Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 54
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| Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013
Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654,
in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio,
crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8
dello statuto della Corte penale internazionale
Onorevoli Senatori. -- Il drammatico aumento di forme di razzismo e di negazione di fatti storici incontrovertibili, come lo sterminio degli Ebrei o di altre minoranze, negli ultimi anni è diventato sempre più evidente sia in Europa che in Italia. Non vi è dubbio che il contrasto di queste forme di alienazione deve essere in primo luogo culturale, di formazione delle giovani generazioni e dell'opinione pubblica, di sviluppo di una sensibilità civile tollerante e aperta all'altro e al diverso, basata su una conoscenza quanto più possibile ampia e critica dei fatti storici. Di fronte a fatti specifici e spesso reiterati di denigrazione a sfondo razziale e di negazione tendenziosa della verità storica non può non esserci anche una reazione sul piano giuridico e penale del sistema democratico.
In particolare, il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di modificare l'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 («Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966»), per un profilo specifico molto importante: il contrasto di quelle forme di «negazionismo», cioè negazione o minimizzazione, del fenomeno del genocidio degli Ebrei e di altre minoranze etniche, che costituiscono uno degli aspetti più odiosi delle pratiche razziste. Purtroppo, ancora di recente, episodi gravi di aggressione e denigrazione a sfondo razziale hanno portato l'opinione pubblica e in particolare la comunità ebraica, a chiedere nuova attenzione per contrastare in particolare quelle perversioni culturali e civili che portano a negare la persecuzione degli Ebrei e delle minoranze etniche e politiche da parte del regime nazista.
Da notare che alcuni anni fa anche l'Unione europea, con la decisione quadro 2008/913 GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, ha ribadito che razzismo e xenofobia costituiscono violazioni dirette dei princìpi di libertà, di democrazia e di rispetto dei diritti dell'uomo, spingendo i singoli Stati a prodursi in una nuova azione legislativa che venga incontro alla necessità di uniformare le disposizioni regolamentari degli Stati membri e favorire una più efficace cooperazione giudiziaria di contrasto ai fenomeni in questione. Dunque il diritto penale europeo è chiamato ad integrarsi meglio sulla base di norme chiare e cogenti in fatto di lotta a tutte le forme di denigrazione e violenza a sfondo razziale.
Da notare, peraltro, che la stessa Unione europea ha stabilito che norme del tipo di quelle previste dalla citata decisione quadro 2008/913, rispettano i diritti fondamentali e sono conformi ai princìpi riconosciuti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea e comunque delle Convenzioni a tutela dei diritti umani e di libertà.
Ai suddetti fini, il presente disegno di legge modifica il citato articolo 3 della legge n. 654 del 1975, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetta «legge Mancino»), prevedendo la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro per chiunque ponga in essere attività di apologia, negazione, minimizzazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, così come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, o propaganda idee, distribuisce, divulga o pubblicizza materiale o informazioni, con qualsiasi mezzo, anche telematico, fondato sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso, ovvero, con particolare riferimento alla violenza e al terrorismo se non punibili come più gravi reati, fa apologia o incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente.
«b-bis) con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro chiunque pone in essere attività di apologia, negazione, minimizzazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, o propaganda idee, distribuisce, divulga o pubblicizza materiale o informazioni, con qualsiasi mezzo, anche telematico, fondati sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso, ovvero, con particolare riferimento alla violenza e al terrorismo, se non punibili come più gravi reati, fa apologia o incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili».