Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 2205

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

« 1-bis) l'aver agito in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità nonché nei confronti dei soggetti che versano nelle condizioni di cui all'articolo 90-quater del codice di procedura penale; ».

Art. 2.

1. All'articolo 69 del codice penale, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i reati aggravati di cui all'articolo 61, numero 1-bis), i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché i casi previsti dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato ».

Art. 3.

1. All'articolo 69-bis del codice penale, dopo le parole: « procedura penale » sono inserite le seguenti: « e per i delitti aggravati di cui all'articolo 61, numero 1-bis), ».