Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 2020

Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 2020
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori RUSSO, FLORIDIA, ANGRISANI, CORRADO, DE LUCIA, DI GIROLAMO, DONNO, GAUDIANO, L'ABBATE, LA MURA, MAIORINO, MININNO, NATURALE, PUGLIA, RAMPI, ROMANO, TRENTACOSTE, VANIN e LANIECE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 2020

Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge, intitolato « Delega al Governo per il riordino degli studi musicali, artistici e coreutici », si ispira, prima e ancor più che agli articoli 33 e 34 della Carta costituzionale, ai princìpi fondamentali della stessa Costituzione.
Ci si riferisce, in particolare, all'articolo 3, laddove la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono, nei fatti, un pieno sviluppo della persona umana; nonché all'articolo 4, sulla base del quale ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società, e infine all'articolo 9, secondo cui « La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica ».
Norberto Bobbio sosteneva che « libero non è colui che ha un diritto astratto, senza il potere di esercitarlo, bensì colui che oltre il diritto ha anche il potere di esercizio ». A questo servono le leggi, pertanto: a garantire oltre un diritto in astratto, anche il potere di esercitarlo.
E servono soprattutto quando un « sistema » – come in questo caso quello dell'istruzione degli studi artistici e musicali – soffre di lacune e incongruità causate spesso dalla mancata emanazione di decreti attuativi e regolamenti, nonché da una miopia politica che non ha sufficientemente sostenuto e valorizzato la conservazione e lo sviluppo di un patrimonio artistico e di un potenziale umano di cui va storicamente fiero il nostro Paese.
Oggi appaiono oltremodo urgenti un riordino e un'armonizzazione degli studi musicali e coreutici nel contesto di una scuola pubblica che consenta a ogni cittadino l'esercizio e insieme la comprensione a più vasto raggio della storia dell'uomo, di un diritto di espressione che passi attraverso linguaggi non verbali e artistici che, mentre concorrono al progresso materiale o spirituale della società, contribuiscano a renderla migliore.
S'impone, dunque, una legge che onori tale assioma: lo dobbiamo ai nostri cittadini, al nostro Paese, ma lo dobbiamo anche a tutti coloro che hanno vissuto e operato, mettendo a disposizione della comunità l'impegno nella diffusione della musica come, in particolare, il maestro Claudio Abbado, nominato senatore a vita proprio per i suoi meriti artistici, e il suo ispiratore José Antonio Abreu, già Ministro della cultura in Venezuela e famoso per aver ideato un sistema educativo incentrato sulla musica d'insieme, divenuto un modello per il Sudamerica e per i Paesi occidentali. Secondo Abreu, infatti, fare musica insieme forgia la personalità dei giovani e previene le devianze; la musica si manifesta, quindi, come un impareggiabile strumento di sviluppo sociale.
A tal proposito, Renzo Piano, durante la commemorazione in Senato di Claudio Abbado, ebbe ad affermare:

« Un giorno mi chiamò e mi disse: “Diventiamo senatori a vita”. Fu un colpo, perchè nessuno di noi due – io faccio l'architetto, lui faceva il musicista – ci aveva pensato. Ci domandammo, e ce lo siamo domandati sino a pochi giorni fa, come renderci utili in qualità di senatori a vita. Ebbene, Claudio è sempre stato convinto di una cosa, che la bellezza, l'arte, la cultura – non quella paludata, quella con la c maiuscola, ma quella di tutti i giorni, fatta di curiosità, di esplorazione, di ricerca – rendono le persone migliori. [...] È sempre stato convinto di una cosa importantissima, di cui anch'io sono convinto: la bellezza salverà il mondo e lo salverà una persona alla volta. Sì, una persona alla volta, ma lo salverà. Questo è davvero importante, e per questo aveva un'idea fissa che voglio proporre a quest'Assemblea: insegnare la musica nelle scuole italiane [...]. L'idea di insegnare la musica è un'idea straordinaria, semplice. Vi chiedo quindi (io continuerò a farlo, questo lavoro, e continuerò a chiederlo) anche perché lui, come me, ha sempre avuto una grande considerazione per il Senato: questa è la Camera alta, queste idee nascono e devono trovare forza in questo luogo – di ascoltare questo desiderio, perché, ci vorrà un po' di tempo, ma ciò renderà il nostro Paese migliore » (Senato della Repubblica, Assemblea, 23 gennaio 2014).

Consci di una simile eredità morale e volendo prendersene carico, occorre analizzare « lo stato dell'Arte » e, quindi, passare in rassegna l'evoluzione legislativa degli ultimi decenni sul tema degli insegnamenti musicali a tutti i livelli.
Già a far tempo dalla metà degli anni Novanta, con il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il legislatore ha cercato di ordinare il complesso corpus di leggi e normative.
Da quella data e sino a quando è stata emanata la legge 21 dicembre 1999, n. 508 (recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), il sistema di formazione musicale procedeva su due binari paralleli, difficilmente intersecabili, quello « educativo-orientativo » e quello « professionalizzante »: il primo, impartito attraverso la scuola dell'obbligo, l'Istituto magistrale e la scuola magistrale, mentre il secondo appannaggio esclusivo dei conservatori di musica. Nella scuola primaria l'insegnamento della musica era ed è tuttora affidato a un insegnante cui non è richiesta alcuna formazione specifica.
Nella scuola secondaria di primo grado – dall'anno scolastico 1980/81, per due ore settimanali – l'insegnamento della musica era affidato al docente di educazione musicale, diplomato al conservatorio o laureato in musicologia.
Per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado, la musica era presente solo nella scuola magistrale che preparava all'insegnamento nella scuola materna e nell'istituto magistrale; tuttavia, in entrambi i casi non era previsto lo studio di uno strumento ma solo un approccio a conoscenze nozionistiche o ad alcuni metodi di didattica della musica. Da ultimo l'insegnamento della disciplina non è previsto nemmeno in questi ultimi e in nessun'altra scuola secondaria di secondo grado nemmeno come « storia della musica ».
Fino al 1999, la formazione musicale professionale avveniva nei conservatori di musica e negli istituti pareggiati, cui si accedeva con esame di ammissione e a un'età variabile. I conservatori rilasciavano un diploma (conseguibile in 5, 6, 7, 9 o 10 anni), e a essi era demandata la formazione tecnico-musicale, mentre la formazione culturale generale era affidata alla scuola e quindi era prevista la doppia frequenza scuola-conservatorio e università-conservatorio. Il conseguimento del diploma non presupponeva il possesso di un titolo di istruzione superiore, con il conseguente accesso all'insegnamento nella scuola pubblica con il diploma di conservatorio e la sola licenza di scuola media inferiore.
Nelle università era previsto uno studio della musica solo teorico.
Per quanto riguarda la formazione coreutica professionale, essa veniva svolta soltanto dalle accademie nazionali di danza; si badi che, ancora oggi, non esistono istituzioni scolastiche, primarie o secondarie di primo grado, ma solo i licei a indirizzo coreutica.
La legge n. 508 del 1999 ha stabilito che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
Da allora le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) vengono equiparate alle università, acquistando pari autonomia, con statuti autonomi e con la possibilità di eleggere i propri organi di governo; i titoli conseguiti sono quindi equiparati ai titoli accademici (lauree di primo e secondo livello).
Il diploma di vecchio ordinamento è stato equiparato dapprima alla laurea (triennale), ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, e, successivamente, ai diplomi di secondo livello dalla legge di stabilità 2013 (di cui al comma 107 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228), costituendo titolo di accesso per i corsi universitari di specializzazione e per i dottorati di ricerca; vengono rinnovati i programmi, con l'aggiunta di una serie di discipline teoriche che puntano alla formazione di un musicista colto, si aprono nuovi percorsi formativi di didattica, tecnologie musicali, musicologia, jazz, musica popolare, elettronica.
Tuttavia, la mancata applicazione della legge n. 508 del 1999 pone il problema, ancora non risolto, di garantire ai nostri bambini e ai nostri ragazzi una formazione pre-accademica adeguata all'interno della scuola pubblica, garantendo così a tutti, e senza distinzione alcuna, la possibilità di poter usufruire di quel diritto di eguaglianza e libertà affermato dalla nostra Costituzione.
Nonostante siano state intraprese, nel corso dei primi due decenni di questo secolo, iniziative volte a colmare le lacune nel percorso formativo, queste sono state spesso insufficienti o sono rimaste inattuate per la mancata emanazione dei relativi decreti attuativi.
Il presente disegno di legge intende colmare tali lacune e armonizzare il percorso degli studi musicali, inserendosi nell'attuale cornice normativa senza stravolgerla, anzi potenziandola.
In primis l'intervento legislativo prevede l'insegnamento della musica nella scuola primaria, affidandolo a insegnanti specializzati, proponendo di utilizzare il tempo scuola aggiuntivo (pari a 3 ore) o il tempo pieno (10 ore) per istituire il « Tempo musica » e il « Tempo pieno delle arti »: entrambi gli interventi garantirebbero così, alle scuole e alle famiglie che ne fanno richiesta, un percorso di studio educativo e orientativo finalizzato allo sviluppo armonioso della personalità, ma anche propedeutico a eventuali futuri studi di indirizzo.
Per quanto riguarda la formazione strumentale è indubbio che essa debba iniziare precocemente; su ciò concordano tutti i metodi didattici e l'esperienza formativa di Paesi europei ed extraeuropei che allo studio delle arti rivolgono particolare attenzione. In Italia, purtroppo, a oggi, nella scuola pubblica, la formazione strumentale nella scuola primaria è confinata a tentativi sorti per iniziative lodevoli, ma rimasti isolati e incompiuti. I corsi di pratica musicale nella primaria di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2011, n. 8, sono rimasti casi isolati perché limitati alle scuole in cui erano disponibili docenti in possesso del titolo di studio (e quindi senza spese aggiuntive) e pur sempre corsi collettivi e con funzioni « educative ».
Nella presente proposta legislativa la formazione musicale « di indirizzo », in cui è previsto lo studio di uno strumento, avviene negli istituti comprensivi a indirizzo musicale, naturale estensione verso le classi della primaria delle scuole medie a indirizzo musicale (SMIM). In questo caso l'insegnamento della musica può essere così anticipato alla terza classe della scuola primaria, consentendo un avvio dello studio in un'età congeniale per l'apprendimento di abilità specifiche.
Per ciò che riguarda la scuola secondaria di primo grado, nel 1999 sono state ricondotte a ordinamento le scuole medie a indirizzo musicale; tuttavia, in questa sede, lo studio dello strumento è pensato con fini educativi e non professionalizzanti, quasi a completamento delle ore di educazione musicale. Tale impostazione appare oggi insufficiente data la necessità di sopperire, con le SMIM, ai corsi inferiori dei conservatori di musica. È rimasta, fra l'altro, inattuata la previsione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, che prevedeva, nello specifico, un complessivo riordino della scuola media a indirizzo musicale.
Occorre, quindi, una calibrata revisione dei programmi che potenzino lo studio strumentale in funzione dei livelli richiesti « in uscita », i quali devono coincidere con i requisiti « in entrata » dei licei musicali. Nel contempo, appare necessario prevedere una programmazione di tipo territoriale che garantisca un'equa distribuzione dell'offerta formativa, non solo geografica, ma anche rispetto allo strumento prescelto quale oggetto di studio.
Contestualmente, il disegno di legge prevede l'istituzione di una scuola media a indirizzo coreutico, a oggi totalmente assente nel sistema scolastico vigente. Nella scuola secondaria di secondo grado, infatti, la formazione « di indirizzo » è affidata ai licei musicali, istituiti in via sperimentale e poi passati ordinamentati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in cui si unifica il percorso di formazione culturale generale e musicale.
È chiaro che, oltre a garantire un'omogenea distribuzione dei licei musicali e dei « gemelli » coreutici sul territorio nazionale, la revisione deve ancora una volta puntare su programmi di studio coerenti con l'armonizzazione dei requisiti in entrata e in uscita di tutti gli ordini di scuola. Inoltre, in linea con quanto avviene nei licei coreutici, dove esiste anche un « indirizzo contemporaneo », è ormai indifferibile l'istituzione nei licei musicali dell'« indirizzo jazz »; sarebbe inopportuno continuare ad affidare esclusivamente alle scuole private o a un addestramento di tipo autodidatta la preparazione pre-accademica ai corsi jazz attivi nei conservatori.
Nel merito, con l'articolo 1 del disegno di legge si delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino degli studi musicali, artistici e coreutici, attraverso la riorganizzazione degli insegnamenti di arti visive, musica e danza nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Più nello specifico, l'articolo 2 istituisce il « Tempo musica » e il « Tempo pieno delle arti » nella scuola primaria, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Nello specifico, le istituzioni scolastiche potranno attivare nella scuola primaria corsi di propedeutica musicale, utilizzando le 3 ore aggiuntive settimanali previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009 ora citato, nonché corsi di propedeutica musicale, di pre-danza e di educazione alle arti visive (cosiddetto « Tempo pieno delle arti »), nell'ambito delle attività previste dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009, all'articolo 4, comma 4, lettera c). Nel medesimo articolo si indicano le caratteristiche dei docenti che andranno a ricoprire le cattedre relative agli insegnamenti previsti, rispettivamente, nei due diversi piani.
Con l'articolo 3 viene istituita la scuola primaria a indirizzo musicale, prevedendo che dall'anno scolastico 2021/2022, negli istituti comprensivi ove è già attiva la SMIM siano attivati, in via sperimentale, corsi di strumento musicale a partire dal terzo anno della scuola primaria.
L'articolo 4 e l'articolo 5 si occupano, rispettivamente, della scuola media a indirizzo musicale e dell'istituenda scuola media a indirizzo coreutico, di cui pertanto dovranno essere stabiliti le indicazioni programmatiche, gli obiettivi formativi in entrata e in uscita, il monte ore annuale per la disciplina e i requisiti richiesti alle istituzioni scolastiche per l'attivazione dei corsi.
Con l'articolo 6, si provvede tanto all'integrazione delle indicazioni programmatiche già previste per i licei musicali (anche al fine di allinearle ai programmi di ammissione al triennio delle istituzioni di alta formazione musicale), quanto all'istituzione dell'indirizzo jazz nei licei musicali, conferendo specifica delega in ordine all'individuazione delle finalità, dei programmi di insegnamento nonché dei diplomi accademici di secondo livello necessari per l'accesso alla funzione docente con indirizzo jazz.
L'articolo 7 prevede che, presso i rispettivi uffici scolastici regionali (USR), siano istituiti « comitati tecnico-scientifici per gli studi a indirizzo musicale e coreutico » con la funzione di sovrintendere al funzionamento didattico degli studi a indirizzo musicale e coreutico, al fine di allineare i requisiti in uscita e quelli in entrata delle diverse istituzioni formative. Ciascun comitato dovrà occuparsi anche di attuare una programmazione mirata che garantisca un'equa distribuzione dell'offerta formativa sul territorio, anche rispetto alla possibilità di scelta dello strumento oggetto di studio.
L'articolo 8, infine, reca le disposizioni comuni con riferimento alla copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Al fine di promuovere la revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo, attraverso il riordino e l'armonizzazione complessiva degli studi della formazione artistica, musicale e coreutica (FAMC), incentivandone e garantendone la diffusione, la pratica e l'insegnamento, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, finalizzati a:

a) istituzione del « Tempo musica » e del « Tempo pieno delle arti » nel ciclo della scuola primaria;

b) istituzione dell'« Istituto comprensivo a indirizzo musicale », prevedendo lo studio dello strumento a partire dalla classe terza della scuola primaria;

c) riordino della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, intesa come sostitutiva dei corsi inferiori dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica, soppressi dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508;

d) istituzione della scuola superiore di primo grado a indirizzo coreutico;

e) riordino dei licei musicali, intesi come sostitutivi dei corsi inferiori e medi dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica, soppressi dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508; istituzione dell'indirizzo jazz nei licei musicali;

f) armonizzazione della FAMC tramite la definizione delle finalità formative, orientative, educative o di indirizzo e professionalizzanti, dei programmi dei diversi cicli di studio e del collegamento fra un ciclo e l'altro, al fine di raccordare le competenze in uscita con i requisiti in entrata al corso di studi superiore;

g) istituzione di comitati tecnico-scientifici regionali con il compito di sovrintendere al funzionamento didattico degli studi a indirizzo musicale e coreutico, ovvero attuazione di una programmazione territoriale che garantisca un'equa distribuzione dell'offerta formativa sul territorio, anche rispetto alla possibilità di scelta dello strumento oggetto di studio.

Art. 2.

(« Tempo musica » e « Tempo pieno delle arti »)

1. Nell'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere la possibilità per le istituzioni scolastiche, sedi di scuola primaria, di attivare corsi di propedeutica musicale, denominati « Tempo musica », attraverso l'utilizzazione delle tre ore aggiuntive settimanali, pari a 99 ore su base annuale, rientranti nelle attività di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

b) prevedere la possibilità per le istituzioni scolastiche, sedi di scuola primaria, di attivare corsi di propedeutica musicale, di pre-danza e di educazione alle arti visive, denominati « Tempo pieno delle arti », attraverso l'utilizzazione della quota oraria di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

c) ai fini dell'individuazione del personale docente, prevedere che:

1) nei corsi di cui alla lettera a), nell'ambito dell'organico assegnato siano impegnati, in via prioritaria e nelle more della definizione di specifiche procedure di reclutamento, i docenti titolari nella scuola primaria e in possesso dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8;

2) nei corsi di cui alla lettera a), qualora ve ne sia necessità, e nel caso non si possa usufruire del personale docente di cui al numero 1), possano altresì essere impegnati i docenti in possesso dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e f), del decreto Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8, o dei titoli di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, per l'insegnamento dell'educazione musicale (classe di concorso A31/A32), ovvero dei titoli di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18;

3) nei corsi di cui alla lettera b), siano impegnati in via prioritaria e nelle more della definizione di specifiche modalità di reclutamento, i docenti titolari nella scuola primaria in possesso dei seguenti titoli:

3.1) per le discipline musicali: i titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) e f), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8;

3.2) per la pre-danza: il diploma accademico di secondo livello conseguito presso l'Accademia nazionale di danza;

3.3) per le arti visive: il diploma di secondo livello in arti visive conseguito presso le accademie di belle arti;

4) nei corsi di cui alla lettera b), qualora ve ne sia necessità, e nel caso non si possa usufruire di personale docente di cui al numero 3), possano essere impegnati:

4.1) per le discipline musicali: i titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e f), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8, o i titoli di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, per l'insegnamento dell'educazione musicale (classi di concorso A31/A32), ovvero i titoli di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18;

4.2) per la pre-danza: il diploma accademico di secondo livello conseguito presso l'Accademia nazionale di danza con specifiche competenze pedagogiche, pari a 24 crediti formativi universitari (CFU);

4.3) per le arti visive: il diploma di secondo livello in arti visive conseguito presso le accademie di belle arti con specifiche competenze pedagogiche, pari a 24 CFU;

d) parificazione dello stato giuridico ed economico del personale di cui alla lettera c), numeri 2), 3) e 4), a quello dei docenti della scuola primaria;

e) rinvio alla contrattazione collettiva nazionale della definizione dell'orario settimanale di lezione frontale e delle eventuali attività funzionali all'insegnamento;

f) possibilità per i docenti di ruolo, in servizio anche in altri ordini e in possesso dei titoli di cui alla lettera c), di chiedere l'utilizzazione secondo i criteri definiti in sede di contrattazione nazionale integrativa, se in possesso dei citati titoli di studio, con conservazione del trattamento giuridico ed economico spettante alla loro posizione di ruolo.

Art. 3.

(Indirizzo musicale nella scuola primaria)

1. Nell'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attivazione dei corsi di strumento musicale, dalla classe terza della scuola primaria, negli istituti comprensivi ove sia attiva la scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, nell'ambito delle attività previste dall'articolo 4, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

b) possibilità per gli alunni iscritti alle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria di frequentare i corsi strumentali, previa verifica attitudinale;

c) definizione degli obiettivi formativi specifici, al termine del triennio, da orientare in relazione ai requisiti in ingresso previsti per le scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale, nonché delle indicazioni programmatiche e del monte ore annuale per la scuola primaria a indirizzo musicale;

d) individuazione del personale docente, prevedendo che:

1) l'insegnamento dello strumento musicale, per un'ora a settimana per ciascun alunno, sia affidato prioritariamente ai docenti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60;

2) qualora ve ne sia necessità, e nel caso non si possa usufruire del personale docente di cui al numero 1), possano essere utilizzati i docenti, con specifiche competenze artistiche e pedagogiche, in possesso dei titoli per la classe di concorso A56 (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado), di cui alla tabella A, allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19;

e) parificazione dell'orario di servizio, dello stato giuridico e del trattamento economico del docente di strumento musicale nella scuola primaria a quello del docente generalista della scuola primaria;

f) rinvio alla contrattazione nazionale della definizione degli obblighi di servizio da espletare in lezioni frontali, ovvero in attività funzionali all'insegnamento.

Art. 4.

(Scuola secondaria di primo grado
a indirizzo musicale)

1. Nell'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ridefinizione delle attività e dei programmi previsti per la scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale affinché gli stessi risultino allineati alle prove di ammissione al primo anno del liceo musicale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 maggio 2018, n. 382;

b) integrazione delle indicazioni nazionali per la scuola secondaria di primo grado al fine di potenziare, nelle sezioni a indirizzo musicale, la conoscenza della teoria musicale, la lettura ritmica e melodica, l'educazione dell'orecchio e i cenni di armonia e analisi musicale, utilizzando le due ore curriculari di musica;

c) ai fini delle assunzioni in servizio del personale docente, considerazione dei titoli artistico-professionali posseduti dagli aspiranti.

Art. 5.

(Scuola secondaria di primo grado
a indirizzo coreutico)

1. Nell'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione, in via sperimentale, di sezioni a indirizzo coreutico presso le scuole secondarie di primo grado;

b) definizione delle finalità, degli obiettivi formativi in entrata e in uscita, delle indicazioni programmatiche, del monte ore annuale per la disciplina, comunque non inferiore a 6 ore per ciascuna settimana, e delle necessarie condizioni strutturali per richiedere l'attivazione dell'indirizzo coreutico da parte delle istituzioni scolastiche;

c) individuazione del personale docente, prevedendo:

1) che l'insegnamento della danza sia conferito al personale in possesso di diploma accademico di secondo livello o titolo equipollente conseguito presso l'Accademia nazionale di danza, in possesso di specifiche competenze pedagogiche, pari a 24 CFU, tenuto conto dei titoli artistico-professionali posseduti dagli aspiranti;

2) durante le ore di danza, la compresenza del pianista accompagnatore il cui incarico è conferito al personale in possesso del diploma accademico di secondo livello in maestro collaboratore per la danza, del diploma accademico di secondo livello di maestro collaboratore, del diploma accademico di secondo livello in pianoforte o titoli equipollenti, graduato secondo specifiche competenze artistiche.

Art. 6.

(Licei musicali)

1. Nell'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ridefinizione delle indicazioni programmatiche previste per i licei musicali affinché le stesse risultino allineate alle prove di ammissione al corso di laurea di primo livello delle istituzioni dell'alta formazione musicale;

b) previsione, quale requisito indispensabile per l'accesso al liceo musicale, del superamento di una prova di verifica che attesti, oltre alle competenze strumentali, la conoscenza della teoria musicale, di almeno due chiavi musicali e dei rudimenti dell'armonia musicale;

c) individuazione di finalità e programmi di insegnamento di percorsi formativi a indirizzo jazzistico, prevedendo che:

1) per il primo biennio, la scelta del primo strumento sia effettuata fra gli strumenti classici e la scelta del secondo strumento sia effettuata fra gli strumenti jazz;

2) per il secondo biennio, la scelta del primo strumento sia effettuata fra gli strumenti jazz e la scelta del secondo strumento sia effettuata fra gli strumenti classici o jazz;

3) per l'ultimo anno, sia mantenuto il solo studio dello strumento jazz;

d) individuazione dei diplomi accademici di secondo livello necessari per l'accesso alla funzione docente a indirizzo jazz e alle relative classi di concorso, unitamente ai titoli artistico-professionali valutabili per l'accesso alle relative graduatorie;

e) previsione che i percorsi di cui alla lettera c) possano essere attivati esclusivamente nel limite dell'organico annualmente stabilito e senza creare esuberi di personale;

f) ai fini delle assunzioni in servizio del personale docente, considerazione dei titoli artistico-professionali posseduti dagli aspiranti.

Art. 7.

(Comitato tecnico-scientifico per gli studi a indirizzo musicale e coreutico)

1. Nell'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettere f) e g), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione presso gli uffici scolastici regionali (USR) di comitati tecnico-scientifici regionali che sovrintendano al funzionamento didattico degli studi a indirizzo musicale e coreutico, al fine di allineare i requisiti in uscita e quelli in entrata delle diverse istituzioni formative nonché attuando una programmazione mirata che garantisca un'equa distribuzione dell'offerta formativa sul territorio, anche rispetto alla possibilità di scelta dello strumento oggetto di studio;

b) definizione dei compiti e della composizione di ciascun comitato tecnico-scientifico, comunque prevedendo la presenza di rappresentanti delle istituzioni territoriali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e delle istituzioni scolastiche laddove siano attivati i corsi a indirizzo musicale e coreutico, in modo tale da garantire la rappresentatività delle istituzioni coinvolte;

c) previsione che il funzionamento del comitato tecnico-scientifico avvenga senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nell'ambito delle rispettive amministrazioni pubbliche coinvolte.

Art. 8.

(Procedure per l'esercizio della delega)

1. I decreti legislativi di cui agli articoli da 1 a 6 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 7 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura e sono trasmessi alle Camere perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data della trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza dei suddetti pareri.

4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti ivi previsti le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, questi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui al comma 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

6. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.