Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1838

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Interventi di prevenzione della prostituzione coattiva e di integrazione sociale)

1. Fermi restando i programmi previsti dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, in collaborazione con gli enti pubblici e privati che si occupano di prostituzione, promuovono, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di assistenza sociale, interventi volti ad agevolare l'integrazione sociale e realizzare programmi di formazione professionale e di inserimento nel mondo del lavoro in favore delle persone vittime dei reati di cui agli articoli 600-bis nonché 600-novies e 600-decies del codice penale, introdotti dall'articolo 3 della presente legge, o in favore delle persone che manifestino la volontà di abbandonare l'esercizio della prostituzione, sempre che le stesse non versino in condizioni di gravità ed attualità di pericolo rilevanti ai sensi dell'articolo 18 del citato testo unico.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è istituito, per l'anno 2015, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo di un ammontare pari a 12 milioni di euro, integrato con le somme derivanti dall'applicazione delle multe di cui agli articoli 600-novies e 600-decies del codice penale, introdotti dall'articolo 3 della presente legge, e delle sanzioni di cui al comma 1, lettera c-bis), dell'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, aggiunta dall'articolo 6 della presente legge.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, stabilisce annualmente, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse di cui al comma 2.

Art. 2.

(Interventi di prevenzione in sede locale)

1. Allo scopo di prevenire o contenere fenomeni di intolleranza, di violenza o di tensione sociale, direttamente o indirettamente riconducibili alle attività di prostituzione, i comuni promuovono idonee forme di consultazione con enti pubblici, soggetti portatori di interessi collettivi ovvero soggetti privati specificamente operanti nel settore del contrasto del fenomeno della prostituzione o della tutela dei soggetti deboli, e adottano conseguentemente le misure necessarie consentite dalla legislazione vigente.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono istituiti a livello comunale i tavoli cittadini per il contrasto e la prevenzione della prostituzione, con funzioni consultive e orientative delle politiche sociali in materia e al fine di armonizzare gli interventi a livello territoriale nel rispetto dei soggetti interessati, nonché delle competenze di ciascuno. I tavoli sono presieduti dal sindaco e sono chiamati a farne parte rappresentanti delle Forze di polizia che operano nel territorio nonché delle organizzazioni non profit che si occupano del contrasto al traffico degli esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione anche attraverso l'assistenza e il recupero sociale delle vittime. Se i fenomeni da affrontare riguardano più comuni o più province e città metropolitane, tavoli con analoga composizione possono essere istituiti dai presidenti delle province, dai sindaci metropolitani e dal presidente della regione, con il coinvolgimento dei sindaci dei comuni interessati, nonché dei prefetti e dei procuratori distrettuali antimafia od ordinari, addetti al contrasto in sede investigativa e giudiziaria.

3. In ogni provincia e città metropolitana il questore, competente al rilascio dei premessi di soggiorno per motivi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, individua uno o più funzionari di polizia con il ruolo di «referente per la tratta di esseri umani e per il contrasto allo sfruttamento a scopo sessuale e alla prostituzione coatta» per facilitare i rapporti con i rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni non profit operanti nel settore, anche al fine di armonizzare, razionalizzare e rendere più efficaci le procedure per il rilascio dei suddetti permessi.

Art. 3.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 416, settimo comma, dopo la parola: «600-quinquies» sono inserite le seguenti: «, 600-novies, 600-decies»;

b) dopo l'articolo 600-octies sono inseriti i seguenti:

«Art. 600-novies. -- (Prostituzione coattiva). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe taluno a prostituirsi è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Art. 600-decies. -- (Reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 30.000 chiunque:

1) recluta o induce taluno alla prostituzione;

2) sfrutta, gestisce, organizza o controlla l'altrui prostituzione, ovvero altrimenti ne trae profitto;

3) ha la proprietà, l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico dove si esercita la prostituzione.

La medesima pena si applica a chi, avendo l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico, tollera abitualmente l'esercizio della prostituzione da parte di una o più persone all'interno dei locali.»;

c) all'articolo 602-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al quarto comma, le parole da: «e 600-quinquies» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «600-quinquies, 600-novies e 600-decies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità della persona offesa.»;

2) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-novies, 600-decies, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni, se è commesso in danno di persona in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata, ovvero ancora se è realizzato dal tutore o da persona a cui la persona offesa minorenne è stata affidata per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro.»;

d) all'articolo 734-bis, dopo la parola: «600-quinquies» sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi dei delitti previsti dagli articoli 600-novies e 600-decies».

Art. 4.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 33, dopo le parole: «cinque anni,» sono inserite le seguenti: «600-novies e 600-decies»;

b) al comma 6 dell'articolo 282-bis, dopo la parola: «600-septies.2,» sono inserite le seguenti: «600-novies, 600-decies,»;

c) alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 380, dopo la parola: «600-quinquies» sono inserite le seguenti: «nonché delitto di prostituzione coattiva di cui all'articolo 600-novies»;

d) al comma 1-bis dell’articolo 392, dopo la parola: «600-quinquies,» sono inserite le seguenti: «600-novies, 600-decies,»;

e) al comma 5-bis dell'articolo 398, dopo la parola: «600-quinquies,» sono inserite le seguenti: « 600-novies, 600-decies,»;

f) al comma 1-bis dell'articolo 444, dopo la parola: «600-quinquies,» è inserita la seguente: «600-novies,».

Art. 5.

(Modifiche al codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione)

1. All'articolo 6, comma 1, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), può essere imposto il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

Art. 6.

(Modifiche al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231)

1. All'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) per i delitti di cui agli articoli 600-novies e 600-decies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a settecentocinquanta quote»;

b) al comma 2, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c-bis)».

Art. 7.

(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

1. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600-quinquies,» sono inserite le seguenti: «600-novies, 600-decies,».

Art. 8.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Al comma 1-ter dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo la parola: «600-quinquies,» sono inserite le seguenti: «600-novies, 600-decies,».

Art. 9.

(Abrogazioni e norme di coordinamento)

1. Gli articoli 3, capoverso, commi primo, numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 8), secondo e terzo, e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono abrogati.

2. Quando in leggi, regolamenti od altri atti normativi sono richiamate le disposizioni abrogate al comma 1 del presente articolo, il richiamo si intende effettuato alle corrispondenti fattispecie disciplinate dagli articoli 600--novies e 600-decies del codice penale, introdotti dalla presente legge.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.