Legislatura 17ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 364 del 19/05/2016
Azioni disponibili
Interrogazioni
Il presidente Mauro Maria MARINO introduce la procedura informativa e dà la parola al rappresentante del Governo per la risposta all'interrogazione n. 3-02010.
Il vice ministro CASERO, dopo aver riepilogato i contenuti dell'interrogazione fa presente che l’interrogante evidenzia che la scelta di avviare un’ulteriore selezione per l'assunzione di nuovo personale, per la terza area funzionale, per attività amministrativo-finanziaria, senza il previo utilizzo delle graduatorie suddette, non sarebbe legittima o quantomeno coerente con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, e chiede pertanto iniziative volte a dare priorità assoluta al reclutamento del personale ricompreso nelle graduatorie regionali di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 216 del 2011, e successive modificazioni, attingendo alle medesime graduatorie, valide fino al 30 giugno 2015.
Rimarca che la procedura concorsuale per l’assunzione di 892 funzionari, bandito il 23 febbraio 2015 dall’Agenzia delle Entrate, è stata autorizzata dall’articolo 1, comma 9, lettera a), della legge 15 dicembre 2014, n. 186, che a tal fine ha stanziato a favore dell’Agenzia delle Entrate appositi fondi per il potenziamento della lotta all’evasione e la gestione del rientro dei capitali detenuti all’estero e che la norma citata dava priorità nell’assunzione agli idonei presenti in graduatorie "finali" ancora vigenti, a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, precisa che per il personale di terza area, al momento dell’indizione del concorso non esistevano graduatorie finali di idonei da cui poter attingere. Infatti, le graduatorie a cui fa riferimento l’interrogante (la cui validità era stata prorogata dall’articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 216 del 2011) erano infatti graduatorie "intermedie", che si inserivano nella precedente procedura selettiva dopo le prove scritte e prima della fase del tirocinio e della prova orale.
Deve evidenziarsi, inoltre, che la proroga delle graduatorie "intermedie" in argomento non riguardava l’Agenzia delle Entrate, in quanto si applicava alle sole Amministrazioni espressamente richiamate dalla legge e cioè l’Agenzia delle Dogane, l’Agenzia del Territorio e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato: in tal senso si è pronunciato anche il Giudice amministrativo TAR Lazio, sezione III, sentenze del 12 giugno 2015.
Osserva, altresì, che trattandosi di graduatorie intermedie a valenza endoprocedimentale, in nessun caso sarebbe stato possibile assumere direttamente il personale ivi inserito. L’Agenzia delle Entrate avrebbe potuto, al più, disporre l’ammissione di tale personale a un nuovo tirocinio teorico - pratico, con conseguente esame finale, senza alcun risparmio in termini né di tempo né di denaro.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che, in assenza di graduatorie finali di merito ove siano presenti candidati idonei non vincitori, l’indizione di una nuova procedura concorsuale ha assicurato un significativo ampliamento della platea dei potenziali candidati, consentendo di selezionare personale più adeguato allo svolgimento delle funzioni degli uffici dell’Agenzia.
La senatrice PADUA (PD), intervenendo in replica, si dichiara parzialmente insoddisfatta, rimarcando l'amarezza e la delusione di quanti attendevano la risposta positiva avendo intrapreso un percorso di valutazione con professionalità e competenza; d'altro canto, gli interventi normativi succedutisi nel tempo e le pronunce giurisprudenziali avevano fatto maturare un'aspettativa che la risposta del Vice ministro ha completamento disatteso.
Si passa quindi allo svolgimento dell'interrogazione n. 3-02623.
Il VICE MINISTRO riepiloga i contenuti dell'interrogazione, nella quale in particolare si sottolinea la circostanza che a distanza di tre anni dall'irrogazione della sanzione di alcune banche estere per la manipolazione dei tassi non è stata ancora pubblicata "una versione non confidenziale della decisione".
Per quanto riguarda l’eventuale impatto sui titoli di Stato, si fa presente che le emissioni di CCT aventi come parametro appunto l’Euribor sono state avviate soltanto a partire dal giugno del 2010, e quindi successivamente al periodo nel quale avrebbe operato il cartello.
Tuttavia, giova precisare che le informazioni disponibili sul sito della Commissione Europea in merito alle eventuali distorsioni del tasso Euribor non consentono di individuare in quale direzione o direzioni esse siano avvenute, in quali momenti abbiano avuto luogo e per quale entità. Non è, pertanto, possibile effettuare valutazioni in merito ad eventuali effetti su strumenti finanziari, in corso nel periodo interessato, correlati a detto parametro (derivati, nello specifico interest rate swap, in cui l’Euribor viene ricevuto e pochi prestiti internazionali ove, invece, esso viene corrisposto).
Si segnala, comunque, che il Parlamento Europeo giovedì 28 aprile 2016 ha votato a favore di un nuovo regolamento volto a migliorare la definizione di questi indici, aumentando la trasparenza del processo di formazione allo scopo di evitare conflitti di interessi.
Il Regolamento è stato adottato il 17 maggio dal Consiglio, ma non risulta ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
La senatrice BOTTICI (M5S), intervenendo in replica, si dichiara parzialmente insoddisfatta sottolineando che la mancata pubblicazione della sentenza non consente di conoscere la differenza tra gli indici correttamente intesi e quelli oggetto della manipolazione, impedendo la tutela effettiva dei cittadini e delle imprese danneggiati da tale truffa; ai truffati si aggiunge ovviamente anche lo Stato italiano e gli enti locali che avevano sottoscritto titoli. Chiede pertanto alla Presidenza di assumere un'iniziativa che indirizzi il Governo a operare in sede internazionale per tutelare l'interesse nazionale rispetto a tale grave vicenda.
Si passa quindi allo svolgimento dell'interrogazione n. 3-02820.
Il VICE MINISTRO richiama in premessa il quadro normativo di riferimento, con analitico riferimento alle modifiche intervenute al numero 41-bis nell’elenco della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contenente l’individuazione dei beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento ai fini IVA, nel 2012, nel 2013 e da ultimo con la legge n. 208 del 2015.
Fa presente che l'interrogante prospetta la questione del regime transitorio ai fini IVA delle fattispecie in argomento, in particolare in merito all’applicazione delle nuove aliquote previste dal comma 488 dell’articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012, come modificato dall’articolo 1, comma 172 della legge 147 del 2013.
Al riguardo rileva che l’aliquota IVA agevolata del 4 per cento trova applicazione in relazione ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013 e, comunque, solo con riferimento alle operazioni effettuate dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, e non anche da cooperative e consorzi diversi da essi.
A decorrere dal 2016, tali prestazioni sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento, se rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi, ai sensi del n. 1) della Tabella A, parte II-bis), introdotta dal citato comma 960, dell’articolo 1 della legge 208 del 2015.
In proposito, occorre altresì evidenziare che l’aliquota IVA del 5 per cento si rende applicabile, al pari della precedente aliquota del 4 per cento, sia alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni e concessioni, sia a quelle rese direttamente agli utenti.
Atteso, quindi, che le modifiche all’attuale sistema si applicano relativamente alle operazioni compiute in base ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2015, fino a quando sarà efficace un contratto stipulato entro tale data, le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 e loro consorzi continueranno ad applicare l’aliquota IVA del 4 per cento o il regime di esenzione, in base all’opzione già effettuata ai sensi della normativa allora vigente.
La nuova disciplina trova, poi, applicazione anche con riferimento ai rinnovi – sia espressi che taciti – nonché alle proroghe di contratti già in essere tra le parti successivi alla predetta data del 31 dicembre 2015.
L’Agenzia delle entrate sottolinea che ai fini dell’individuazione, sotto il profilo temporale, della disciplina applicabile, deve farsi riferimento alla data della stipula, del rinnovo o della proroga dei contratti in argomento, che avvengono, generalmente, a conclusione delle procedure di affidamento esperite e a seguito dell’adozione delle relative delibere da parte dell’ente concedente.
Tra i contratti, che dovranno essere assoggettati al nuovo regime IVA (imponibilità al 5 per cento) se stipulati, rinnovati o prorogati a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono compresi anche quelli aventi come controparte contrattuale direttamente i soggetti privati, che, in qualità di utenti o familiari degli stessi, provvedono alla integrale corresponsione delle rette.
E’ opportuno far presente che, in talune fattispecie (aventi ad oggetto, ad esempio, la gestione di una casa di riposo o di un asilo nido), sussistono contestualmente due contratti: uno, di ordine più generale, stipulato con l’ente committente (quale il Comune) entro il 31 dicembre 2015, e l’altro, specifico, stipulato con l’utente o i suoi familiari successivamente a tale data.
Al riguardo, precisa che il vecchio regime IVA (4 per cento o esenzione), troverà ancora applicazione, fino alla scadenza della convenzione o concessione principale stipulata con l’ente committente, trattandosi comunque di un’unica prestazione, sia nell’ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo contrattualmente stabilito sia posto interamente a carico dell’ente committente, sia laddove sia prevista una compartecipazione alla spesa da parte dell’ente committente e degli utenti o delle loro famiglie.
Ai fini della decorrenza del nuovo regime IVA non può invece farsi riferimento, in via generale, alla data di accreditamento della cooperativa, atteso che detto accreditamento non ha le caratteristiche per essere giuridicamente qualificato come contratto, convenzione e risulta, dunque, irrilevante, ai fini fiscali.
Il senatore PAGLIARI (PD), si dichiara soddisfatto poiché il Vice ministro ha fornito il chiarimento nei termini auspicati e cioè che il regime fiscale in caso di rinnovo dei contratti, nelle condizioni illustrate in precedenza, non modifica l'aliquota IVA applicabile.
Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara quindi concluso lo svolgimento della procedura informativa.