolare i nuclei familiari residenti nella “zona rossa”, l’articolo 30 dispone una deroga ai requisiti attualmente previsti per i destinatari della Carta famiglia, prevedendo che quest’ultima venga rilasciata anche alle famiglie con un unico figlio a carico di età non superiore ai ventisei anni (attualmente la Carta è rilasciata alle famiglie con almeno tre figli a carico) purché residenti nella zona rossa. Agli oneri, stimati in 500mila euro per il 2020, si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia.

L’articolo 30 dispone una deroga alla disciplina relativa al rilascio della Carta famiglia. Viene infatti previsto che, per il 2020, possono essere destinatari della Carta famiglia anche i nuclei familiari con un solo figlio a carico (anziché con tre figli a carico) purché residenti nella “zona rossa”, ovvero nelle regioni nel cui territorio siano ricompresi comuni o aree nei quali risulti positiva al COVID-19 almeno una persona per la quale non si conosca la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi sia un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus (presupposti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6/2020).

Attualmente, la Carta della famiglia è rilasciata a famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore a ventisei anni. La Carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concesse dai soggetti pubblici o privati che intendono contribuire all'iniziativa. In ogni caso, gli sconti e/o le riduzioni concesse devono essere almeno pari al cinque per cento del prezzo offerto al pubblico. I benefici, dopo la pubblicazione di un avviso per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse, sono attivati mediante protocolli d'intesa o convenzioni tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e soggetti pubblici e privati, previa verifica della coerenza della manifestazione d'interesse con i requisiti e le finalità dell'iniziativa. Il Dipartimento per le politiche della famiglia può anche avviare forme di collaborazione con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, con l'Unione delle province d'Italia e con l'Associazione nazionale comuni italiani al fine di promuovere i protocolli d'intesa e le convenzioni nonché la diffusione della Carta.

Il 27 gennaio 2020, sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia, un comunicato ha annunciato la disponibilità a breve della nuova piattaforma online per poter richiedere la Carta della famiglia. Pertanto, dal 2020 le famiglie potranno richiedere la Carta sulla piattaforma online dedicata invece di recarsi presso gli uffici del Comune di residenza e la Carta sarà emessa solo in formato digitale, così da poter essere sempre consultabile tramite tutti i dispositivi.

La Carta della famiglia è stata istituita dal comma 391 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015).Originariamente, la Carta era destinata alle famiglie di cittadini italiani o di cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano con almeno tre figli minori a carico. Più precisamente, ai sensi del Decreto 20 settembre 2017, la Carta era rivolta alle famiglie "regolarmente residenti nel territorio italiano" con almeno tre componenti minorenni, con ISEE non superiore a 30.000 euro. La Carta, di durata biennale, consentiva l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concesse dai soggetti pubblici o privati che contribuivano all'iniziativa. Successivamente, il decreto legge 86/2018, in materia di riordino delle competenze dei ministeri, ha attribuito alla Presidenza del consiglio, ovvero al Ministro per la famiglia e le disabilità, le funzioni statali relative alla Carta, precedentemente in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 487, della legge 145/2018) ha poi modificato la normativa in materia di Carta della famiglia relativamente alla platea dei destinatari. La Carta è attualmente rilasciata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano (precedentemente "alle famiglie di cittadini italiani o di cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano"), con almeno tre figli conviventi di età non superiore ai 26 anni (precedentemente era richiesto il requisito della minore età e un limite di reddito ISEE). Ai fini dell'attuazione della misura, il limite massimo di spesa previsto è di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia. Il decreto 27 giugno 2019 ha poi definito i criteri per l'individuazione dei beneficiari della Carta della famiglia, e le agevolazioni previste per i titolari della Carta. Per quanto riguarda le modalità di rilascio, si prevede che la Carta sia emessa in via telematica, su richiesta degli interessati, dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante una piattaforma digitale articolata in un portale internet e in corrispondenti applicazioni per i principali sistemi operativi di telefonia mobile.

Agli oneri, stimati in 500mila euro per il 2020, si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia. Come specificato dalla RT al provvedimento, tali risorse sono destinate, per tutto il triennio, alla realizzazione informatica e alla conseguente emissione della carta, nonché al supporto tecnico e alla gestione dell’intervento a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del rilascio dello strumento.

Il Fondo per le politiche della famiglia è stato istituito ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legge 223/2006 per promuovere e realizzare interventi a tutela della famiglia, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia. Il Fondo è stato ridisciplinato dalla legge 296/2006 (legge finanziaria 2007). Recentemente, l'art. 3 del decreto legge 86/2018, in materia di riordino delle competenze dei Ministeri, ha confermato in capo al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, le funzioni precedentemente svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di famiglia, attribuendone ulteriori con la finalità di raccordare alcune competenze proprie della materia della famiglia, quali i profili relativi alle adozioni, nazionali e internazionali, nonché un più ampio novero di funzioni attinenti l'infanzia e l'adolescenza. Conseguentemente, la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 482, della legge 145/2018) ha introdotto una nuova disciplina e nuove finalizzazioni del Fondo, fra le quali si ricordano: interventi volti a valorizzare il ruolo dei Centri per la famiglia; definizione di criteri e modalità per la riorganizzazione dei Consultori familiari (previa intesa in sede di Conferenza unificata); percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani di crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive; progetti finalizzati alla protezione e la presa in carico dei minori vittime di violenza assistita; contrasto del fenomeno del cyberbullismo; interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati; interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono dei minori; interventi in materia di adozione e affidamenti.

Per il 2020, la dotazione del Fondo prevista dalla legge di bilancio 2020 è pari a 74,5 milioni di euro.

Articolo 31
(Donazioni antispreco per il rilancio della solidarietà sociale)

L’articolo 31, innovando la disciplina vigente, estende alcune agevolazioni fiscali - ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette - a determinate cessioni gratuite di prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione. Viene inoltre prevista la possibilità, per il donatore e per l’ente donatario di incaricare, per loro conto e ferme restando le rispettive responsabilità, un soggetto terzo per gli adempimenti di taluni obblighi, rispettivamente, di comunicazione e di dichiarazione dei beni a cessione gratuita agevolati fiscalmente.

Più in dettaglio, le nuove disposizioni (lett. d-bis) comma 1) aggiunte all’articolo 16 della L. n. 166 del 2016 (cd. “legge antisprechi”) ampliano le categorie dei beni per le quali non opera la presunzione di cessione di cui al regolamento DPR n. 441/1997 (v. infra), beni tra i quali sono compresi le eccedenze alimentari o taluni medicinali o altri prodotti a fini di solidarietà sociale. Le nuove fattispecie cui si estende l’agevolazione fiscale sono le cessioni gratuite dei prodotti tessili, per l’abbigliamento e per l’arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l’edilizia e degli elettrodomestici, oltre che dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari.

Inoltre, il nuovo comma aggiunto (3-bis)) al predetto articolo 16 prevede la possibilità, per il donatore o l'ente donatario, di incaricare un soggetto terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità dei predetti soggetti, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) del comma 3, vale a dire, rispettivamente:

  • per il donatore: alla trasmissione telematica agli uffici dell’Amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza dei riepiloghi delle cessioni agevolate effettuate nel mese solare, anche con riferimento al loro valore calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita;

In particolare, i soggetti donatori del farmaco sono da intendersi: le farmacie, i grossisti, le parafarmacie e le imprese titolari di AIC, i loro rappresentanti locali, i loro concessionari per la vendita e i loro distributori.

  • per l’ente donatario, al rilascio di un’apposita dichiarazione trimestrale rilasciata al donatore relativa alle cessioni ricevute, con l’impegno di utilizzare i beni stessi in conformità alle proprie finalità istituzionali.

Si ricorda che si presumono cedute, ai sensi dell’articolo 1 del Dpr 441/1997 (che ha sostituito le norme contenute nell’articolo 53 del Dpr 633/1972), le merci acquistate, importate o prodotte, rinvenute presso un deposito di proprietà dell’imprenditore, in assenza di una comunicazione, formalmente dichiarata nei modi e nei termini previsti, della destinazione del locale all’attività d’impresa. Ciò al fine di evitare possibili elusioni dell’Iva per il tramite di immagazzinamenti di beni in locali non noti e non controllabili dall’ufficio.

La presunzione non opera se è dimostrato che i beni stessi: sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti; sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.

Tale presunzione di cessione, come ricordato, non opera inoltre per alcune tipologie di beni qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita ad alcuni enti quali gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore.

I suddetti beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del TUIR, il quale prevede che il valore normale dei beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa è compreso tra i ricavi.

Pertanto il valore normale dei suddetti beni ceduti gratuitamente non rientra tra i ricavi ai fini della determinazione della base imponibile ai fini IRES.

Articolo 32
(Conservazione della validità dell'anno scolastico 2019-2020)

L'articolo 32 conferma la validità dell'anno scolastico 2019-2020 per le scuole che non possono effettuare 200 giorni di lezione a causa delle misure di contenimento del COVID-19. Si prevede inoltre una riduzione proporzionale dei termini per la validità dei periodi di formazione e di prova e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale delle scuole interessate.

In dettaglio, in base all'art. 74 del d.lgs. 297/1994, allo svolgimento delle lezioni durante l'anno scolastico (che ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto) sono assegnati almeno 200 giorni.

Si ricorda che - secondo il citato art. 74 del d.lgs. 297/1994 - spetta al Ministro dell'istruzione la determinazione, con propria ordinanza, del termine delle attività didattiche e delle lezioni, delle scadenze per le valutazioni periodiche e del calendario delle festività e degli esami. Per l'anno scolastico 2019-2020 si veda l'ordinanza ministeriale n. 662 dell'11 luglio 2019. Ai sensi dell'art. 138, co. 1, lett. d), del d.lgs. 112/1998, alle Regioni è delegata invece la determinazione del calendario scolastico, sempre tenendo conto del vincolo dei 200 giorni di lezione. Qui i calendari scolastici regionali per l'a.s. 2019-2020.

Le prime misure di contenimento del COVID-19, per quanto qui di interesse, sono recate dall'art. 1, co. 2, lett. d), del D.L. 6/2020 (approvato definitivamente con modificazioni, non ancora pubblicato) ,secondo cui nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva al virus COVID-19 almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, si prevede, tra l'altro, la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza.

Si sono susseguiti diversi provvedimenti attuativi. Da ultimo è intervenuto il D.P.C.M. 1° marzo 2020 - la cui efficacia è limitata al periodo 2-8 marzo 2020 - che ha stabilito, per quanto qui di interesse, due ordini di misure.

Per i comuni inseriti all'allegato 1(29) al D.P.C.M. vige la chiusura, fino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del d.lgs. 65/2017(30) , e delle scuole di ogni ordine e grado, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2(31) al D.P.C.M. vige, la sospensione, sino all'8 marzo 2020, fra l'altro, dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Nei territori di cui ai predetti allegati si applicano, a partire dal 4 marzo 2020, le misure più restrittive previste, da ultimo, dal D.P.C.M. 4 marzo 2020, che ha disposto per quanto di interesse - dal 5 al 15 marzo 2020 - la sospensione sull'intero territorio nazionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

In conseguenza delle misure sopradescritte, anche in virtù del citato D.P.C.M. 4 marzo 2020, tutte le scuole del territorio nazionale (e dunque non solo quelle delle zone inizialmente interessate dal D.L. 6/2020 e dai primi provvedimenti attuativi) sono impossibilitate a effettuare i 200 giorni di lezione, in quanto tutte rientrano nelle misure di contenimento. Pertanto, la disposizione in commento, in deroga alla normativa vigente, mantiene ferma la validità dell'anno scolastico.

In aggiunta a ciò, sempre per tutte le scuole che non possono completare i prescritti giorni di lezione, si prevede la decurtazione proporzionale dei termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Si valuti l'opportunità di formulare il testo nel seguente modo: "i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale delle predette istituzioni scolastiche".

Per quanto riguarda il personale docente, il periodo di formazione e di prova - il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo - è disciplinato dall'art. 1, co. da 115 a 120, della L. 107/2015 nonché dagli articoli da 437 a 440 del d.lgs. 297/1994. La prova ha la durata di un anno scolastico; il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico, dei quali almeno 120 per le attività didattiche. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

Con D.M. 850 del 27 ottobre 2015 sono stati definiti gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova(32) .

Per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), il periodo di prova è disciplinato dal CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 e dura 2 o 4 mesi a seconda delle aree di inquadramento. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

Per quanto concerne l'anzianità di servizio per il personale docente, l'art. 489 del d. lgs. 297/1994 stabilisce che, i fini del riconoscimento dei servizi utili agli effetti della carriera, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. Tale disposizione è stata poi interpretata dall'art. 11, co. 14, della L.124/1999 nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Per il personale ATA si applicano gli artt. 569 e 570 del d. lgs. 297/1994.

Pertanto, con riferimento al periodo di formazione e di prova e al riconoscimento dell'anzianità di servizio, in deroga alla normativa vigente, si considera sufficiente un numero inferiore di giorni per ritenere soddisfatto il requisito del servizio effettivamente prestato.


29) Comuni: 1) nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; 2) nella Regione Veneto: Vo'.

30) I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:
a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età;
b) sezioni primavera, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;
c) servizi integrativi quali: spazi gioco; centri per bambini e famiglie; servizi educativi in contesto domiciliare.

31) Regioni: Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto; Province: Pesaro e Urbino; Savona.

32) In base al D.M. 850 del 27 ottobre 2015, sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova: i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo; i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova; i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

Articolo 33
(Misure per il settore agricolo)

L'articolo in esame prevede la concessione di mutui a tasso zero finalizzati all'estinzione di alcuni debiti bancari in capo alle imprese agricole ubicate nei territori ai quali si applicano le misure di contenimento del contagio da COVI-19, che abbiano subito danni diretti o indiretti (comma 1).

Esso istituisce per tali finalità nello stato di previsione del MIPAAF un fondo rotativo con una dotazione di 10 mln di euro per il 2020 (comma 2).

Introduce una nuova definizione di pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori e consistente nella subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi (comma 4).

Introduce altresì, a presidio di tale divieto, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 60.000, commisurata al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti previsti (comma 5).

Il comma 1 prevede la concessione di mutui a tasso zero, della durata non superiore a 15 anni, finalizzati all'estinzione dei debiti bancari in essere al 31 gennaio 2020, in capo alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al DPCM 1° marzo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti, al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva.

Il comma 2 istituisce per tali finalità nello stato di previsione del MIPAAF un fondo rotativo con una dotazione di 10 mln di euro per il 2020. Per la gestione del fondo rotativo il MIPAAF è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.

Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei mutui.

Ai sensi del comma 4 costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

La direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare stabilisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate tra acquirenti e fornitori lungo la filiera agricola e alimentare e stabilisce norme minime concernenti la loro applicazione. Mira a fermare le grandi imprese che sfruttano i fornitori di piccole e medie dimensioni a causa della loro posizione di contrattazione più debole e a evitare che i costi di tali pratiche vengano trasferiti ai produttori primari.

Le norme tutelano i fornitori di piccole e medie dimensioni, nonché i fornitori più grandi con un fatturato annuo non superiore a 350 000 000 EUR. La protezione dipende dalle dimensioni relative del fornitore e dell’acquirente in termini di fatturato annuo. Questi fornitori sono suddivisi in cinque sottocategorie a seconda del loro fatturato: fino a 2 000 000 EUR; da 2 000 000 EUR a 10 000 000 EUR; da 10 000 000 EUR a 50 000 000 EUR; da 50 000 000 EUR a 150 000 000 EUR; da 150 000 000 EUR a 350 000 000 EUR.

La direttiva vieta le seguenti pratiche commerciali sleali in qualsiasi circostanza: pagamenti a più di 30 giorni per prodotti agricoli e alimentari deperibili; pagamenti a più di 60 giorni per altri prodotti agricoli e alimentari; annullamenti con preavviso breve di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili; modifiche unilaterali delle condizioni dell’accordo di fornitura da parte dell’acquirente; pagamenti richiesti dall’acquirente non connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari; pagamenti richiesti dall’acquirente per il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari quando tale deterioramento o perdita non siano stati causati dalla negligenza o colpa del fornitore; rifiuto dell’acquirente di confermare per iscritto un accordo di fornitura, nonostante il fornitore abbia richiesto una conferma scritta; uso improprio dei segreti commerciali del fornitore da parte dell’acquirente; azioni di ritorsione commerciale da parte dell’acquirente nei confronti del fornitore se il fornitore esercita i propri diritti contrattuali o legali; trasferimento dei costi per l’esame dei reclami dei clienti ai prodotti del fornitore nonostante l’assenza di negligenza o colpa da parte del fornitore.

La direttiva vieta le seguenti pratiche commerciali sleali a meno che non siano state concordate in termini chiari ed univoci nell’accordo di fornitura: l’acquirente restituisce al fornitore prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o senza corrispondere alcun pagamento per il loro smaltimento, o entrambi; al fornitore è richiesto un pagamento come condizione per l’immagazzinamento, l’esposizione, l’inserimento in listino dei suoi prodotti agricoli e alimentari, o per la messa a disposizione sul mercato; l’acquirente richiede al fornitore di farsi carico, in toto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti agricoli e alimentari venduti dall’acquirente come parte di una promozione; l’acquirente richiede al fornitore di pagare i costi della pubblicità o del marketing effettuati dall’acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari; l’acquirente richiede al fornitore di pagare i costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.

Gli Stati membri designano le autorità nazionali di contrasto. I fornitori possono presentare denunce all’autorità di contrasto del proprio Paese o del Paese dell’acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata. Se richiesto, l’autorità di contrasto deve adottare le misure necessarie per proteggere l’identità del denunciante e di qualsiasi altra informazione considerata lesiva per gli interessi del denunciante o dei fornitori.

Le autorità di contrasto devono avere i poteri e le competenze per: avviare e condurre indagini; chiedere informazioni agli acquirenti e ai fornitori; effettuare ispezioni in loco, senza preavviso; imporre di porre fine a una pratica commerciale vietata, se del caso; imporre o avviare procedimenti finalizzati all’imposizione di sanzioni pecuniarie e altre sanzioni e provvedimenti provvisori nei confronti dell’autore della violazione; pubblicare decisioni.

Gli Stati membri possono promuovere il ricorso volontario a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto cooperino efficacemente tra loro e con la Commissione e affinché si prestino reciproca assistenza nei casi con una dimensione transfrontaliera. La Commissione europea è assistita dal comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013.(si veda la sintesi l’organizzazione comune dei mercati agricoli nell’unione europea).

La direttiva entra in vigore negli Stati membri il 1° maggio 2021. Gli Stati membri devono applicare le norme a partire dal 1° novembre 2021.

Riguardo alla previsione recata dal comma 4 dell'articolo in esame, si segnala che l'articolo 9 della direttiva attribuisce agli Stati membri, per garantire un più alto livello di tutela, il potere di mantenere o introdurre norme nazionali volte a contrastare le pratiche commerciali sleali più rigorose di quelle previste nella direttiva, a condizione che esse siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno. La direttiva lascia impregiudicate le norme nazionali finalizzate a contrastare le pratiche commerciali sleali che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, a condizione che esse siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno.

Il comma 5 punisce, salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 4, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 60.000. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 4. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF è incaricato della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della L. 689/1981. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato.

Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del MIPAAF per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

Il comma 6 rinvia all'articolo 36 per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del fondo rotativo di cui al comma 2.

Articolo 34
(Dispositivi di protezione individuali e altri dispositivi medicali)

L'articolo 34 reca norme di deroga relative ad alcuni dispositivi di protezione individuali (DPI) e ad altri dispositivi medicali, con riferimento alle procedure di acquisto e di pagamento (comma 1) ed alle caratteristiche dei medesimi dispositivi (commi 2 e 3).

Il comma 1 prevede che il Dipartimento della protezione civile ed i "soggetti attuatori", individuati dal Capo del medesimo Dipartimento, siano autorizzati, nell’ambito delle risorse disponibili per la gestione dell’emergenza e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ad acquisire i dispositivi di protezione individuale idonei per prevenire contatti, droplets ("goccioline") e trasmissione aerea, come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, ed altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che la deroga è intesa a facilitare ed accelerare le relative procedure contrattuali e di pagamento.

Si ricorda che la suddetta delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi (a decorrere dalla medesima delibera) "in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".

I summenzionati "soggetti attuatori", ai sensi del presente comma 1, che fa rinvio all'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono quelli individuati - anche tra enti pubblici, economici e non economici, e soggetti privati - dal medesimo Capo del Dipartimento della protezione civile per fronteggiare l’emergenza in oggetto.

Il successivo comma 2 consente, in relazione al suddetto stato di emergenza e fino al relativo termine finale (posto, come detto, al 31 luglio 2020), l'impiego di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista (per i medesimi dispositivi di protezione individuale) dalla normativa vigente, previa valutazione dell'efficacia da parte del Comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'articolo 2 della summenzionata ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020.

Il comma 3, in relazione all'emergenza di cui al presente decreto-legge, consente, in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità ed in conformità alle attuali evidenze scientifiche, il ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari e prevede che siano utilizzabili, previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità, anche mascherine prive del marchio CE (marchio di conformità alle prescrizioni europee). Sembrerebbe opportuno chiarire il termine finale di quest'ultima deroga - considerato che il comma 3, contrariamente ai precedenti commi 1 e 2, non fa specifico riferimento al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - nonché chiarire se la medesima deroga concerna anche l'impiego della mascherina in ambito chirurgico.

Articolo 35
(Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti)

L'articolo 35 limita il potere di ordinanza dei sindaci nel caso in cui siano adottate misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nello specifico, si dispone che i sindaci non possano adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare detta emergenza, qualora esse rechino un contenuto in contrasto con le misure statali, e che qualora fossero comunque adottate, le stesse siano inefficaci.

Con riferimento alle misure di contenimento dell'epidemia, oltre alle disposizioni recate nel presente decreto-legge e nei relativi provvedimenti attuativi, si segnala che in attuazione del decreto legge n.6 del 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", sono stati adottati il DPCM 23 febbraio 2020(33) , il DPCM 25 febbraio(34) , il DPCM 1 marzo 2020(35) , nonché il DPCM 4 marzo 2020(36) .

All'art. 3 del DL n. 6/2020 si dispone che nelle more dell'adozione dei DPCM recanti le misure di contenimento, nei casi di estrema necessità ed urgenza l'attivazione del medesimo DL può essere assicurata: i) ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attraverso ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica del Ministro della salute, del Presidente della regione o del sindaco (negli ultimi due casi con efficacia estesa al territorio di competenza); ii) ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 112 del 1998, mediante ordinanze contingibili e urgenti del sindaco (quale rappresentante della comunità locale) in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica di carattere esclusivamente locale, mentre negli altri casi di emergenza l'adozione dei provvedimenti d'urgenza (ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza) spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali; iii) ai sensi dell'art.50 del TUEL, mediante ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco (quale rappresentante della comunità locale) in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale(37) ovvero, negli altri casi, mediante provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, da parte dello Stato o delle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

Al sindaco compete peraltro un ulteriore potere di ordinanza, non richiamato dal citato art. 3 del DL n.6/2020, ai sensi di una diversa disposizione del TUEL. L'art.54, comma 4, del testo unico attribuisce infatti ai sindaci la facoltà di adottare "con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana".

L'articolo è finalizzato a rafforzare il coordinamento statale della gestione dell'emergenza, evitando che l'efficacia di misure dirette a contenere la diffusione del virus, che presuppone comportamenti uniformi su ampia scala, possa essere messa a rischio dalla compresenza di altre iniziative istituzionali in contrasto.

Dal momento in cui viene adottata una misura statale volta a fronteggiare l'emergenza in atto, essa prevale su eventuali misure contenute in ordinanze sindacali, anche nel caso in cui esse siano state adottate in attuazione del DL n.6 del 2020 (v. supra) o successivamente alla norma statale. Le ordinanze divengono infatti inefficaci da momento dell'entrata in vigore della misura statale, ovvero devono ritenersi a tutti gli effetti illegittime (e pertanto prive di efficacia) se adottate dopo l'entrata in vigore delle disposizioni statali (ciò tenuto conto che la norma in esame pone un divieto in capo al sindaco di adozione dell'ordinanza in siffatta circostanza).

L'articolo in commento assicura il coordinamento statale per la gestione dell'emergenza impedendo possibili iniziative estemporanee di alcuni comuni, come quelle di cui ha dato conto la stampa nei giorni immediatamente successivi allo scoppio dell'emergenza(38) .

La disposizione in commento trova il proprio fondamento giuridico nelle norme costituzionali, e in particolare nell'art.120 Cost., che riconosce allo Stato la facoltà di "sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso [...] di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono [...] la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali". I richiamati poteri sostitutivi devono essere peraltro esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Quanto al rispetto di tali ultimi principi, si rileva che la disposizione appare in linea con una specifica richiesta avanzata dall'ANCI(39) .

Per quanto attiene nello specifico agli aspetti operativi, la leale collaborazione pare assicurata dal coinvolgimento della stessa Associazione nell'ambito del Comitato Operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile(40) , cui è affidato il coordinamento degli interventi vigenti necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale.


33) Recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

34) Recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

35) Recente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

36) Recente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

37) Tale potere di ordinanza è disciplinato al comma 5, primo periodo, dell'art.50. Al secondo periodo è previsto altresì analogo potere di ordinanza in relazione all'urgente necessità di "interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche".

38) A titolo di esempio si veda l'articolo "Coronavirus: prefetto Napoli annulla stop sbarco Ischia", pubblicato su ANSA.it lo scorso 24 febbraio, in cui si dà conto di ordinanze dei sindaci dell'isola di Ischia che vietavano lo sbarco ai turisti provenienti da Lombardia e Veneto.

39) Paiono al riguardo indicative le parole del Presidente dell'ANCI, contenute, in una nota diffusa dalla stessa Associazione il 24 febbraio. Il presidente ha infatti dichiarato che data l'emergenza sanitaria in corso "è fondamentale non assumere iniziative autonome e non concordate. La situazione di emergenza va fronteggiata con comportamenti e interventi omogenei su territori di scala vasta per rendere più efficaci le misure di contenimento del virus e anche per evitare panico e allarmismo. Anche per noi sindaci, oltre che per i governatori, vale la sollecitazione del ministro Speranza a far riferimento al coordinamento unico nazionale con le regioni che è supportato dalle competenze scientifiche necessarie”.

40) Nella nota congiunta a firma del Capo del Dipartimento della Protezione civile e del Presidente dell'Anci, denominata "emergenza coronavirus COVID-19 Nota operativa n.1", si ricorda che ANCI è "parte del Sistema nazionale e di rappresentanza delle Autorità territoriali di protezione civile di cui all’art. 6 del nuovo Codice di Protezione Civile D. Lgs 2 gennaio 2018, n. 1". Nella stessa nota si richiama l'importanza della "massima collaborazione interistituzionale" e di "un confronto costante con le altre componenti del Sistema nazionale [di protezione civile]" che hanno motivato la scelta di ottimizzare i flussi informativi tra centro e periferia, ottenuta mediante l'attivazione, in via prudenziale, dei Centri operativi comunali in tutti i comuni con oltre 20.000 abitanti (con facoltà per gli altri comuni di fare altrettanto).

Articolo 36
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo 36 quantifica gli oneri derivanti dagli articoli 6, 19, comma 2, 22, 24, 25, 27, 33 e dalla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo in circa 415 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,4 milioni a decorrere dall'anno 2021 (corrispondenti a 1,4 milioni in termini di fabbisogno e indebitamento netto a decorrere dal 2021). Le coperture sono individuate nel fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del MEF, nella riduzione dell’autorizzazione di spesa destinata a finanziare i programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, nella riduzione del fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle PA, nella riduzione del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nella riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. In termini di fabbisogno e indebitamento netto si fa inoltre ricorso, a decorrere dall'anno 2021, all'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 19, 22 e 24 del decreto-legge in esame.

In particolare, il comma 1 reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 6, 19, comma 2, 22, 24, 25, 27, 33 e dalla lettera d) del presente comma, pari a:

  • 414,966 milioni di euro per l'anno 2020
  • 0,386 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1,380 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Per quanto riguarda la natura, sono oneri in conto capitale, per l'anno 2020, 410 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, 360 milioni in termini di fabbisogno e 50 milioni in termini di indebitamento. Le restanti somme riguardano oneri di natura corrente.

I mezzi di copertura vengono individuati come segue:

  1. quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro e l’accantonamento relativo al MEF per 20 milioni di euro;
  2. quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 180, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), destinata a finanziare i programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico. Si tratta di una riduzione di spesa in conto capitale. Tale autorizzazione di spesa era stata rifinanziata dalla tabella E della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) e negli anni successivi riprogrammata con la legge di bilancio;

L'articolo 2, comma 180, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) dispone l'autorizzazione della spesa di 318 milioni di euro per l'anno 2008, 468 milioni per il 2009, di 918 milioni per il 2010 e di 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per il finanziamento dei programmi del settore aeronautico, e, in particolare, per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, nonché per corrispondere le quote di competenza italiana del programma EFA (European fighter aircraft).

  1. quanto a 360 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle PA di cui dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 3 del 2020 (Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente). Si tratta di una riduzione di spesa in conto capitale;

Il Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA è stato istituito dal decreto-legge n. 3 del 2020 con una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020 e iscritto nello stato di previsione del MEF.

  1. quanto a 5,056 milioni di euro per l’anno 2020 e 0,386 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) destinato ad assunzioni di personale dello Stato. Si tratta di una riduzione di spesa di natura corrente;

L'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) ha disposto la definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

  1. quanto a 0,420 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Gli stanziamenti di tale fondo sono annualmente determinati con la legge di bilancio;
  2. quanto a 2,798 milioni di euro per l’anno 2020 e 0,579 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dovuti agli effetti riflessi in termini di maggiori entrate tributarie e contributive derivanti dagli articoli 19 (equiparazione al ricovero ospedaliero della malattia in quarantena dovuta al Covid-19), 22 (lavoro straordinario per le forze armate e di polizia) e 24 (incremento della dotazione organica della Protezione civile).

Il comma 2 reca una clausola di invarianza finanziaria relativa all’attuazione delle disposizioni del presente decreto, con esclusione degli articoli 13, 14,15, 16, 30 e degli articoli indicati al comma 1.

Il comma 3, infine, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a disporre, ove necessario e previa richiesta dell’amministrazione competente, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare entro l’anno 2020.

Articolo 37
(Entrata in vigore)

L'articolo 37 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal 2 marzo 2020.