Legislatura 17ª - Dossier n. 190

Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 190
Nota di lettura

Servizio del bilancio

A.S. 2728: "Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione"

Riferimenti:

  • A.S. 2728

PREMESSA

L'A.S. 2728 reca la riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture, deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione. Esso è stato presentato dal Governo il 10 marzo 2017 ed è corredato di RT.

Capo I
Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture

Articolo 1
(Ministro della difesa)

Il comma 1, alle lettere a)-d) reca le modifiche al Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66/2010) per l'aggiornamento delle disposizioni inerenti all'esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo del Ministro della difesa. In particolare, reca le seguenti modificazioni ed integrazioni:

In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 10 (Attribuzioni del Ministero della Difesa) del Codice:

1) si amplia il potere di direttiva del Ministro laddove è oggi stabilito che spetti l'emanazione delle direttive in merito alla politica militare, all'attività informativa e di sicurezza e all'attività tecnico-amministrativa, rispetto a tali materie sono aggiunte anche "politiche industriali, di sviluppo e impiego dello strumento militare, politiche per il personale";

2) si attribuisce al Ministro il compito di approvare la strategia di sviluppo tecnologico e industriale in luogo della "pianificazione relativa all'area industriale ";

3) è aggiunta poi la lettera d-bis), in cui si prevede che al ministero della difesa è attribuito il precipuo compito di proporre, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, il disegno di legge di spesa pluriennale, ai sensi dell’articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento sessennale dei programmi di interesse della Difesa;

Alla lettera b), sono apportate modifiche di coordinamento all'articolo 14 sugli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro;

Alla lettera c), è inserito il nuovo articolo 18-bis sull'Organismo indipendente di valutazione della performance che rinvia al regolamento di attuazione.

Alla lettera d), si modifica l'articolo 536 (Programmi) introducendo la previsione di una legge di spesa pluriennale, ai sensi dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento sessennale dei programmi di interesse della Difesa, se si tratti di programmi relativi ad ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale a connotazione strategica. Viene inoltre inserito nel medesimo articolo 536 il comma 3-bis in cui si prevede che all'atto della presentazione del disegno di legge per il finanziamento sessennale, il Ministro della difesa illustra al Parlamento il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensivo degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo delle capacità, nonché l'elenco dei programmi in corso e il relativo piano pluriennale di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno di essi.

Il comma 2 afferma che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT esordisce formulando in primis considerazioni generali in ordine alle finalità complessive del disegno di legge, che rappresenta l'avvio del progetto di riforma strutturale e organizzativa del Ministero della difesa prefigurato nel Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, approvato dal Consiglio supremo di difesa il 21 aprile 2015 e presentato alle Commissioni riunite e congiunte 3a (Affari esteri, emigrazione) e 4a (Difesa) del Senato della Repubblica e III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati il 14 maggio 2015. In particolare, il disegno di legge attua alcune delle indicazioni del Libro bianco che necessitano di una trasformazione normativa.

Aggiunge che, come enunciato dal Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa (§8), il progetto di riforma è inteso a delineare, con una prospettiva di medio termine, lo strumento militare che possa meglio assolvere i compiti di sicurezza internazionale e di difesa, individuando al contempo il modello di governarne e di conseguente organizzazione che possa garantire la rispondenza a moderni criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Più precisamente, enumera gli ambiti di intervento che sono stati individuati in quattro:

  1. revisione della governance, con l'obiettivo di ridurre il livello di risorse umane e finanziarie necessarie per le funzioni di direzione e supporto, a parità di capacità operative esprimibili, consentendo una più efficace direzione politica e un'azione armonica e sinergica delle diverse componenti dello strumento militare, da attuarsi secondo i seguenti principi:

organizzazione per funzioni strategiche - direzione politica, direzione strategico-militare, generazione e preparazione delle forze, impiego delle forze e supporto alle forze - eliminando ogni duplicazione e accorpando le unità che svolgono le medesime funzioni;

unicità di comando, al quale è affiancato il principio della direzione centralizzata ed esecuzione decentrata, con l'obiettivo di realizzare una più efficace direzione politico-militare e strategico-militare della Difesa e una gestione unitaria dei processi di pianificazione, acquisizione e impiego delle capacità e del supporto integrato;

efficienza ed economicità di funzionamento, che rappresentano gli obiettivi principali dell'azione riformatrice;

  1. l'adeguamento del modello operativo, mediante: il passaggio da una visione interforze delle Forze armate ad una maggiore integrazione fra le varie componenti, nel rispetto degli specifici domini di azione; l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; la riduzione dei livelli gerarchici e la semplificazione delle procedure; il rafforzamento delle capacità operative dello strumento militare con quelle delle organizzazioni internazionali di riferimento;
  2. la conseguente rimodulazione del modello professionale, da realizzare mediante un incremento della aliquota di personale a tempo determinato e un proporzionale decremento di quella del personale in servizio permanente, in modo da assicurare la graduale diminuzione dell'età media dei militari in servizio, ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate a 150.000 unità;
  3. la politica scientifica, industriale e di innovazione tecnologica della Difesa, con l'introduzione di modelli organizzativi che assicurino una collaborazione ad ampio spettro tra la Difesa, l'industria e il mondo universitario e della ricerca.

Evidenzia che in relazione alla particolare complessità della materia da disciplinare, il presente disegno di legge, composto di undici articoli suddivisi in due capi, prevede due modalità di intervento:

disposizioni di diretta applicazione, intese ad attuare una revisione complessiva della governance dello strumento militare, ispirata ai principi del rafforzamento della direzione politica, della unicità di comando e della distinzione delle competenze (articoli 1, 2, 3 e 4), nonché ad adottare misure organizzative nei settori della formazione (articolo 5), della sanità militare (articolo 6) e dell'avanzamento dei dirigenti militari (articolo 7) in funzione del perseguimento di una marcata integrazione interforze dello strumento militare.

il conferimento al Governo delle deleghe legislative per la revisione del modello operativo delle Forze armate (articolo 8) per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze Armate (articolo 9), per la riorganizzazione del sistema della formazione (articolo 10), prevedendo altresì il procedimento per l'esercizio delle stesse (articolo 11).

Sull'articolo in rassegna, ribadisce il contenuto delle disposizioni, in cui si prevedono le seguenti misure di intervento:

rafforzamento delle attribuzioni di indirizzo politico-amministrativo del Ministro della difesa [lettera a)];

riassetto della disciplina relativa all'Organismo indipendente di valutazione della performance in un articolo diverso da quello riferito agli uffici di diretta collaborazione [lettere b) e c)];

integrazione delle attribuzioni del Ministro della difesa, prevedendone l'iniziativa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, per la proposizione di un disegno di legge di spesa pluriennale per il finanziamento sessennale dei programmi della Difesa, inteso ad assicurare una programmazione nel lungo termine, comunque rivedibile con cadenza triennale ed inserita nell'ambito della programmazione finanziaria nazionale (legge 31 dicembre 2009, n. 196, c successive modificazioni) [lettere d)].

Infine, in merito ai profili di quantificazione degli effetti finanziari, la RT certifica che le disposizioni non comportano comunque nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, data la loro natura essenzialmente ordinamentale.

Al riguardo, considerando la certificazione di neutralità fornita dalla RT alla luce del tenore per lo più "ordinamentale" delle norme ivi riportate, non ci sono osservazioni.

Articolo 2
(Vertici militari)

Il comma 1 al fine di garantire il migliore esercizio della funzione di direzione strategico-militare, assicurando, nella prospettiva di una maggiore efficacia complessiva dello strumento militare, una maggiore integrazione interforze e l'effettiva unicità di comando, anche per le future esigenze di ulteriore collaborazione nel campo della sicurezza e difesa comune europea, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, apporta le seguenti modificazioni:

  • all'articolo 25 (Configurazione della carica di Capo di stato maggiore della difesa), si aggiunge che il Capo di Stato maggiore della Difesa è sovraordinato anche al Segretario generale della difesa per le attribuzioni tecnico-operative a quest'ultimo affidate, e al direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, sia se militare sia se civile, per le attribuzioni per cui questi non dipende direttamente dal Ministro della difesa (lett. a);
  • all'articolo 26 (Attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa) si modificano i compiti del Capo di stato maggiore della Difesa aggiungendo la logistica, a eccezione di quella di supporto diretto alle unità operative, e la direzione unitaria della formazione"; Inoltre, tramite l'aggiunta della lettera a-ter), si prevede il comando delle operazioni o esercitazioni interforze e multinazionali (lett. b);
  • all'articolo 27 (Ordinamento dello Stato maggiore della difesa), il comma 1, laddove è ad oggi previsto che il CSM Difesa si avvale dello Stato maggiore e del Comando Operativo interforze (C.O.I.), è sostituito, ivi stabilendosi che il medesimo, per l'esercizio delle sue attribuzioni, disponga solo dello Stato maggiore (lett. c);
  • è inserito l'articolo 27-bis che istituisce la carica di Vice comandante per le operazioni, disciplinandone le funzioni (lett. d);
  • si modifica l'articolo 28 sostituendo il preesistente Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate con il Comitato di vertice delle Forze armate. La composizione è la stessa del vigente Comitato con l'aggiunta del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica e del Vice comandante per le operazioni (lett. e);
  • conferma della sussistenza del comando operativo di vertice interforze (COI) alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa e retto dal Vice comandante per le operazioni, mediante novella all'art. 29 del Codice (lett. f);
  • si integrano i principi in materia di organizzazione dello strumento militare con la previsione della difesa dello spazio e della difesa cibernetica mediante novella all'art. 88 del Codice (lett. g);
  • integra, con finalità di coordinamento, le disposizioni relative ai comandi operativi di ciascuna Forza armata in riferimento alla eventuale delega delle funzioni di comando e controllo delle esercitazioni e delle operazioni da parte del Capo di stato maggiore della Difesa ai Capi di stato maggiore di Forza armata o, limitatamente ai compiti militari, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, mediante novella agli art. 102, 112, 143 del Codice (lettere h), i), l);
  • reca altri coordinamenti formali delle disposizioni del Codice (lett. l, m);
  • innalza da due a tre anni la durata degli incarichi di Capo di Stato Maggiore della Difesa, Capo di stato maggiore di Forza armata o Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di DNAL, con esclusione della possibilità di proroga o rinnovo; E' previsto inoltre il riconoscimento, al termine del mandato, in caso di mancato raggiungimento del limite di età, del collocamento in congedo a domanda come equiparato a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio mediante novella all'art. 1094, comma 3 del Codice (lett. n);

Il comma 2 prevede l'omogeneizzazione - rispetto alla proposta durata triennale dell'incarico - della disciplina relativa al Comandante generale della Guardia di finanza, attualmente recante durata biennale dell'incarico, mediante novella alla legge n. 189/59, art. 4, comma 4.

Il comma 3 stabilisce poi che nei casi in cui dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lettera n), trova applicazione il riconoscimento dei benefici previdenziali ivi previsti per effetto del mancato raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado, il Ministero della difesa comunica l'ammontare dei predetti maggiori oneri al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla copertura finanziaria dei conseguenti maggiori oneri previdenziali mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Dall'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente articolo non devono derivate nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT si sofferma sulle singole misure di intervento indicate in particolare, al comma 1.

In proposito:

  • si trae conferma della dipendenza dal Capo di stato maggiore della difesa, in relazione alle funzioni già spettanti al Segretario generale e fatta eccezione per quelle relative alla politica industriale, anche della nuova carica del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica (DNAL) istituita dall'articolo 3 del presente disegno di legge, [lettera a)];
  • si procede alla revisione delle attribuzioni del Capo di stato maggiore della Difesa [lettera b)]:
  • si conferma della sussistenza di uno stato maggiore per l'esercizio delle attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa [lettera c)];
  • si provvede alla configurazione della nuova carica di Vice Comandante per le operazioni [lettera d)];
  • si opera l'istituzione del Comitato di vertice delle Forze armate, in luogo dell'attuale Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze annate, integrandolo con la partecipazione delle due nuove figure del DNAL e del Vice comandante per le operazioni [lettera e)];
  • si conferma della sussistenza del Comando operativo di vertice interforze posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa e retto dal Vice comandante per le operazioni [lettera f)];
  • si dispone l'integrazione dei principi in materia di organizzazione dello strumento militare con la previsione della difesa dello spazio e della difesa cibernetica [lettera g)];
  • si opera l'integrazione, con finalità di coordinamento, delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare relative ai comandi operativi di ciascuna Forza annata in riferimento alla eventuale delega delle funzioni di comando e controllo delle esercitazioni e delle operazioni da parte del Capo di stato maggiore della difesa ai Capi di stato maggiore di Forza annata o, limitatamente ai compiti militari, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri [lettere h), i), 1)];
  • si provvede al coordinamento delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare relative alle attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in campo operativo, addestrativo e tecnico logistico [lettera m)];

Poi, articolo 1094, comma 3, del codice dell'ordinamento militare:

  • si opera il coordinamento formale conseguente all'istituzione della nuova carica del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica (DNAL), di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge, e alla riconfigurazione della carica di Segretario generale, di cui all'articolo 4 del presente disegno di legge;
  • si provvede alla individuazione del termine di durata degli incarichi di Capo di stato maggiore della difesa o di Forza armata, di Comandante generale dell'Anna dei carabinieri e di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, fissato in tre anni (in luogo della vigente durata minima di due anni), con esclusione della possibilità di proroga o rinnovo;
  • si opera il riconoscimento, in caso di cessazione dal servizio prima del raggiungimento del limite di età, del collocamento in congedo a domanda equiparato a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio (analogo trattamento previdenziale già previsto per il Comandante generale della Guardia di finanza a seguito della novella all'articolo 4 della legge n. 189 del 1959, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), della legge a 79 del 2010) [lettera n)].

Per i profili tecnici di quantificazione la RT aggiunge, in particolare, che:

  • la disposizione di cui alla lettera a), in materia di dipendenza del DNAL dal Capo di stato maggiore della difesa, ha natura ordinamentale;
  • le disposizioni di cui alla lettera b), in materia di attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa, hanno natura ordinamentale;
  • lo stato maggiore della difesa, di cui alla lettera c), non subisce modifiche;
  • il Vice comandante per le operazioni, di cui alla lettera d), assorbe le funzioni già attribuite all'attuale comandante del Comando operativo di vertice interforze. Al Vice comandante per le operazioni non si applica il comma 3 dell'articolo 1094 del codice dell'ordinamento militare in materia di attribuzione dei gradi di vertice, che prevede una durata dell'incarico non inferiore a due anni; conseguentemente allo stesso non è attribuita la speciale indennità pensionabile prevista per generali o ammiragli delle Forze annate, di cui all'articolo 1818 del -codice dell'ordinamento militare;
  • il Comitato di vertice delle Forze armate, di cui alla lettera e), assorbe le funzioni già attribuite all'attuale Comitato dei capi di stato maggiore delle Forze armate;
  • il Comando operativo di vertice interforze, di cui alla lettera f), continua a svolgere i compiti attualmente attribuiti, potendosi anche avvalere dei comandi operativi delle Forze armate;
  • la lettera g) attiene alla sola definizione dei principi organizzativi dello strumento militare.
  • le disposizioni di coordinamento, di cui alle lettere h), i), l), si riferiscono a strutture organizzative già previste a legislazione vigente; in particolare il Comando delle forze operative terrestri e comando operativo Esercito, di cui alla lettera h), è già previsto dall'articolo 2188-bis, comma 1, lettera b), numero 22), come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera p), numero 2.7), del decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, che ne dispone la riconfigurazione e ridislocazione a Roma entro il 31 dicembre 2018;
  • la disposizione, di cui alla lettera m), ha natura ordinamentale;
  • la disposizione di cui alla lettera n), sostituendo il Segretario generale della difesa con il DNAL, comporta l'inserimento di quest'ultimo tra i percettori della speciale indennità pensionabile prevista per i generali o ammiragli delle Forze armate dall'articolo 1818 del codice dell'ordinamento militare, con conseguente invarianza finanziaria.

La parte della disposizione sulla durata degli incarichi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ha natura ordinamentale.

Infine, riguardo al riconoscimento ai vertici militari di un trattamento previdenziale analogo a quello riservato al Comandante generale della Guardia di finanza in caso di termine del mandato e cessazione dal servizio prima del raggiungimento del limite di età, evidenzia che dall'applicazione simulata della disposizione agli ultimi quattro conferimenti degli incarichi effettuati per ciascun vertice militare (Capi di stato maggiore della difesa e di Forza armata, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Segretario generale), è risultato che solo in casi rarissimi (n. 3) e per periodi di tempo estremamente contenuti (comunque di media nettamente inferiori all'anno) si sarebbe verificata la cessazione dall'incarico prima del raggiungimento del limite di età.

Nonostante quanto evidenziato, e in particolare circa la scarsa incidenza sulla ordinaria cadenza temporale connessa alla scadenza del mandato e al conseguente raggiungimento dei limiti di età, anche alla luce dei tempi di progressione delle Carriere degli ufficiali fissati da periodi di permanenze minime in ciascun grado, a scopo prudenziale, è stato previsto, a salvaguardia della eventuale presenza di "oneri", una copertura finanziaria a carico del fondo di cui all'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare. A conferma della mera eventuale onerosità, si evidenzia che la corrispondente disposizione relativa al Comandante generale della Guardia di finanza è stata considerata neutra sotto il profilo finanziario [novella all'articolo 4 della legge n. 189 dei 1959, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), della legge n. 79 del 2010].

Inoltre, aggiunge che le eventuali misure organizzative derivanti dalle norme, pertanto, potranno essere realizzate nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente in quanto la nuova architettura ordinativa:

non comporta incremento dei volumi organici di personale militare e di personale civile; relativamente al reimpiego di personale militare e civile, non richiede trasferimenti di autorità ad altra sede permanente di servizio rispetto a quella attuale;

non si producono costi di riqualificazione ed adeguamento di eventuali strutture, in quanto vengono utilizzate le medesime infrastrutture ove attualmente sono allocati gli organi oggetto di riorganizzazione, prontamente disponibili all'uso.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, con specifico riferimento alla figura del Vice comandante per le operazioni di cui alla lettera d), che nel nuovo modello verrebbe ad assorbire le funzioni già attribuite all'attuale comandante del Comando operativo di vertice interforze, andrebbe chiarito se alla nuova figura spetti lo stesso trattamento economico attualmente previsto per l'altra carica.

Quanto alla lettera f), pur considerando quanto riferito dalla RT circa la continuazione dei compiti attualmente attribuiti dalla legislazione vigente al Comando operativo di vertice interforze, andrebbe certificata la neutralità, anche della possibilità, ad oggi non prevista, di potersi avvalere d'ora innanzi per i citati compiti, anche dei comandi operativi delle Forze armate. Sul punto, sul piano per così dire "metodologico", appare evidente che l'attribuzione di compiti e funzioni, sia pure di "ausilio", anche ai comandi operativi di forza armata prefigura perlomeno l'appesantimento dei loro fabbisogni umani e strumentali, rispetto ai compiti di governo delle problematiche riconducibili alle specificità della componente "operativa" della stessa forza armata.

Infine, relativamente alla lettera n), considerato che la RT evidenzia la circostanza che ivi si provvede alla sostituzione del Segretario generale della difesa con il Direttore nazionale armamenti e logistica, andrebbe confermata l'equivalenza della relativa speciale indennità pensionabile (S.I.P.), al fine di certificare se la norma determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

In aggiunta, conferme andrebbero richieste anche circa la asserita neutralità della norma per cui si prevede che gli incarichi debbano aver comunque durata "triennale" (non rinnovabile), rispetto a quella minima "biennale" prevista dalla legislazione vigente, che la RT ritiene avente natura ordinamentale.

Inoltre, andrebbe richiesta la quantificazione degli oneri relativi alla norma sul riconoscimento del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio.

Sul punto, pur considerando gli argomenti riportati dalla RT circa l'esiguo numero dei casi verificatisi in passato (n. 3 casi) in cui si sarebbe verificata la cessazione dall'incarico di vertice prima del raggiungimento del limite di età, con connesso accesso al beneficio del riconoscimento dell'anzianità massima di servizio, e, parimenti, la "neutralità" ascritta ad analoga norma prevista dal legislatore in relazione al provvedimento a disciplina della nomina del comandante generale della Guardia di finanza(1) , va non di meno evidenziato che l'istituto de quo determina evidentemente un onere certo al verificarsi delle condizioni ivi previste dalla norma, il quale - sotto il profilo del diritto contabile - è senz'altro riconducibile ad una componente d'oneri "inderogabili"; ragion per cui appare evidentemente congrua e la formale "copertura" del nuovo e maggior onere a carico del fondo per l'efficienza dello strumento militare secondo la procedura indicata al comma 3.

In relazione alle norme di cui alle lettere a), b), c), g), h), i), l), m), ritenuto il tenore ordinamentale delle norme ivi previste, nulla da osservare.


1) Modifica all'articolo 4 della legge n. 189 dei 1959, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2). Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, XVI Legislatura, A.S. 2184.

Articoli 3 e 4
(Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica e Segretario generale della difesa)

Con l'articolo 3, istituisce la carica del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, tramite l'inserimento nel codice dell'ordinamento militare di un nuovo articolo 31-bis.

Ne vengono disciplinati la nomina, i requisiti, l'incardinamento alle dirette dipendenze del Ministro per le attribuzioni riguardanti l'attuazione delle politiche industriali della Difesa, della sicurezza e dell'aerospazio per le esigenze militari, compresi i profili relativi alle relazioni internazionali, in ambito pubblico e privato di interesse della Difesa, e dal Capo di stato maggiore della difesa per le rimanenti attribuzioni.

Il Direttore, se scelto tra gli appartenenti alle amministrazioni pubbliche, è collocato fuori ruolo o in aspettativa non retribuita o in comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti, a decorrere dalla data della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico. Il collocamento fuori ruolo avviene nei limiti dei contingenti previsti dalla normativa vigente. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per l'intero periodo di durata dello stesso, nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario.

Il Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal Comandante logistico della difesa o dal Vice direttore nazionale degli armamenti, se militare e più anziano del Comandante logistico della difesa.

L'articolo 31-ter specifica le attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica: a) risponde al Ministro dell'attuazione delle direttive in materia di politica industriale di interesse della Difesa; b) predispone, acquisite le esigenze dello Stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa; c) predispone, acquisite le esigenze dello Stato maggiore della difesa, le proposte di strategia di sviluppo tecnologico e industriale, pubblico e privato, di interesse della Difesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro; d) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale della Difesa; e) è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei mezzi e dei sistemi d'arma; f) è responsabile della logistica, a eccezione di quella di supporto diretto alle unità operative. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.

L'articolo 31-quater disciplina gli organi e strutture di supporto del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica. Dal Direttore dipendono: a) il Vice direttore nazionale degli armamenti; b) il Comandante logistico della difesa; c) la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica, da cui dipendono le strutture di livello dirigenziale individuate dal regolamento e deputate allo svolgimento delle funzioni attribuite al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica; d) l'Ispettorato generale della sanità militare. Il Vice direttore nazionale degli armamenti, se scelto tra gli appartenenti alle amministrazioni pubbliche, è collocato fuori ruolo o in aspettativa non retribuita o in comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti, a decorrere dalla data della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico. Il collocamento fuori ruolo avviene nei limiti dei contingenti previsti dalla normativa vigente. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per l'intero periodo di durata dello stesso, nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario.

L'articolo 31-quinquies prevede che la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica esercita le attività riferite ai seguenti settori: a) attuazione delle direttive del Ministro in materia di politica industriale e tecnologica; b) ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica; c) acquisizione e dismissione di mezzi e sistemi di arma; d) infrastrutture e logistica, a eccezione di quella di supporto diretto alle unità operative. La Direzione nazionale degli armamenti e della logistica si articola in due strutture: a) la Direzione nazionale degli armamenti, che è retta dal Vice direttore nazionale degli armamenti e assicura l'acquisizione unitaria di mezzi e sistemi d'arma, l'innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo e le attività riguardanti l'attuazione delle politiche industriali di interesse della Difesa; b) il Comando logistico della difesa, che è retto dal Comandante logistico della difesa e assicura l'alta direzione tecnica del comparto logistico e la gestione unitaria delle attività di rifornimento, mantenimento in efficienza, trasporti, infrastrutture, commissariato e servizi tecnici, esclusa la funzione di supporto diretto alle unità operative. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, gli organi di cui al comma 2 si avvalgono delle strutture individuate dal regolamento.

Tramite una modifica all'articolo 44 il Registro nazionale delle imprese è ricollocato presso la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica» (lettera b) del comma 1).

Mediante novella all'art. 47 del Codice si modifica la dipendenza degli enti dell'area tecnico-industriale, trasferita dal Segretariato generale della difesa alla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica (lett. c).

Si provvede al coordinamento formale delle disposizioni del Codice in materia di Comandi logistici di ciascuna Forza armata e dell'Arma dei Carabinieri in riferimento alle attribuzioni del DNAL in materia di logistica (lett. f), g), h) e al coordinamento formale delle disposizioni del Codice in materia di composizione del tribunale militare e della Corte militare d'appello, alloggi ASIR, dismissione degli alloggi di servizio e di altri beni immobili della Difesa, impugnazione dei decreti impositivi di limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della Difesa, attività addestrative e tutela dell'ambiente, collocamento in ARQ, attribuzione dei gradi di vertice, autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale, composizione delle commissioni di disciplina, unità produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa, in ragione sia della nuova configurazione della carica di Segretario Generale della Difesa civile e non più militare, sia in ragione della limitazione delle relative attribuzioni a quelle di natura tecnico- amministrativa (lett. d), e), f), i, l), m) n), o), p), q)).

Il comma 2 prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 reca la riconfigurazione della carica di Segretario Generale civile e non più militare.

Le attribuzioni vengono ora riferite alla sola area tecnico-amministrativa del Dicastero con esclusione delle precedenti funzioni di Direttore nazionale degli armamenti.

In dettaglio le previsioni riguardanti il Segretario Generale che vengono recate mediante novella al Codice sono:

•nomina del Segretario generale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001, su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Capo di Stato Maggiore della Difesa, mediante novella all'articolo 40 del Codice (lett. a);

•dipendenza diretta dal Ministro della difesa e raccordo con il Capo di Stato Maggiore della Difesa (CASMD) per le esigenze dell'area tecnico-operativa e per gli indirizzi in tema di contenzioso sull'impiego del personale, mediante novella all'articolo 40 del Codice (lett. a);

•mediante novella all'art. 41 del Codice, vengono eliminati i riferimenti alle attribuzioni in materia di pianificazione generale finanziaria dell'area industriale e in materia di ricerca, sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma, in quanto ora attribuiti al Direttore degli armamenti dall'art. 3 del presente provvedimento; si disciplinano le attribuzioni del Segretario generale, cui resta affidata la responsabilità dell'organizzazione del funzionamento dell'area tecnico-amministrativa, nell'ambito della quale cura il coordinamento amministrativo, il contenzioso e la consulenza giuridica - fatte salve le attribuzioni degli uffici di diretta collaborazione -, la gestione delle risorse umane, ad eccezione delle competenze in materia di impiego (che restano in capo alle Forze armate), nonché le attività inerenti le onoranze ai caduti; si prevede la possibilità di delegare competenze ad un a un dirigente civile della Difesa oppure a un dirigente nominato ai sensi dell'articolo 19 del d. lgs. n. 165/2001 (lett. b);

•rideterminazione degli organi di supporto del Segretario generale, ossia il Segretariato e le strutture di livello dirigenziale da individuare con il regolamento, mediante novella all'articolo 42 del Codice (lett. c);

•riassetto della disciplina del Registro delle imprese, in modo da separarla da quella dell'area tecnico-amministrativa, mediante inserimento nel Codice dopo il Capo IV "Area tecnicoamministrativa" di un nuovo Capo IV-bis " Registro nazionale delle imprese", che si compone del solo art. 44 del Codice come novellato dall'articolo 3, comma 1, lett. c) del presente provvedimento (lett. d);

•abrogazione dell'art. 43, che attualmente prevede le competenze del Segretariato generale della difesa (lett. e);

•riallocazione alle dipendenze del Segretario generale delle attività del Commissario generale per le onoranze ai caduti, che la disciplina attuale pone alle dipendenze dirette del Ministro, mediante novella dell'art. 18, comma 1, del Codice (lett. f).

Il comma 2 prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT evidenzia, sull'articolo 3, che ivi si provvede:

alla configurazione della nuova carica del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica (DNAL), nominato ai sensi dell'articolo 19, Gomma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, prevedendo che possa essere scelto tra gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, in servizio permanente nonché tra soggetti indicati dal medesimo articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (dirigenti della prima fascia dei ruoli delle pubbliche amministrazioni, con contratto a tempo determinato, persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6 del medesimo articolo 19) [lettere a) e b), nella parte in cui inseriscono gli articoli 31-bis e 31-ter del codice dell'ordinamento militare];

alla individuazione degli organi e delle strutture di supporto dcl DNAL [lettera b), nella parte in cui inserisce gli articoli 31-quater e 3l-quinquies del codice dell'ordinamento militare], in particolare:

alla istituzione della carica di Vice direttore nazionale degli armamenti, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, dcl decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, prevedendo che possa essere scelto tra gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, in servizio permanente oppure tra i soggetti indicati dal medesimo articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (dirigenti della prima fascia dei ruoli dei ruoli delle pubbliche amministrazioni o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 del medesimo articolo 19), assicurando l'alternanza civile/militare rispetto al DNAL;

alla istituzione della carica di Comandante logistico della difesa;

alla istituzione della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica, articolata, al suo interno, in Direzione nazionale degli armamenti e Comando logistico della difesa;

alla riallocazione dell'Ispettorato generale della sanità militare alle dipendenze del DNAL;

alla riallocazione presso la Direzione nazionale degli armamenti e della logistica del registro nazionale delle imprese, attualmente collocato presso il Segretariato generale della difesa [lettera c)];

alla modifica della dipendenza degli enti dell'area tecnico-industriale, trasferita dal Segretariato generale della difesa alla Direzione nazionale degli armamenti e della logistica [lettera d)];

al coordinamento formale delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare in materia di Comandi logistici di ciascuna Forza annata e dell'Arma dei carabinieri in riferimento alle attribuzioni del DNAL in materia di logistica [lettere g), h), i)];

al coordinamento formale delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare in materia di composizione del tribunale militare e della Corte militare d'appello, alloggi ASIR, dismissione degli alloggi di servizio e di altri beni immobili della Difesa, impugnazione dei decreti impositivi di limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della Difesa, attività addestrative e tutela dell'ambiente, collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, attribuzione dei gradi di vertice, autorità competenti a ordinare l'inchiesta forviale, composizione delle commissioni di disciplina, unità produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa in riferimento alle attribuzioni del DNAL e ai compiti della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica [lettere e),., i) m), n), o), p), q), r)].

Quanto all'articolo 4, ribadisce che ivi si opera la riconfigurazione della carica di Segretario generale della difesa, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (dirigenti della prima fascia dei ruoli delle pubbliche amministrazioni o, con contratto a tempo determinato, persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6 del medesimo articolo 19), con previsione di dipendenza e attribuzioni, queste ultime riferite alla sola area tecnico-amministrativa del Dicastero con esclusione delle precedenti funzioni di Direttore nazionale degli armamenti. Viene, altresì, confermata la possibilità per il Segretario generale di delegare competenze a un dirigente civile della Difesa oppure a un dirigente nominato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni [lettere a), b)].

Si provvede poi:

alla riconfigurazione degli organi di supporto del Segretario generale con la soppressione delle due cariche di Vice segretario generale della difesa e la conferma della sussistenza del Segretariato generale della difesa, per l'esercizio delle attribuzioni del Segretario generale della difesa [lettera c)];

all'inserimento nel codice dell'ordinamento militare del Capo 1V-bis — Registro nazionale delle imprese, per ragioni sistematiche [lettera ti)]

alla modifica della dipendenza del Commissario generale per le onoranze ai caduti dal Ministero della difesa, trasferita dal Ministro della difesa al Segretario generale della difesa [lettera].

Per i profili di quantificazione inerenti ad entrambi gli articoli in esame, afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in particolare, sottolinea che l'istituzione delle nuove cariche di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica, di Vice direttore nazionale degli armamenti e di Comandante logistico della difesa avviene ad invarianza di spesa complessiva, trovando compensazione nella riconfigurazione della carica di Segretario generale della difesa e nella soppressione delle due cariche di Vice Segretario generale della difesa attualmente previste, secondo quanto evidenziato nei grafici ivi riportati (Figure V e 4).

In termini analoghi, la costituzione della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica e delle relative strutture, alle quali sono attribuiti compiti riferiti alle funzioni logistiche e di Direttore nazionale degli armamenti attualmente esercitate dal Segretario generale della difesa, avviene ad invarianza di spesa complessiva trovando compensazione nella corrispondente riduzione delle strutture del Segretariato generale della difesa conseguente alla riconfigurazione della carica di Segretario generale come mostrano da sottostanti grafici (Figure 5 e 6 e 7-8, qui omesse) le disposizioni che modificano la dipendenza degli enti dell'area tecnico-industriale e del Commissario generale per le onoranze ai caduti hanno natura ordinamentale.

Evidenzia poi che le conseguenti misure organizzative potranno essere, pertanto, realizzate nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente in quanto la nuova architettura ordinativa:

non comporta incremento dei volumi organici di personale militare e di personale civile. In particolare, con riguardo alle strutture di livello dirigenziale del personale civile, il nuovo assetto organizzativo delle aree DNAL e SGD, come evidenziato nelle tabelle sottostanti (allegati A, B e C, qui omessi), risulta in linea con le dotazioni organiche di cui al D.P.C.M. 22 gennaio 2013 e al decreto del Ministro della difesa 16 dicembre 2015 (registrato alla Corte dei conti in data 21 gennaio 2016, foglio n. 89) di individuazione dei posti di funzione dei dirigenti civili della Difesa. Si soggiunge, altresì, che in alcun modo è previsto l'incremento del numero delle posizioni organiche dirigenziali riferite agli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

relativamente al reimpiego di personale militare e civile, non richiede trasferimenti di autorità ad altra sede permanente di servizio rispetto a quella attuale;

non si producono costi di riqualificazione ed adeguamento di eventuali strutture, in quanto vengono utilizzate le medesime infrastrutture ove attualmente sono allocati gli organi oggetto di riorganizzazione, prontamente disponibili all'uso.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che, relativamente alle norme contenute negli articoli 3 e 4, la RT certifica che le disposizioni ivi previste non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, occorre nondimeno formulare alcune richieste di chiarimenti.

In particolare, sull'articolo 3, in relazione alla istituzione delle nuove cariche di Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica e di Vice direttore nazionale degli armamenti e di Comandante logistico della difesa, avverrebbe ad invarianza di spesa, trovando compensazione nella riconfigurazione della carica già prevista di Segretario generale della difesa e nella soppressione delle due cariche di Vice Segretario generale della difesa, sarebbe opportuno chiarire come possa la riconfigurazione di una carica, anziché la sua soppressione compensare l'istituzione di una nuova carica. In ogni caso, la RT andrebbe integrata con la rappresentazione degli oneri medi annui attualmente sostenuti dall'Amministrazione della Difesa per le retribuzioni dei titolari dei rispettivi uffici, con l'indicazione dei relativi effetti indotti per l'erario e l'indicazione dei parametri adottati nella loro quantificazione.

Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di fare ricorso all'istituto del "fuori ruolo" dalle PA per l'attribuzione degli incarichi di Direttore nazionale degli armamenti e della logistica e di vice direttore nazionale degli armamenti e della logistica (articoli 31-bis e 31-quater, aggiunti al Codice dell'ordinamento militare dall'articolo 3, comma 1, lettera a), posto che la norma prevede che l'attivazione è espressamente correlata all'attivazione di un meccanismo di neutralizzazione finanziaria presso le amministrazioni di appartenenza, mediante l'indisponibilità di una numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario, va evidenziato che tale clausola riveste però, validità solo nei termini in cui i posti in questione fossero effettivamente "disponibili" in considerazione dei massimali vigenti alla luce dei vincoli poste alle procedure del turn over per il comparto di appartenenza.

Sull'articolo 4, in merito cioè alla costituzione della Direzione nazionale degli armamenti e della logistica e alle relative strutture, alle quali vengono attribuiti i compiti riferiti alle funzioni logistiche e di Direttore nazionale degli armamenti che sono ad oggi svolte dal Segretario generale della difesa, dal momento che ciò avverrebbe trovando compensazione, nella riduzione delle strutture del Segretariato generale della difesa conseguente alla riconfigurazione della carica di Segretario generale come mostrano i grafici annessi alla RT (Figure 5-6 e 7-8), ivi modificandosi altresì la dipendenza degli enti dell'area tecnico-industriale e del Commissario generale per le onoranze ai caduti, posto che la costituzione dei nuovi organismi e la soppressione di quelli analoghi già esistenti dovrebbe avvenire con carattere di contestualità, si rileva che la RT andrebbe comunque integrata con l'indicazione di una quadro puntuale delle risorse umane e strumentali interessate dal passaggio di funzioni, all'occorrenza accompagnate da un cronoprogramma che ne definisca la tempistica per ogni profilo del riordino interessato nel passaggio delle competenze.

In proposito, dal momento che la RT sottolinea che le conseguenti misure organizzative potranno essere realizzate solo nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali che sono già disponibili a legislazione vigente, andrebbe richiesto ogni elemento informativo in merito alla compatibilità dei nuovi uffici /organismi con la disponibilità degli spazi e degli ambienti disponibili negli immobili della difesa.

Ad ogni modo, non comportandosi con il riordino in esame effetti di incremento dei volumi organici di personale sia militare che civile, né riflessi nell'articolazione degli uffici dirigenziali - nemmeno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro - non ci sono osservazioni.

Articolo 5
(Comando della formazione interforze e polo per l'alta formazione e la ricerca)

L'articolo 5, comma 1, del disegno di legge in esame prevede in sintesi:

•istituzione del Comando della formazione interforze per l’esercizio delle funzioni di direzione unitaria della formazione della difesa e di comando della formazione interforze e della ricerca, le cui attività sono svolte dal Centro alti studi della Difesa (nuovo articolo 29-bis, inserito dalla lettera a);

•costituzione del polo per l’alta formazione e la ricerca, posto alle dipendenze del Centro alti studi della Difesa e costituito dall'Istituto alti studi della Difesa, l'Istituto superiore di stato maggiore interforze e il Centro militare di studi strategici (nuovo articolo 224-bis inserito dalla lettera e).

Inoltre, è inserita la menzione degli istituti di alta formazione degli ufficiali nell'elenco generale degli istituti di formazione (lettere b e c).

La lett. d) sostituisce l’articolo 224 del codice dell’ordinamento militare, riformulandolo in modo da prevedere i soli istituti di formazione superiore propri di ciascuna Forza armata (Scuola di applicazione e Istituito di studi militari dell’Esercito italiano, Istituto di studi militari marittimi, Istituto di scienze militari aeronautiche e Scuola ufficiali carabinieri).

Il comma 3 prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT ribadisce il contenuto delle disposizioni, in cui si prevedono le seguenti misure organizzative:

1) Comando della formazione interforze [(comma 1, lettera a)];

istituzione del Comando della formazione interforze per l'esercizio delle funzioni di direzione unitaria della formazione della difesa e di comando della formazione interforze e della ricerca;

dipendenza dal Capo di stato maggiore della difesa;

individuazione del Centro alti studi della difesa (CASD) quale struttura per lo svolgimento delle attività relative al Coniando della formazione interforze;

attribuzione al Comandante della formazione interforze anche dell'incarico di Presidente del. CASD;

2) Polo per l'alta formazione e la ricerca [(comma 1, lettere b), c), d) cd e)]:

costituzione del Polo per l'alta formazione e la ricerca;

dipendenza dal Centro alti studi della difesa (CASD);

composizione: Istituto alti studi della difesa (IASD), Istituto superiore di stato maggiore interforze (ESSMI) e Centro militare di studi strategici (CeMiSS).

Per i profili di quantificazione, la RT segnala poi sul Comando della formazione interforze, che le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sottolinea che la soluzione organizzativa adottata, identifica, sotto il profilo strutturale, il neoistituito Comando della formazione interforze con l'esistente Centro alti studi della difesa - ente interforze dipendente dal Capo di stato maggiore della difesa (art. 93 del d.P.R. n. 90 del 2010) mediante attribuzione al Comandante della formazione interforze anche dell'incarico di Presidente del CASD, senza costituire nuovi organismi, assicurando, assicurando la neutralità finanziaria dell'intervento, atteso che:

non comporta incremento dei volumi organici di personale militare e di personale civile;

relativamente al reimpiego di personale militare e civile, non richiede trasferimenti di autorità ad altra sede permanente di servizio rispetto a quella attuale;

non si producono costi di riqualificazione ed adeguamento di eventuali nuove strutture, in quanto vengono utilizzate le medesime infrastrutture ove attualmente è allocato il CASD, prontamente disponibili al l'uso.

Pertanto la RT certifica che per il Polo per l'alta formazione e la ricerca, che le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, aggiunge che la soluzione organizzativa adottata, che pone il Polo per l'alta formazione e la ricerca alle dipendenze del Centro alti studi della difesa, da cui già attualmente dipendono gli istituiti che lo compongono - IASD, ISSMI e CeMiSS, (art. 93 del d.P.R. n. 90 del 2010) - non costituisce nuovi organismi, assicurando la neutralità finanziaria dell'intervento, atteso che:

non comporta un incremento dei volumi organici di personale militare e di personale civile;

relativamente al reimpiego del medesimo personale militare e civile, non richiede trasferimenti di autorità ad altra sede permanente di servizio rispetto a quella attuale;

non si producono costi di riqualificazione ed adeguamento di eventuali nuove strutture, in quanto vengono utilizzate le medesime infrastrutture ove attualmente è allocato il CASD, prontamente disponibili all'uso.

In definitiva, assicura che le misure organizzative previste dalle disposizioni in esame potranno essere realizzate tutte nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e consentiranno, in virtù della direzione unitaria della formazione così realizzata, un più efficiente impiego delle risorse.

Al riguardo, nel presupposto che il riordino funditus della formazione delle forze armate potrà trovare realizzazione nel limite delle risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente, consentendo un più efficiente impiego delle risorse, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, si rammenta che l'apposizione di una clausola di invarianza dovrebbe sempre accompagnarsi ad una RT recante la dettagliata illustrazione dei dati e degli elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come peraltro espressamente previsto dall'articolo 17, comma 6-bis della legge di contabilità, non disgiunte da valutazioni in merito all'impatto del riordino a valere delle medesime risorse.

Articolo 6
(Ispettorato generale della sanità militare)

Il comma 1, alla lett. a), novellando l’articolo 188 del codice dell’ordinamento militare, introduce le seguenti modifiche:

•vengono individuati quali organi centrali della sanità militare esclusivamente l’Ispettorato generale della sanità militare e il Collegio medico-legale (attualmente sono annoverati come organi centrali anche gli organi direttivi individuati da ciascuna Forza armata);

•viene riconosciuta all’Ispettorato della sanità militare la funzione di organo di consulenza del Capo di stato maggiore della Difesa in materia sanitaria;

•l’Ispettorato generale della sanità militare viene posto alle dirette dipendenze del Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica e connotato come vertice sanitario interforze (attualmente l’Ispettorato generale della sanità militare è collocato alle dipendenze del Sottocapo di stato maggiore della Difesa, precedentemente era stato collocato alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Difesa);

•viene attribuito all’Ispettorato generale della sanità militare il potere di emanare (tale potere è ora esercitato dal Capo di Stato maggiore della Difesa) disposizioni tecniche attuative relative ai servizi di sanità operativa demandati alle singole Forze armate; a tali disposizioni devono dare attuazione gli organi direttivi di Forza armata, che devono occuparsi dell’organizzazione e del coordinamento delle attività dei servizi di sanità operativa che sono di competenza degli enti sanitari di ciascuna Forza armata;

•l’Ispettorato generale della sanità militare assume il ruolo di organo ispettivo per le attività sanitarie delle Forze armate ed è responsabile per l’implementazione delle norme nazionali in materia di sanità.

La lett. b), in ragione delle nuove competenze e della struttura dell’Ispettorato come vertice sanitario interforze, modifica l’articolo 191 del codice dell’ordinamento militare, ridefinendo le attribuzioni e la struttura degli organi direttivi della sanità di ciascuna Forza armata.

La lett. c) attribuisce la definizione della competenza territoriale delle Commissioni mediche di prima e di seconda istanza al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica (attualmente la competenza territoriale delle suddette Commissioni è definita dal Capo di stato maggiore della Difesa).

La lett. d) attribuisce la definizione della struttura ordinativa organica della Commissione medica interforze di seconda istanza all’Ispettorato generale della sanità militare (attualmente la struttura ordinativa organica della Commissione medica interforze di seconda istanza è definita dallo Stato maggiore della Difesa).

La lett. e) pone alle dirette dipendenze dell’Ispettorato generale della sanità militare il Policlinico militare di Roma, i Centri ospedalieri militari e i Dipartimenti militari di medicina legale. L’organizzazione delle citate strutture sanitarie interforze è rimessa al Capo di stato maggiore della Difesa, al fine di assicurare la connotazione interforze del personale che vi presta servizio. Il comma 1 prevede che al fine di assicurare la gestione unitaria della Sanità militare interforze in un'ottica di ottimizzazione dell'esercizio delle funzioni e di razionalizzazione delle relative strutture, al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il comma 2 stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT ribadisce che il dispositivo prevede la riconfigurazione dell'Ispettorato generale della sanità militare (IGESAN), quale vertice sanitario interforze con previsione delle relative competenze, nei seguenti termini [lettere a), d), e)]:

dipendenza dal Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica; dipendenza da IGESAN dei Policlinico militare di Roma, dei centri ospedalieri militari e dei dipartimenti militari di medicina legale;

ridefinizione delle attribuzioni degli organi direttivi della sanità di ciascuna Forza armata [lettera b);

attribuzione al Direttore nazionale degli armamenti e responsabile per la logistica della definizione della competenza territoriale delle Commissioni mediche di prima e di seconda istanza [lettera c)].

Per i profili di quantificazione, la RT certifica che le disposizioni, avendo natura ordinamentale in quanto definiscono competenze e dipendenze, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nel presupposto che il riordino della funzione sanitaria nelle forze armate potrà trovare realizzazione nell'esclusivo limite delle risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente, consentendo un più efficiente impiego delle risorse, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, si evidenzia che la mera apposizione di una clausola di invarianza non è di per sé garanzia dell'assenza di nuovi e maggiori oneri, atteso che essa dovrebbe a tal fine sempre accompagnarsi ad una RT recante la puntuale illustrazione dei dati e degli elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come peraltro espressamente previsto dall'articolo 17, comma 6-bis della legge di contabilità, non disgiunta da valutazioni in merito all'impatto del riordino a valere delle medesime risorse già previste dalla legislazione vigente.

Articolo 7
(Revisione delle commissioni per l'avanzamento degli ufficiali con grado dirigenziale)

L'articolo 7, comma 1, del disegno di legge in esame prevede interventi di revisione delle commissioni per l’avanzamento degli ufficiali con grado dirigenziale. In particolare, al comma 1, le lettere da a) ad h) prevedono disposizioni intese a razionalizzare, in senso riduttivo, nell’ottica del perseguimento di una maggiore integrazione interforze dello strumento militare, l’assetto strutturale delle commissioni che esprimono i giudizi per l’avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate con grado dirigenziale, rimodulandone la competenza.

In dettaglio, la lett. d), che reca novella all'art. 1036 del Codice, comporta la riduzione del numero delle commissioni di vertice (attualmente quattro, una per ciascuna Forza armata) mediante unificazione in una commissione unica interforze, caratterizzata dalla compresenza dei vertici dell’area interforze e dei vertici della Forza armata di appartenenza del valutando; viene disciplinata la composizione e viene stabilito chi debba essere consultato.

La lett. b), numero 1, mediante novella al'art. 1034, amplia la competenza della commissione unica interforze estendendola ai generali di brigata e gradi corrispondenti (attualmente la competenza delle commissioni di vertice è limitata alla valutazione dei generali di divisione e gradi corrispondenti).

Conseguentemente, la lett. b), numero 2 modifica la competenza delle commissioni superiori di avanzamento (attualmente riferita alla valutazione degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e gradi corrispondenti), con limitazione ai gradi di tenente colonnello e colonnello e gradi corrispondenti.

La lett. e) modifica l'art. 1041 del codice dell'ordinamento militare; conferma la composizione delle commissioni superiori di avanzamento, previste per ciascuna Forza armata, rispettivamente, dagli articoli 1037, 1038, 1039 e 1040 del codice dell’ordinamento militare; si ricorda tuttavia che il Segretario generale, in quanto civile, non partecipa più come componente a tale commissione.

In ragione dell’istituzione della Commissione unica interforze e del mutato assetto delle competenze delle commissioni superiori di avanzamento, le lett. a), c), f) e h) apportano, rispettivamente, le conseguenti modificazioni agli articoli 165 (Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego), 1035 (Norme procedurali), 1061 (Avanzamento per meriti eccezionali degli ufficiali) e 1069 (Cancellazione dai quadri per gli ufficiali) del codice dell’ordinamento militare.

La lett g) attribuisce al Ministro della difesa la facoltà di nominare una commissione consultiva di cui avvalersi ai fini dell’approvazione degli elenchi degli ufficiali idonei e non idonei all’avanzamento e delle graduatorie di merito, stilati dalle commissioni di avanzamento, nonché per l’esercizio della facoltà che gli consente di apportare, in tali elenchi e graduatorie, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell’interesse dell’amministrazione, previsti dall’articolo 1064, comma 1, del codice dell’ordinamento militare.

Il comma 2 afferma che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT ribadisce il contenuto delle disposizioni, che prevedono le seguenti misure di intervento:

riduzione del numero delle commissioni di vertice - attualmente quattro, una per ciascuna Forza armata - mediante unificazione in una commissione unica interforze, caratterizzata dalla compresenza dei vertici dell'area interforze e dei vertici della Forza armata di appartenenza del valutando (lettera-d);

ampliamento della relativa competenza - attualmente limitata alla valutazione dei generali di divisione e gradi corrispondenti — con estensione ai generali di brigata e gradi corrispondenti [lettera b), numero 1)];

conferma del numero e della composizione delle commissioni superiori di avanzamento, una per ciascuna Forza armata [lettera e)];

modifica della competenza delle commissioni superiori di avanzamento - attualmente riferita alla valutazione degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e gradi corrispondenti — con limitazione ai gradi di tenente colonnello e colonnello e gradi corrispondenti [lettera b), numero 2)];

facoltà del Ministro di nominare una commissione consultiva di cui avvalersi ai fini dell'approvazione degli elenchi degli ufficiali idonei e non idonei all'avanzamento e delle graduatorie di merito, stilati dalle commissioni di avanzamento [lettera g)];

coordinamento formale delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare in materia di attribuzioni del Comandante generale, norme procedurali relative alle commissioni di avanzamento, avanzamento per meriti eccezionali degli ufficiali, cancellazione dai quadri per gli ufficiali [lettere a), c), J) e h)].

In merito ai profili di quantificazione degli effetti finanziari, certifica che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le misure ivi previste, infatti, incidono in senso riduttivo sul numero delle commissioni che esprimono i giudizi per l'avanzamento dei dirigenti militari, istituendo una commissione unica interforze, in luogo delle quattro commissioni di vertice attualmente previste.

Parimenti, è confermata l'invarianza della spesa in riferimento alle disposizioni relative alle commissioni superiori di avanzamento, restandone inalterati il numero e la composizione (artt.1037, 1038, 1039 e 1040 del codice dell'ordinamento militare).

Con riguardo alla commissione consultiva eventualmente nominata dal Ministro della difesa, l'invarianza della spesa è assicurata dalla previsione che i relativi membri siano individuati ai sensi dell'articolo 984-bis del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede lo svolgimento a titolo gratuito di finzioni di alta consulenza presso il Ministero della difesa da parte di ufficiali in congedo che abbiano prestato almeno dieci anni di servizio militare senza demerito e siano transitati, a seguito di concorso pubblico, nei ruoli dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato, senza collocamento in fuori ruolo e previa autorizzazione dell'organo di autogoverno.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che le norme in esame provvedono in primis alla riduzione, in un'unica commissione interforze, rispetto alle quattro commissioni attuali, preposte alla formulazione dei giudizi per l'avanzamento dei dirigenti militari (ovvero dal grado di colonnello in su), appare evidente che il riordino presenta ipotizzabili effetti di risparmio, di cui però andrebbero quantificata la misura, mentre invece per i lavori ed il funzionamento di detta commissione unificata, appare ipotizzabile possa emergere un maggior fabbisogno - in termini di supporto per il suo funzionamento - a ragione del carico di lavoro cumulato, rispetto alle quattro commissioni previste dall'ordinamento vigente.

Con specifico riguardo alla prevista commissione consultiva che potrà eventualmente nominata dal Ministro della difesa, posto che l'invarianza della spesa risulta assicurata dalla previsione che i relativi membri dovranno essere individuati ai sensi dell'articolo 984-bis del codice dell'ordinamento militare, per cui è già previsto lo svolgimento a titolo gratuito, andrebbe solo confermato che l'istituzione del detto organo possa avvenire nel rispetto della assoluta invarianza d'oneri, non essendo previsti per la partecipazione ai lavori della commissione nemmeno indennizzi o rimborsi spese a carico dell'Amministrazione della Difesa.

Capo II
Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze Armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze Armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

Articolo 8
(Delega al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, per le funzioni di direzione politica, di direzione strategico-militare, di generazione e approntamento delle forze, di impiego delle forze e di supporto alle medesime, misure di ridefinizione della catena di comando e controllo assicurando, per ciascuna funzione:

1) la direzione unitaria, salvaguardando le specificità di ogni Forza armata anche attraverso l'istituzione di organi collegiali consultivi al vertice dell'organizzazione;

2) la riduzione dei livelli gerarchici e l'unificazione delle competenze eliminando ogni duplicazione, prevedendo una marcata standardizzazione organizzativa degli stati maggiori e accorpando le unità e le strutture che svolgono le medesime funzioni;

b) prevedere misure di valorizzazione della responsabilità affidata, nell'ambito della funzione di direzione strategico-militare, al Capo di stato maggiore della difesa, quale organo tecnico-militare di vertice, nella pianificazione operativa e nell'impiego delle forze in operazioni, anche nei casi in cui è necessaria una sola componente, assicurando il principio dell'unicità di comando, anche ricorrendo all'istituto della delega;

c) prevedere misure di valorizzazione delle funzioni dei Capi di stato maggiore delle Forze armate e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, nella generazione e nell'approntamento delle forze terrestri, navali e aerospaziali, anche incentivando iniziative e forme di custodia e promozione di valori, specificità e professionalità e regolandone il ruolo di consulenza a livello strategico-militare nelle fasi di concezione e condotta delle operazioni;

d) prevedere misure organizzative e ordinative volte a consentire, nel rispetto degli specifici domini di azione di ciascuna componente, l'effettiva integrazione in senso interforze delle capacità operative delle Forze armate, attraverso l'eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali, la razionalizzazione e rimodulazione in riduzione, ove possibile, dei livelli gerarchici e organizzativi, la semplificazione delle procedure;

e) prevedere le misure necessarie a elevare i livelli di integrazione delle capacità operative nazionali con quelle delle forze delle organizzazioni internazionali di riferimento e della migliore interoperabilità con quelle degli alleati, individuando e predisponendo adeguati assetti e risorse che consentano il comando di forze multinazionali operanti in coalizione nei vari domini nelle aree di gravitazione principale e, al di fuori di esse, l'allestimento di forze specializzate e integrabili nei dispositivi multinazionali, nonché potenziando le capacità di prevenzione dei conflitti, rafforzamento delle istituzioni, stabilizzazione post conflittuale e addestramento delle locali forze di sicurezza;

f) prevedere misure volte a realizzare un sistema di gestione dei livelli di prontezza e approntamento delle forze che, tenuto conto del quadro strategico internazionale e delle risorse finanziarie disponibili, risponda a criteri di utilizzabilità, proiettabilità, integrabilità e sostenibilità;

g) prevedere ulteriori misure organizzative e ordinative intese a realizzare il massimo livello di accorpamento e integrazione dei comandi territoriali delle Forze armate, sia con riguardo a sedimi, infrastrutture e strutture demaniali, sia con riguardo alle funzioni in materia di arruolamento del personale, di misure intese ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare congedato senza demerito, nonché di diffusione delle informazioni sulle attività istituzionali della Difesa, preservando in ogni caso il raccordo con le comunità e gli enti territoriali e locali, onde assicurare i concorsi necessari in caso di calamità e garantire la corretta gestione delle forze di riserva;

h) prevedere misure di semplificazione organizzativa intese a realizzare l'accorpamento, l'integrazione e l'unitarietà di dipendenza dei comandi con funzioni di supporto logistico-territoriale;

i) prevedere misure di revisione dell'assetto organizzativo e funzionale della sanità militare secondo criteri interforze;

l) razionalizzare la disciplina degli alloggi di servizio e la loro dotazione, in funzione dell'avvenuto processo di riorganizzazione delle Forze armate, preservando e contemperando le esigenze operative dello strumento militare con quelle di mobilità e reperibilità del personale militare e civile della Difesa.

La RT afferma, in riferimento alle disposizioni di delega in esame, come per quelle di cui agli articoli 9 e 10, evidenzia che, per la complessità della materia trattata, non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai conseguenti decreti legislativi. Ragion per cui, rileva che una quantificazione degli stessi potrà essere effettuata, in linea con quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

Sulla delega in esame ribadisce che il dispositivo provvede al conferimento della delega per la revisione del modello operativo delle Forze armate, al fine di ridefinire, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, la catena di coniando e controllo per ciascuna delle funzioni strategiche della Difesa, nonché di realizzare un'effettiva integrazione interforze e una marcata standardizzazione organizzativa e d'impiego delle Forze armate nella prospettiva di elevarne i livelli di capacità ad operare in contesti multinazionali complessi anche ad elevata intensità nonché in vista delle future esigenze di ulteriore collaborazione nel campo della sicurezza e difesa comune europea, mediante:

misure di riorganizzazione delle funzioni (direzione politica; direzione strategico-militare, generazione e preparazione delle forze, impiego delle forze, supporto alle forze), assicurando:

la riduzione dei livelli gerarchici, l'unificazione delle competenze e la standardizzazione organizzativa degli stati maggiori, eliminando ogni duplicazione con conseguente accorpamento di unità e strutture [(lettera a)];

misure di valorizzazione della responsabilità affidata, nell'ambito della funzione di direzione strategico-militare, al Capo di stato maggiore della difesa [(lettera b)];

misure di valorizzazione delle funzioni dei Capi di stato maggiore delle Forze annate e del Comandante generale dell'Anna dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, nella generazione e nell'approntamento delle forze terrestri, navali e aerospaziali [(lettera c)];

misure organizzative e ordinative volte a consentire l'effettiva integrazione in senso interforze delle capacità operative delle Forze armate [(lettera d)];

misure volte ad elevare i livelli di integrazione e di interoperabilità delle capacità operative nazionali con quelle delle forze alleate e delle organizzazioni internazionali di riferimento [(lettera e)];

misure dirette a realizzare un sistema di gestione dei livelli di prontezza e approntamento delle forze che risponda a criteri di utilizzabilità, proiettabilità, integrabilità e sostenibilità [(lettera f)];

misure organizzative e ordinative intese a realizzare il massimo livello di accorpamento e integrazione dei comandi territoriali delle Forze armate [(lettera g)];

misure di semplificazione organizzativa intese a realizzare l'accorpamento, l'integrazione e l'unitarietà di dipendenza dei comandi con funzioni di supporto logistico-territoriale [(lettera h)],

misure di revisione dell'assetto organizzativo e funzionale della sanità militare secondo criteri interforze [(lettera i];

misure di razionalizzazione della disciplina degli alloggi di servizio e della loro dotazione, in funzione dell'avvenuto processo di riorganizzazione delle Forze armate, preservando e contemperando le esigenze operative dello strumento militare con quelle di mobilità e reperibilità del personale militare e civile della Difesa [(lettera 1)].

Al riguardo, preliminarmente si ricorda che ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità nell'ambito dell'esame dei provvedimenti di delega, deve normalmente provvedersi nella medesima sede allo scrutinio dei profili finanziari, ivi dovendo le RT di accompagnamento al ddl contenere l'illustrazione dei profili di quantificazione e di copertura degli oneri che scaturiscono dal provvedimento. Ciò detto, a meno che per la "complessità della materia trattata", non sia materialmente possibile procedere ex ante alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, nel qual caso la quantificazione degli stessi, è rinviata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, nella cui sede di esame si rende possibile da parte delle commissioni parlamentari formulare osservazioni e rilievi.

Nel caso in esame, sembrerebbe necessaria sin d'ora l'acquisizione degli elementi informativi aggiuntivi, che sono necessari a porre in chiaro, sia pure solo in linea di massima, gli effetti che si profilano sul grado di operatività dello strumento militare, rispetto alle esigenze che verranno di volta in volta stabilite dal Parlamento nel campo della sicurezza e difesa in contesti multinazionali.

In particolare, quanto alla prevista ridefinizione della catena di comando e controllo, in relazione alle esigenze di approntamento e di supporto all'impiego al dispositivo militare (lettera a), ulteriori elementi di riflessione andrebbero richiesti in merito alla prevista istituzione di non meglio definiti "organi collegiali" con funzioni consultive (n.1) con il vertice della catena di comando, nell'ambito di una marcata standardizzazione degli stati maggiori di Forza Armata e l'accorpamento di strutture e organismi che ad oggi svolgono le medesime funzioni nell'ambito delle FFAA..

Inoltre, anche riguardo alla lettera b) del dispositivo di delega in esame, andrebbero richiesti elementi conoscitivi più dettagliati in merito alle ivi previste e non meglio precisate "misure di valorizzazione" che si intende adottare nei confronti del Capo di Stato maggiore della Difesa, relativamente all'approntamento di dispositivi militari che rendano necessario anche l'impiego di una sola componente operativa di FF.AA..

In termini analoghi, elementi conoscitivi più approfonditi andrebbero altresì richiesti anche circa le previste "misure di valorizzazione" (lettera c)) in relazione alle funzioni di Capo di stato maggiore e di vertice delle singole Forze Armate (ivi compresa, pertanto, l'Arma dei carabinieri), in particolare, relativamente al ruolo di "consulenza" che verrebbero ad assolvere i medesimi, a livello strategico militare, nelle fasi di condotta delle operazioni sotto l'egida del CSM della Difesa.

Anche sui profili di riordino indicati alla lettera d), sembrerebbe poi utile l'acquisizione sin d'ora dei profili di criticità esistenti in ordine a duplicazioni organizzative e funzionali di cui è previsto il superamento, sempre in un'ottica di implementazione della capacità operativa in senso interforze delle FF.AA.

Elementi conoscitivi più dettagliati andrebbero quindi richiesti relativamente al previsto adeguamento di "assetti e risorse" (lettera e)) che sarebbero indispensabili ad assicurare il comando di forze multinazionali operanti in coalizione, anche attraverso il potenziamento delle capacità di prevenzione dei conflitti, tramite il "rafforzamento" delle istituzioni e l'addestramento delle forze di sicurezza "locali".

Parimenti, andrebbero sin d'ora chiariti i "sistemi di gestione" da approntare (lettera f)) al fine di assicurare la prontezza del dispositivo rispetto alle esigenze del quadro internazionale, posto che tale attività dovrà essere espressamente perseguita tenendo conto comunque delle sole risorse finanziarie "disponibili".

Quanto alla lettera g), tenuto conto anche dell'insostituibile funzione assolta dalle FFAA nel soccorso in occasioni di eventi emergenziali e calamità naturali verificatesi nel territorio nazionale in affiancamento alle altre Amministrazioni competenti, andrebbero altresì richieste informazioni in merito alle "ulteriori" misure organizzative che sono previste al fine di implementare i meccanismi di arruolamento, anche con la previsione di misure non meglio definite di "agevolazione" di reinserimento del personale militare congedato senza demerito, nonché volte a favorire il migliore raccordo dei comandi delle FF.AA. con gli enti e le comunità locali.

Elementi aggiuntivi di riflessione andrebbero infine richiesti anche in merito alle misure di cui si prevede l'approntamento in attuazione delle lettere h) (accorpamento strutture logistiche territoriali); i) (accorpamento secondo criteri interforze strutture della Sanità militare; l) (nuova regolamentazione degli alloggi di servizio nell'ottica di assicurare le esigenze operative, in termini di mobilità e reperibilità del personale civile e militare della Difesa).

Articolo 9
(Delega al Governo per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate)

Il comma 1 stabilisce che al fine di rimodulare il modello professionale delle Forze armate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché di favorire una maggiore efficacia operativa ed efficienza di impiego del personale militare, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ferma restando l'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, fissata a 150.000 unità dall'articolo 798 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da conseguire nei termini e secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, e ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 8, e 26 aprile 2016, n. 91, prevedere una successiva rimodulazione del modello professionale di cui all'articolo 798-bis del citato codice dell'ordinamento militare, che assicuri l'abbassamento della fascia di età media dei militari in servizio. A tal fine:

1) rimodulare la ripartizione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 798-bis del citato codice dell'ordinamento militare, da conseguire a decorrere dal 1° gennaio 2035 ovvero dal diverso termine stabilito con le medesime modalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, prevedendo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la graduale sostituzione di un contingente di personale in servizio permanente con un corrispondente contingente di personale in servizio a tempo determinato, da stabilire in misura comunque non superiore al 50 per cento delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798 del citato codice dell'ordinamento militare;

2) coordinare il periodo transitorio relativo alla progressiva rimodulazione della ripartizione delle dotazioni organiche, di cui al numero 1) della presente lettera, con quello riferito al progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798 del citato codice dell'ordinamento militare, applicando le medesime disposizioni transitorie in materia di graduale riduzione degli organici, da adeguare in relazione al termine di cui al medesimo numero 1) della presente lettera;

3) prevedere l'abbassamento dell'età massima per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo dei volontari a 22 anni compiuti e predisporre un sistema modulare di ferme per il personale volontario, complessivamente non superiore a sette anni, in modo da consentire un primo periodo di servizio, di durata predeterminata, il cui completamento permetta l'accesso alle misure intese ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro, e un'eventuale seconda e ultima rafferma, anch'essa predeterminata, cui non conseguano agevolazioni ulteriori;

4) realizzare un sistema normativo organico inteso ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare, organizzato secondo criteri di tutela crescente e comprensivo di misure differenziate in ragione della destinazione all'impiego pubblico o privato, mediante interventi di razionalizzazione e miglioramento delle disposizioni vigenti, nonché l'introduzione di ulteriori misure, comprese quelle consistenti nella formazione professionale indirizzata al reinserimento attraverso la costruzione di uno specifico curriculum professionale militare e la realizzazione di un registro informatico delle capacità acquisite durante il servizio, diretto a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) modificare il sistema di avanzamento degli ufficiali ai gradi di generale di divisione e generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti, prevedendone l'attribuzione in funzione della necessità di ricoprire specifici incarichi individuati dal Capo di stato maggiore della difesa e approvati dal Ministro della difesa, nel limite delle dotazioni organiche di cui agli articoli 809-bis, 812-bis e 818-bis del citato codice dell'ordinamento militare;

c) prevedere misure di revisione del quadro giuridico in materia di impiego in ambito interforze, internazionale e presso altri dicasteri del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri in relazione ai compiti militari, ispirate a principi di gestione unitaria e coordinata delle risorse umane, che assicurino altresì l'adeguata selezione del personale sulla base di procedure comparative e la durata prefissata degli incarichi, secondo criteri uniformi da stabilire con decreto del Ministro della difesa.

La RT segnala che la norma conferisce la delega per la rimodulazione del modello professionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e in materia di personale militare.

In riferimento alla rimodulazione del modello professionale [(lettera a)] dovrà essere assicurato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'abbassamento della fascia di età media dei militari in servizio, ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate a 150.000 unità dall'articolo 798 del codice dell'ordinamento militare, da conseguire nei termini e secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, e ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 8, e 26 aprile 2016, n. 91.

A tal fine sono stabiliti i seguenti principi e criteri direttivi:

prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la graduale sostituzione di un contingente di personale in servizio permanente con un corrispondente contingente di personale in servizio a tempo determinato fino al conseguimento di un limite massimo comunque non superiore al cinquanta per cento delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798 del codice dell'ordinamento militare. In particolare, la rimodulazione in parola parte dalla ripartizione delle dotazioni organiche delle Forze armate stabilita dal citato articolo 798-bis del codice dell'ordinamento militare, che prevede, su un organico di 150.000 unità, 34.700 unità a tempo determinato, pari al 23,13% dell'entità complessiva degli organici. Stabilito di raggiungere detta ripartizione organica al 1° gennaio 2025 e considerato, a partire da detta data, un naturale esodo del personale pari al 2% annuo (3.000 unità), è possibile ipotizzare che entro l'anno 2035 possa essere conseguita la graduale sostituzione di 30.000 unità a tempo indeterminato con altrettanto personale a tempo determinato. In tale ipotesi, senza alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica, il personale a tempo determinato delle Forze armate passerebbe a circa 64.700 unità, pari al 43,13% del totale generale degli organici (150.000 unità), nel rispetto del limite massimo stabilito dal criterio di delega. È comunque prevista una clausola di salvaguardia che consente lo slittamento di tale termine in relazione alla completa attuazione della citata legge n. 244 del 2012 e dei discendenti decreti legislativi, secondo le medesime modalità previste da tale legge (art. 5, comma 2) [(lettera a), numero 1)];

coordinare il periodo transitorio relativo alla progressiva rimodulazione della ripartizione delle dotazioni organiche di cui al numero 1) con quello riferito al progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798 del codice dell'ordinamento militare; [(lettera a), numero 2)];

prevedere l'abbassamento dell'età massima per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo dei volontari a 22 anni compiuti e predispone un sistema modulare di ferme per il personale volontario, che preveda un periodo di ferma iniziale e una successiva unica rafferma, con permanenza in servizio complessivamente non superiore a sette anni [(lettera a), numero 3)];

realizzare un sistema normativa organico inteso ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare, mediante interventi di razionalizzazione delle misure vigenti e introduzione dì nuovi strumenti [(lettera a), numero 4)].

Gli ambiti di intervento relativi al personale militare riguardano:

la modifica del sistema di avanzamento degli ufficiali in riferimento ai gradi di generale di divisione e generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti, attualmente caratterizzato dall'attribuzione annuale delle promozioni a scelta in misura tabellare e dall'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri (artt. 1071 e 906 del codice dell'ordinamento militare) a garanzia del rispetto dei limiti organici (cd. avanzamento normalizzato). Il nuovo sistema dovrà collegare l'attribuzione di tali gradi in funzione della necessità di ricoprire precisi incarichi proposti dal Capo di stato maggiore della difesa e approvati dal Ministro della difesa, nel limite delle dotazioni organiche di cui agli articoli 809-bis, 812-bis e 818-bis del codice dell'ordinamento militare [lettera b)];

la revisione del quadro giuridico in materia di impiego in ambito interforze, internazionale e presso altri dicasteri del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri in relazione ai compiti militari. Al riguardo, è prevista la definizione di misure ispirate a principi dì gestione unitaria e coordinata delle risorse umane, che assicurino altresì l'adeguata selezione del personale sulla base di procedure comparative e la durata prefissata degli incarichi, secondo criteri uniformi da stabilire con decreto del Ministro della difesa. [lettera e)].

Al riguardo, relativamente alla lettera a) numero 1), andrebbero richieste conferme in merito all'effettivo grado di prudenzialità del tasso di turn over annuale del 2 per cento considerato dalla RT atteso che da una sua riduzione o aumento conseguirebbero sensibili modifiche al termine previsto nella ricomposizione del modello verso una più elevata componente di personale a tempo determinato.

Ad ogni modo, anche in relazione alla clausola di salvaguardia ivi citata, che consentirebbe lo slittamento di tale termine in relazione alla completa attuazione della citata legge n. 244 del 2012 e dei discendenti decreti legislativi, (art. 5, comma 2), andrebbe confermato che da tale eventuale differimento non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione delle modifiche all'assetto "operativo" delle Forze Armate, che intervengono con il provvedimento in esame, da cui andrebbero chiariti i riflessi in termini di dotazione complessiva di personale militare delle FFAA., permanente e a tempo determinato.

Con riferimento al numero 3 della lettera a), andrebbe sin d'ora chiarito se l'abbassamento dell'età massima per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo dei volontari a 22 anni compiuti, e la predisposizione di un sistema modulare di ferme per il personale volontario, incardinato su di un periodo di ferma iniziale e una successiva "unica" rafferma, con permanenza in servizio complessivamente non superiore a sette anni risulti di fatto compatibile con l'obiettivo di assicurare l'incremento della dotazione del personale a tempo determinato delle FFAA di 30.000 unità entro il 2035.

In relazione al numero 4) della lettera a) del dispositivo, si rileva la potenziale onerosità dell'introduzione di misure di formazione professionale nonché della realizzazione di un registro informatico delle capacità acquisite. Andrebbero pertanto fornite almeno indicazioni di massima sulla quantificazione degli oneri e sulle risorse che saranno utilizzate per tali scopi.

Inoltre, andrebbero chiarite le iniziative normative di cui si prevede l'approvazione, che saranno volte ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare, nonché ragguagli in merito alla sovrapposizione di tale delega con quella già prevista all'articolo 8, comma 1, lettera g).

In merito alla lettera c), andrebbero chiariti i profili di revisione del quadro giuridico in materia di impiego in ambito interforze, internazionale e presso altri dicasteri del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri in relazione ai compiti militari, dal momento che la RT si limita a riferire che la stessa è volta alla gestione unitaria e coordinata delle risorse umane, che assicurino altresì l'adeguata selezione del personale e la durata prestabilita degli incarichi.

Articolo 10
(Delega al Governo per la riorganizzazione del sistema della formazione)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, nell'esercizio della direzione unitaria della formazione e del comando unitario della formazione interforze, siano salvaguardate le peculiarità formative che rappresentano il patrimonio di professionalità delle singole Forze armate, mantenendo a ciascuna di esse la responsabilità della definizione delle relative dottrine ed esigenze formative e dei necessari percorsi di crescita tecnico-professionale;

b) prevedere che alle accademie militari sia mantenuto l'affidamento della formazione tecnico-professionale e caratteriale iniziale degli ufficiali in riferimento a ciascuna Forza armata;

c) prevedere l'unificazione e razionalizzazione delle scuole e dei centri che svolgono attività formativo-addestrative specialistiche e tecniche di tipo similare, accentrandoli sulla base delle capacità possedute e della competenza specifica per materia;

d) prevedere l'adozione di un sistema unitario di formazione permanente, adeguato alle esigenze specifiche delle diverse professionalità, articolando i percorsi formativi in modo che siano armonizzati a livello nazionale e rispondenti agli standard internazionali, nell'ottica del perseguimento di una marcata integrazione interforze dello strumento militare, necessaria per operare con efficacia ed efficienza all'interno di sistemi integrati multinazionali, anche nella prospettiva di una politica di difesa e sicurezza comune dell'Unione europea;

e) prevedere:

1) specifici percorsi formativi per il personale destinato agli incarichi internazionali di rappresentanza di maggior rilievo e per il personale impiegato presso le articolazioni della Difesa con competenza in materia di acquisizione degli equipaggiamenti delle Forze armate;

2) percorsi di formazione, aggiornamento e informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di igiene degli alimenti, di tutela ambientale e tecnico-specialistica per la sicurezza degli impianti e delle attrezzature;

f) agevolare la partecipazione del personale militare ad attività di formazione all'estero, con piena valorizzazione e riconoscimento in ambito nazionale;

g) ampliare l'offerta formativa e addestrativa sul territorio nazionale a favore del personale appartenente alle forze armate di Paesi con i quali sussistono rapporti di alleanza o cooperazione;

h) prevedere l'accesso del personale civile ai percorsi formativi militari che presentino una comune matrice in relazione alle competenze da acquisire, in un'ottica di valorizzazione e pieno impiego delle professionalità possedute e in previsione di un’elevata integrazione organizzativa delle attività di formazione;

i) prevedere percorsi di formazione a favore di tutto il personale, in particolare per quello in servizio a tempo determinato, nonché di studenti universitari e tecnici specialistici, tesi ad acquisire professionalità militari specifiche, con particolare riguardo all'impiego in ambienti difficili, e competenze spendibili in altri contesti lavorativi, anche tramite il coinvolgimento di strutture aziendali esterne, al fine di assicurare pari opportunità di lavoro e di carriera, nonché misure intese al riconoscimento dei titoli conseguiti durante il servizio e alla valorizzazione delle esperienze lavorative maturate.

La RT ribadisce che la norma conferisce la delega per la riorganizzazione del sistema della formazione al fine di realizzare, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, un sistema della formazione armonico, sinergico e senza duplicazioni, inteso a sviluppare e valorizzare le capacità professionali del personale militare e civile del Ministero della difesa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

esercizio della direzione unitaria della formazione e del comando unitario della formazione interforze salvaguardando le peculiarità formative delle singole Forze armate [(lettera a)];

mantenimento alle accademie militari di ciascuna Forza armata della formazione tecnico-professionale e caratteriale iniziale degli ufficiali [(lettera b)];

unificazione e razionalizzazione delle scuole e dei centri che svolgono attività formativo - addestrative specialistiche e tecniche di tipo similare [(lettera e)];

adozione di un sistema unitario di formazione permanente, armonizzato a livello nazionale e rispondente agli standard internazionali, nell'ottica del perseguimento di una marcata integrazione interforze [(lettera d)];

previsione di specifici percorsi formativi [(lettera e)]:

1) per il personale destinato agli incarichi internazionali ovvero impiegato presso le articolazioni della Difesa con competenza in materia di acquisizione degli equipaggiamenti delle Forze armate;

2) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di igiene degli alimenti, di tutela ambientale e tecnico-specialistica per la sicurezza degli impianti e delle attrezzature;

agevolazione della partecipazione del personale militare ad attività di formazione all'estero, con riconoscimento in ambito nazionale [(lettera i)];

ampliamento dell'offerta formativa e addestrativa sul territorio nazionale a favore del personale appartenente alle forze armate di Paesi con i quali sussistono rapporti di alleanza o cooperazione [(lettera g)];

accesso del personale civile ai percorsi formativi militari che presentino una comune matrice [(lettera h)];

previsione di percorsi di formazione a favore di tutto il personale, in particolare per quello in servizio a tempo determinato, nonché di studenti universitari e tecnici specialistici, tesi ad acquisire professionalità militari specifiche, con particolare riguardo all'impiego in ambienti difficili, e competenze spendibili in altri contesti lavorativi, anche tramite il coinvolgimento di strutture aziendali esterne, al fine di assicurare pari opportunità di lavoro e di carriera, nonché di misure intese al riconoscimento dei titoli conseguiti durante il servizio e alla valorizzazione delle esperienze lavorative maturate.

Al riguardo, premesse le considerazioni di carattere metodologico in ordine allo scrutinio degli effetti finanziari di provvedimenti di delega già riportate in relazione all'articolo 8 (cui si rinvia), va evidenziato che la delega in esame reca i principi e criteri attraverso cui l'Amministrazione della difesa dovrà procedere alla riorganizzazione del sistema della formazione delle FF.AA., secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con l'obiettivo valorizzare le capacità professionali del personale militare e civile del Ministero della difesa, per cui sembrerebbe necessaria l'acquisizione sin d'ora di una serie di integrazioni alla RT al fine di fornire un primo quadro sia pure solo di sintesi delle risorse umane e strumentali coinvolte nel riordino e dei profili sottesi alla delega.

In particolare, in relazione alle lettere a) e b), posto che è ivi stabilito che il riordino dovrà procedere verso l'esercizio della direzione unitaria della formazione e del comando unitario della formazione interforze, nella salvaguardia delle peculiarità formative delle singole Forze armate, andrebbero richieste informazioni aggiuntive circa il numero complessivo degli istituti di formazione delle FFAA, nonché in merito al personale, militare e civile, che ad oggi stabilmente impiegato presso i medesimi, con l'indicazione del numero dei corsi annualmente svolti.

In merito poi alla lettera c), relativamente all'obiettivo della unificazione e razionalizzazione delle scuole e dei centri che ad oggi svolgono attività formativo - addestrative di tipo similare, sembrerebbe utile l'acquisizione di informazioni in merito al numero delle suddette scuole ed al personale civile e militare stabilmente impiegato presso le medesime;

Sulla lettera d), circa l'ivi prevista adozione di un sistema unitario di formazione permanente, armonizzato a livello nazionale e rispondente agli standard internazionali, con l'obiettivo del perseguimento di una marcata integrazione interforze, andrebbero richiesti dati in merito alle attività di formazione, residenziali e non, attualmente attivate per il personale in servizio delle FF.AA. , in aggiunta ad indicazioni in merito al numero e provenienza dei docenti impiegati nelle medesime.

Sulla lettera e), relativamente all'ivi prevista attivazione di specifici percorsi formativi per il personale destinato agli incarichi internazionali, ovvero, impiegato presso le articolazioni della Difesa con competenza in materia di acquisizione degli equipaggiamenti delle Forze armate (numero 1) e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di igiene degli alimenti, di tutela ambientale e tecnico-specialistica per la sicurezza degli impianti e delle attrezzature (numero 2), sembrerebbe assai utile l'acquisizione di dati in merito alla platea annua complessiva stimata del personale che sarà interessato dalle suddette iniziative, ripartitamente per ciascuna attività formativa.

Quanto alla lettera f), informazioni andrebbero richieste poi in merito alle "agevolazioni" che ivi si prevedono al fine di favorire la partecipazione del personale militare ad attività di formazione all'estero, con riconoscimento in ambito nazionale, con l'indicazione delle prassi internazionali in merito ai costi di frequenza.

Sulla lettera g), dal momento che ivi si prevede l'ampliamento dell'offerta formativa e addestrativa sul territorio nazionale a favore del personale appartenente alle forze armate di Paesi con i quali sussistono rapporti di alleanza o cooperazione, andrebbe chiarito sin d'ora l'ambito e le modalità di finanziamento delle medesime.

Infine, relativamente alle lettere h) e i), dal momento che ivi si prevede l'accesso anche del personale civile ai percorsi formativi militari che presentino una comune matrice e la previsione di percorsi di formazione a favore di tutto il personale, in particolare per quello in servizio a tempo determinato, nonché di studenti universitari e tecnici specialistici, tesi ad acquisire professionalità militari "specifiche", con particolare riguardo all'impiego in ambienti "difficili", andrebbero richieste ulteriori indicazioni in merito alle iniziative formative di cui si prevede l'attivazione ed il relativo costo-utente oltre alle modalità di finanziamento se in tutto o in parte a carico dell'Amministrazione della Difesa.

Articolo 11
(Procedimento comune per l'esercizio delle deleghe)

Il comma 1 prevede che i decreti legislativi di cui agli articoli 8, 9 e 10 siano adottati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, nonché con i Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata, per i profili di interesse, sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali, e siano trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali sono tenute ad esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dagli articoli 8, 9 e 10 per l'adozione dei decreti legislativi, ovvero successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

Il comma 2 stabilisce che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive agli stessi decreti legislativi, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Il comma 3 prevede che gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 possono introdurre modifiche anche alle disposizioni di diretta applicazione previste dal capo I della presente legge e sono effettuati introducendo le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi dell'articolo 2267, comma 2, del medesimo codice, ovvero tramite la formulazione di norme con esso organicamente coordinate.

Il comma 4 stabilisce che in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi, di cui ai commi 1 e 2, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. In questo caso, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di dodici mesi.

Il comma 5 prevede che una quota delle ulteriori risorse derivanti da eventuali risparmi di spesa conseguenti all'adozione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 e aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, valutate in termini di indebitamento netto, confluisce in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa da utilizzare, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, per il finanziamento delle misure intese ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 4). La restante quota delle risorse, valutata in termini di indebitamento netto, di cui al precedente periodo confluisce, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei fondi di cui articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

La RT ribadisce sul comma 4, che agli eventuali nuovi o maggiori oneri, se non compensati all'interno degli stessi decreti legislativi, gli stessi dovranno trovare copertura in un previo provvedimento legislativo che appresti le necessarie risorse finanziarie.

Sul comma 5 afferma che una quota delle ulteriori risorse, derivanti da eventuali risparmi di spesa conseguenti all'adozione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 ed aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, valutate in termini di indebitamento netto, confluisce in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa da utilizzare, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, per il finanziamento delle misure intese ad agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro del personale militare di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 4). La restante quota delle risorse, valutata in termini di indebitamento netto, di cui al precedente periodo confluisce, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei fondi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Al riguardo, rappresenta poi che i risparmi di spesa conseguenti all'adozione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, sono diversi rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in quanto riferiti ad interventi/aspetti differenti; pertanto gli eventuali risparmi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla richiamata normativa.

Al riguardo, le norme recano disposizioni procedurali relative all'attuazione delle deleghe di cui ai precedenti articoli 8-10. Pertanto, non ci sono osservazioni.