Legislatura 17ª - Dossier n. 395 4 Sez. I
Azioni disponibili
Articolo 1, comma 594
(Reperimento di risorse pubbliche per la rifunzionalizzazione degli immobili pubblici)
Il comma 594 prevede che gli enti previdenziali possono destinare una quota delle loro risorse finanziarie all’acquisto di immobili anche di proprietà di amministrazioni pubbliche adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva da parte di amministrazioni pubbliche. Le spese per gli interventi necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili sono a carico degli enti previdenziali, mentre i progetti sono elaborati dall’Agenzia del demanio.
L’articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, integrato dalla norma in esame, prevede per gli enti previdenziali la possibilità di destinare una quota parte delle proprie risorse finanziare all’acquisto di immobili già condotti in locazione passiva dalle amministrazioni pubbliche, secondo specifiche indicazioni fornite dall’Agenzia del demanio mediante un apposito piano di razionalizzazione. Le modalità di attuazione della norma sono demandate ad un apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica (D.M. 10.6.2011). Restano fermi gli investimenti effettuati per il periodo 2009-2012 in via indiretta in Abruzzo da parte degli enti previdenziali pubblici per gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo a seguito del sisma dell’aprile 2009.
La norma in commento prevede che gli enti previdenziali possano destinare tali risorse anche all’acquisto di immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (ossia quelle inserite nell’elenco delle amministrazioni pubbliche ricadenti del conto economico consolidato dello Stato elaborato dall’ISTAT), da adibire ad uffici delle amministrazioni pubbliche, previa realizzazione, ove del caso, a cura e spese dei medesimi enti, degli interventi e delle opere necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili stessi.
La relazione governativa afferma che, in sostanza, la norma è finalizzata a rendere possibile l’acquisto di immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche da parte di INAIL. L’intervento normativo, in assenza di risorse finanziarie dell’Agenzia del Demanio destinabili allo scopo, consentirebbe di utilizzare le risorse di INAIL per la rifunzionalizzazione degli immobili pubblici da locare alle Amministrazioni pubbliche, dietro pagamento di un canone ad altro soggetto pubblico (INAIL). In definitiva, le operazioni a cui la proposta mira a dare soluzione sono quelle legate alla creazione di poli logistici che consentono la concentrazione di un unico immobile di più uffici pubblici (cd. federal building) presenti nel territorio in modo da razionalizzare gli spazi nonché l’erogazione di servizi e consentire risparmi in termini di spese di gestione.
Si precisa espressamente che gli immobili di proprietà di amministrazioni pubbliche oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali non devono essere già concessi in locazione a terzi.
Ai contratti di locazione che riguardano gli immobili acquistati ai sensi della norma in esame non si applicano le riduzioni del canone previste dall’art. 3 decreto-legge n. 95 del 2012.
Il decreto-legge n. 95 del 2012 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la riduzione del 15 per cento del canone di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni e delle autorità indipendenti per gli immobili in uso istituzionale. Il D.L. n. 66 del 2014 ha anticipato di sei mesi, al 1° luglio 2014, il termine di decorrenza della norma. Per il triennio 2012-2014 è stato disposto, inoltre, il blocco degli adeguamenti Istat relativamente ai canoni dovuti dagli stessi soggetti. Il blocco degli adeguamenti Istat è stato quindi esteso anche agli anni 2015 e 2016 (articolo 10, comma 7, del D.L. n. 192 del 2014 e articolo 10, comma 6, del D.L. n. 210 del 2015).
Le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sui propri siti internet le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti (art. 30 del D.Lgs. n. 33 del 2013).
L'articolo 24 del D.L. n. 66 del 2014 ha previsto un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto (tra 20 e 25 metri quadri), un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili e la riduzione delle locazioni passive, in modo da garantire per ciascuna amministrazione dal 2016 una riduzione rispetto al 2014 di almeno il 50 per cento della spesa per locazioni e di almeno il 30 per cento degli spazi utilizzati (sono esclusi i presidi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico e le carceri). Le amministrazioni pubbliche, qualora richiedano immobili per i loro fabbisogni allocativi, sono tenute a svolgere le proprie indagini di mercato prioritariamente all'interno del novero di immobili in proprietà pubblica presenti sull'apposito applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio.
Oltre alle comunicazioni previste dal comma 222, della legge n. 191 del 2009 relative agli immobili da esse utilizzate, le amministrazioni devono comunicare all'Agenzia del demanio i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici utilizzati, di proprietà dello Stato e di terzi. Con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia del demanio sono elaborati degli indicatori di performance in termini di costo d'uso per addetto sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello Stato le quali, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di performance ivi riportati (novità introdotte dalla legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 387). In caso di inadempimento degli obblighi prescritti, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza (art. 24 del D.L. n. 66 del 2014).