Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1660
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 2020
Disposizioni volte ad incentivare il raggiungimento di standard qualitativi elevati dei prodotti agroalimentari italiani introducendo un sistema di rating per la certificazione di eccellenza e riforma del sistema di prevenzione, programmazione e controllo nella sanità pubblica veterinaria
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di intervenire su molteplici aspetti interdipendenti dell'ambito sanitario teleologicamente indirizzati alla piena tutela della salute. Si tratta, innanzitutto, della prevenzione e dei controlli di sicurezza alimentare e di appropriatezza nutrizionale, nonché della governance della sanità pubblica veterinaria e, infine, della formazione specialistica veterinaria. Questi tre settori da anni richiedono non solo una riforma, ma anche un potenziamento quanti-qualitativo che veicoli un elevato livello di tutela della salute dei consumatori assicurando che il loro diritto all'informazione sia precipuamente finalizzato all'educazione alimentare e alla promozione di sani stili di vita, qualificando il tutto in maniera anche evolutiva rispetto alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, tenuto conto delle novelle apportate dal regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017. Quest'ultimo, infatti, entrato in piena applicazione, abrogando, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 882/2004, disciplina i controlli e le altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
L'impatto ordinamentale in materia di « controlli ufficiali » dovuto al nuovo regolamento rappresenta una leva strategica estremamente significativa nella messa a punto di un processo di revisione che sta cambiando il paradigma della sanità pubblica veterinaria secondo una visione di prevenzione e promozione globale della salute individuale e collettiva, secondo un approccio one health, che ha come focus cruciale l'intera filiera alimentare e della sua relativa sicurezza sotto ogni profilo anche nutrizionale, comprendendo dispositivamente: alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante, prodotti fitosanitari, prodotti biologici ed OGM.
Attualmente, a livello nazionale, c'è una forte disomogeneità organizzativa, con livelli prestazionali differenti e frammentati che provocano grosse ripercussioni sulla commercializzazione e sull’export dei prodotti di origine animale italiani, a causa dei diversi standard sanitari raggiunti nelle diverse regioni, sia riguardo alla sanità animale che alle produzioni di origine animale. La stessa disomogeneità, che comporta a volte controlli inefficaci, espone inoltre al rischio di subire penalizzazioni in materia di premi comunitari nell'ambito della cosiddetta « Condizionalità ».
Occorre, quindi, intervenire con nuovi strumenti di programmazione e controllo, a garanzia di adeguati standard uniformi su tutto il territorio nazionale. Anzitutto, il Piano nazionale integrato della prevenzione veterinaria (PNIPV) assume prioritaria rilevanza strategica non più rimandabile, tenuto anche conto dei delicati processi di attuazione di cui alla normativa europea su richiamata, in ragione della prescritta generale applicazione entro il corrente esercizio con conseguenti implicazioni non solo ordinamentali, ma di diretto impatto economico e di crescita competitiva.
La consistenza e frequenza dei controlli deve, infatti, essere sempre più collegata ai rischi che un prodotto o un processo presentano rispetto alla frode, alla salute, alla sicurezza, al benessere degli animali o all'ambiente, secondo standard di indipendenza e terzietà di processo. Altri fattori inclusi nella valutazione del rischio sono, ad esempio, dati precedenti di conformità relativi all'operatore o la probabilità che i consumatori siano indotti in errore circa alcune caratteristiche del prodotto alimentare. A questo proposito, controlli più indipendenti consentirebbero di gestire nel modo migliore le risorse economiche, organizzative e funzionali e, conseguentemente, di programmare adeguatamente investendo in capitale umano e strumentale a tutti i livelli della filiera sulle aree in cui le verifiche devono essere prioritarie.
In particolare, il sistema dei controlli ufficiali deve essere integrato e affiancato da un sistema di rating prestazionale, in coerenza con i fondamentali princìpi di assoluta terzietà, trasparenza, tracciabilità oggettivizzata, responsabilità, analisi e graduazione del rischio. In questa logica, come sistema Paese, si ritiene di promuovere un modello evolutivo di valutazione e certificazione su base volontaria che coinvolga anche il mondo associativo, con architettura che utilizzi la tecnologia fornita dalle piattaforme informatiche multifunzionali Blockchain, che permetta con l'autorevolezza dell'oggettività di coniugare il sistema dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare con la valorizzazione delle eccellenze del made in Italy, accreditandolo in chiave non solo europea ma mondiale, con controlli indipendenti da parte di soggetti scelti secondo princìpi di casualità, di trasparenza e di effettiva rispondenza ai parametri dichiarati. Ciò rappresenta non soltanto una garanzia nei confronti dei consumatori ma anche una tutela per le filiere agroalimentari italiane, anche rispetto a modelli alimentari non corretti che mettono a rischio la salute dei cittadini e le eccellenze del made in Italy.
Il sistema di rating nei prodotti agroalimentari tende a valutare l'eccellenza in tutta la filiera della produzione. È infatti fondato sulla valutazione della corrispondenza degli operatori della filiera a criteri che determinano livelli più alti ai normali standard di conformità nelle diverse fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e che si basano in primo luogo sulla necessità di accertare un nesso comprovato tra la provenienza e la qualità dell'alimento, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, anche in ragione degli effetti positivi per la salute, secondo il rapporto tra la proprietà nutritiva e la giusta modalità di consumo nel corso della giornata, tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
Tale sistema rappresenterebbe dunque una best practice nel panorama europeo ed internazionale conferendo all'Italia un ruolo di assoluta centralità nella definizione di un modello basato sui princìpi di una sana ed equilibrata dieta alimentare. Nel contempo la promozione di una sana alimentazione consapevole contribuirebbe a determinare una significativa riduzione della spesa sanitaria posto che molti dei determinanti ambientali e sanitari delle patologie tumorali e delle malattie cronico degenerative traggono origine dal consumo di bevande e cibi non salutari.
Le note criticità nelle attività di prevenzione e controllo come sistema Paese sono riconducibili anche alla carenza di personale adeguatamente specializzato che rischia di mettere in crisi sistemica la sanità pubblica veterinaria in ragione del grave impoverimento di competenze e conoscenze del servizio sanitario veterinario. Quest'ultimo, nel quadro più generale di un SSN nel tempo depauperato dal blocco del turn over e dai collocamenti a riposo, è aggravato dal fatto che le aziende sanitarie vengono a « formare » personale, arruolato con tipologie di contratto convenzionali e contratti di collaborazione a vario titolo, che una volta preparato trova sbocchi anche nel settore privato. Il contemporaneo impiego dello stesso personale presso le aziende sanitarie locali e nel privato, anche con opzioni prestazionali giuridicamente compatibili nell'attuale ordinamento in termini di pluralità di incarichi, comporta ricadute fortemente critiche per le attività istituzionali di vigilanza e controllo rispetto alla garanzia di piena dicotomia controllore/controllato. Tale situazione si ripercuote su tutte le tre aree funzionali in cui, come noto, è suddivisa la sanità pubblica veterinaria:
1) sanità animale;
2) igiene delle produzioni, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
In proposito, rileva l'articolo 18 del nuovo regolamento che, nel ridisegnare la figura del veterinario ufficiale, ne qualifica puntuali competenze (e conseguenti skills attese), dettando norme specifiche sui controlli ufficiali e sui provvedimenti delle autorità competenti – i cui controlli, si ricorda, che rientrano tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) – in merito alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Come noto, la legge 4 ottobre 2019, n. 117, individua nel Ministro della salute, nelle regioni, nelle province autonome e nelle aziende sanitarie locali (secondo la disciplina istitutiva del Servizio sanitario nazionale della legge 23 dicembre 1978, n. 833), ciascuna nell'ambito delle rispettive funzioni, le autorità competenti per la sicurezza alimentare e per gli interventi ordinari in sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria. In caso di emergenza sanitaria, valgono anche le attribuzioni specifiche proprie del sindaco in qualità di autorità sanitaria locale. In applicazione dei regolamenti europei, le autorità competenti procedono alla registrazione o al riconoscimento degli stabilimenti produttivi e svolgono i controlli ufficiali su base ordinaria in conformità con i princìpi del cosiddetto « Pacchetto igiene », al fine di verificare il rispetto delle disposizioni da parte degli operatori della filiera alimentare, cui è attribuita la primaria responsabilità della sicurezza dei prodotti che immette sul mercato. Nel corso dei controlli ufficiali, a fronte del riscontro di eventuali non conformità, l'Autorità competente, sulla base della loro natura e della valutazione dei rischi ad esse correlati, adotta le opportune misure, che possono variare dalla prescrizione di azioni correttive, da attuarsi a cura dell'operatore, fino alla sospensione o revoca dell'attività o all'applicazione delle sanzioni specificamente previste.
Per il segmento qualità merceologica e sanità delle piante, l'Autorità competente centrale è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mentre sul versante tutela dell'ambiente l'Autorità competente centrale è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Infine, per quanto concerne le importazioni, le attività di controllo, accertamento e verifica di natura non sanitaria fanno capo all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, accanto alle funzioni doganali, svolge anche attività di prevenzione e contrasto dei traffici illegali.
In tutte le aree di interesse del presente disegno di legge, accanto alle attività di governo e di controllo ufficiale svolte dalle autorità competenti, rilevano anche le funzioni attribuite ai Corpi di polizia, organo di controllo per le specifiche indagini investigative correlate ad inchieste giudiziarie o a programmi di repressione degli illeciti penali. Queste attività, svolte di propria iniziativa o disposte dall'autorità giudiziaria, hanno caratteristiche molto diverse dai controlli ordinari soggetti a programmazione annuale, poiché partono da segnalazioni circostanziate ed utilizzano tecniche di indagine e strumenti coercitivi giustificati dall'esistenza di un'ipotesi di reato. Tali funzioni, come noto, vengono svolte da alcuni reparti specializzati dell'Arma dei carabinieri: dal Comando carabinieri tutela della salute (NAS); dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri; dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera; dalla Guardia di finanza. Per la loro natura, questi controlli, rispetto a quelli svolti dalle autorità competenti, sono finalizzati alla ricerca di illeciti e alla persecuzione dei colpevoli, rappresentando di fatto un'organizzazione eccellente a livello nazionale e internazionale per la lotta alle frodi nel settore agroalimentare.
Stanti le loro caratteristiche e le specifiche finalità dei loro interventi, le organizzazioni di controllo non appartenenti al SSN non sono sottoposte ad audit di sistema da parte dell'Autorità competente centrale e dai servizi di audit e analisi della Commissione, operano in base a programmi di attività disposti dalle Amministrazioni di appartenenza e svolgono funzioni consultive nei confronti del punto di contatto nazionale e collaborano con le autorità competenti locali.
Sulla base di tali considerazioni il presente disegno di legge, che si compone di 11 articoli, ha la finalità ad implementare le misure di sicurezza alimentare e nutrizionale in ragione del nesso comprovato tra la provenienza, la qualità dell'alimento e i suoi positivi effetti sulla salute. Tale finalità, all'articolo 1, è perseguita attraverso: la revisione del sistema dei controlli incentrata su criteri sostanziali, raggiungibili anche grazie all'alta e continua formazione del personale addetto e allo sviluppo di piattaforme informatiche multifunzionali; l'istituzione di un sistema di rating per la valutazione della prestazione secondo criteri che determinano livelli di prestazione più alti ai normali standard di conformità; l'introduzione di un sistema duale di reclutamento del personale volto, da un lato, ad istituire un percorso di formazione specialistico professionale alternativo rispetto a quello attualmente in vigore e, dall'altro, ad avviare un percorso di riqualificazione della figura del medico specialistico veterinario.
Nel capo II, l'articolo 2, comma 1, individua, nel Piano nazionale integrato della prevenzione veterinaria lo strumento di programmazione nazionale che determina gli obiettivi della sanità pubblica veterinaria e gli interventi di prevenzione, controllo e vigilanza definiti quali LEA. Il Piano, che ha durata quinquennale, è adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'intesa della Conferenza permanente per i rapproti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I commi da 7 a 14 disciplinano i criteri per la determinazione del rating di qualità, sicurezza e affidabilità degli alimenti volti in particolare ad assicurare il nesso comprovato tra la provenienza e la qualità dell'alimento, anche in ragione degli effetti positivi per la salute, secondo il rapporto tra le proprietà nutritive e il consumo appropriato nell'arco della giornata, in particolare con riferimento al contenuto di sale e acidi grassi saturi, e garantendo che i processi di trasformazione dell'alimento non ne alterino le proprietà nutritive e non determinino effetti negativi sulla salute del consumatore, prediligendo quelle modalità di trasformazione legate alla tradizione. L'istituzione del sistema di valutazione è demandata ad una apposita convenzione stipulata tra il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con un soggetto, pubblico o privato, che abbia un'esperienza pluriennale nei processi di valutazione del merito, riconosciuto in ambito europeo ed internazionale.
Infine, per sviluppare buone pratiche all'interno delle filiere agroalimentari viene istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato « Eccellenze Italia », con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di generare interventi di natura premiale in favore degli operatori della filiera a seguito di positiva valutazione del rating.
Gli articoli 3 e 4 dettano norme finalizzate a monitorare l'attuazione del Piano, nonché ad individuare un'azione di supporto al sistema dei controlli ufficiali, ai sensi del regolamento (UE) 625/2017.
L'articolo 5 detta disposizioni in materia di epidemio-sorveglianza, volte a migliorare la gestione del patrimonio zootecnico, anche attraverso il contenimento della fauna selvatica. Per tale finalità, le regioni provvedono ad adottare programmi operativi di sorveglianza, in ragione del fatto che gli animali selvatici possono rappresentare i serbatoi, i vettori o semplicemente ospiti occasionali di agenti eziologici responsabili di patologie di comune riscontro nella fauna selvatica, ma anche di patologie emergenti, talora anche a carattere zoonosico. Inoltre, la fauna selvatica rappresenta un efficace bioindicatore ambientale e sanitario. Ne discende che l'impatto derivante dall'attività di epidemio-sorveglianza trova concretezza non solo nella gestione e conservazione delle specie selvatiche, ma anche in termini di sanità animale e salute pubblica.
Nel quadro dei regolamenti europei che collocano la caccia nell'ambito della produzione primaria e stabiliscono le regole per l'immissione sul mercato della selvaggina, si interviene con disposizioni volte a migliorare la gestione del patrimonio zootecnico attraverso iniziative volte, oltre che al contenimento della fauna selvatica, anche alla realizzazione di programmi di formazione dei coadiutori al controllo faunistico, nonché di specifiche campagne di informazione. Inoltre si prevede che le regioni, nell'ambito del piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria, predispongano linee guida per la commercializzazione e il consumo delle carni di selvaggina cacciata o derivante da piani di controllo, ivi compresa la cessione di piccole quantità al consumatore finale o al dettagliante a livello locale.
Le disposizioni contenute nel presente articolo riscrivono la disciplina in materia di controllo della fauna selvatica. Per tale ragione, si prevede la soppressione del comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che risulta superato rispetto alla previsione introdotta dall'articolo 5.
L'articolo 6 detta disposizioni in materia di farmaco-sorveglianza in ambito veterinario al fine di promuovere buone pratiche per il corretto impiego dei farmaci, attraverso il coinvolgimento di tutte le autorità a vari livelli interessate nella fase del controllo. Per tale ragione, nel quadro degli indirizzi specifici del PNIPV, si prevede che le regioni verifichino la corretta attuazione della recente normativa in materia di tracciabilità del medicinale veterinario, vigilando, in particolare, sul rispetto degli adempimenti derivanti dall'adozione della ricetta elettronica veterinaria, fatto salvo, ovviamente, il formato cartaceo per le fattispecie residuali. Quali ulteriori adempimenti in capo alle regioni, al fine di contrastare l'emergenza del fenomeno dell'antimicrobico resistenza (AMR), le stesse, sulla base della definizione di indicatori di consumo atti a paragonarne l'impiego nelle diverse specie e realtà produttive, individuano, altresì, ulteriori aree critiche e definiscono, di conseguenza, nel rispetto del benessere e della salute degli animali, interventi di contrasto all'impiego irrazionale di farmaci.
La genesi del capo III deriva dalle argomentazioni di seguito illustrate che, unitamente con le disposizioni contenute nel capo II, consentono di completare lo scopo riformatorio già citato del presente disegno di legge.
Le note gravi lacune programmatorie in materia di fabbisogni di risorse umane qualificate per il Sistema sanitario nazionale comporterà, quanto alla sanità veterinaria pubblica, una situazione in cui le funzioni della sanità pubblica veterinaria saranno oggettivamente impossibili da esercitare secondo princìpi di congruenza ed appropriatezza a causa della messa in quiescenza, nei prossimi cinque anni, del 40 per cento circa del personale veterinario dirigente dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), che, attualmente, è costituito da una media di over 60.
Per evitare un crollo verticale della medicina veterinaria pubblica e delle funzioni di tutela della salute, in una logica di autentica competitività ed attrattività dei mercati agro-zootecnici-alimentari, è necessario, oltre a sbloccare il turn over dei veterinari, intervenire correttivamente con accorgimenti e meccanismi atti a rendere praticabile e sistematicamente sostenibile un potenziamento – sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo – della formazione specialistica per tutte le professioni veterinarie, assicurabile attraverso innovativi percorsi di preparazione teorico-pratica.
Le scuole di specializzazione in area veterinaria sono corsi post laurea usualmente di durata triennale che conferiscono il titolo necessario per l'accesso alla dirigenza del Sistema sanitario nazionale presso i servizi veterinari delle aziende sanitarie o degli IZS o l'accesso alle graduatorie di specialistica ambulatoriale. Oltre la norma di carattere generale di matrice europea contenuta nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, l'organizzazione e l'attivazione dei corsi di specializzazione veterinaria sono in carico ai Dipartimenti veterinari degli atenei, a norma del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2006 e incardinati nelle tre aree funzionali sopra ricordate che corrispondono alle tre discipline concorsuali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.
Le attuali modalità di reclutamento dei medici veterinari dei Dipartimenti veterinari e degli IZS, condizionate dalle restrizioni in essere sul turn over del personale del Servizio sanitario nazionale in combinato disposto con la rigidità dei tetti di spesa storicizzati, presentano come principale criticità quella dell'inserimento in organico del nuovo personale solo a seguito della messa a riposo di dirigenti a fine carriera, determinando in tal modo una discontinuità di competenze e conoscenze che rappresenta un danno indiretto al Servizio sanitario nazionale.
Una delle modalità di risoluzione di questa significativa criticità sarebbe quella di prevedere un adeguato ricambio generazionale tramite il coinvolgimento dello specializzando, sin dal primo anno e con la mediazione di un tutor aziendale, nelle attività svolte da veterinari ufficiali, in analogia con quanto avviene già nell'ambito della medicina umana, onde superare la discontinuità di competenze e conoscenze sopra richiamata. Al contempo, con tale soluzione, si avrebbe un impatto positivo sull'efficacia della formazione specialistica veterinaria collocata in un sistema formativo maggiormente integrato e con un più stretto legame tra preparazione teorica e pratica.
Parallelamente, dunque, a quanto auspicato per le specialità mediche, si afferma l'ineludibilità di prevedere che anche la medicina veterinaria nelle sue varie articolazioni, con pari dignità legislativa, sia interessata al nuovo percorso di formazione operativa, considerata l'importanza delle relative attività nella prevenzione e promozione della salute e la conseguente necessità di assicurare i migliori e compiuti processi di formazione e le conoscenze professionali dell'intera filiera di programmazione, indirizzo, coordinamento e gestione delle attività di sanità pubblica veterinaria.
Di qui la necessità di portare avanti l'esame del modello applicativo contenuto nel disegno di legge AS n. 1106, presentato nella legislatura in corso, riguardante il teaching hospital, estendendolo anche alle specializzazioni dell'area veterinaria, a tale scopo valorizzando, fin dai corsi di laurea e di specializzazione in ambito veterinario, il ruolo degli IZS, già definiti dalla normativa vigente quali enti di formazione e didattica nell'ambito della sicurezza degli alimenti e della sanità animale dove i medici veterinari specializzandi possono svolgere parte della formazione, ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, e valorizzando, al contempo, anche il ruolo dei Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie, nei quali gli specializzandi già compiono parte del tirocinio pratico e presso i quali deve essere implementata la formazione sul campo.
A tal fine, nel merito, l'articolo 7 prevede che il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le regioni e le province autonome, individui le scuole di specializzazione per i medici veterinari di sanità pubblica e il contingente di specializzandi veterinari necessari al fabbisogno delle aree disciplinari di sanità animale, di igiene degli alimenti di origine animale e di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
A seguito della summenzionata decretazione, i medici veterinari che, sulla base dei contingenti fissati con le modalità individuate dal decreto stesso, e nel limite numerico degli accessi definiti come di seguito, risultassero in posizione utile nelle graduatorie delle selezioni svolte da ciascuna scuola universitaria, potrebbero quindi accedere alla formazione nelle scuole individuate, previa stipulazione di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca training field per le specializzazioni veterinarie, istituiti nel successivo articolo, tra IZS e le aziende sanitarie e i candidati utilmente collocati in graduatoria nelle prove per l'accesso alle specializzazioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.
L'articolo 8 dispone previsionalmente che tali contratti vengano inseriti nei programmi obiettivo competitività regionale e occupazione, quali progetti finalizzati agli obiettivi sopra citati, con l'equipollenza del titolo rispetto a quelli previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Prevede, inoltre, che questi siano conteggiati in sovrannumero rispetto alla spesa per il personale già autorizzata e nel limite indicato dalle regioni.
In particolare, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 8, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute è tenuto a stipulare, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, protocolli d'intesa con le regioni e le università atti a disciplinare le specifiche del modulo formativo, il numero di accessi, le modalità di frequenza del corso, lo svolgimento della parte teorica presso la sede universitaria e della parte pratica presso le aziende sanitarie locali e gli IZS, valorizzandone le sinergie in punto di collaborazione tecnico-scientifica e in chiave di multidisciplinarietà sul campo.
Inoltre, tali contratti possono, in considerazione della possibilità di acquisire personale già specificamente formato, costituire titolo prioritariamente valutabile dagli enti del SSN, nell'ambito delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli dirigenziali.
L'articolo 9 prevede la figura del tutor senior, sotto la cui guida si svolge la formazione pratica degli specializzandi assunti con i contratti training field. Questi sono individuati tra i dirigenti degli IZS e dei Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali con almeno cinque anni di anzianità di servizio, che, su base volontaria, al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, decidano di trattenersi in servizio, con lo scopo prevalente di attività di formazione nelle strutture accreditate.
Infine, la norma dettata dall'articolo 10 è funzionale a rispondere alle contingenti necessità di assunzione in tempi brevissimi di figure specializzande che possano supplire alla rilevante carenza di professionalità strutturate. Si prevede, infatti, la possibilità di potere assumere specializzandi all'ultimo anno, nei limiti delle risorse di bilancio delle singole strutture. A questo riguardo è bene ricordare come, dopo l'intervento del legislatore nel decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, si siano ampliate le possibilità di assunzione del comparto sanità da parte delle singole regioni grazie al superamento dell'obbligo di riduzione della spesa per il personale sanitario dell'1,4 per cento rispetto al livello di spesa del 2004.
Parallelamente, con il fine di evitare la sovrapposizione tra la figura del controllore e quella del controllato mediante lo stabilizzare nel sistema sanitario nazionale figure che, attualmente, a vario titolo, collaborano con le aziende sanitarie e svolgono, al contempo, anche la libera professione, l'articolo 10, da un lato, istituisce una percentuale minima di controlli che deve essere necessariamente svolta da personale interno e, dall'altro, prevede un meccanismo di premialità sul tetto alla spesa sanitaria (con un incremento del 5 per cento rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente) per le regioni in cui si svolgono complessivamente almeno l'80 per cento delle attività di ispezione e controllo esclusivamente mediante personale dipendente.
L'articolo 11, infine, prevede le norme di copertura delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge.
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
PRINCÌPI GENERALI
Art. 1.
(Finalità e definizioni)
1. Nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 32 della Costituzione che sancisce la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, la presente legge è finalizzata ad implementare in maniera integrata le misure per garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale, in ragione del nesso comprovato tra la provenienza e la qualità e gli effetti positivi sulla salute, in ordine alle giuste modalità di consumo degli alimenti mediante:
a) potenziamento ed efficientamento del sistema della sanità pubblica veterinaria di prevenzione e controllo del Servizio sanitario nazionale (SSN) in relazione a tutti i prodotti destinati al consumo umano in coerenza con i princìpi fondamentali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e la disciplina ordinamentale e di sistema di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, mediante il riordino della governance e la revisione del sistema dei controlli, incentrata su criteri sostanziali, raggiungibili anche attraverso l'alta e continua formazione del personale addetto e lo sviluppo delle piattaforme informatiche multifunzionali;
b) istituzione di un sistema di rating, anche nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, e dei princìpi dei regolamenti (UE) n. 1169/2011 e n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 e del 20 dicembre 2006, fondato sulla valutazione della corrispondenza degli operatori della filiera agroalimentare a criteri che determinano livelli più alti degli standard di conformità, al fine di rendere disponibili ai consumatori informazioni circa la qualità e la sicurezza degli alimenti e valorizzare le eccellenze italiane agroalimentari;
c) con riguardo al capitale umano, da un lato, mediante previsione, in via sperimentale e per il decennio 2020-2030, di un sistema duale di reclutamento del personale per sopperire alle carenze di medici veterinari specialisti nella sanità pubblica veterinaria, attraverso l'istituzione di un percorso di formazione specialistico professionale alternativo rispetto a quello attualmente vigente, al fine di agevolare l'occupazione dei giovani veterinari e provvedere al soddisfacimento dell'adeguato fabbisogno di medici specialisti veterinari operanti nel SSN; dall'altro, mediante un graduale percorso di riqualificazione della figura del medico specialistico veterinario, al fine di renderla maggiormente idonea al sistema di controlli introdotto dalla presente legge, nonché al fine di evitare, attraverso la stabilizzazione dei contratti di collaborazione e la previsione di una soglia minima di controlli da effettuare mediante personale veterinario dipendente dal SSN, la sovrapposizione tra la figura del controllore e del controllato.
Capo II
STRUMENTI DI GOVERNANCE NELLA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PREVENZIONE VETERINARIA
Art. 2.
(Piano nazionale integrato della prevenzione veterinaria e istituzione di un sistema di rating per le eccellenze agroalimentari)
1. Il Piano nazionale integrato della prevenzione veterinaria (PNIPV), che comprende il Piano di controllo nazionale pluriennale previsto dal regolamento (UE) 625/2017, è lo strumento di programmazione nazionale che definisce e aggiorna periodicamente gli obiettivi della sanità pubblica veterinaria e gli interventi di prevenzione, vigilanza e controllo veterinari definiti quali livelli essenziali di assistenza (LEA).
2. Il PNIPV determina gli obiettivi generali e specifici di prevenzione e controllo veterinario di rilievo nazionale, individua gli standard minimi di qualità delle attività di prevenzione e controllo veterinario, le modalità di verifica del loro conseguimento, nonché gli indicatori finalizzati al monitoraggio dell'attuazione degli interventi secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria. Il PNIPV declina altresì gli standard nazionali da raggiungere in materia di sicurezza alimentare, sanità e benessere animale e tutela degli animali d'affezione, gli indirizzi e le priorità delle azioni da attuare e, sulla base di analisi dei costi e degli interventi da realizzare, i criteri per l'assegnazione alle regioni e alle province autonome delle risorse del Fondo sanitario nazionale finalizzate a tali interventi.
3. Il PNIPV ha durata quinquennale ed è adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Il primo PNIPV è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il PNIPV è aggiornato nei termini e nei modi di cui al comma 3 prima della sua naturale scadenza qualora le condizioni epidemiologiche di sanità umana ed animale, gli esiti dei controlli ufficiali, l'evoluzione scientifica e l'eventuale riorganizzazione delle autorità competenti in materia di prevenzione veterinaria lo richiedano.
5. Il PNIPV definisce procedure uniformi per le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano per l'esecuzione dei controlli ufficiali, compresi quelli volti a verificare il rispetto degli impegni previsti nell'ambito della condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Il PNIPV definisce azioni finalizzate all'implementazione di un sistema integrato di categorizzazione del rischio al fine di migliorare la collaborazione tra autorità competenti e operatori della filiera agroalimentare, elevando il livello di sicurezza e la qualità dei prodotti.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data della pubblicazione del PNIPV nella Gazzetta Ufficiale, adottano il Piano regionale o provinciale integrato della sanità pubblica veterinaria che individua gli obiettivi specifici territoriali di prevenzione, sicurezza e controllo che le aziende sanitarie, con il supporto degli istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, nonché delle altre autorità competenti, sono tenute ad assicurare analizzando le risorse disponibili, nonché definendo l'organizzazione, le modalità di verifica di raggiungimento degli obiettivi del Servizio sanitario regionale e i piani per le emergenze.
7. A decorrere dall'adozione del PNIPV, in via sperimentale per gli anni 2020 e 2021 per le filiere delle carni bovine e del latte vaccino, e nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, è istituito, su base volontaria, un sistema di valutazione degli operatori, di seguito rating, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 11 del regolamento (UE) 625/2017, al fine di rendere disponibili ai consumatori informazioni circa la qualità e la sicurezza degli alimenti e valorizzare le eccellenze delle filiere agroalimentari italiane.
8. Il rating è fondato sulla valutazione della corrispondenza dei singoli operatori economici delle filiere agroalimentari a criteri che determinino livelli più alti degli standard di conformità, accertati dalle autorità competenti in materia di sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare.
9. I criteri per la determinazione del rating di qualità, sicurezza degli alimenti e affidabilità sono definiti nel PNIPV secondo formule che tengano conto delle variabili in percentuale rispetto ai pesi predeterminati e che soddisfino le seguenti condizioni:
a) assicurare il nesso comprovato tra la provenienza e la qualità dell'alimento quale livello di eccellenza, anche in ragione degli effetti positivi per la salute, secondo il rapporto tra la proprietà nutritiva e l'appropriatezza del consumo nella giornata alimentare, in particolare con riferimento al contenuto di sale, zuccheri e acidi grassi saturi e ai processi, ai trattamenti e alle trasformazioni subiti, nonché alla formulazione finale;
b) determinare quali azioni di filiera sono necessarie al raggiungimento di standard qualitativi elevati;
c) rendere evidente al consumatore finale, secondo criteri di trasparenza, le procedure che hanno determinato la valutazione positiva in merito al raggiungimento degli standard qualitativi previsti dal rating.
10. Per le finalità di cui al comma 7, nel rispetto delle funzioni già esercitate dalle autorità competenti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, stipulano una convenzione con un soggetto pubblico o privato che risulti in possesso dei seguenti requisiti, diretti ad assicurare l'immediata operatività del sistema di rating prestazionale:
a) integrità e trasparenza;
b) metodologie analitiche e di calcolo rigorose e sistematiche;
c) esperienza pluriennale nei processi di valutazione del merito;
d) elevata professionalità e competenza;
e) riconoscimento in ambito europeo ed internazionale;
f) assenza di conflitto di interesse.
11. Nella convenzione di cui al comma 10 sono definiti le modalità di finanziamento e i compiti del concessionario, in particolare volti a:
a) elaborare il modello di rating prestazionale da attribuire, su base volontaria, ai singoli operatori economici della filiera agroalimentare;
b) predisporre le modalità di verifica, rispondenza e mantenimento al rating da parte dei singoli operatori economici;
c) pubblicare sui siti istituzionali o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base al risultato raggiunto, assicurando che non siano divulgate le informazioni coperte dal segreto professionale;
d) elaborare un modello di valutazione e certificazione anche attraverso l'utilizzo dello strumento delle piattaforme informatiche per la tracciabilità delle informazioni al fine di coniugare la qualità e la sicurezza degli alimenti con la valorizzazione delle eccellenze del « made in Italy »;
e) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, la relazione annuale delle attività e degli interventi adottati nell'anno precedente.
12. Sulla base dei risultati raggiunti, laddove il sistema di rating evidenzi l'alta qualità della prestazione, è rilasciata una certificazione di eccellenza delle filiere agroalimentari che può essere apposta sul prodotto commercializzato al fine di informare il consumatore sulla sua qualità e sicurezza.
13. Al fine di sviluppare buone pratiche all'interno delle filiere agroalimentari per l'ottenimento del rating prestazionale, di cui al presente articolo, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, denominato « Eccellenze Italia », con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato a generare interventi di natura premiale in favore degli operatori economici della filiera a seguito della positiva valutazione del rating, sotto forma di agevolazioni fiscali e di incentivi per l'innovazione tecnologica e gli investimenti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
14. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economa e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 10, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo, secondo princìpi di proporzionalità rispetto ai risultati di rating ottenuti.
Art. 3.
(Monitoraggio dell'attuazione del PNIPV)
1. Le autorità competenti in materia di prevenzione veterinaria, nel rispetto dei ruoli attribuiti e nei tempi e con le modalità fissati dal PNIPV:
a) assicurano l'esecuzione delle attività previste nel PNIPV stesso;
b) procedono al monitoraggio delle attività di cui alla lettera a) mediante sistema di rendicontazione trimestrale al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi nazionali e regionali così come stabiliti dal PNIPV;
c) assicurano l'esecuzione di verifiche sulla base delle rilevazioni trimestrali di cui alla lettera b) e l'analisi degli eventuali scostamenti dagli obiettivi quantitativi e qualitativi di periodo, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale;
d) predispongono i consuntivi annuali della gestione delle attività di prevenzione e controllo dovute con relazione sulle azioni attuate, sui risultati raggiunti, sulle eventuali criticità rilevate e sui correttivi intrapresi per il loro superamento.
2. Le autorità competenti, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 625/2017, procedono a verifiche interne e sono soggette ad audit da parte dell'Autorità nazionale o europea sovraordinata e adottano le misure appropriate alla luce dei relativi risultati.
3. Le verifiche di cui al comma 2 sono condotte in modo trasparente e i pertinenti risultati sono resi pubblici secondo modalità definite nell'ambito del PNIPV.
Art. 4.
(Azioni di supporto al sistema dei controlli ufficiali di cui a regolamento (UE) 625/2017)
1. Al fine di aumentare l'efficienza del sistema dei controlli ufficiali e le garanzie offerte ai Paesi terzi, il PNIPV prevede idonee azioni, anche mediante l'attivazione di progetti obiettivo in materia di sanità pubblica veterinaria, cui le aziende sanitarie sono tenute ad aderire in collaborazione con il sistema universitario italiano e la rete degli IZS, dirette all'informatizzazione, alla digitalizzazione e alla dematerializzazione dei procedimenti alla base del nuovo sistema integrato dei controlli, tali da garantire un accesso semplificato e la disponibilità in tempo reale dei dati e delle informazioni.
2. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività ufficiale, il PNIPV individua:
a) modalità uniformi di attribuzione del livello di rischio, volte a garantire omogeneità nell'esecuzione dei controlli ufficiali;
b) i criteri sulla cui base sono programmati e condotti i controlli ufficiali nonché il tipo, il numero e i risultati dei controlli ufficiali eseguiti;
c) le piattaforme informatiche necessarie per la condivisione dei dati al fine della certificazione delle produzioni agroalimentari da parte dei produttori;
d) eventuali forme periodiche di informazione per l'intera filiera agroalimentare.
Art. 5.
(Disposizioni in materia di epidemio-sorveglianza e misure volte a migliorare la gestione del patrimonio zootecnico attraverso il contenimento della fauna selvatica)
1. Al fine di garantire il mantenimento della biodiversità, la tutela della sanità animale e della salute pubblica, le regioni provvedono ad adottare, nell'ambito del piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria e della propria autonomia statutaria e legislativa, programmi operativi di sorveglianza nei confronti di agenti infettivi propri della fauna selvatica o comuni con le specie domestiche e con l'uomo volti a:
a) pianificare il monitoraggio sanitario della fauna selvatica, anche in relazione a rischi emergenti, tra cui la peste suina;
b) coordinare eventuali attività di controllo sanitario della fauna selvatica già in atto a livello locale, integrandole con le attività previste dal programma;
c) alimentare un sistema informatico per la raccolta dei dati a livello nazionale, che contenga le risultanze dell'attività svolta;
d) individuare, sulla base dei risultati ottenuti, mappe di rischio per singole patologie a carattere epidemico, zoonosico o emergenti, al fine di pianificare una più adeguata attività di controllo;
e) condividere le attività di monitoraggio sanitario con gli enti di gestione faunistico-venatoria e con gli enti di gestione delle aree protette presenti nel territorio nazionale;
f) promuovere un'attività formativa sulla fauna selvatica in considerazione della sua valenza sanitaria, ecologica, economica, coinvolgendo gli organi di controllo e vigilanza, le associazioni di cacciatori e tutti gli attori che a diverso titolo gravitano intorno alla fauna selvatica;
g) definire linee guida, al fine di uniformare le modalità di gestione della fauna selvatica in difficoltà, in accordo con gli enti a cui è affidata tale competenza;
h) stabilire linee guida e procedure uniformi sul territorio, per lo svolgimento efficace e coordinato delle attività di cui al presente comma.
2. Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi di tutela della sanità animale e della salute umana, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, le regioni provvedono ad adottare, nell'ambito del piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria e della propria autonomia statutaria e legislativa, anche in riferimento alle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, ulteriori interventi volti:
a) all'adozione di piani di contenimento, esercitato selettivamente, previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, da adottare entro trenta giorni dalla richiesta e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b) alla realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento dei coadiutori al controllo faunistico, approvati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ovvero, se costituiti, da istituti regionali per la fauna selvatica;
c) alla realizzazione di una campagna di comunicazione finalizzata ad aumentare il livello di conoscenza da parte degli agricoltori in merito alle tecniche utilizzate per la prevenzione del danno e alla modalità di accesso agli indennizzi.
3. Le regioni, nell'ambito del piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria, definiscono altresì linee guida per la commercializzazione e il consumo delle carni di selvaggina cacciata o derivante da piani di controllo, ivi compresa la cessione di piccole quantità al consumatore finale o al dettagliante a livello locale. Tali linee guida, anche nell'ottica di promuovere la filiera delle carni di selvaggina, assicurano certezza di tutela della salute pubblica prevedendo altresì il controllo ufficiale delle carcasse presso strutture autorizzate e sotto controllo ufficiale.
4. I piani di contenimento, di cui alla lettera a) del comma 3, sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione.
5. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di contenimento della fauna selvatica effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi. L'autorizzazione è trasmessa dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari territorialmente competenti.
6. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.
7. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.
Art. 6.
(Farmaco-sorveglianza in ambito veterinario)
1. Nel quadro degli indirizzi specifici del PNIPV, di cui all'articolo 2, Al fine di contrastare l'emergenza del fenomeno dell'antimicrobico resistenza (AMR), le regioni prevedono, nell'ambito del piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria e della propria autonomia statutaria e legislativa, un approccio di sistema con tutte le autorità competenti e, per quanto concerne la prevenzione veterinaria e la piena tracciabilità del medicinale veterinario, con particolare riferimento alla ricetta elettronica, sulla base della definizione di indicatori di consumo atti a paragonarne l'impiego nelle diverse specie e realtà produttive, individuano eventuali ulteriori aree critiche e definiscono, nel rispetto del benessere e della salute degli animali, interventi mirati al contrasto dell'impiego non razionale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano l'utilizzo degli antimicrobici sia nel campo delle produzioni zootecniche, sia in quello della cura degli animali d'affezione, con il coinvolgimento dei veterinari professionisti, degli allevatori e dei soggetti interessati alla produzione e alla commercializzazione del farmaco veterinario.
3. I controlli ufficiali in materia di corretto impiego del farmaco veterinario sono assicurati con il coinvolgimento di tutte le aree funzionali veterinarie, in forma integrata e multidisciplinare, con un puntuale monitoraggio dei ceppi batterici antibioticoresistenti.
4. Le regioni, nell'ambito del piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria e della propria autonomia statutaria e legislativa, prevedono interventi volti:
a) allo sviluppo di azioni atte a valorizzare i piani aziendali di contenimento ed eradicazione delle malattie, anche attraverso l'utilizzo di specifici piani di profilassi immunizzante;
b) al coinvolgimento degli stakeholder della filiera al fine di attivare percorsi virtuosi finalizzati alla riduzione e all'uso consapevole dell'antibiotico;
c) a valorizzare il ruolo dei vaccini per il contrasto dall'antimicrobico resistenza in ragione della loro capacità di prevenire le infezioni e, quindi, di ridurre la circolazione di batteri che possono creare resistenze, sostenendo progetti di innovazione e ricerca per la produzione di nuovi vaccini contro infezioni batteriche di rilevante incidenza clinico-epidemiologica.
Capo III
MISURE IN MATERIA DI SPECIALIZZAZIONI VETERINARIE
Art. 7.
(Implementazione delle strutture delle scuole di specializzazione)
1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, il fabbisogno numerico di medici veterinari nelle aree disciplinari di sanità animale, di igiene degli alimenti di origine animale e di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Il numero è stabilito in base ai flussi previsti per i pensionamenti e al fabbisogno di personale individuato dagli enti del Servizio sanitario regionale e dagli IZS, nonché sulla base del fabbisogno nelle aree disciplinari di sanità animale, di igiene degli alimenti di origine animale e di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. In sede di prima attuazione, il decreto di cui al primo periodo è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In base alla determinazione di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, determina annualmente, con proprio decreto, da adottare contestualmente al decreto di cui al comma 1, il numero di posti per le specializzazioni dei medici veterinari da assegnare, nell'ambito della rete formativa, alle strutture di aziende sanitarie e IZS, che si sono rese disponibili con precedente manifestazione d'interesse al medesimo Ministero, nei limiti previsti dalla normativa in materia e nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2015, e di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con il medesimo decreto di cui al primo periodo, il Ministro dell'università e della ricerca assegna annualmente il numero di contratti aggiuntivi, denominati contratti di alta formazione e ricerca training field per le specializzazioni veterinarie di cui all'articolo 8 della presente legge, da stipulare tra le aziende sanitarie o gli IZS e i candidati utilmente collocati in graduatoria nazionale nelle prove di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 368 del 1999, che non hanno avuto accesso alle scuole di specializzazione attualmente presenti e che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Art. 8.
(Istituzione dei contratti di alta formazione e ricerca training field per le specializzazioni veterinarie)
1. I contratti di alta formazione e ricerca training field per le specializzazioni veterinarie sono finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione veterinaria e sono inseriti nei programmi obiettivo di competitività regionale e occupazione.
2. Il contratto di alta formazione e ricerca training field per le specializzazioni veterinarie prevede una parte di formazione teorica e una parte di attività pratica secondo le modalità stabilite dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e dall'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2015. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, definisce, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, protocolli d'intesa con le regioni e le università al fine di disciplinare l'inquadramento economico, le modalità di frequenza del corso, il numero di crediti formativi universitari (CFU) per la parte teorica, da acquisire presso la sede universitaria, e le modalità di svolgimento della parte pratica, da svolgere presso le aziende sanitarie o gli IZS, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, lettera f), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015. Il percorso formativo-pratico degli specializzandi di cui al presente articolo è individuato dalle aziende sanitarie e dagli IZS in accordo con il consiglio della scuola, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, a garanzia dello svolgimento delle attività obbligatorie specifiche per le varie scuole di specializzazione.
3. Il contratto di alta formazione e ricerca training field per le specializzazioni veterinarie è disciplinato dalla presente legge, dall'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla presente legge, dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di riferimento.
4. Alle strutture titolari di contratti di alta formazione e ricerca training field per le specializzazioni veterinarie, stipulati ai sensi della presente legge, è attribuito annualmente, per l'erogazione delle attività formative, un importo pari al costo lordo annuo sostenuto per ciascun specializzando operante presso le proprie strutture, comprensivo di tutti gli oneri previsti per legge, per ciascun anno di contratto e fino al momento del conseguimento del titolo. L'attribuzione delle risorse è stabilita annualmente dal Ministro dell'università e della ricerca con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 7.
5. In deroga al comma 8 dell'articolo 42 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il contratto è risolto al momento del conseguimento del titolo, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di formazione veterinaria specialistica.
6. I contratti di alta formazione e ricerca training field per le specializzazioni veterinarie possono essere stipulati dalle aziende sanitarie e dagli IZS in sovrannumero rispetto alla spesa per il personale già autorizzata e nel limite del contingente indicato.
7. Il titolo conseguito ai sensi del presente articolo è equipollente a quello previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
Art. 9.
(Tutor senior)
1. L'attività di formazione pratica prevista dai contratti di cui all'articolo 8, in conformità all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, si svolge sotto la guida di tutor senior, riconosciuti dal consiglio della scuola di specializzazione di riferimento su proposta della struttura sanitaria o dell'IZS, individuati tra i dirigenti medici degli IZS e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie con almeno cinque anni di anzianità di servizio, che, su base volontaria, al raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, richiedono, in deroga al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il trattenimento in servizio per un ulteriore biennio, fino al maturare del quarantaduesimo anno di servizio effettivo e al settantaduesimo anno di età, finalizzato prevalentemente allo svolgimento di attività di formazione nell'ambito dei contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca training field per le specializzazioni veterinarie nelle strutture accreditate. Tali dirigenti sono inseriti al di fuori della dotazione organica.
2. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, la formazione specialistica training field per le specializzazioni veterinarie è disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in quanto compatibili.
Art. 10.
(Norma transitoria in materia di assunzioni)
1. Nelle more della piena applicazione del nuovo sistema di formazione specialistica di cui alla presente legge e al fine di supplire alla carenza di specialisti veterinari strutturati nel SSN, gli enti del SSN possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione di veterinari in formazione nell'ultimo anno della scuola di specializzazione, con contratto a tempo determinato e con funzioni adeguate al livello di competenza e autonomia raggiunte. Per le finalità di cui al presente comma, le medesime amministrazioni sono autorizzate a indire procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, con facoltà di accesso ai laureati in medicina veterinaria iscritti all'ultimo anno della scuola di specializzazione nella disciplina oggetto della procedura selettiva.
2. Il rapporto di lavoro del personale medico veterinario assunto ai sensi del comma 1 in deroga al possesso del requisito di specializzazione è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, salvo quanto previsto dai commi da 3 e 4 del presente articolo, e non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Il predetto personale è temporaneamente inquadrato nel ruolo della dirigenza sanitaria con la qualifica di dirigente in formazione e il relativo trattamento economico è stabilito sulla base del CCNL del SSN.
3. Il personale medico veterinario assunto ai sensi del comma 1, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, resta iscritto all'ultimo anno della scuola di specializzazione universitaria e ha diritto a seguire il programma di formazione teorica previsto dagli ordinamenti e regolamenti didattici universitari. Nel suddetto periodo, il contratto di formazione specialistica di cui agli articoli da 37 a 45 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, stipulato con le università, o quello di alta formazione e ricerca training field di cui alla presente legge, è interrotto, salvo il diritto di prosecuzione, da parte degli specializzandi, del programma di formazione teorica di cui al primo periodo.
4. Restano ferme le previsioni di cui ai commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5. Con uno o più decreti del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate le disposizioni per l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo e, in particolare, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici veterinari iscritti all'ultimo anno di specializzazione assunti dagli enti del SSN ai sensi del presente articolo, nonché i compiti professionali e le relative modalità di tutoraggio da esercitare fino al conseguimento del titolo di specializzazione. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti eventuali meccanismi premiali per i medici veterinari in formazione assunti nell'ultimo anno di specializzazione ai sensi del presente articolo, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici nel comparto medico-veterinario.
6. Nelle more della piena applicazione del nuovo sistema di formazione specialistica di cui alla presente legge e al fine di migliorare e potenziare il sistema di vigilanza e di controllo del SSN, nonché prevenire l'esercizio di attività che possano configurare conflitto di interesse con il rapporto di lavoro con il SSN, a decorrere dal dodicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno il 60 per cento delle attività di ispezione e controllo delle aziende sanitarie sono svolte esclusivamente da personale dipendente dell'azienda. Le strutture interessate dispongono, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità. Resta ferma la possibilità delle aziende di svolgere il restante 40 per cento dell'attività di ispezione e di controllo mediante personale reclutato con contratto di lavoro differente da quello subordinato e che abbia i requisiti previsti dal regolamento (UE) 625/2017 in merito alla formazione e all'assenza di conflitti di interesse e che agisca in conformità con la vigente disciplina nazionale in materia di responsabilità dell'azione amministrativa.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente articolo.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al diciottesimo mese successivo alla medesima data, le aziende e gli enti del SSN possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione a tempo determinato o indeterminato di veterinari specialisti ambulatoriali, che operino come liberi professionisti e che abbiano maturato, nell'ambito di precedenti contratti di consulenza con incarichi non inferiori a quindici ore settimanali, un'anzianità professionale di non meno di tre anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio o non meno di cinque anni, anche non continuativi, nell'ultimo decennio.
9. A decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in cui le aziende sanitarie svolgono complessivamente almeno l'80 per cento delle attività di ispezione e controllo esclusivamente mediante personale dipendente, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, possono incrementare annualmente la spesa per il personale sanitario a livello regionale di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto al valore della spesa sostenuta nell'esercizio precedente, come certificata dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, o, se superiore, al valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Art. 11.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dal comma 7 dell'articolo 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Agli oneri derivanti dal comma 13 dell'articolo 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui al comma 199 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Per l'attivazione dei contratti di alta formazione e ricerca training field per le specializzazioni veterinarie di cui all'articolo 8 è autorizzata la spesa, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Per il trattenimento in servizio dei tutor senior di cui all'articolo 9 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.