Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1224

Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1224
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa delle senatrici RONZULLI e GALLONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2019

Modifiche al codice civile in materia di affido condiviso

Onorevoli Senatori. – È ormai sentita nella società l'esigenza di apportare all'affidamento condiviso, introdotto con la legge n. 54 del 2006, quelle modifiche necessarie a renderlo effettivamente operativo e, contestualmente, ad evitare che esso si risolva in una scatola vuota. Risultano infatti, almeno parzialmente, condivisibili tutte quelle critiche, provenienti da parte dell'avvocatura, della società civile e del mondo scientifico, rivolte alla scarsa attuazione pratica del coaffido, che spesso si traduce nell'individuazione di un genitore collocatario prevalente della prole (figura di creazione giurisprudenziale, non prevista però dalle norme attualmente in vigore) con conseguente svilimento del principio di bigenitorialità; d'altra parte però è altrettanto vero che, proprio in ragione di un'interpretazione esasperata di detto principio, non sono mancate tendenze e prassi dirette alla standardizzazione delle soluzioni, senza alcun particolare riferimento alle singole storie familiari.
Per tali motivi è stato depositato, in data 1° agosto 2018, il disegno di legge atto Senato n. 735 (al quale altri disegni di legge sono stati congiunti nel corso dell'esame in Commissione) che ha ricevuto numerose critiche, dall'avvocatura, dal mondo dell'associazionismo, da parte della magistratura, dall'ordine degli psicologi e da buona parte dei media. Le numerose audizioni che si sono succedute presso la Commissione giustizia del Senato della Repubblica testimoniano quanto quell'impostazione stridesse con la realtà sociale del nostro Paese.
Ciò premesso, si ritiene che i tempi siano maturi per un netto cambio di prospettiva, ovverosia per l'introduzione di una legge che non metta più al centro i genitori (che sono maturi e responsabili delle scelte compiute), ma i figli, veri soggetti incolpevoli della separazione. Ciò che colpisce dei precedenti disegni di legge è infatti la loro impostazione fondamentalmente « adultocentrica », il che non poteva che portare a una lacerante contrapposizione di genere (innescata dal disegno di legge n. 735 e poi cavalcata da parte della società) che nulla ha – o dovrebbe avere – a che vedere con il vero destinatario della tutela approntata per legge: i figli.
In questo cambio di prospettiva, è utile riprendere i risultati del lavoro svolto dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, che ha redatto e pubblicato, nel settembre 2018, la « Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori ». Si tratta di un elaborato, frutto dell'ascolto di esperti del mondo giuridico, sociale, psicologico e pedagogico, che, partendo dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di New York (1989) e intersecandosi di fatto anche con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha individuato dieci diritti – da considerare inalienabili giusta quanto previsto negli articoli 30 e 31 della nostra Costituzione – che i figli hanno anche dopo la separazione dei genitori e che l'ordinamento ha l'obbligo di riconoscere, proteggere, tutelare e rendere effettivi.
Sono dunque quei diritti che devono costituire la premessa fondamentale da cui partire, onde elaborare un articolato normativo che tuteli realmente i figli, minimizzando l'impatto su di loro della separazione dei genitori e sapendo anche la pericolosa e odiosa contrapposizione di genere che ha contraddistinto il dibattito sulla riforma dell'affidamento condiviso.
Contemporaneamente è necessario dare una definizione, mutuata dalla normativa europea di riferimento, della responsabilità genitoriale, introdotta dal legislatore nel 2012, che però non si è mai preoccupato di definirne nettamente i confini.
Particolare attenzione poi dovrà essere riservata anche alle questioni processuali, pur senza voler incidere sulle questioni ordinamentali che devono essere lasciate ad altra sede; è evidente infatti che nessuna norma di diritto sostanziale, per quanto perfetta, potrà funzionare ove non si creino le condizioni, nel processo, necessarie perché essa sia applicata correttamente. I figli hanno bisogno di decisioni motivate, ponderate e attentamente studiate, senza che siano mai lasciate al caso, ma anche rapide; parimenti devono crearsi le condizioni necessarie perché, anche nell'ambito del processo delle relazioni familiari, sia garantito il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa, troppo spesso calpestato a causa dell'intervento di soggetti terzi, cui il giudice finisce con il delegare, di fatto, la propria decisione.
Il presente disegno di legge si compone di dodici articoli.
L'articolo 1 definisce la nozione di responsabilità genitoriale e individua le modalità con cui i genitori possono rivolgersi al giudice per la definizione degli eventuali contrasti urgenti tra di loro insorti; non sono rari i casi in cui, tra il momento del deposito del primo atto introduttivo e la prima udienza trascorrano mesi e mesi, nel corso dei quali, in famiglia vige sempre la legge del più forte, con conseguente lesione dei diritti dei figli.
L'articolo 2 codifica, per la prima volta, i diritti dei figli: il diritto alla vita affettiva, a ricevere cura educazione e istruzione da parte di entrambi i genitori in misura paritetica, il diritto di costruire (e non solo mantenere) rapporti significativi con tutti i parenti; il diritto di non essere coinvolti nei conflitti genitoriali, di essere mantenuti e non subire pregiudizi economici per effetto della separazione dei genitori; il diritto di non subire mai pressioni da parte dei genitori o dei parenti; il diritto di vivere serenamente la loro età.
L'articolo 3 fissa i modelli di esercizio della responsabilità genitoriale, per il caso di separazione, ribadendo che il regime di coaffido è quello preferenziale, ma dividendo l'area delle decisioni di ordinaria amministrazione da quelle di straordinaria amministrazione, secondo quanto già previsto da numerosi tribunali, così da ridurre le ragioni di conflitto; l'articolo prevede anche i casi in cui potrà essere disposto l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale (aspetto malamente disciplinato in questo momento) e prevede che l'affidamento a terzi (tra cui l'ente territorialmente competente) possa intervenire solo come extrema ratio, anche al fine di ribadire la supremazia del diritto dei figli a vivere nella propria famiglia e prevenire ipotesi di abuso dell'affidamento a terzi che spesso riecheggiano nei casi di cronaca.
L'articolo 4 detta i criteri dei tempi di permanenza dei figli, stabilendo la necessità di una valutazione prioritaria della possibilità di tempi tendenzialmente paritetici del minore presso ciascuno dei genitori ma sempre tenendo conto delle peculiarità dei casi di specie, senza soluzioni calate dall'alto; stabilisce infine che i figli siano, di regola, domiciliati presso entrambi i genitori e che ogni comunicazione che li riguardi debba essere inviata a entrambi i domicili, così da impedire in radice tutte quelle ipotesi in cui il comportamento di terzi (spesso appartenenti alla pubblica amministrazione) si risolva nella cancellazione del diritto alla bigenitorialità. L'ulteriore effetto, anche in forza di quanto indicato all'articolo 6, sarà l'eliminazione della figura, di creazione giurisprudenziale e giustamente avversata, del genitore prevalentemente collocatario.
L'articolo 5 detta i criteri sulle modalità di contribuzione, in applicazione del diritto del figlio di mantenere contesti omogenei presso entrambi i genitori (come indicato all'articolo 2); in questo modo si vogliono prevenire tutte quelle ipotesi in cui, in maniera automatica, viene posto a carico di un genitore un assegno perequativo, il cui pagamento impedisce a chi è obbligato a versarlo di avere i mezzi necessari a ospitare il figlio presso di sé e lo getta in una situazione di indigenza. Si è poi suddiviso il mantenimento, sulla scorta delle migliori prassi giurisprudenziali, tra costi fissi e costi variabili, delegando il Ministero della giustizia a redigere, con cadenza quadriennale, l'elenco di quelle spese a cui ciascuno dei genitori dovrà partecipare nella misura indicata dal giudice; si tratta di un'elaborazione, in chiave di semplificazione, del concetto di mantenimento per capitoli di spesa che, per le diverse formulazioni con cui era stato proposto, era solo destinato a concentrare nel genitore economicamente più forte tutto il potere decisionale. In questo modo si eviteranno da un lato ingiuste locupletazioni da parte del soggetto percipiente l'assegno e si provocherà una maggiore partecipazione responsabile di entrambi i genitori alla crescita del figlio. L'ipotesi dell'assegno perequativo assume, in questo quadro, una diversa valenza, giacché se ne prevede l'imposizione solo qualora necessaria alla realizzazione dei diritti del figlio.
L'articolo 6 disciplina le modalità di assegnazione della casa familiare, in modo da eliminare il criticato automatismo « genitore prevalentemente collocatario-assegnatario della casa familiare », subordinandola alla verifica che l'assegnazione sia finalizzata a garantire al figlio di godere di una sistemazione abitativa consona alle sue esigenze quando si trova con ciascun genitore. Il giudice poi dovrà tenere conto del valore dell'assegnazione della casa, pari al canone di locazione sulla base dei valori di mercato. Detto importo però non dovrà essere concretamente versato dall'assegnatario all'altro, ma di fatto scalato dall'ammontare ipotetico dell'assegno perequativo; viene anche introdotto l'obbligo per i soggetti diversi dal genitore che dovessero essere ospitati presso la casa familiare di versare al proprietario un importo a titolo di indennità di occupazione, onde evitare ingiusti danni al proprietario e lo sviamento dell'assegnazione dalla funzione che le viene assegnata; si prevedono infine alcune correzioni al codice civile al fine di prevenire ipotesi di elusione dell'obbligo di garantire al figlio una sistemazione adeguata.
L'articolo 7 disciplina le modalità di contribuzione per il figlio maggiorenne, sia tramite la previsione della cessazione dell'obbligo qualora il figlio sia stato messo nelle condizioni di essere autonomo, sia tramite una più analitica previsione degli strumenti processuali da utilizzare.
L'articolo 8 è specificatamente destinato ai figli maggiorenni con disabilità che, sino a oggi, non erano destinatari di alcuna specifica tutela per l'ipotesi di separazione dei genitori.
L'articolo 9 disciplina i poteri del giudice nell'assunzione dei provvedimenti provvisori e definitivi riguardanti i figli, mediante una migliore precisazione, rispetto all'attuale, del sistema delle impugnazioni, esteso anche ai provvedimenti provvisori (articolo 337-novies, introdotto nel codice civile) nonché delle modalità di revoca e modifica (articolo 337-decies, introdotto nel codice civile), così da fare ordine nell'incertezza che attualmente vige nella materia. Esso prevede anche che il ricorso alle consulenze tecniche d'ufficio sia riservato solo ai casi in cui il giudice non disponga effettivamente di elementi per poter decidere, senza che il consulente, come attualmente capita, possa anticipare o indirizzare, con il proprio elaborato, la decisione finale che spetta sempre al magistrato. Prevede infine che, anche nell'ambito delle indagini delegate dal giudice ai servizi sociali, sia sempre garantito (a differenza di quanto accade oggi) il rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, onde prevenire ipotesi di abuso.
L'articolo 10 disciplina, secondo un modello più snello rispetto a quello attuale, le controversie in materia di esercizio della responsabilità genitoriale. Esso reca l'introduzione degli articoli 337-duodecies e 337-terdecies nel codice civile: il primo è diretto a prevenire e contrastare i comportamenti lesivi dei diritti dei figli. Senza voler entrare nella diatriba insorta circa la validità scientifica della sindrome di alienazione parentale, si ritiene però ovvio e verificabile ictu oculi che spesso i genitori pongono in essere comportamenti oggettivamente diretti a ostacolare il diritto dei minori alla bigenitorialità; con il secondo, si introducono gli strumenti che il giudice deve utilizzare all'emergenza dei primissimi segnali di lesione dei diritti dei figli; strumenti che, però, non possono consistere in sanzioni per i figli, come previsto in altri disegni di legge, ma devono fungere da deterrente nei confronti dei genitori. Di conseguenza, il comma 2 dell'articolo 10 dispone l'abrogazione dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile.
L'articolo 11 stabilisce che le norme della legge si applichino anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima.
L'articolo 12 infine contiene una clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Responsabilità genitoriale)

1. L'articolo 316 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 316. – (Responsabilità genitoriale e residenza abituale del figlio) – La responsabilità genitoriale è l'insieme dei doveri discendenti dal vincolo di filiazione e dei poteri dei genitori, o di altro soggetto individuato in forza di una decisione dell'autorità giudiziaria, di assumere le decisioni riguardanti la persona e i beni del figlio minore.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale e la esercitano di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del figlio minore.

Salvo diverso provvedimento del giudice competente, in caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore, indicando i provvedimenti che ritiene opportuni. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, assume, con decreto immediatamente esecutivo e reclamabile ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale; se il riconoscimento del figlio, nato fuori dal matrimonio, è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

Le decisioni e gli atti di maggior interesse inerenti alla salute, fatta eccezione per i casi di urgenza, all'istruzione e all'educazione nonché alla scelta della residenza abituale del figlio minore assunte in violazione dei commi precedenti sono inefficaci, anche nei confronti dei terzi.

Il genitore che non abbia autorizzato il trasferimento della residenza del figlio minore può rivolgersi al tribunale del luogo di precedente residenza del minore che ordina, con provvedimento anche senza aver sentito la controparte, l'immediato rientro del minore, fatta eccezione per le ipotesi in cui il trasferimento sia necessario per garantire l'incolumità fisica e psicologica del figlio minore. Al procedimento si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ».

Art. 2.

(Diritti dei figli)

1. L'articolo 337-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 337-bis. – (Diritti dei figli in caso di mancata o cessata convivenza dei genitori) – Le disposizioni di cui al presente capo si applicano in tutti i procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale nelle ipotesi di mancanza e di cessazione della convivenza trai i genitori.

I figli hanno il diritto di mantenere tendenzialmente inalterati i loro affetti e le loro relazioni, nonché i loro stili di vita, abitudini e riferimenti.

I figli hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché quello di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale e materiale da entrambi in misura paritetica; hanno il diritto di costruire o conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale, purché senza pregiudizio di quanto previsto al secondo comma; hanno il diritto di non essere coinvolti dai genitori nei loro conflitti.

I figli hanno il diritto, anche dopo la cessazione della convivenza tra i genitori, di essere mantenuti da entrambi i genitori secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis, primo comma.

I figli hanno il diritto di non subire conseguenze economiche negative a seguito della cessazione della convivenza tra i genitori; hanno il diritto di godere di contesti e stili di vita omogenei nei tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori.

I figli hanno il diritto di ricevere, congiuntamente da entrambi i genitori, le informazioni sulle scelte che li riguardano, secondo modalità che tengano conto della loro età e della loro capacità di discernimento.

I genitori e i parenti di ciascun ramo genitoriale hanno il dovere di non porre in essere comportamenti che costituiscano indebite pressioni di alcun tipo sui figli o che comunque siano lesivi dei diritti dei figli; ciascun genitore deve garantire all'altro la frequentazione del figlio e deve astenersi da comportamenti denigratori dell'altro genitore.

I diritti dei figli, come definiti ai commi precedenti, sono preminenti rispetto ai diritti e agli interessi dei genitori e dei parenti.

I commi terzo, quarto e quinto si applicano anche ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti ».

Art. 3.

(Esercizio della responsabilità genitoriale)

1. L'articolo 337-ter del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 337-ter. – (Modalità di esercizio della responsabilità genitoriale) – Per salvaguardare i diritti dei figli, come definiti all'articolo 337-bis, il giudice stabilisce le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, fissa la residenza anagrafica del figlio e assume gli altri provvedimenti nell'esclusivo interesse del figlio.

I figli minori restano affidati a entrambi i genitori, che hanno il dovere di esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale nelle decisioni di maggior interesse inerenti all'educazione, alla salute e all'istruzione e nella scelta della residenza abituale dei figli. Salvi diversa disposizione del giudice o accordo delle parti, le decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione sono assunte dal genitore con cui il figlio si trova al momento dell'assunzione della decisione; le decisioni urgenti e indifferibili inerenti alla salute sono assunte dal genitore con cui il figlio minore si trova al momento del verificarsi dell'urgenza; in questo caso il genitore che ha assunto la decisione ha l'obbligo di comunicarla tempestivamente all'altro genitore.

Nell'esercizio della responsabilità genitoriale i genitori tengono conto esclusivamente dei diritti dei figli definiti all'articolo 337-bis; nell'assumere le decisioni tengono conto dell'età, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.

Il giudice, con provvedimento analiticamente motivato, dispone l'affidamento del figlio minore ad uno solo dei genitori in via esclusiva solo nell'ipotesi in cui l'affidamento condiviso determini o possa determinare una lesione dei diritti del figlio definiti all'articolo 337-bis; la distanza tra le abitazioni dei genitori e il tenore, attuale o pregresso, dei loro rapporti non costituiscono ragioni sufficienti per l'affidamento esclusivo. Nell'ipotesi di conflittualità tra i genitori che determini difficoltà a decidere nell'interesse del figlio, il giudice deve indagare sulle ragioni della conflittualità e affidare il figlio, con provvedimento motivato, a quel genitore che, con il suo comportamento, abbia dimostrato di aver agito per il solo rispetto dei diritti del figlio definiti all'articolo 337-bis. Nel provvedimento sono esposte le ragioni per cui il giudice abbia ritenuto provata la sussistenza di una conflittualità reciproca tra i genitori.

Il genitore cui sono affidati i figli ai sensi del quarto comma ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, fatta eccezione per la scelta della residenza abituale, e deve attenersi alle disposizioni del giudice; ha il dovere di informare preventivamente e tempestivamente l'altro genitore su tutte le decisioni di maggiore importanza assunte nell'interesse dei figli, fatta eccezione per le ipotesi di irreperibilità, anche temporanea, dell'altro genitore. Il genitore cui non sono affidati i figli ha il dovere di vigilare sull'educazione, la salute e l'istruzione e può ricorrere al giudice in caso di decisioni ritenute pregiudizievoli dei diritti dei figli o del loro interesse.

Il giudice, con provvedimento analiticamente motivato, può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio della responsabilità genitoriale a terzi esclusivamente qualora risulti l'impossibilità di disporre l'affidamento condiviso e l'affidamento esclusivo. La conflittualità tra i genitori non costituisce motivo sufficiente per delegare a terzi l'esercizio della responsabilità genitoriale.

Il giudice dispone circa l'amministrazione dei beni dei figli e le modalità di esercizio dell'usufrutto legale, stabilendo, ove ciò sia nell'interesse del figlio, che esso possa essere esercitato, qualora le circostanze lo rendano opportuno, anche da uno solo dei genitori ».

Art. 4.

(Tempi di permanenza)

1. L'articolo 337-quater del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 337-quater. – (Domicilio e tempi di permanenza) – Per realizzare i diritti dei figli definiti all'articolo 337-bis e indipendentemente dal regime di esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice fissa la residenza anagrafica dei figli, disponendo, di norma, che siano domiciliati presso entrambi i genitori. Ogni comunicazione inerente alla salute e all'istruzione dei figli deve essere inviata a entrambi i loro domicili.

Il giudice fissa i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori, tenendo esclusivamente conto dell'interesse dei figli e al fine di salvaguardare i diritti definiti all'articolo 337-bis; a tal fine, valuta prioritariamente la possibilità che i tempi di permanenza dei figli siano tendenzialmente paritetici, qualora entrambi i genitori dimostrino di potersi occupare personalmente dei figli nei tempi loro rispettivamente attribuiti. Il giudice può disporre la sospensione, anche temporanea, dei rapporti dei figli con i genitori, o con ciascuno di essi, in tutte le ipotesi in cui dalla frequentazione possa derivare loro un nocumento.

Il giudice, qualora ritenga che entrambi i genitori non siano in grado di rispettare i diritti dei figli definiti all'articolo 337-bis, dispone, con provvedimento analiticamente motivato, che i figli siano collocati, anche provvisoriamente, presso un soggetto terzo, individuato prioritariamente in un parente che ne faccia richiesta, e adotta tutti i provvedimenti diretti a salvaguardare la relazione dei figli con ciascuno dei genitori. Salvo diverso provvedimento, al terzo così individuato spetta l'esercizio della responsabilità genitoriale secondo quanto stabilito dall'articolo 337-ter, sesto comma ».

Art. 5.

(Modalità di contribuzione)

1. L'articolo 337-quinquies del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 337-quinquies. – (Modalità di contribuzione) – Il giudice adotta i provvedimenti di natura economica, ivi compreso quello previsto all'articolo 337-sexies, terzo comma, esclusivamente al fine di salvaguardare i diritti dei figli definiti all'articolo 337-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma.

Ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie sostanze, comprensive di reddito e patrimonio, e alle capacità, anche potenziali, di lavoro professionale o casalingo.

Ciascuno dei genitori deve provvedere, secondo quanto stabilito al secondo comma, a sostenere:

1) i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del figlio, indipendentemente dai tempi della sua permanenza presso ciascuno di essi;

2) le spese che, per occasionalità, non prevedibilità, gravosità o voluttuarietà, non possano essere determinate in misura fissa.

Le categorie di spese di cui al terzo comma, numero 2), sono individuate con decreto del Ministro della giustizia, da emanare con cadenza quadriennale.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 337-ter, le spese indicate al terzo comma, numero 2), devono essere preventivamente concordate tra i genitori oppure, nell'ipotesi di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, tra i genitori e il figlio. A tal fine, il genitore che intende effettuare la spesa deve inviare all'altro genitore preventiva comunicazione scritta contenente il tipo di spesa, la motivazione e il relativo costo; l'altro genitore può esprimere il proprio dissenso motivato entro i successivi dieci giorni; in caso di mancata risposta o di dissenso non motivato, la spesa si intende approvata e il genitore che non ha anticipato la spesa è tenuto a rimborsare all'altro genitore l'importo anticipato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta scritta di rimborso.

Il giudice, ove ciò sia necessario alla salvaguardia dei diritti dei figli e nel rispetto del principio di proporzionalità, pone a carico di un genitore l'obbligo di versare all'altro un assegno mensile, il cui importo è adeguato periodicamente alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, o ad altro indice concordato tra le parti, per il pagamento dei costi indicati al terzo comma, numero 1), tenendo conto:

1) di quanto previsto dal secondo comma;

2) dell'importo indicato al secondo comma dell'articolo 337-sexies;

3) del tenore di vita e di tutte le esigenze del figlio, da valutare in base alle sue inclinazioni naturali, capacità e aspirazioni e che possano essere soddisfatte in base alle disponibilità economiche e alle capacità, anche potenziali, di lavoro dei genitori;

4) del diritto del figlio a godere di contesti omogenei nei tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori;

5) dei costi che ciascuno dei genitori deve eventualmente sostenere per il mantenimento dei fratelli unilaterali dei figli.

Qualora un genitore non adempia all'obbligo posto a suo carico ai sensi del quinto comma o qualora abbia ripetutamente espresso un dissenso non motivato oppure abbia addotto motivi strumentali al fine di sottrarsi ai propri obblighi nei confronti dei figli, il giudice, su richiesta dell'avente diritto, può disporre un aumento dell'importo dell'assegno di cui al sesto comma nella misura necessaria al pagamento delle spese di cui al quinto comma ».

Art. 6.

(Assegnazione della casa familiare)

1. L'articolo 337-sexies del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 337-sexies. – (Assegnazione della casa familiare) – Il giudice può disporre che la casa familiare sia assegnata a uno dei genitori nell'ipotesi in cui ciò sia necessario alla salvaguardia dei diritti dei figli e, in particolare, qualora sia necessario per permettere loro di godere di una sistemazione abitativa idonea ad accoglierli presso ciascun genitore; l'assegnazione può essere parziale o a tempo.

Nella determinazione delle modalità di contribuzione di cui all'articolo 337-quinquies il giudice tiene conto del valore economico dell'assegnazione, pari al canone di locazione da calcolare sulla base dei valori di mercato.

Ove il genitore assegnatario ospiti nella casa familiare, temporaneamente o stabilmente, un altro soggetto, quest'ultimo è tenuto al versamento, a favore dell'altro genitore che vanti sulla casa familiare un diritto, anche di godimento, di un importo a titolo di indennità di occupazione. Nelle controversie relative all'indennità di occupazione provvede il giudice individuato ai sensi dell'articolo 447-bis del codice di procedura civile ».

2. All'articolo 2653, primo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 5-bis) la domanda giudiziale diretta a richiedere l'assegnazione della casa familiare ai sensi dell'articolo 337-sexies. Il provvedimento pronunziato contro il convenuto nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda ».

3. All'articolo 2643 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 14-bis) i provvedimenti, anche provvisori, di assegnazione della casa familiare ai sensi dell'articolo 337-sexies ».

Art. 7.

(Figli maggiorenni)

1. All'articolo 315-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I figli maggiorenni hanno il diritto di essere mantenuti e istruiti, secondo quanto previsto dal presente articolo, finché non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica oppure siano stati messi nella condizione di poterla raggiungere, tenendo conto delle loro capacità, delle condizioni di salute, delle inclinazioni e del percorso di studi e di formazione professionale intrapreso ».

2. L'articolo 337-septies del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 337-septies. – (Disposizioni in favore del figlio maggiorenne) – Il giudice, su richiesta di un genitore, del figlio o di entrambi, può disporre che l'assegno di cui all'articolo 337-quinquies, sesto comma:

1) sia versato, in tutto o in parte, direttamente al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente finché continuerà ad abitare prevalentemente con il genitore avente diritto all'assegno;

2) sia versato direttamente al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente che non abiti stabilmente con il genitore avente diritto all'assegno.

L'assegno di cui al sesto comma dell'articolo 337-quinquies può essere richiesto dal figlio maggiorenne nell'ambito del giudizio tra i genitori se pendente oppure, negli altri casi, in via autonoma; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 316-bis, anche in assenza di pregresso inadempimento.

Il genitore tenuto al versamento del contributo al mantenimento direttamente al figlio maggiorenne può chiedere in ogni tempo la revoca o la modifica delle modalità di contribuzione con le forme previste dall'articolo 316-bis ».

Art. 8.

(Figli maggiorenni con disabilità)

1. L'articolo 337-octies del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 337-octies. – (Figli maggiorenni con disabilità) – Ai figli maggiorenni in condizioni di disabilità, come definita dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano gli articoli 337-bis, 337-quater, 337-quinquies e 337-sexies.

Il giudice, ove lo ritenga opportuno, su richiesta di almeno uno dei genitori, può assumere i provvedimenti di cui all'articolo 337-ter e 337-quater ».

Art. 9.

(Poteri del giudice e modalità di adozione dei provvedimenti)

1. Nel capo II del titolo IX del libro primo del codice civile, dopo l'articolo 337-octies sono aggiunti i seguenti:

« Art. 337-novies. – (Poteri del giudice e ascolto del minore) – Prima dell'emissione in via provvisoria dei provvedimenti indicati negli articoli 337-ter, 337-quater e 337-quinquies, il giudice:

1) può assumere sommarie informazioni; ordinare alle parti o ai terzi l'esibizione in giudizio della documentazione necessaria o di quella ritenuta rilevante ai fini della decisione provvisoria; provvedere ai sensi dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile; disporre consulenza tecnica d'ufficio secondo quanto disposto all'articolo 337-undecies;

2) procede all'ascolto del minore secondo quanto previsto dall'articolo 336-bis; nei procedimenti in cui prende atto degli accordi tra i genitori, il giudice non procede all'ascolto a meno che non lo ritenga strettamente necessario per il rispetto dei diritti dei figli definiti all'articolo 337-bis.

Il giudice può emettere statuizioni provvisorie, non impugnabili, per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli atti previsti al primo comma.

Tutti i provvedimenti provvisori, ivi compresi quelli di modifica o revoca, emessi dal giudice ai sensi degli articoli 337-bis e seguenti, nonché quelli emessi ai sensi degli articoli 330 e 333, sono impugnabili innanzi alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile.

Ciascun genitore può chiedere in qualunque momento la revoca o la modifica dei provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 337-bis e seguenti, in presenza di fatti nuovi e qualora i provvedimenti emessi risultino in contrasto con i diritti dei figli. La revoca o la modifica dei provvedimenti si chiedono al giudice del procedimento in corso.

I commi terzo e quarto si applicano anche a tutti i provvedimenti provvisori emessi nell'ambito dei giudizi di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, annullamento e nullità del matrimonio, scioglimento dell'unione civile.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, in presenza di prole minorenne, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-bis e seguenti per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

Art. 337-decies. – (Revoca e modifica dei provvedimenti definitivi) – Ciascun genitore può chiedere in qualunque momento la revoca o la modifica dei provvedimenti definitivi emessi ai sensi degli articoli 337-bis e seguenti, in presenza di fatti nuovi o qualora i provvedimenti emessi risultino in contrasto con i diritti dei figli.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 337-septies, la revoca o la modifica dei provvedimenti si chiedono con ricorso ai sensi dell'articolo 710 del codice di procedura civile:

1) al giudice del luogo di residenza abituale del minore;

2) in pendenza dei termini per la proposizione dell'impugnazione del provvedimento di cui si chiede la revoca o la modifica, al giudice che ha emesso il provvedimento.

Art. 337-undecies. – (Consulenze tecniche e indagini del servizio sociale professionale territoriale) – Solo qualora sia strettamente necessario all'emissione dei provvedimenti di cui agli articoli 330, 333, 337-ter e 337-quater, il giudice, con provvedimento analiticamente motivato, tenendo prioritariamente conto dei diritti dei figli di non subire le conseguenze della conflittualità dei genitori e di non essere sottoposti a trattamenti sanitari contro la loro volontà, può avvalersi di un consulente tecnico esclusivamente per l'accertamento delle condizioni dei genitori e del rapporto tra questi e i figli. Al consulente tecnico non può in ogni caso essere demandata la decisione sul regime di affidamento o sulla domiciliazione o sui tempi di permanenza.

Solo qualora sia strettamente necessario all'emissione dei provvedimenti di cui agli articoli 330, 333, 337-ter e 337-quater, il giudice, con provvedimento analiticamente motivato, tenendo prioritariamente conto dei diritti dei figli di non subire le conseguenze della conflittualità dei genitori e di non essere sottoposti a trattamenti sanitari contro la loro volontà, può avvalersi dei servizi sociali professionali territorialmente competenti e delle strutture ospedaliere pubbliche, esclusivamente per l'accertamento delle condizioni dei genitori e del rapporto tra questi e i figli. All'incaricato non può in ogni caso essere demandata la decisione sul regime di affidamento o sulla domiciliazione o sui tempi di permanenza.

Le indagini e gli approfondimenti di cui al secondo comma devono sempre svolgersi nel rispetto del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Si applicano integralmente le disposizioni di cui agli articoli 62, 192, 194, 195, 196, 197 e 201 del codice di procedura civile ».

Art. 10.

(Risoluzione delle controversie e misure di prevenzione e contrasto dei comportamenti lesivi dei diritti dei figli)

1. Dopo l'articolo 337-undecies del codice civile, come introdotto dall'articolo 9 della presente legge, sono aggiunti i seguenti:

« 337-duodecies. – (Soluzione delle controversie) – I contrasti tra i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale aventi a oggetto le questioni di maggiore importanza per la vita dei figli sono risolte, fermo restando quanto previsto all'articolo 337-decies, dal giudice del procedimento in corso oppure, nel caso in cui non vi sia un procedimento in corso, dal giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore.

A seguito della presentazione del ricorso, il giudice fissa l'udienza e propone alle parti una soluzione condivisa; in difetto di accordo assume tutte le decisioni opportune nell'interesse del minore con provvedimento immediatamente esecutivo, reclamabile ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile.

337-terdecies. – (Misure di prevenzione e contrasto dei comportamenti lesivi dei diritti dei figli) – In ogni momento il giudice può assumere tutti i provvedimenti necessari a prevenire eventuali comportamenti lesivi dei diritti dei figli definiti all'articolo 337-bis. In particolare qualora sia provato che, per effetto della violazione dei provvedimenti in vigore oppure di comportamenti assunti da uno dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale il figlio possa essere privato del proprio diritto a mantenere rapporti equilibrati con entrambi i genitori il giudice può:

1) adottare le misure di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile;

2) condannare il soggetto esercente la responsabilità genitoriale inadempiente al risarcimento del danno a favore del minore o a favore dell'altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale;

3) condannare il soggetto esercente la responsabilità genitoriale inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 300 euro a un massimo di 10.000 euro a favore della cassa delle ammende;

4) modificare il regime di esercizio della responsabilità genitoriale o i tempi di permanenza del minore.

Le controversie si cui al comma 1 sono risolte dal giudice del procedimento in corso, con applicazione dell'articolo 337-novies, sesto comma, oppure, nel caso in cui non vi sia un procedimento in corso, dal tribunale del luogo di residenza abituale del minore, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 710 del codice di procedura civile ».

2. L'articolo 709-ter del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica anche a tutti i procedimenti pendenti alla medesima data di entrata in vigore.

Art. 12.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.