Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1015-B

All’articolo 10:

All’articolo 10:

al comma 1, le parole: «119, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «119, quinto comma»;

identico;

al comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:

identico;

«f-bis) può avvalersi, al fine di rafforzare l’attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all’articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

f-ter) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98»;

al comma 3:

identico;

all’alinea, la parola: «relativi» è sostituita dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente»;

alla lettera a), dopo le parole: «specifiche attività di» sono inserite le seguenti: «valutazione e»;

alla lettera b), le parole: «esercita funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «svolge azioni» e le parole: «specifiche strutture di sostegno» sono sostituite dalle seguenti: «qualificati soggetti pubblici di settore»;

dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«b-bis) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sull’attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali;

b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell’efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale nonché nelle ipotesi previste dalla lettera d)»;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Ministro per la pubblica amministrazione,» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «prevedendo altresì forme di rappresentanza delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nei programmi» sono soppresse;

identico;

al comma 4, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «All’interno del Comitato direttivo dell’Agenzia è assicurata una adeguata rappresentanza delle amministrazioni territoriali»;

identico;

al comma 5, secondo periodo, le parole: «dalla conversione in legge del presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

identico;

al comma 5, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Conseguentemente nei successivi trenta giorni si provvede al riordino del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 2, commi 10 e 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2013, n. 135, nonché dell’articolo 2, comma 7, ultimo periodo, del presente decreto. I provvedimenti di riordino, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti, per il parere, alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari»;

soppresso;

al comma 5, sesto periodo, le parole: «in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dal servizio»;

identico;

al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi»;

identico;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10- bis . Le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle regioni sono escluse dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, ove siano finanziate con fondi strutturali europei e siano volte all’attuazione di interventi cofinanziati con i fondi medesimi»;

i commi 11, 12, 13 e 14 sono soppressi;

identico;

dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

identico;

«14-bis. In casi eccezionali, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l’attuazione di programmi ed interventi speciali, a carattere sperimentale, nonché nelle ipotesi previste dalla lettera d) del comma 3.

14-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l’Agenzia per la coesione territoriale e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, anche al fine di individuare le più idonee forme di collaborazione per l’esercizio delle rispettive competenze e prerogative di legge».