Legislatura 17ª - Dossier n. 504

Premessa

Il 19 maggio 2017 il Governo ha presentato al Senato della Repubblica il disegno di legge A.S. 2834, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2016.

Il testo del disegno di legge sottoposto all'esame del Senato si compone di 12 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 5 direttive europee nonché l’adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti europei. L'Allegato A elenca invece 24 direttive, da recepire con decreto legislativo.

Si ricorda che la legge di delegazione europea è uno dei due strumenti di adeguamento all’ordinamento dell’Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea.

In base all’articolo 29 della legge n. 234 del 2012, infatti, la legge comunitaria annuale (prevista dalla legge n. 11 del 2005) è stata sostituita da due distinti provvedimenti:

  • la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell’Unione europea;
  • la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea(1) .

Il comma 4 dell’articolo 29 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge di delegazione europea, con l’indicazione dell'anno di riferimento.

Il termine per la presentazione è posto entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il contenuto del disegno di legge di delegazione europea è stabilito all’articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012:

  1. disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;
  2. disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
  3. disposizioni che autorizzano il Governo a recepire le direttive in via regolamentare;
  4. delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea;
  5. delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
  6. disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni UE recepite dalle regioni e dalle province autonome;
  7. disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
  8. disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;
  9. delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

Nell’esercizio delle deleghe legislative conferite, il Governo è tenuto al rispetto dei principi e criteri generali di delega(2) , nonché degli specifici principi e criteri direttivi aggiuntivi eventualmente stabiliti dalla legge di delegazione europea, come previsto all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

Ai sensi dell’articolo 29, comma 7, il Governo deve inoltre dare conto dell’eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è scaduto o scade nel periodo di riferimento, considerati i tempi previsti per l’esercizio della delega, e fornire dati sullo stato delle procedure di infrazione, l’elenco delle direttive recepite o da recepire in via amministrativa, l’elenco delle direttive recepite con regolamento e l’elenco dei provvedimenti con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a recepire direttive nelle materie di loro competenza. Tutte queste informazioni sono contenute nella articolata ed estesa relazione illustrativa(3) che precede il testo del disegno di legge.

Si fa, inoltre, presente che, successivamente all’entrata in vigore della legge n. 234 del 2012, sono state approvate 4 leggi di delegazione europea, di cui 2 riferite all’anno 2013 e una rispettivamente agli anni 2014 e 2015.

La legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96) è composta da 13 articoli e tre allegati, ed ha conferito al Governo deleghe legislative per il recepimento di 40 direttive, il coordinamento della normativa nazionale alle rettifiche di 5 direttive e l’adeguamento a 2 regolamenti.

La legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre (legge 7 ottobre 2014, n. 154) consta di 9 articoli e due allegati e conferisce al Governo deleghe legislative per il recepimento di 19 direttive, l’attuazione di 2 decisioni quadro, l'adeguamento a un regolamento (UE) e l'adozione di un testo unico.

La legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114), che consta di 21 articoli e due allegati, reca disposizioni di delega per il recepimento di 58 direttive europee, per l'adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti (UE), nonché per l'attuazione di 10 decisioni quadro.

Da ultimo, la legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015) si articola in 21 articoli e due allegati, conferendo deleghe per il recepimento di 7 regolamenti, 16 direttive, una raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico ed una decisione quadro GAI. L'articolo 7 contiene, inoltre, una delega generale per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologia a duplice uso, di sanzioni ed embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura e per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

Segue un elenco di tutti gli atti legislativi dell'UE contenuti nella legge di delegazione europea 2016, con l'indicazione della parte del disegno di legge in cui vengono disciplinati (articolato o Allegato A).


Tabella I -Elenco degli atti legislativi dell'unione europea contenuti nel disegno di legge

Atto UE

Collocazione

Regolamento (UE) 596/2014

Articolo 7

Regolamento (UE) 2015/2365

Articolo 9

Regolamento (UE) 2015/2424

Articolo 3

Regolamento (UE) 2016/425

Articolo 5

Regolamento (UE) 2016/426

Articolo 6

Regolamento (UE) 2016/1011

Articolo 8

Direttiva (UE) 2015/720

Articolo 12

Direttiva (UE) 2015/1794

Allegato A (n. 1)

Direttiva (UE) 2015/2302

Allegato A (n. 2)

Direttiva (UE) 2015/2436

Articolo 3

Direttiva (UE) 2016/97

Articolo 4 e Allegato A (n. 3)

Direttiva (UE) 2016/343

Allegato A (n. 4)

Direttiva (UE) 2016/680

Articolo 10 e Allegato A (n. 5)

Direttiva (UE) 2016/681

Articolo 11 e Allegato A (n. 6)

Direttiva (UE) 2016/797

Allegato A (n. 7)

Direttiva (UE) 2016/798

Allegato A (n. 8)

Direttiva (UE) 2016/800

Allegato A (n. 9)

Direttiva (UE) 2016/801

Allegato A (n. 10)

Direttiva (UE) 2016/844

Allegato A (n. 11)

Direttiva (UE) 2016/881

Allegato A (n. 12)

Direttiva (UE) 2016/943

Allegato A (n. 13)

Direttiva (UE) 2016/1034

Allegato A (n. 14)

Direttiva (UE) 2016/1065

Allegato A (n. 15)

Direttiva (UE) 2016/1148

Allegato A (n. 16)

Direttiva (UE) 2016/1164

Allegato A (n. 17)

Direttiva (UE) 2016/1214

Allegato A (n. 18)

Direttiva (UE) 2016/1629

Allegato A (n. 19)

Direttiva (UE) 2016/1919

Allegato A (n. 20)

Direttiva (UE) 2016/2102

Allegato A (n. 21)

Direttiva (UE) 2016/2284

Allegato A (n. 22)

Direttiva (UE) 2016/2341

Allegato A (n. 23)

Direttiva (UE) 2016/2370

Allegato A (n. 24)


Tabella II - Regolamenti per anno di emanazione

Regolamenti

Anno di emanazione

Totale (6)

  • (UE) n. 596/2014

2014

1

  • (UE) n. 2015/2365
  • (UE) n. 2015/2424

2015

2

  • (UE) n. 2016/425
  • (UE) n. 2016/426
  • (UE) n. 2016/1011

2016

3

Tabella III - direttive per anno di emanazione

Direttive

Anno di emanazione

Totale (26)

  • (UE) 2015/720
  • (UE) 2015/1794
  • (UE) 2015/2302
  • (UE) 2015/2436

2015

4

  • (UE) 2016/97
  • (UE) 2016/343
  • (UE) 2016/680
  • (UE) 2016/681
  • (UE) 2016/797
  • (UE) 2016/798
  • (UE) 2016/800
  • (UE) 2016/801
  • (UE) 2016/844
  • (UE) 2016/881
  • (UE) 2016/943
  • (UE) 2016/1034
  • (UE) 2016/1065
  • (UE) 2016/1148
  • (UE) 2016/1164
  • (UE) 2016/1214
  • (UE) 2016/1629
  • (UE) 2016/1919
  • (UE) 2016/2102
  • (UE) 2016/2284
  • (UE) 2016/2341
  • (UE) 2016/2370

2016

22

Tabella IV - direttive per termine di recepimento

Direttive

Termine di recepimento

Totale (26)

Fino al 15 giugno 2017

2

Tra il 16 giugno e il 31 dicembre 2017

3

Tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018

15

Dopo il 1° gennaio 2019

6

Ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge n. 234 del 2012, il disegno di legge di delegazione europea 2016 stabilisce - con riferimento ad alcuni atti dell’Unione europea - specifici principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare e a quelli generali di delega, richiamati alle lettere da a) a i) del citato comma 1.

In particolare, sono stati introdotti principi e criteri direttivi specifici di delega riferiti ai seguenti atti:

Direttive:

  • (UE) 2015/2346 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (articolo 3);

(UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (articolo 4);

(UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali (articolo 10);

(UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (articolo 11);

(UE) 2015/720 sulla riduzione dell'utilizzo di plastica in materiale leggero (articolo 12).

Regolamenti:

  • (UE) 2015/2424 sul marchio comunitario (articolo 3);

(UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (articolo 5);

(UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi (articolo 6);

(UE) 596/2014 relativo agli abusi di mercato (articolo 7);

(UE) 2016/1011 sugli indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari (articolo 8);

(UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo (articolo 9).

Il presente dossier contiene le schede di lettura riferite ai singoli articoli del disegno di legge di delegazione europea 2016 e una descrizione delle direttive elencate nell'Allegato A.


1) Il disegno di legge europea 2017 (A.C. 4505) è stato presentato alla Camera dei deputati il 19 maggio 2017 ed è attualmente all'esame della XIV Commissione permanente.

2) Per maggiori dettagli sui criteri generali di delega posti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, si rinvia alla scheda relativa all'articolo 1.

3) Le informazioni fornite nella relazione illustrativa contengono dati aggiornati al 31 dicembre 2016. Con riguardo alle procedure d’infrazione ufficialmente aperte nei confronti dell’Italia, la relazione presenta altresì un aggiornamento alla data del 15 febbraio 2017. Quanto alle direttive europee, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea negli anni 2015 e 2016, da attuare con decreto ministeriale e non ancora attuate, sono forniti dati ulteriori, aggiornati al 21 aprile 2017.