Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1232

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in cooperazione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), definisce il codice unico di identificazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nazionali depositati e archiviati, attribuendo una sequenza alfanumerica a ciascun contratto o accordo collettivo.

2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, il codice alfanumerico di cui al comma 1 è denominato « codice CCNL », anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

3. Il codice CCNL è altresì inserito dall'INPS nella disciplina relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili, con relativo obbligo del datore di lavoro di indicare per ciascuna posizione professionale il codice CCNL riferibile al contratto o accordo collettivo applicato.