Legislatura 17ª - Dossier n. 395 4 Sez. I
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Articolo 1, comma 410
(Contratti di collaborazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali)
Il comma 410, inserito dalla Camera dei deputati, pone una deroga per la stipulazione di contratti di collaborazione con addetti alla ricerca da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di natura pubblica) e degli Istituti zooprofilattici sperimentali.
In base al comma 410, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di natura pubblica) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono stipulare, anche oltre il 31 dicembre 2016, contratti di collaborazione con addetti alla ricerca, ricercatori o altri soggetti aventi qualifiche afferenti alle professionalità della ricerca. Tale facoltà è subordinata alla condizione che gli addetti siano già in servizio presso l'istituto alla data del 31 dicembre 2016 (e che si tratti, quindi, di contratti di proroga).
La facoltà in esame si pone - al fine di garantire la continuità delle attività di ricerca - in esplicita deroga al principio secondo cui, dal 1° gennaio 2017, le pubbliche amministrazioni non possono stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Quest'ultimo principio è stato stabilito dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, nell'àmbito della revisione, in senso fortemente limitativo, della disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa posta, per il settore privato, dal medesimo decreto legislativo.