Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1660

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. Nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 32 della Costituzione che sancisce la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, la presente legge è finalizzata ad implementare in maniera integrata le misure per garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale, in ragione del nesso comprovato tra la provenienza e la qualità e gli effetti positivi sulla salute, in ordine alle giuste modalità di consumo degli alimenti mediante:

a) potenziamento ed efficientamento del sistema della sanità pubblica veterinaria di prevenzione e controllo del Servizio sanitario nazionale (SSN) in relazione a tutti i prodotti destinati al consumo umano in coerenza con i princìpi fondamentali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e la disciplina ordinamentale e di sistema di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, mediante il riordino della governance e la revisione del sistema dei controlli, incentrata su criteri sostanziali, raggiungibili anche attraverso l'alta e continua formazione del personale addetto e lo sviluppo delle piattaforme informatiche multifunzionali;

b) istituzione di un sistema di rating, anche nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, e dei princìpi dei regolamenti (UE) n. 1169/2011 e n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 e del 20 dicembre 2006, fondato sulla valutazione della corrispondenza degli operatori della filiera agroalimentare a criteri che determinano livelli più alti degli standard di conformità, al fine di rendere disponibili ai consumatori informazioni circa la qualità e la sicurezza degli alimenti e valorizzare le eccellenze italiane agroalimentari;

c) con riguardo al capitale umano, da un lato, mediante previsione, in via sperimentale e per il decennio 2020-2030, di un sistema duale di reclutamento del personale per sopperire alle carenze di medici veterinari specialisti nella sanità pubblica veterinaria, attraverso l'istituzione di un percorso di formazione specialistico professionale alternativo rispetto a quello attualmente vigente, al fine di agevolare l'occupazione dei giovani veterinari e provvedere al soddisfacimento dell'adeguato fabbisogno di medici specialisti veterinari operanti nel SSN; dall'altro, mediante un graduale percorso di riqualificazione della figura del medico specialistico veterinario, al fine di renderla maggiormente idonea al sistema di controlli introdotto dalla presente legge, nonché al fine di evitare, attraverso la stabilizzazione dei contratti di collaborazione e la previsione di una soglia minima di controlli da effettuare mediante personale veterinario dipendente dal SSN, la sovrapposizione tra la figura del controllore e del controllato.

Capo II

STRUMENTI DI GOVERNANCE NELLA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PREVENZIONE VETERINARIA

Art. 2.

(Piano nazionale integrato della prevenzione veterinaria e istituzione di un sistema di rating per le eccellenze agroalimentari)

1. Il Piano nazionale integrato della prevenzione veterinaria (PNIPV), che comprende il Piano di controllo nazionale pluriennale previsto dal regolamento (UE) 625/2017, è lo strumento di programmazione nazionale che definisce e aggiorna periodicamente gli obiettivi della sanità pubblica veterinaria e gli interventi di prevenzione, vigilanza e controllo veterinari definiti quali livelli essenziali di assistenza (LEA).

2. Il PNIPV determina gli obiettivi generali e specifici di prevenzione e controllo veterinario di rilievo nazionale, individua gli standard minimi di qualità delle attività di prevenzione e controllo veterinario, le modalità di verifica del loro conseguimento, nonché gli indicatori finalizzati al monitoraggio dell'attuazione degli interventi secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria. Il PNIPV declina altresì gli standard nazionali da raggiungere in materia di sicurezza alimentare, sanità e benessere animale e tutela degli animali d'affezione, gli indirizzi e le priorità delle azioni da attuare e, sulla base di analisi dei costi e degli interventi da realizzare, i criteri per l'assegnazione alle regioni e alle province autonome delle risorse del Fondo sanitario nazionale finalizzate a tali interventi.

3. Il PNIPV ha durata quinquennale ed è adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Il primo PNIPV è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il PNIPV è aggiornato nei termini e nei modi di cui al comma 3 prima della sua naturale scadenza qualora le condizioni epidemiologiche di sanità umana ed animale, gli esiti dei controlli ufficiali, l'evoluzione scientifica e l'eventuale riorganizzazione delle autorità competenti in materia di prevenzione veterinaria lo richiedano.

5. Il PNIPV definisce procedure uniformi per le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano per l'esecuzione dei controlli ufficiali, compresi quelli volti a verificare il rispetto degli impegni previsti nell'ambito della condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Il PNIPV definisce azioni finalizzate all'implementazione di un sistema integrato di categorizzazione del rischio al fine di migliorare la collaborazione tra autorità competenti e operatori della filiera agroalimentare, elevando il livello di sicurezza e la qualità dei prodotti.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data della pubblicazione del PNIPV nella Gazzetta Ufficiale, adottano il Piano regionale o provinciale integrato della sanità pubblica veterinaria che individua gli obiettivi specifici territoriali di prevenzione, sicurezza e controllo che le aziende sanitarie, con il supporto degli istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, nonché delle altre autorità competenti, sono tenute ad assicurare analizzando le risorse disponibili, nonché definendo l'organizzazione, le modalità di verifica di raggiungimento degli obiettivi del Servizio sanitario regionale e i piani per le emergenze.

7. A decorrere dall'adozione del PNIPV, in via sperimentale per gli anni 2020 e 2021 per le filiere delle carni bovine e del latte vaccino, e nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, è istituito, su base volontaria, un sistema di valutazione degli operatori, di seguito rating, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 11 del regolamento (UE) 625/2017, al fine di rendere disponibili ai consumatori informazioni circa la qualità e la sicurezza degli alimenti e valorizzare le eccellenze delle filiere agroalimentari italiane.

8. Il rating è fondato sulla valutazione della corrispondenza dei singoli operatori economici delle filiere agroalimentari a criteri che determinino livelli più alti degli standard di conformità, accertati dalle autorità competenti in materia di sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare.

9. I criteri per la determinazione del rating di qualità, sicurezza degli alimenti e affidabilità sono definiti nel PNIPV secondo formule che tengano conto delle variabili in percentuale rispetto ai pesi predeterminati e che soddisfino le seguenti condizioni:

a) assicurare il nesso comprovato tra la provenienza e la qualità dell'alimento quale livello di eccellenza, anche in ragione degli effetti positivi per la salute, secondo il rapporto tra la proprietà nutritiva e l'appropriatezza del consumo nella giornata alimentare, in particolare con riferimento al contenuto di sale, zuccheri e acidi grassi saturi e ai processi, ai trattamenti e alle trasformazioni subiti, nonché alla formulazione finale;

b) determinare quali azioni di filiera sono necessarie al raggiungimento di standard qualitativi elevati;

c) rendere evidente al consumatore finale, secondo criteri di trasparenza, le procedure che hanno determinato la valutazione positiva in merito al raggiungimento degli standard qualitativi previsti dal rating.

10. Per le finalità di cui al comma 7, nel rispetto delle funzioni già esercitate dalle autorità competenti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, stipulano una convenzione con un soggetto pubblico o privato che risulti in possesso dei seguenti requisiti, diretti ad assicurare l'immediata operatività del sistema di rating prestazionale:

a) integrità e trasparenza;

b) metodologie analitiche e di calcolo rigorose e sistematiche;

c) esperienza pluriennale nei processi di valutazione del merito;

d) elevata professionalità e competenza;

e) riconoscimento in ambito europeo ed internazionale;

f) assenza di conflitto di interesse.

11. Nella convenzione di cui al comma 10 sono definiti le modalità di finanziamento e i compiti del concessionario, in particolare volti a:

a) elaborare il modello di rating prestazionale da attribuire, su base volontaria, ai singoli operatori economici della filiera agroalimentare;

b) predisporre le modalità di verifica, rispondenza e mantenimento al rating da parte dei singoli operatori economici;

c) pubblicare sui siti istituzionali o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base al risultato raggiunto, assicurando che non siano divulgate le informazioni coperte dal segreto professionale;

d) elaborare un modello di valutazione e certificazione anche attraverso l'utilizzo dello strumento delle piattaforme informatiche per la tracciabilità delle informazioni al fine di coniugare la qualità e la sicurezza degli alimenti con la valorizzazione delle eccellenze del « made in Italy »;

e) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, la relazione annuale delle attività e degli interventi adottati nell'anno precedente.

12. Sulla base dei risultati raggiunti, laddove il sistema di rating evidenzi l'alta qualità della prestazione, è rilasciata una certificazione di eccellenza delle filiere agroalimentari che può essere apposta sul prodotto commercializzato al fine di informare il consumatore sulla sua qualità e sicurezza.

13. Al fine di sviluppare buone pratiche all'interno delle filiere agroalimentari per l'ottenimento del rating prestazionale, di cui al presente articolo, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, denominato « Eccellenze Italia », con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato a generare interventi di natura premiale in favore degli operatori economici della filiera a seguito della positiva valutazione del rating, sotto forma di agevolazioni fiscali e di incentivi per l'innovazione tecnologica e gli investimenti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

14. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economa e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 10, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo, secondo princìpi di proporzionalità rispetto ai risultati di rating ottenuti.

Art. 3.

(Monitoraggio dell'attuazione del PNIPV)

1. Le autorità competenti in materia di prevenzione veterinaria, nel rispetto dei ruoli attribuiti e nei tempi e con le modalità fissati dal PNIPV:

a) assicurano l'esecuzione delle attività previste nel PNIPV stesso;

b) procedono al monitoraggio delle attività di cui alla lettera a) mediante sistema di rendicontazione trimestrale al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi nazionali e regionali così come stabiliti dal PNIPV;

c) assicurano l'esecuzione di verifiche sulla base delle rilevazioni trimestrali di cui alla lettera b) e l'analisi degli eventuali scostamenti dagli obiettivi quantitativi e qualitativi di periodo, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale;

d) predispongono i consuntivi annuali della gestione delle attività di prevenzione e controllo dovute con relazione sulle azioni attuate, sui risultati raggiunti, sulle eventuali criticità rilevate e sui correttivi intrapresi per il loro superamento.

2. Le autorità competenti, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 625/2017, procedono a verifiche interne e sono soggette ad audit da parte dell'Autorità nazionale o europea sovraordinata e adottano le misure appropriate alla luce dei relativi risultati.

3. Le verifiche di cui al comma 2 sono condotte in modo trasparente e i pertinenti risultati sono resi pubblici secondo modalità definite nell'ambito del PNIPV.

Art. 4.

(Azioni di supporto al sistema dei controlli ufficiali di cui a regolamento (UE) 625/2017)

1. Al fine di aumentare l'efficienza del sistema dei controlli ufficiali e le garanzie offerte ai Paesi terzi, il PNIPV prevede idonee azioni, anche mediante l'attivazione di progetti obiettivo in materia di sanità pubblica veterinaria, cui le aziende sanitarie sono tenute ad aderire in collaborazione con il sistema universitario italiano e la rete degli IZS, dirette all'informatizzazione, alla digitalizzazione e alla dematerializzazione dei procedimenti alla base del nuovo sistema integrato dei controlli, tali da garantire un accesso semplificato e la disponibilità in tempo reale dei dati e delle informazioni.

2. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività ufficiale, il PNIPV individua:

a) modalità uniformi di attribuzione del livello di rischio, volte a garantire omogeneità nell'esecuzione dei controlli ufficiali;

b) i criteri sulla cui base sono programmati e condotti i controlli ufficiali nonché il tipo, il numero e i risultati dei controlli ufficiali eseguiti;

c) le piattaforme informatiche necessarie per la condivisione dei dati al fine della certificazione delle produzioni agroalimentari da parte dei produttori;

d) eventuali forme periodiche di informazione per l'intera filiera agroalimentare.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di epidemio-sorveglianza e misure volte a migliorare la gestione del patrimonio zootecnico attraverso il contenimento della fauna selvatica)

1. Al fine di garantire il mantenimento della biodiversità, la tutela della sanità animale e della salute pubblica, le regioni provvedono ad adottare, nell'ambito del piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria e della propria autonomia statutaria e legislativa, programmi operativi di sorveglianza nei confronti di agenti infettivi propri della fauna selvatica o comuni con le specie domestiche e con l'uomo volti a:

a) pianificare il monitoraggio sanitario della fauna selvatica, anche in relazione a rischi emergenti, tra cui la peste suina;

b) coordinare eventuali attività di controllo sanitario della fauna selvatica già in atto a livello locale, integrandole con le attività previste dal programma;

c) alimentare un sistema informatico per la raccolta dei dati a livello nazionale, che contenga le risultanze dell'attività svolta;

d) individuare, sulla base dei risultati ottenuti, mappe di rischio per singole patologie a carattere epidemico, zoonosico o emergenti, al fine di pianificare una più adeguata attività di controllo;

e) condividere le attività di monitoraggio sanitario con gli enti di gestione faunistico-venatoria e con gli enti di gestione delle aree protette presenti nel territorio nazionale;

f) promuovere un'attività formativa sulla fauna selvatica in considerazione della sua valenza sanitaria, ecologica, economica, coinvolgendo gli organi di controllo e vigilanza, le associazioni di cacciatori e tutti gli attori che a diverso titolo gravitano intorno alla fauna selvatica;

g) definire linee guida, al fine di uniformare le modalità di gestione della fauna selvatica in difficoltà, in accordo con gli enti a cui è affidata tale competenza;

h) stabilire linee guida e procedure uniformi sul territorio, per lo svolgimento efficace e coordinato delle attività di cui al presente comma.

2. Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi di tutela della sanità animale e della salute umana, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, le regioni provvedono ad adottare, nell'ambito del piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria e della propria autonomia statutaria e legislativa, anche in riferimento alle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, ulteriori interventi volti:

a) all'adozione di piani di contenimento, esercitato selettivamente, previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, da adottare entro trenta giorni dalla richiesta e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) alla realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento dei coadiutori al controllo faunistico, approvati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ovvero, se costituiti, da istituti regionali per la fauna selvatica;

c) alla realizzazione di una campagna di comunicazione finalizzata ad aumentare il livello di conoscenza da parte degli agricoltori in merito alle tecniche utilizzate per la prevenzione del danno e alla modalità di accesso agli indennizzi.

3. Le regioni, nell'ambito del piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria, definiscono altresì linee guida per la commercializzazione e il consumo delle carni di selvaggina cacciata o derivante da piani di controllo, ivi compresa la cessione di piccole quantità al consumatore finale o al dettagliante a livello locale. Tali linee guida, anche nell'ottica di promuovere la filiera delle carni di selvaggina, assicurano certezza di tutela della salute pubblica prevedendo altresì il controllo ufficiale delle carcasse presso strutture autorizzate e sotto controllo ufficiale.

4. I piani di contenimento, di cui alla lettera a) del comma 3, sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione.

5. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di contenimento della fauna selvatica effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi. L'autorizzazione è trasmessa dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari territorialmente competenti.

6. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.

7. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

Art. 6.

(Farmaco-sorveglianza in ambito veterinario)

1. Nel quadro degli indirizzi specifici del PNIPV, di cui all'articolo 2, Al fine di contrastare l'emergenza del fenomeno dell'antimicrobico resistenza (AMR), le regioni prevedono, nell'ambito del piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria e della propria autonomia statutaria e legislativa, un approccio di sistema con tutte le autorità competenti e, per quanto concerne la prevenzione veterinaria e la piena tracciabilità del medicinale veterinario, con particolare riferimento alla ricetta elettronica, sulla base della definizione di indicatori di consumo atti a paragonarne l'impiego nelle diverse specie e realtà produttive, individuano eventuali ulteriori aree critiche e definiscono, nel rispetto del benessere e della salute degli animali, interventi mirati al contrasto dell'impiego non razionale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano l'utilizzo degli antimicrobici sia nel campo delle produzioni zootecniche, sia in quello della cura degli animali d'affezione, con il coinvolgimento dei veterinari professionisti, degli allevatori e dei soggetti interessati alla produzione e alla commercializzazione del farmaco veterinario.

3. I controlli ufficiali in materia di corretto impiego del farmaco veterinario sono assicurati con il coinvolgimento di tutte le aree funzionali veterinarie, in forma integrata e multidisciplinare, con un puntuale monitoraggio dei ceppi batterici antibioticoresistenti.

4. Le regioni, nell'ambito del piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria e della propria autonomia statutaria e legislativa, prevedono interventi volti:

a) allo sviluppo di azioni atte a valorizzare i piani aziendali di contenimento ed eradicazione delle malattie, anche attraverso l'utilizzo di specifici piani di profilassi immunizzante;

b) al coinvolgimento degli stakeholder della filiera al fine di attivare percorsi virtuosi finalizzati alla riduzione e all'uso consapevole dell'antibiotico;

c) a valorizzare il ruolo dei vaccini per il contrasto dall'antimicrobico resistenza in ragione della loro capacità di prevenire le infezioni e, quindi, di ridurre la circolazione di batteri che possono creare resistenze, sostenendo progetti di innovazione e ricerca per la produzione di nuovi vaccini contro infezioni batteriche di rilevante incidenza clinico-epidemiologica.

Capo III

MISURE IN MATERIA DI SPECIALIZZAZIONI VETERINARIE

Art. 7.

(Implementazione delle strutture delle scuole di specializzazione)

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, il fabbisogno numerico di medici veterinari nelle aree disciplinari di sanità animale, di igiene degli alimenti di origine animale e di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Il numero è stabilito in base ai flussi previsti per i pensionamenti e al fabbisogno di personale individuato dagli enti del Servizio sanitario regionale e dagli IZS, nonché sulla base del fabbisogno nelle aree disciplinari di sanità animale, di igiene degli alimenti di origine animale e di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. In sede di prima attuazione, il decreto di cui al primo periodo è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In base alla determinazione di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, determina annualmente, con proprio decreto, da adottare contestualmente al decreto di cui al comma 1, il numero di posti per le specializzazioni dei medici veterinari da assegnare, nell'ambito della rete formativa, alle strutture di aziende sanitarie e IZS, che si sono rese disponibili con precedente manifestazione d'interesse al medesimo Ministero, nei limiti previsti dalla normativa in materia e nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2015, e di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con il medesimo decreto di cui al primo periodo, il Ministro dell'università e della ricerca assegna annualmente il numero di contratti aggiuntivi, denominati contratti di alta formazione e ricerca training field per le specializzazioni veterinarie di cui all'articolo 8 della presente legge, da stipulare tra le aziende sanitarie o gli IZS e i candidati utilmente collocati in graduatoria nazionale nelle prove di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 368 del 1999, che non hanno avuto accesso alle scuole di specializzazione attualmente presenti e che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 8.

(Istituzione dei contratti di alta formazione e ricerca training field per le specializzazioni veterinarie)

1. I contratti di alta formazione e ricerca training field per le specializzazioni veterinarie sono finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione veterinaria e sono inseriti nei programmi obiettivo di competitività regionale e occupazione.

2. Il contratto di alta formazione e ricerca training field per le specializzazioni veterinarie prevede una parte di formazione teorica e una parte di attività pratica secondo le modalità stabilite dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e dall'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2015. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, definisce, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, protocolli d'intesa con le regioni e le università al fine di disciplinare l'inquadramento economico, le modalità di frequenza del corso, il numero di crediti formativi universitari (CFU) per la parte teorica, da acquisire presso la sede universitaria, e le modalità di svolgimento della parte pratica, da svolgere presso le aziende sanitarie o gli IZS, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, lettera f), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015. Il percorso formativo-pratico degli specializzandi di cui al presente articolo è individuato dalle aziende sanitarie e dagli IZS in accordo con il consiglio della scuola, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, a garanzia dello svolgimento delle attività obbligatorie specifiche per le varie scuole di specializzazione.

3. Il contratto di alta formazione e ricerca training field per le specializzazioni veterinarie è disciplinato dalla presente legge, dall'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla presente legge, dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di riferimento.

4. Alle strutture titolari di contratti di alta formazione e ricerca training field per le specializzazioni veterinarie, stipulati ai sensi della presente legge, è attribuito annualmente, per l'erogazione delle attività formative, un importo pari al costo lordo annuo sostenuto per ciascun specializzando operante presso le proprie strutture, comprensivo di tutti gli oneri previsti per legge, per ciascun anno di contratto e fino al momento del conseguimento del titolo. L'attribuzione delle risorse è stabilita annualmente dal Ministro dell'università e della ricerca con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 7.

5. In deroga al comma 8 dell'articolo 42 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il contratto è risolto al momento del conseguimento del titolo, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di formazione veterinaria specialistica.

6. I contratti di alta formazione e ricerca training field per le specializzazioni veterinarie possono essere stipulati dalle aziende sanitarie e dagli IZS in sovrannumero rispetto alla spesa per il personale già autorizzata e nel limite del contingente indicato.

7. Il titolo conseguito ai sensi del presente articolo è equipollente a quello previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Art. 9.

(Tutor senior)

1. L'attività di formazione pratica prevista dai contratti di cui all'articolo 8, in conformità all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, si svolge sotto la guida di tutor senior, riconosciuti dal consiglio della scuola di specializzazione di riferimento su proposta della struttura sanitaria o dell'IZS, individuati tra i dirigenti medici degli IZS e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie con almeno cinque anni di anzianità di servizio, che, su base volontaria, al raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, richiedono, in deroga al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il trattenimento in servizio per un ulteriore biennio, fino al maturare del quarantaduesimo anno di servizio effettivo e al settantaduesimo anno di età, finalizzato prevalentemente allo svolgimento di attività di formazione nell'ambito dei contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca training field per le specializzazioni veterinarie nelle strutture accreditate. Tali dirigenti sono inseriti al di fuori della dotazione organica.

2. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, la formazione specialistica training field per le specializzazioni veterinarie è disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in quanto compatibili.

Art. 10.

(Norma transitoria in materia di assunzioni)

1. Nelle more della piena applicazione del nuovo sistema di formazione specialistica di cui alla presente legge e al fine di supplire alla carenza di specialisti veterinari strutturati nel SSN, gli enti del SSN possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione di veterinari in formazione nell'ultimo anno della scuola di specializzazione, con contratto a tempo determinato e con funzioni adeguate al livello di competenza e autonomia raggiunte. Per le finalità di cui al presente comma, le medesime amministrazioni sono autorizzate a indire procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, con facoltà di accesso ai laureati in medicina veterinaria iscritti all'ultimo anno della scuola di specializzazione nella disciplina oggetto della procedura selettiva.

2. Il rapporto di lavoro del personale medico veterinario assunto ai sensi del comma 1 in deroga al possesso del requisito di specializzazione è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, salvo quanto previsto dai commi da 3 e 4 del presente articolo, e non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Il predetto personale è temporaneamente inquadrato nel ruolo della dirigenza sanitaria con la qualifica di dirigente in formazione e il relativo trattamento economico è stabilito sulla base del CCNL del SSN.

3. Il personale medico veterinario assunto ai sensi del comma 1, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, resta iscritto all'ultimo anno della scuola di specializzazione universitaria e ha diritto a seguire il programma di formazione teorica previsto dagli ordinamenti e regolamenti didattici universitari. Nel suddetto periodo, il contratto di formazione specialistica di cui agli articoli da 37 a 45 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, stipulato con le università, o quello di alta formazione e ricerca training field di cui alla presente legge, è interrotto, salvo il diritto di prosecuzione, da parte degli specializzandi, del programma di formazione teorica di cui al primo periodo.

4. Restano ferme le previsioni di cui ai commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5. Con uno o più decreti del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate le disposizioni per l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo e, in particolare, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici veterinari iscritti all'ultimo anno di specializzazione assunti dagli enti del SSN ai sensi del presente articolo, nonché i compiti professionali e le relative modalità di tutoraggio da esercitare fino al conseguimento del titolo di specializzazione. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti eventuali meccanismi premiali per i medici veterinari in formazione assunti nell'ultimo anno di specializzazione ai sensi del presente articolo, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici nel comparto medico-veterinario.

6. Nelle more della piena applicazione del nuovo sistema di formazione specialistica di cui alla presente legge e al fine di migliorare e potenziare il sistema di vigilanza e di controllo del SSN, nonché prevenire l'esercizio di attività che possano configurare conflitto di interesse con il rapporto di lavoro con il SSN, a decorrere dal dodicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno il 60 per cento delle attività di ispezione e controllo delle aziende sanitarie sono svolte esclusivamente da personale dipendente dell'azienda. Le strutture interessate dispongono, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità. Resta ferma la possibilità delle aziende di svolgere il restante 40 per cento dell'attività di ispezione e di controllo mediante personale reclutato con contratto di lavoro differente da quello subordinato e che abbia i requisiti previsti dal regolamento (UE) 625/2017 in merito alla formazione e all'assenza di conflitti di interesse e che agisca in conformità con la vigente disciplina nazionale in materia di responsabilità dell'azione amministrativa.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente articolo.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al diciottesimo mese successivo alla medesima data, le aziende e gli enti del SSN possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione a tempo determinato o indeterminato di veterinari specialisti ambulatoriali, che operino come liberi professionisti e che abbiano maturato, nell'ambito di precedenti contratti di consulenza con incarichi non inferiori a quindici ore settimanali, un'anzianità professionale di non meno di tre anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio o non meno di cinque anni, anche non continuativi, nell'ultimo decennio.

9. A decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in cui le aziende sanitarie svolgono complessivamente almeno l'80 per cento delle attività di ispezione e controllo esclusivamente mediante personale dipendente, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, possono incrementare annualmente la spesa per il personale sanitario a livello regionale di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto al valore della spesa sostenuta nell'esercizio precedente, come certificata dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, o, se superiore, al valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dal comma 7 dell'articolo 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Agli oneri derivanti dal comma 13 dell'articolo 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui al comma 199 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Per l'attivazione dei contratti di alta formazione e ricerca training field per le specializzazioni veterinarie di cui all'articolo 8 è autorizzata la spesa, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Per il trattenimento in servizio dei tutor senior di cui all'articolo 9 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.