Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1089
Azioni disponibili
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione sono aggiunti i seguenti:
« Quando una proposta di legge è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un referendum per deliberarne l'approvazione. Se le Camere la approvano con modifiche non meramente formali, il referendum è indetto sulla proposta presentata, ove i promotori non vi rinunzino. La proposta approvata dalle Camere è sottoposta a promulgazione se quella soggetta a referendum non è approvata.
Il referendum non è ammissibile se la proposta non rispetta la Costituzione, se è ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e se non ha contenuto omogeneo.
La proposta sottoposta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto.
Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera sono disciplinati l'attuazione dell'iniziativa legislativa esercitata da almeno cinquecentomila elettori e del relativo referendum, il concorso di più proposte di legge di iniziativa popolare, il loro numero massimo, le modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori, le modalità per assicurare eguale conoscibilità della proposta di iniziativa popolare e di quella approvata dalle Camere o della normativa vigente, nonché la sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere ».
Art. 2.
1. Al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, le parole: « se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto ».
Art. 3.
1. All'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , prevedendo che la Corte costituzionale giudichi non prima che siano state raccolte almeno duecentomila firme »;
b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
« Spetta altresì alla Corte costituzionale giudicare sull'ammissibilità delle richieste di referendum di cui all'articolo 71 della Costituzione.
Sull'ammissibilità del referendum di cui all'articolo 71 della Costituzione la Corte costituzionale giudica prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme.
Spetta altresì alla Corte costituzionale dichiarare, prima dell'eventuale rinunzia dei promotori, che la proposta approvata dalle Camere non può essere sottoposta a promulgazione, se non è conforme all'articolo 71, quarto comma, della Costituzione. Prima di tale giudizio, un organo terzo, individuato dalla legge di cui all'articolo 71, sesto comma, della Costituzione, verifica se il testo approvato dalle Camere abbia apportato modifiche non meramente formali alla proposta di iniziativa popolare presentata.
Le modalità dei giudizi di cui al terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono stabilite dalla legge di cui all'articolo 71, sesto comma, della Costituzione ».