Legislatura 17ª - Dossier n. 137

Articolo 48

(Edilizia scolastica)

1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-bis è inserito il seguente:

“14-ter. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.”.

2. Per le finalità e gli interventi di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto legge. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna, nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, fino all'importo massimo di 300 milioni di euro, previa verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici. In esito alla predetta verifica il CIPE riprogramma le risorse non utilizzate e assegna le ulteriori risorse a valere sulla dotazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e coesione in relazione ai fabbisogni effettivi e sulla base di un programma articolato per territorio regionale e per tipologia di interventi. Con la stessa delibera sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 e di applicazione di misure di revoca, utilizzando le medesime procedure di cui al citato articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013.

Il comma 1 dispone, per gli anni 2014 e 2015, l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per gli interventi di edilizia scolastica, nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascun anno.

Il comma 2 prevede l'assegnazione da parte del CIPE di un importo massimo di 300 milioni di euro, a valere sulla programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013.

In particolare, il comma 1 - attraverso una novella all'art. 31 della legge n. 183 del 2011(88) , relativo al patto di stabilità interno degli enti locali - non considera, per gli anni 2014 e 2015, le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 15 giugno 2014.

Si osserva che il termine per l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è antecedente alla data di scadenza del termine per la conversione del decreto-legge in esame, per cui a tale data il decreto-legge potrebbe essere ancora all’esame del Parlamento e suscettibile di modificazioni.

Il comma 2 prevede l'assegnazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un importo massimo di 300 milioni di euro, a valere sulla programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione(89) , per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013.

L'assegnazione deve essere preceduta dalla verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo citato e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici. In esito alla predetta verifica, il CIPE riprogramma le risorse non utilizzate e assegna le ulteriori risorse a valere sulla dotazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione in relazione ai fabbisogni effettivi e sulla base di un programma articolato per territorio regionale e per tipologia di interventi.

Il CIPE individua altresì le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori (ai sensi del d.lgs. n. 229/2011(90) ) e di applicazione delle misure di revoca, utilizzando le stesse procedure di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 69/2013 (si veda infra).

In base alle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi (circolare dei Presidenti del Senato e della Camera e del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001), le parole "d'intesa" dovrebbero essere sostituite dalle parole "di concerto".

Le disposizioni in materia di edilizia scolastica adottate nel corso della presente legislatura

Gli stanziamenti del D.L. 69/2013

Con l’art. 18, commi da 8 a 8-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono state dettate disposizioni per garantire la messa in sicurezza degli edifici scolastici nonché la realizzazione di nuove strutture. Per tali finalità è stato disposto un finanziamento complessivo di 460,5 milioni di euro, articolato in tre diversi stanziamenti:

  1. fino a 300 milioni di euro che, nel triennio 2014-2016, l’INAIL deve destinare ad un piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata (comma 8);
  2. 10,5 milioni per il triennio 2014-2016, ai fini della predisposizione del piano suddetto, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico (comma 8-bis);
  3. 150 milioni di euro per l’anno 2014 (prelevati dalla "gestione stralcio" del Fondo speciale della ricerca applicata), per l’attuazione di misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui sia stata censita la presenza di amianto, nonché per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico (comma 8-ter).

La procedura per l'utilizzo delle risorse e le assegnazioni disposte dal D.M. 5 novembre 2013

L’articolo 18 del D.L. 69/2013 stabilisce che, per la realizzazione degli interventi a carattere edilizio (cioè ai sopraindicati punti 1 e 3), fino al 31 dicembre 2014, i sindaci e i presidenti delle province interessati operano in qualità di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente.

Con particolare riferimento all'edilizia scolastica, i poteri derogatori attribuiti a sindaci e presidenti delle province sono stati individuati dal DPCM del 22 gennaio 2014.

Ai commi da co. 8-ter a 8-sexies dell'articolo 18, inoltre, è stata prevista la procedura per l’assegnazione dei 150 milioni di euro agli enti locali proprietari degli immobili adibiti ad uso scolastico per lavori di di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria, sulla base delle quote regionali indicate nella tabella 1 allegata al D.L. 69/2013.

Pertanto, gli enti locali hanno presentato alle regioni, entro il 15 settembre 2013, i progetti esecutivi di edilizia scolastica immediatamente cantierabili e le regioni hanno presentato al MIUR, entro la successiva data del 15 ottobre, le corrispondenti graduatorie, rese esecutive dal Ministero con il D.M. 5 novembre 2013, per tutte le regioni, ad eccezione della Puglia, per la quale, a causa di una sospensione della graduatoria da parte dell'autorità giudiziaria, le risorse sono state successivamente ripartite con DM 19 febbraio 2014.

Nel disciplinare l’utilizzo delle risorse assegnate, il citato decreto 5 novembre 2013 richiama quanto già disposto dall'art. 18, co. 8-quinquies, del DL. 69/2013, vale a dire la revoca delle risorse in caso di mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014. Tuttavia, il comma 2 dell'art. 19 del DL 16/2014 è intervenuto prorogando al 30 aprile 2014 il termine generale di revoca dei finanziamenti agli enti locali, nel caso di mancato affidamento dei lavori.

Come indicato dal MIUR, infatti, dei 692 interventi finanziabili in base alle graduatorie fornite dalle Regioni, alla vigilia della scadenza del termine del 28 febbraio risultava l’affidamento dei lavori solo per 207 progetti, per un totale di 35,7 milioni di euro, vale a dire una ridotta quota-parte rispetto ai 150 milioni di euro stanziati. In proposito, il MIUR, con comunicato stampa del 2 aprile 2014 ha diffuso un'infografica che fa il punto dei progetti ammessi al finanziamento, in crescita grazie alla proroga.
La modifica peraltro non ha effetti sul termine, già prorogato al 30 giugno 2014, come previsto dall'art. 6, co. 3, del DL 150/2013 (convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2014), nel solo caso in cui le graduatorie regionali siano state sospese da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (come nel caso della Regione Puglia).

Mutui con oneri a carico dello Stato

L’art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, contiene disposizioni finalizzate a consentire, alle regioni interessate, la stipula di mutui per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica nell’ambito della programmazione 2013-2015.

A tal fine viene previsto che le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato.

Lo stesso articolo elenca i soggetti finanziari con i quali è possibile stipulare i mutui predetti (Banca europea per gli investimenti; Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa; Cassa depositi e prestiti; soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria) e demanda ad un successivo decreto interministeriale (ad oggi non ancora emanato) l’individuazione delle modalità di attuazione delle citate disposizioni. La norma precisa che nell’emanazione di tale decreto si debba tener conto dei piani di edilizia scolastica presentati dalle regioni.

I pagamenti effettuati dalle regioni per l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, finanziati con la stipula di tali mutui, sono esclusi dal computo ai fini del patto di stabilità interno.

Per la copertura degli oneri vengono stanziati contributi pluriennali di 40 milioni di euro annui per la durata dell’ammortamento del mutuo, a decorrere dall’anno 2015.

Relativamente agli interventi di edilizia scolastica, l’art. 10 precisa che esso riguarda la realizzazione di interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti.

Il monitoraggio degli interventi

Le norme approvate nel corso della presente legislatura in materia di edilizia scolastica vanno a sommarsi ad un lungo elenco di disposizioni normative approvate nel corso dell’ultimo decennio. La mancanza di una legislazione unitaria, che ha dato luogo al sovrapporsi di diversi filoni di interventi di edilizia scolastica, ha spinto il Parlamento, in sede di conversione del D.L. 104/2013, ad inserire un comma 1-bis volto ad imporre ai Ministeri competenti (vale a dire quelli dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dell'istruzione) l’obbligo di relazionare annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori e sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi:

Il nuovo Sistema nazionale delle Anagrafi dell'edilizia scolastica

A seguito dell' Accordo siglato in Conferenza unificata tra governo, regioni ed enti locali, il 6 febbraio 2014, è stato avviato il nuovo Sistema nazionale delle anagrafi dell'edilizia scolastica (Snaes), con la finalità di accertare la consistenza e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico e di fornire una base per le funzioni programmatorie di settore.

Il Sistema deriva dall'unione dei dati delle anagrafi regionali (ARES) e dall'anagrafe dell'edilizia scolastica del MIUR e viene alimentato dai dati raccolti periodicamente in base a quanto previsto dall'allegato tecnico all'Accordo. Esso definisce infatti l'architettura funzionale per lo scambio dei flussi informativi tra i "nodi regionali" e il "nodo centrale", gestito dal MIUR, con una precisa calendarizzazione. Le regioni dotate della propria anagrafe garantiscono agli enti locali i dati necessari per la programmazione degli interventi di edilizia scolastica. Il MIUR in ogni caso offre agli enti territoriali e alle istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta, un servizio di consultazione dei dati, in forma aggregata, raccolti a livello centrale.

Ulteriori norme in materia di edilizia scolastica

Nel corso dell’attuale legislatura sono state approvate ulteriori disposizioni in materia di edilizia scolastica, relative alla prevenzione incendi negli edifici scolastici (art. 10-bis del D.L. 104/2013) e alle modalità di sottoscrizione delle convenzioni relative ai programmi straordinari di edilizia scolastica avviati nel corso della legislatura precedente (art. 10-ter del D.L. 104/2013).

Nell’ambito della legge di stabilità per il 2014 (L. 147/2013) è stata inoltre approvata una norma (art. 1, comma 206) che introduce, tra le finalità cui possono essere destinate le risorse della quota di competenza statale dell’8 per mille del gettito IRPEF, gli interventi straordinari relativi a ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.

Infine la legge 7 aprile 2014, n. 56, all'art. 1, comma 85, dispone che le province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano tra le funzioni fondamentali anche quelle relative alla gestione dell'edilizia scolastica.


88) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).

89) Istituito dall'art. 4 del D.lgs. n. 88/2011 in luogo del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

90) Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.