Legislatura 17ª - Dossier n. 257
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Articolo 4
(Rifinanziamento fondo emergenze nazionali)
1. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2015.
L'articolo 4 incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della Legge n. 225 del 1992, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile.
L'articolo 4 incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 5, comma 5-quinquies, della Legge n. 225 del 1992(5) , come rideterminata dalla tabella C della L. n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015).
L'articolo 5, comma 5-quinquies, della citata L. n. 225 del 1992, come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. d), del D.L. n. 93 del 2013(6) , ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, il Fondo per le emergenze nazionali, per la copertura degli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi emergenziali, previsti all'art. 2 della medesima legge del 1992, relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza(7) .
Con il predetto articolo 5, comma 5-quinquies, vengono dettate disposizioni specifiche sul finanziamento del Fondo, per il quale viene autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 (coperta con una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile) e previsto che, a decorrere dal 2014, la dotazione del Fondo sia determinata annualmente dalla legge di stabilità (ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. d), della L. 196/2009(8) ).
Viene inoltre prescritto dal citato articolo 5, comma 5-quinquies, che sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, devono essere evidenziati - in apposito allegato - gli utilizzi delle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali. Al pari di quanto già previsto dal comma 4-quinquies dell'art. 5 della Legge n. 225 del 1992 per il Fondo per la protezione civile, anche sul nuovo Fondo per le emergenze nazionali vige l'obbligo di relazione al Parlamento sulle modalità relative al suo utilizzo.
Per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali per l'anno 2014, l'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 74 del 2014(9) ha previsto:
- la revoca e la riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali delle risorse disponibili, iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative adottate in seguito a calamità naturali;
- la revoca e la riassegnazione al citato Fondo di quelle inutilizzate di cui all'articolo 1, comma 346, della L. n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014)(10) , da destinare agli interventi di cui al comma 347 del medesimo articolo, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 225 del 1992;
- l'individuazione dei suddetti interventi da revocare effettuata con il D.P.C.M. 28 ottobre 2014 (G.U. 21 gennaio 2015, n. 16), che ha determinato la riassegnazione delle economie di spesa per mutui non più attivabili al Fondo per le emergenze nazionali per un totale di 45,8 milioni di euro;
- il divieto a partire dal 13 maggio 2014 (entrata in vigore del D.L. n. 74 del 2014) di attivazione dei mutui, concessi in virtù di specifiche disposizioni normative, adottate fino al 31 dicembre 2011, per far fronte a interventi di spesa per calamità naturali, a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- l'esclusione dal divieto di attivazione dei mutui per quelli la cui procedura di attualizzazione sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del decreto legge.
Si ricorda che l'articolo 1, comma 120, della Legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014), come modificato dall'articolo 20-bis del D.L. n. 16 del 2014(11) , e, successivamente, dall'art. 7, comma 9-septies, D.L. n. 133 del 2014(12) , prevede che, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020, una quota di 50 milioni di euro a valere sulla quota nazionale è destinata al Fondo per le emergenze nazionali, e un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 è destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per l'esercizio finanziario 2014, il comma 1-ter del suddetto articolo 2 del D.L. n. 74 del 2014 destina al Fondo per le emergenze nazionali, nella misura di 100 milioni di euro, i proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari emessi dal Monte dei Paschi di Siena, sottoscritti dal Governo per circa 4 miliardi, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del D.L. n. 95 del 2012(13) .
A decorrere dal 1° gennaio 2015 è stato disposto il passaggio di competenze dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze, per il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamità naturali, dal comma 5-septies dell'articolo 5 della Legge n. 225 del 1992, come sostituito dall'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 74 del 2014, che in particolare ha previsto:
- il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante utilizzo: 1) delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, 2) nonché di quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del medesimo comma 5-septies;
- l'individuazione dei suddetti mutui e dei prestiti obbligazionari effettuata con il D.P.C.M. 28 ottobre 2014 (G.U. 21 gennaio 2015, n. 16);
- l'affluenza al Fondo per le emergenze nazionali delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalità;
- l'affluenza al Fondo per le emergenze nazionali altresì delle disponibilità per le medesime finalità non impegnate nell'esercizio finanziario 2013 e delle risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorché perenti, per la parte non più collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della quota da versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2014.
Il comma 2 dell'articolo 2 del D.P.C.M. 28 ottobre 2014 ha individuato per 150,9 milioni di euro, le risorse finalizzate al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, a disposizione dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
La Legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) ha previsto al comma 52 per le finalità del Fondo per le emergenze nazionali la riassegnazione al medesimo Fondo di una quota pari a 60 milioni di euro dei suddetti 150,9 milioni di euro e, inoltre, al comma 694 della legge di stabilità 2015 è stato previsto un rifinanziamento di 56 milioni di euro per l'anno 2014, di 25 milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni di euro per l'anno 2016 a favore del Fondo per le emergenze nazionali, stabilendo che 10 milioni di euro dei 25 milioni di euro per l'anno 2015 siano espressamente destinati agli interventi per la ricostruzione e per la ripresa economica dei territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013.
Al fine di integrare le risorse del Fondo per le emergenze nazionali, l'articolo 11, comma 1 del D.L. n. 192 del 2014 (cd. 'Milleproroghe') consente, con una modifica all'art. 2, comma 1-quinquies, del D.L. n. 74 del 2014, l'utilizzo anche per il 2015 delle somme iscritte nei bilanci regionali, provenienti dalle economie accertate a seguito della completa attuazione dei piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, al fine di avviare interventi di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi, di cui viene disposto nel corso del 2015 il rientro nella gestione ordinaria.
5) Recante 'Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile'.
6) Recante 'Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province', convertito con modificazioni dalla Legge n. 119 del 2013.
7) Conseguentemente, il Fondo di protezione civile finanzierà le attività di previsione e prevenzione, nonché il funzionamento istituzionale del Dipartimento di protezione civile presso la Presidenza del Consiglio. L'articolo 138, comma 16 della Legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria del 2001) ha istituito per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali previste alla lettera b) dell'articolo 2 della Legge n. 225 del 1992, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, il Fondo regionale di protezione civile, alimentato da contributi statali e da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denominato Fondo regionale di protezione civile. L'utilizzo delle risorse del Fondo è disposto dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d'intesa con il Dipartimento di protezione civile e con le competenti autorità di bacino in caso di calamità naturali di carattere idraulico ed idrogeologico, ed è comunicato tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Allo stato attuale, il suddetto Fondo regionale non è più finanziato dal 2008.
8) Recante 'Legge di contabilità e finanza pubblica'.
9) Recante 'Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali', convertito con modificazioni dalla L. n. 93 del 2014.
10) Il comma 346 della Legge di stabilità 2014 ha istituito un fondo, con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014, finalizzato ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi per le quali vi sia stato il rientro all'ordinario ai sensi della L. n. 225 del 1992.
11) Recante 'Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche', convertito con modificazioni dalla L. n. 68 del 2014.
12) Recante 'Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive', convertito con modificazioni dalla L. n. 164 del 2014.
13) Recante 'Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario', convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 2012.