Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1018
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Senato della Repubblica
Attesto che il Senato della Repubblica, il 27 febbraio 2019, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni
Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4
All'articolo 2:
al comma 1, lettera a), dopo le parole: « il componente richiedente il beneficio deve essere » è inserita la seguente: « cumulativamente »;
al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: « suo familiare » sono inserite le seguenti: « , come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, »;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 »;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa »;
al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e decurtato di 0,4 nei casi di cui al comma 3 »;
al comma 5, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale ».
All'articolo 3:
al comma 7, le parole: « per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne, a decorrere dai termini di cui all'articolo 5 » sono sostituite dalle seguenti: « per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, con la decorrenza prevista dall'articolo 5 »;
al comma 15, le parole: « Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc ».
All'articolo 4:
al comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 »;
al comma 4, le parole: « disponibilità al lavoro di persona tramite l'apposita piattaforma digitale » sono sostituite dalle seguenti: « disponibilità al lavoro tramite l'apposita piattaforma digitale » e le parole: « anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l'impiego, » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero con le modalità di cui all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, »;
al comma 7, al primo periodo, le parole: « leggi regionali » sonosostituite dalle seguenti: « provvedimenti regionali » e, al terzo periodo, le parole: « sentito l'ANPAL, » sono sostituite dalle seguenti: « sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) »;
al comma 8, lettera b):
al numero 1), dopo le parole: « quale supporto nella ricerca » è inserita la seguente: « attiva »;
al numero 2), le parole: « svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le » sono sostituite dalle seguenti: « svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori »;
al comma 9:
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
« d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario »;
dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
« d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso »;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
« 9-bis. All'articolo 25, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione” »;
al comma 15:
al primo periodo, le parole: « In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite » sono sostituite dalle seguenti: « In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite » e le parole: « non superiore al numero di otto ore settimanali » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti »;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli oneri derivanti dalle assicurazioni INAIL e per responsabilità civile dei beneficiari del Rdc partecipanti ai progetti a titolarità dei comuni sono a carico della misura del Rdc. »;
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
« 15-bis. I centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro e gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015.
15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».
All'articolo 5:
al comma 1:
dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: « Le richieste della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;
al quarto periodo, le parole: « sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, » sono sostituite dalle seguenti: « sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, »;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: « Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali » sono inserite le seguenti: « , sentito il Garante per la protezione dei dati personali, »;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In sede di prima applicazione e nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di favorire la conoscibilità della nuova misura, l'INPS è autorizzato ad inviare comunicazioni informative sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell'attestazione dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore e di sue componenti compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). »;
al comma 3:
al secondo periodo, le parole: « sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati »;
al terzo periodo, le parole: « le informazioni rilevanti ai fini della concessione » sono sostituite dalle seguenti: « le informazioni necessarie ai fini della concessione »;
dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. »;
al comma 6:
al sesto periodo, le parole: « Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia, » sono sostituite dalle seguenti: « Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA) »;
il settimo periodo è sostituito dal seguente: « Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica ».
All'articolo 6:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Nell'ambito del Sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel rispetto dei princìpi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati »;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: « l'INPS mette a disposizione delle piattaforme di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « l'INPS mette a disposizione del sistema informativo di cui al comma 1, secondo termini e modalità definiti con il decreto di cui al medesimo comma 1, » e le parole: « e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc funzionale alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e altre utili alla profilazione occupazionale » sono sostituite dalle seguenti: « e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc necessaria alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e alla profilazione occupazionale »;
al secondo periodo, le parole: « Le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono, rispettivamente, con i centri per l'impiego e con i comuni, » sono sostituite dalle seguenti: « Mediante le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono rese disponibili, rispettivamente, ai centri per l'impiego e ai comuni »;
al comma 4:
all'alinea, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: « , secondo termini e modalità definiti con il decreto di cui al comma 1 »;
all'alinea, secondo periodo, le parole: « alle piattaforme » sono sostituite dalle seguenti: « mediante le piattaforme »;
alla lettera c), le parole: « di dar luogo a sanzioni » sono sostituite dalle seguenti: « di dar luogo alle sanzioni di cui all'articolo 7 » e le parole: « per essere messe a disposizione dell'INPS che le irroga » sono sostituite dalle seguenti: « per essere messe a disposizione dell'INPS ai fini dell'irrogazione delle suddette sanzioni »;
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
« f) ogni altra informazione, individuata con il decreto di cui al comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14 »;
al comma 5:
all'alinea, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: « , secondo termini e modalità definiti con il decreto di cui al comma 1 »;
alla lettera b), le parole: « condivisione tra i comuni e i centri per l'impiego » sono sostituite dalle seguenti: « comunicazione da parte dei comuni ai centri per l'impiego »;
alla lettera d), le parole: « condivisione delle informazioni » sono sostituite dalle seguenti: « messa a disposizione delle informazioni »;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può stipulare convenzioni con la Guardia di finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonché per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione di cui all'articolo 8, comma 2. Per le suddette finalità ispettive, la Guardia di finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Sistema informativo di cui al comma 1 »;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
« 8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, il comma 2-ter è abrogato;
b) all'articolo 10, comma 3, le parole: “la mancanza di almeno uno dei requisiti” sono sostituite dalle seguenti: “la mancanza del requisito” e le parole: “e comma 2-ter” sono soppresse.
8-ter. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è abrogato ».
All'articolo 7:
al comma 3, le parole: « per quello previsto dall'articolo 640-bis del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo »;
al comma 5, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
« h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9 »;
al comma 10:
al primo periodo, le parole: « è effettuato dall'INPS » sono sostituite dalle seguenti: « sono effettuati dall'INPS »;
al secondo periodo, le parole da: « sono riversate » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1 »;
al comma 12, le parole: « entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento da sanzionare » sono sostituite dalle seguenti: « entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare »;
al comma 13, dopo le parole: « la mancata comunicazione » sono inserite le seguenti: « dell'accertamento »;
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
« 15-bis. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4”;
15-ter. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive all'Ispettorato nazionale del lavoro, il personale dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati individuate nell'allegato A al presente decreto, integrabile con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati ».
Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
« Art. 7-bis. – (Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità) – 1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”;
b) le lettere a-bis) e a-ter) sono abrogate.
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente” ».
All'articolo 8:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: « piattaforma digitale dedicata al Rdc nell'ambito del SIUPL » sono sostituite dalle seguenti: « piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL », dopo le parole: « pieno e indeterminato » sono inserite le seguenti: « , anche mediante contratto di apprendistato, » e le parole da: « e quello già goduto » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità »;
al quarto periodo, dopo le parole: « licenziamento del beneficiario di Rdc » sono inserite le seguenti: « effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione »;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: « leggi regionali » sono sostituite dalle seguenti: « provvedimenti regionali »;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il Patto di formazione può essere altresì stipulato dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. »;
al sesto periodo, dopo le parole: « licenziamento del beneficiario del Rdc » sono inserite le seguenti: « effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione »;
l'ultimo periodo è soppresso;
al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di Reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge ».
All'articolo 9:
al comma 4, le parole: « il SIUPL fornisce immediata comunicazione » sono sostituite dalle seguenti: « il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro fornisce immediata comunicazione »;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. Al fine di consentire all'Istituto nazionale di statistica di procedere all'effettuazione delle rilevazioni e delle previsioni statistiche di cui al comma 6 e di ogni altra che si renda necessaria, anche a supporto delle attività di monitoraggio previste dal presente decreto, al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione o all'ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale o raccolti per finalità statistiche, necessari per i trattamenti statistici previsti dal programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite, gli uffici di statistica forniscono al Sistema statistico nazionale i dati raccolti per finalità statistiche, anche in forma individuale, necessari per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente”;
b) all'articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma 1 è effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge” ».
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
« Art. 9-bis. – (Disposizioni in materia di istituti di patronato) – 1. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: “almeno otto Paesi stranieri” sono sostituite dalle seguenti: “almeno quattro Paesi stranieri”;
b) all'articolo 16, comma 2, lettera c-bis), le parole: “inferiore all'1,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “inferiore allo 0,75 per cento”;
c) all'articolo 16, comma 2, lettera c-ter), le parole: “almeno otto Stati stranieri” sono sostituite dalle seguenti: “almeno quattro Paesi stranieri” ».
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: « pubblicato sul sito internet istituzionale » sono sostituite dalle seguenti: « pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero »;
al comma 2, dopo le parole: « il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede » sono inserite le seguenti: « , anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), ».
All'articolo 11:
al comma 2, lettera d):
il numero 1) è sostituito dal seguente:
« 1) al comma 2, quarto periodo, le parole: “Con provvedimento congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali” »;
il numero 2) è sostituito dal seguente:
« 2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2” »;
dopo il numero 2) è inserito il seguente:
« 2-bis) al comma 3, le parole: “con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “con il medesimo decreto di cui al comma 2” »;
al comma 2, lettera e), numero 2), le parole: « del decreto legislativo n. 147 del 2017 » sono soppresse.
Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
« Art. 11-bis. – (Modifiche all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) – 1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: “formazione professionale continua” sono inserite le seguenti: “e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati”;
b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: “I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4” ».
All'articolo 12:
al comma 3, dopo la parola: « professionale » sono inserite le seguenti: « previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;
al comma 6, le parole: « della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa » sono sostituite dalle seguenti: « della dotazione organica dell'INPS, a decorrere dall'anno 2019 è autorizzata la spesa »;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
« 7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per effetto della revisione delle tariffe dei premi e dei contributi assicurativi, della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico e del regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie e di reinserimento lavorativo a favore delle persone con disabilità da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, assunzioni di personale presso il predetto Istituto nel limite di spesa di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 5.549.500 annui a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 »;
al comma 8, lettera a), le parole: « al comma 255, le parole “Fondo per il reddito di cittadinanza” » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 255 e 258, le parole: “Fondo per il reddito di cittadinanza”, ovunque ricorrono, »;
al comma 9, al primo periodo, le parole: « alla concessione » sono sostituite dalle seguenti: « all'atto della concessione », al secondo periodo, le parole: « nel programma » sono sostituite dalle seguenti: « del Rdc » e, al quarto periodo, le parole: « di cui al secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al terzo periodo »;
al comma 10, le parole da: « , il raggiungimento » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 9 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1 ».
All'articolo 13, comma 1, le parole: « fatta salva » sono sostituite dalle seguenti: « fatti salvi ».
All'articolo 14:
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
« 7-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti della pensione quota 100 sul sistema scolastico e di garantire lo svolgimento dell'attività didattica, nel primo dei concorsi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, bandito successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le graduatorie di merito sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40 per cento di quello complessivo. Tra i titoli valutabili è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale è attribuito un punteggio fino al 50 per cento del punteggio attribuibile ai titoli »;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
« 10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307 dell'articolo 1 della medesima legge, è autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-bis possono essere espletati nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorità di svolgimento e con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonché stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, prevedendo:
1) la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilità di espletare prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e/o telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione singolarmente o per categoria di titoli di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.
10-quater. Quando si procede all'assunzione di profili professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione può indicare, anche con riferimento alle procedure assunzionali già autorizzate, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10-sexies. Per le medesime finalità di cui al comma 10-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia è autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300 unità di II e III Area, avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 10-sexies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019 ».
Dopo l’articolo 14 sono inseriti i seguenti:
« Art. 14-bis. – (Disciplina delle capacità assunzionali delle regioni e degli enti locali) – 1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, quinto periodo, le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni” e le parole: “al triennio precedente” sono sostituite dalle seguenti: “al quinquennio precedente”;
b) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:
“5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.
5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi”.
2. Le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 14-ter. –(Utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego) – 1. All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: “a concorso” sono aggiunte le seguenti: “nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori”.
2. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: “scolastico” sono inserite le seguenti: “ed educativo, anche degli enti locali” ».
Dopo l’articolo 18 è inserito il seguente:
« Art. 18-bis. – (Sospensione dei trattamenti previdenziali) – 1. Ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché per ogni altro delitto per il quale sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due anni di reclusione, che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena, è sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria. La medesima sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti evasi, o per i quali sia stato dichiarato lo stato di latitanza ai sensi degli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale.
2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall'articolo 295 del codice di procedura penale ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto, anche per le dichiarazioni pronunciate o per gli ordini di carcerazione emessi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dal pubblico ministero, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'ente gestore dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto latitante.
4. La sospensione della prestazione previdenziale può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, previo accertamento del venir meno delle condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia autentica del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
5. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 ».
All'articolo 20:
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « Il versamento dell'onere » sono inserite le seguenti: « per il riscatto di cui al comma 1 » e le parole: « massimo 60 » sono sostituite dalle seguenti: « un massimo di 120 »;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
« 6-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 8,5 milioni di euro per l'anno 2024, e dal comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 15,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno 2021, a 19,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 17,1 milioni di euro per l'anno 2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5 ».
All'articolo 21, comma 1, le parole: « legge 18 agosto 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 8 agosto 1995 ».
All'articolo 22, comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: « tra le competenze del Fondo » sono inserite le seguenti: « di solidarietà ».
All'articolo 23:
al comma 1, dopo le parole: « i lavoratori » sono inserite le seguenti: « dipendenti delle amministrazioni pubbliche »;
al comma 2, dopo le parole: « che accedono » sono inserite le seguenti: « , o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, »;
al comma 3, primo periodo, le parole: « 50 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 75 milioni »;
al comma 5, primo periodo, le parole: « 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 45.000 euro ».
All'articolo 25:
al comma 1, lettera f), capoverso 11, le parole: « della medesima spesa » sono sostituite dalle seguenti: « della spesa » e le parole: « dei rispettivi enti previdenziali » sono sostituite dalle seguenti: « dei rispettivi Istituti »;
al comma 2, le parole: « come individuati nelle disposizioni del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « come individuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo ».
Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:
« Art. 25-bis. – (Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni) – 1. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti”.
Art. 25-ter. – (Trasparenza in materia di trattamenti pensionistici) - 1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno l'obbligo di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».
Nel capo II, dopo l'articolo 26 sono aggiunti i seguenti:
« Art. 26-bis. – (Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria) – 1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “Per gli anni 2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2018, 2019 e 2020” e le parole: “entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni” sono sostituite dalle seguenti: “entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020”;
b) al comma 3, le parole: “All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018, a 180 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020”.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Art. 26-ter. –(Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore di aziende operanti in aeree di crisi complessa) – 1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. In presenza di piani pluriennali di riorganizzazione già oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai sensi dei comma 1, che coinvolgono imprese operanti in più regioni con un organico superiore a 500 unità lavorative con gravi ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa, conseguenti alle difficoltà di implementazione delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale e la necessità di successive verifiche per accertare tutti i requisiti di cui al medesimo comma 1, sulla base della preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti, può autorizzare acconti per sei mensilità di integrazione salariale straordinaria, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi. Le mensilità di integrazione salariale straordinaria, erogate dall'INPS, sono computate nell'ambito delle mensilità autorizzabili ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 3. Qualora sia rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 3-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172”.
Art. 26-quater. –(Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) – 1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
“6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente”.
2. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di sei mesi di cui al comma 6-ter dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre da tale data.
Art. 26-quinquies. –(Trattamento pensionistico del personale dell'ENAV) – 1. Tutti i lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, conseguono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico di sessanta anni, con la decorrenza di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.
2. Al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, le parole: “e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248” sono soppresse.
3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 149, è abrogato.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 97.000 euro per l'anno 2019, in 244.000 euro per l'anno 2020, in 509.000 euro per l'anno 2021, in 702.000 euro per l'anno 2022, in 994.000 euro per l'anno 2023, in 1.153.000 euro per l'anno 2024, in 2.364.000 euro per l'anno 2025, in 4.262.000 euro per l'anno 2026, in 6.643.000 euro per l'anno 2027 e in 9.549.000 euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 26-sexies. – (Misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center) – 1. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2019, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ».
All'articolo 27:
al comma 4, le parole: « comma 569, lettera b), e articolo 1, comma 1098, di cui alla legge » sono sostituite dalle seguenti: « commi 569, lettera b), e 1098, della legge »;
al comma 6, lettera a), le parole: « da venti a cinquanta mila euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 20.000 a 50.000 euro ».
All'articolo 28:
al comma 2, alinea, la parola: « 23, » è soppressa;
al comma 3, le parole: « la rendicontazione dei relativi oneri anche a carattere prospettico » sono soppresse e la parola: « relativi » è sostituita dalle seguenti: « , la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi ».
È aggiunto, in fine, il seguente allegato:
« Allegato A
(articolo 7, comma 15-ter)
Dati anagrafici aziende/datori di lavoro
Dati contenuti nel “Fascicolo elettronico aziendale”
Retribuzioni imponibili annuali, ai fini contributivi, per azienda e per categorie di aziende
Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla “Gestione separata”
Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla “Gestione autonoma artigiani”
Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla “Gestione commercianti”
Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla “Gestione agricoltura”
Dati anagrafici dei datori di lavoro beneficiari di interventi di CIG (cassa integrazione guadagni) ordinaria e straordinaria, di mobilità, di contratti di solidarietà
Dati relativi alle procedure DM10, EMENS, UNIEMENS
Dati anagrafici dei lavoratori beneficiari di interventi di CIG (cassa integrazione guadagni) ordinaria e straordinaria, di mobilità, di contratti di solidarietà, di prestazioni previdenziali per malattia, maternità e assegni familiari, di prestazioni di sostegno al reddito ».