Legislatura 17ª - Dossier n. 395 4 Sez. I
Azioni disponibili
Articolo 1, commi 71-73
(Rifinanziamento degli interventi per l’autoimprenditorialità e per le start-up innovative)
I commi da 71 a 73 recano, in ordine alle misure agevolative per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative, nuove destinazioni di risorse, sia di fonte nazionale sia discendenti dal PON; si prevede il coinvolgimento di Invitalia, del Ministero dello sviluppo economico e delle Regioni.
Il comma 71 autorizza nel biennio la spesa di 95 milioni di euro (47,5 nel 2017 e 47,5 nel 2018) per il finanziamento delle iniziative relative all'autoimprenditorialità (di cui al Titolo I, Capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185).
Esse costituiscono un complesso di incentivi, destinati prevalentemente ai giovani ed alle donne, ai fini della costituzione di imprese di piccola dimensione o ai fini di ampliamenti aziendali: si prevedono mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti della disciplina unionale sugli aiuti d'importanza minore ("de minimis"). L'articolo 2 (delega al Governo in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive) della legge 10 dicembre 2014 n. 183 ne prevedeva una razionalizzazione. Il regolamento adottato con decreto 8 luglio 2015, n. 140 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 206 del 5 settembre 2015, individua criteri e modalità di concessione delle agevolazioni in questione, volte a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile: vi si demanda ad un apposito provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del MiSE la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l’accesso alle agevolazioni e il funzionamento della misura agevolativa.
Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del MiSE per essere successivamente accreditate su un conto corrente infruttifero, intestato all’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (detta Invitalia) ed all'uopo dedicato.
L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (ex Sviluppo Italia) S.p.A, è una società per azioni interamente posseduta dal Ministero dell’economia e delle finanze. Ad essa è attribuito il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti. Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, articolo 1, commi 460-464), oltre a mutarne la denominazione, ha operato un riassetto complessivo della società, attribuendo al Ministro dello sviluppo economico una serie di poteri in riferimento al suo operato: nell'esercizio di tali poteri, con la Circolare del 9 ottobre 2015 il MiSE ha avallato il programma "Nuove imprese a tasso zero", che include incentivi che finanziano progetti d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro. Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regolamento de minimis e consistono in un finanziamento agevolato senza interessi (tasso zero) della durata massima di 8 anni, che può coprire fino al 75% delle spese totali. Le imprese devono garantire la restante copertura finanziaria e realizzare gli investimenti entro 24 mesi dalla firma del contratto di finanziamento. Lo stanziamento iniziale è di circa 50 milioni di euro.
Nel conto infruttifero confluiranno anche un terzo delle disponibilità finanziarie presenti nel fondo rotativo, istituito ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 novembre 2004(21) , nonché i rientri dei finanziamenti erogati dalla citata Agenzia ai sensi delle disposizioni del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185(22) .
All'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi per le start-up innovative, ai sensi del comma 72, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata della somma di 47,5 milioni di euro per l’anno 2017 e di 47,5 milioni di euro per l’anno 2018: essa andrà destinata al sostegno alla nascita e allo sviluppo delle predette imprese, di cui al decreto 24 settembre 2014 del Ministero dello sviluppo economico(23) .
Esso destina risorse ai piani di impresa caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, e/o finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata. I piani di impresa in questione possono avere ad oggetto la realizzazione di programmi di investimento e/o il sostenimento dei costi di esercizio; i programmi di investimento considerati sono quelli aventi ad oggetto l’acquisizione di: a) impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, funzionali alla realizzazione del progetto; b) componenti hardware e software funzionali al progetto; c) brevetti e licenze; d) certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; e) progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi. I costi d'esercizio finanziabili includono: interessi sui finanziamenti esterni concessi all’impresa; quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, con particolare riferimento a quelli connessi all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, necessari all’attività di impresa, qualora per i medesimi beni non sia stata richiesta l’agevolazione delle spese di acquisizione; canoni di leasing ovvero spese di affitto relativi agli impianti, macchinari e attrezzature; costi salariali relativi al personale dipendente, nonché costi relativi a collaboratori a qualsiasi titolo aventi i requisiti di legge; licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà industriale; licenze relative all’utilizzo di software; servizi di incubazione e di accelerazione di impresa, con particolare riferimento a quelli forniti dagli incubatori certificati.
Le citate misure agevolative sono poi oggetto di un'ulteriore facoltà di finanziamento, accordata dal comma 73 al Ministero dello sviluppo economico ed alle Regioni: nell’anno 2017, 120 milioni aggiuntivi possono essere ricavati (70 per l'autoimprenditorialità e 50 per le start-up innovative) dalle risorse del programma operativo nazionale “Imprese e competitività”, sui Programmi Operativi Regionali e sulla connessa Programmazione nazionale 2014-2020.
Il PON Imprese e Competitività rende disponibili 45,5 milioni di euro per gli interventi Smart & Start Italia per la nascita e lo sviluppo di startup innovative e nuove imprese a tasso zero per il sostegno alla nuova imprenditorialità. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2016, il decreto ministeriale 9 agosto 2016 di assegnazione di risorse del Programma operativo nazionale.
Al fine di coordinare e ottimizzare la predetta destinazione di risorse, il Ministero dello sviluppo economico promuoverà specifici accordi con le Regioni.
21) L’articolo 4 citato è relativo all’istituzione di un apposito fondo rotativo per la gestione dei mutui agevolati concessi ad Invitalia, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 185/2000, con il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni ivi previste a favore dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego; si rammenta che le misure relative all'autoimpiego (di cui al medesimo D.Lgs. n. 185 del 2000, ma al titolo II non richiamato dalla norma in commento) rappresentano un complesso di incentivi, destinati prevalentemente ai soggetti privi di occupazione residenti nelle aree depresse, ai fini della creazione di attività di lavoro autonomo o della costituzione di microimprese o della creazione di iniziative di autoimpiego in forma di franchising.
22) I rientri quindi potrebbero anche derivare da esiti patologici delle misure previste dal capo III del medesimo titolo I del citato decreto legislativo n. 185/2000: si tratta delle iniziative dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.
23) In riferimento agli impieghi del Fondo per la crescita sostenibile, si rammenta che, già a partire dal D.M. 20 giugno 2013, essi hanno finanziato interventi, volti al sostegno di progetti di ricerca e sviluppo - finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al significativo miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti - di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle piccole e medie imprese. In questo quadro, il MiSe ha emanato decreti di concessione di agevolazioni per programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, attuati da imprese start-up.