Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 54

Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 54
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori AMATI, MALAN, ZANDA, SCHIFANI, SUSTA, DE PETRIS, CRIMI, AIROLA, ALBERTI CASELLATI, ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BONFRISCO, BORIOLI, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPACCHIONE, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASSON, CASTALDI, CATALFO, CERONI, CHITI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CIRINNÀ, COMPAGNA, COTTI, CUCCA, D’ADDA, DE PIETRO, DE PIN, DI BIAGIO, DI GIORGI, DONNO, ENDRIZZI, Stefano ESPOSITO, Giuseppe ESPOSITO, FABBRI, FATTORI, FAVERO, FEDELI, FINOCCHIARO, FORNARO, FUCKSIA, GAETTI, GALIMBERTI, GAMBARO, GATTI, GENTILE, Rita GHEDINI, GIANNINI, GIARRUSSO, GIROTTO, GRANAIOLA, LANZILLOTTA, LEZZI, LO GIUDICE, LO MORO, LUCIDI, LUMIA, MANASSERO, MANCUSO, MANGILI, MARAN, MARGIOTTA, Luigi MARINO, MARTELLI, MARTON, MATTESINI, MERLONI, MESSINA, MICHELONI, MINNITI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, ORELLANA, MUSSINI, PAGLIARI, PAGLINI, PEGORER, PEPE, PETROCELLI, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUGLIA, PUPPATO, REPETTI, RIZZOTTI, Maurizio ROMANI, ROMANO, Gianluca ROSSI, SANTANGELO, SCIASCIA, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, SPILABOTTE, TARQUINIO, TAVERNA, VACCARI, VACCIANO e VALENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654,
in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale

Onorevoli Senatori. -- Il drammatico aumento di forme di razzismo e di negazione di fatti storici incontrovertibili, come lo sterminio degli Ebrei o di altre minoranze, negli ultimi anni è diventato sempre più evidente sia in Europa che in Italia. Non vi è dubbio che il contrasto di queste forme di alienazione deve essere in primo luogo culturale, di formazione delle giovani generazioni e dell'opinione pubblica, di sviluppo di una sensibilità civile tollerante e aperta all'altro e al diverso, basata su una conoscenza quanto più possibile ampia e critica dei fatti storici. Di fronte a fatti specifici e spesso reiterati di denigrazione a sfondo razziale e di negazione tendenziosa della verità storica non può non esserci anche una reazione sul piano giuridico e penale del sistema democratico.

In particolare, il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di modificare l'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 («Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966»), per un profilo specifico molto importante: il contrasto di quelle forme di «negazionismo», cioè negazione o minimizzazione, del fenomeno del genocidio degli Ebrei e di altre minoranze etniche, che costituiscono uno degli aspetti più odiosi delle pratiche razziste. Purtroppo, ancora di recente, episodi gravi di aggressione e denigrazione a sfondo razziale hanno portato l'opinione pubblica e in particolare la comunità ebraica, a chiedere nuova attenzione per contrastare in particolare quelle perversioni culturali e civili che portano a negare la persecuzione degli Ebrei e delle minoranze etniche e politiche da parte del regime nazista.

Da notare che alcuni anni fa anche l'Unione europea, con la decisione quadro 2008/913 GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, ha ribadito che razzismo e xenofobia costituiscono violazioni dirette dei princìpi di libertà, di democrazia e di rispetto dei diritti dell'uomo, spingendo i singoli Stati a prodursi in una nuova azione legislativa che venga incontro alla necessità di uniformare le disposizioni regolamentari degli Stati membri e favorire una più efficace cooperazione giudiziaria di contrasto ai fenomeni in questione. Dunque il diritto penale europeo è chiamato ad integrarsi meglio sulla base di norme chiare e cogenti in fatto di lotta a tutte le forme di denigrazione e violenza a sfondo razziale.

Da notare, peraltro, che la stessa Unione europea ha stabilito che norme del tipo di quelle previste dalla citata decisione quadro 2008/913, rispettano i diritti fondamentali e sono conformi ai princìpi riconosciuti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea e comunque delle Convenzioni a tutela dei diritti umani e di libertà.

Ai suddetti fini, il presente disegno di legge modifica il citato articolo 3 della legge n. 654 del 1975, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetta «legge Mancino»), prevedendo la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro per chiunque ponga in essere attività di apologia, negazione, minimizzazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, così come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, o propaganda idee, distribuisce, divulga o pubblicizza materiale o informazioni, con qualsiasi mezzo, anche telematico, fondato sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso, ovvero, con particolare riferimento alla violenza e al terrorismo se non punibili come più gravi reati, fa apologia o incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente.

«b-bis) con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro chiunque pone in essere attività di apologia, negazione, minimizzazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, o propaganda idee, distribuisce, divulga o pubblicizza materiale o informazioni, con qualsiasi mezzo, anche telematico, fondati sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso, ovvero, con particolare riferimento alla violenza e al terrorismo, se non punibili come più gravi reati, fa apologia o incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili».