Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 703
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Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge reca la modifica di alcuni articoli della parte seconda della Costituzione, con particolare riferimento all'elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale e diretto.
Da decenni si discute la necessità di organiche riforme costituzionali. Orientamenti favorevoli al presidenzialismo, già presenti in Assemblea costituente, si sono manifestati nell'intero arco di vita della Repubblica.
In un momento di crisi della politica, l'opzione presidenzialista può contribuire al rafforzamento della partecipazione e della democrazia.
Che ci siano esigenze di trasformazione del sistema politico lo affermano in tanti da decenni. In una dichiarazione fatta al suo partito dell'epoca da Giorgio Napolitano, nel lontano 1981, questi auspicava, in questi termini, un rinnovamento del sistema politico: « ...si deve giungere a una svolta effettiva nei metodi di governo, nel modo di concepire ed esercitare il potere, nei rapporti tra partiti, Stato e società, riaffermando pienamente i princìpi e le linee della Costituzione e ponendo mano a riforme e misure capaci di garantire il corretto funzionamento delle istituzioni».
Sono passati oltre trent'anni da quell'affermazione, sono state istituite diverse Commissioni bicamerali, si è discusso ovunque e comunque dei temi della riforma costituzionale e del presidenzialismo.
Fin dai tempi della Costituente, Piero Calamandrei si schierò a favore del presidenzialismo, e con lui Leo Valiani, poi insigne senatore a vita. Il 5 settembre 1946 Piero Calamandrei scriveva: «Non è indispensabile che si adotti integralmente in Italia lo schema della Repubblica presidenziale qual è in vigore in America. Basterebbe che ad essa ci si avvicinasse in un punto, quello dell'innalzamento e rafforzamento dell'autorità del Capo del Governo, attraverso l'approvazione solenne, popolare, o almeno delle Assemblee legislative, del piano in cui sia fissata la politica che intende seguire».
Nel 1969, nell'ambito del dibattito dell'allora Democrazia Cristiana, nacque il gruppo «Europa 70», organizzato da Bartolo Ciccardini, che si dichiarò favorevole all'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Successivamente Bettino Craxi manifestò aperture chiare ed esplicite ad una soluzione di tipo presidenziale, con un dibattito che, alla fine degli anni '70 e nei primi anni '80, attraversò trasversalmente lo schieramento politico. Senza tralasciare che, da sempre, il presidenzialismo è storicamente una proposta della destra italiana. Il Movimento Sociale Italiano con Giorgio Almirante ha dato un contributo importante ai temi della democrazia diretta e dell'elezione diretta fino al tema del presidenzialismo. Così come Alleanza Nazionale, dalla fine del 1994 e fino al discorso conclusivo al Congresso di scioglimento, prima di confluire insieme a Forza Italia nel PDL.
Tuttavia, già in sede di Costituente, uomini come Aldo Bozzi, Giuseppe Codacci Pisanelli e Vittorio Emanuele Orlando fecero intendere con i loro discorsi che si sarebbe potuti giungere, in un futuro non lontano, all'elezione diretta del Capo dello Stato.
Ecco allora che il presidenzialismo, o semipresidenzialismo, come lo si definisce nella proposta avanzata dal PDL nella passata legislatura, affonda profondamente le sue radici nel dibattito della nostra Repubblica democratica.
Del resto, anche la cosiddetta Costituzione materiale ha visto crescere il ruolo del Presidente della Repubblica: si potrebbero citare molti esempi, già a partire dai tempi di Antonio Segni, fino ad arrivare alle esternazioni del presidente Cossiga e alle polemiche che ne conseguirono, con la richiesta addirittura da parte della sinistra di messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica dell'epoca. Anche in fasi più recenti, il ruolo del Capo dello Stato è risultato fondamentale e importante nella gestione di delicate crisi politiche.
Per tali ragioni sarebbe auspicabile che, nel prosieguo del dibattito in Parlamento, si vogliano condividere le ragioni di un rafforzamento della nostra democrazia, sposando una tesi che non è solo di una parte politica, ma che appartiene ad un ampio dibattito della vita repubblicana.
Avanziamo questa proposta con convinzione, soprattutto in un momento di crisi della politica. Lo abbiamo fatto con forza proprio quando, all'indomani delle ultime elezioni amministrative, c'era chi proponeva di nuovo doppi turni, senza affrontare il tema del presidenzialismo, alla luce dell'esperienza di Paesi come la Francia o gli Stati Uniti che, con modalità diverse -- la nostra è più simile a quella francese -- vedono delle democrazie funzionare all'insegna dell'alternanza.
Il disegno di legge costituzionale che si propone -- il cui contenuto è di seguito illustrato -- riprende parte del testo esaminato nel corso della passata legislatura, approvato il 25 luglio 2012 in I lettura dal Senato e trasmesso in pari data alla Camera dove l'iter si è purtroppo fermato anche per la fine della legislatura.
Il nuovo articolo 83 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 del presente disegno di legge costituzionale, prevede che il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza. Vigila sul rispetto della Costituzione, assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali e rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea; è eletto a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età e non più, quindi, dal Parlamento in seduta comune, integrato da tre delegati per ogni regione.
A sua volta, il nuovo articolo 84 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2, prevede che possa essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni (non più cinquanta) e goda dei diritti politici e civili. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. Si stabilisce poi espressamente che la legge prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici ed a tal fine individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità. L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge.
Il nuovo articolo 85 della Costituzione, come modificato dall'articolo 3, prevede che il Presidente della Repubblica sia eletto per cinque anni (anziché sette anni) e possa essere rieletto una sola volta.
Il Presidente del Senato della Repubblica, il novantesimo giorno prima che scada il mandato del Presidente della Repubblica, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza. Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da duecentomila elettori, o da deputati e senatori, da membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da consiglieri regionali, da presidenti delle Giunte regionali e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabiliti dalla legge.
I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni fra i candidati.
Si stabilisce che è eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza, il quattordicesimo giorno successivo si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati. Viene precisato che il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.
Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione di tale articolo sono regolati dalla legge.
Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione, come modificato dall'articolo 4, prevede che in caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato della Repubblica indìce entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento.
All’articolo 87 della Costituzione l'articolo 5 apporta alcune modifiche: viene sostituito il primo comma, che attualmente recita «il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale» con il seguente (che anticipa parte dell'attuale nono comma): «il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate». A sua volta, viene sostituito il nono comma mantenendo la sola previsione che il Presidente dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere. Infine, il decimo comma, che recita «presiede il Consiglio superiore della magistratura», è abrogato, alla luce delle modifiche apportate all'articolo 104 della Costituzione dal successivo articolo 9.
Il nuovo articolo 88 della Costituzione, come modificato dall'articolo 6, prevede che il Presidente della Repubblica può, sentiti il Primo ministro e i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Si stabilisce quindi che se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica. La facoltà di sciogliere le Camere non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere.
Il nuovo articolo 89 della Costituzione, come modificato dall'articolo 7, prevede che «gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei Ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.
Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo».
L'articolo 8, che interviene sull'articolo 92 della Costituzione, prevede che «il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salvo delega al Primo ministro. Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro, nomina e revoca i Ministri». Di conseguenza, agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro». Infine, l'articolo 9 reca modifiche all'articolo 104 della Costituzione volte a stabilire che il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione e che ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Alla luce di quanto esposto, si auspica di poter riavviare con rapidità il nuovo dibattito sulla riforma strutturale della Costituzione, nella convinzione che una modifica in direzione presidenzialista darebbe vita all'unico sistema che caratterizza le grandi democrazie, e che solo muovendo da essa si potrà affrontare un dibattito di più ampio respiro, anche sulla legge elettorale.