Legislatura 17ª - Dossier n. 395 4 Sez. I
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Articolo 1, comma 617
(Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica)
Il comma 617– nel testo approvato dalla Camera – aumenta l’importo massimo – per alunno o studente – per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF relativamente alle spese sostenute per la frequenza.
In particolare, aumenta (da € 400 euro) a € 564 per il 2016, € 717 per il 2017, € 786 per il 2018 ed € 800 dal 2019 l’importo massimo – per alunno o studente – per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%, relativamente alle spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, scuole del primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.
A tal fine, novella la lett. e-bis) del comma 1 dell’art. 15 del D.P.R. 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi), introdotta dall’art. 1, comma 151, lett. b), della L. 107/2015.
Al riguardo, si ricorda che, con circolare 3/E del 2 marzo 2016, l’Agenzia delle entrate, rispondendo al quesito relativo ai criteri per distinguere le spese per la frequenza scolastica, ammesse in detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR nel limite massimo di spesa di € 400, e le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, già ammesse in detrazione ai sensi della lett. i-octies) dello stesso art. 15, senza limite di importo, ha fatto presente che il MIUR, interpellato per individuare l’ambito applicativo della nuova previsione, ha precisato che, alla luce del combinato disposto delle lett. e-bis) e i-octies) dell’art. 15, “i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all’edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell’ambito di applicazione della lettera i-octies). Invece, le tasse(212) , i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octies) rientrerebbero nella previsione della lettera e-bis). Si citano, a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spese per la mensa scolastica”.
Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Con circolare 18/E del 6 maggio 2016, l’Agenzia delle entrate ha, poi, precisato che le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere comprese tra quelle previste dall’art. 15, comma 1, lett. e-bis) del TUIR anche quando tale servizio sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola(213) .
Infine, con Risoluzione 68/E del 4 agosto 2016, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che siano detraibili, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR, anche le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola(214) . Diverso parere ha espresso, invece, per quanto riguarda la detraibilità delle spese relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola, in quanto discriminatoria rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione.
212) Si ricorda che, come riepilogato nella Nota Prot. 2076 del 23 febbraio 2016, concernente i limiti di reddito per l’esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l’a.s. 2016/2017, le tasse scolastiche (di cui all’art. 200, comma 1, del d.lgs. 297/1994) sono dovute solo per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. In particolare, le tasse erariali (la cui misura è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990) sono costituite da: tassa di iscrizione (€ 6,04), esigibile “una tantum”, all’atto dell’iscrizione al quarto anno; tassa di frequenza (€ 15,13); tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione (€ 12,09), tassa di rilascio dei relativi diplomi (€ 15,13).
213) Ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.
214) “Ciò in quanto tali servizi, pur se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica”.