Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 314
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Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge nasce dalla precisa esigenza di portare chiarezza in zone giuridicamente grigie, anche al fine di conferire il giusto risalto alla società naturale fondata sul matrimonio, ritenuta dalla Costituzione valore fondamentale e fondante di una società libera e responsabile.
Non è infatti un caso che il presente disegno di legge recante «Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi» indichi al primo articolo, e quindi proprio in apertura, nella famiglia fondata sul matrimonio in conformità agli articoli 29 e 31 della Costituzione l'unica unione possibile destinataria delle politiche di sostegno, economiche e sociali, messe in atto dallo Stato.
Tale scelta mira a rafforzare l'istituto della famiglia, se comunemente intesa, e lo protegge da tentativi, sia legislativi che giurisprudenziali, volti a indebolirla mediante una surrettizia parificazione a situazioni che non possono aspirare alla tutela rafforzata che gode nel nostro ordinamento.
Su tale principio non vi possono essere né dubbi né discussioni.
Ciò nonostante tale certezza non deve portare a ignorare il contesto reale con il quale ciascuno di noi, a prescindere dal ruolo rivestito e dalle proprie personali convinzioni, è chiamato a interagire: un contesto nel quale vivono migliaia di persone unite da un legame di tipo reciprocamente solidaristico e affettivo, ma non fondato sul matrimonio, sia per scelta sia per pregresse situazioni personali. Ubi societas, ibi ius: ed è compito della politica e del legislatore occuparsi della realtà, senza che ciò implichi una condivisione delle scelte effettuate dai cittadini, stabilendo regole di comportamento anche in funzione di sostegno della parte debole del rapporto.
D'altra parte, fonti autorevoli della Chiesa cattolica (cardinale Carlo Martini -- 6 dicembre 2000) hanno avuto modo di affermare che è possibile prendere in considerazione la rilevanza giuridica di forme di convivenza diverse da quelle fondate sul matrimonio, senza che però ciò implichi l'equiparazione, quanto a status, alla famiglia. Si tratta quindi di adottare un atteggiamento pragmatico affinché, nell'ambito della sfera dei diritti individuali, non vi siano discriminazioni irragionevoli.
Il presente disegno di legge mira, anche sulla base delle considerazioni esposte, a stabilire un nucleo di tutela dei diritti di natura individuale di cui ciascun soggetto, nell'ambito del rapporto solidaristico, potrà essere considerato titolare, senza per questo prevedere la stipula di accordi negoziali che, a differenza di quanto è stato previsto in altre iniziative legislative, possano rendere strutturata la convivenza.
L'articolo 1 ribadisce la tutela costituzionale della famiglia e l'unicità del nucleo familiare quale destinatario dei benefìci economici e sociali previsti dall'ordinamento vigente.
L'articolo 2 definisce la situazione di convivenza come una relazione stabile posta in essere tra soggetti maggiorenni, non legati da vincoli di parentela né da precedenti matrimoni, coabitanti da almeno tre anni ai fini di reciproca assistenza e solidarietà materiali e affettive.
L'individuazione della convivenza avviene a disciplina vigente con il richiamo all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per cui agli effetti anagrafici per convivenza si intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi anche di assistenza aventi dimora abituale nello stesso comune.
L'articolo 3 stabilisce il diritto di reciproca assistenza tra conviventi nel caso di malattia o di ricovero presso strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private e convenzionate.
L'articolo 4 prevede la possibilità per il convivente di effettuare scelte in materia di salute nell'ipotesi di malattie fortemente invalidanti che impediscono l'esercizio della normale capacità di intendere e di volere. In caso di morte il convivente può prendere decisioni in ordine alla donazione degli organi, alle modalità di trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie.
L'articolo 5 prevede la possibilità di continuare a vivere nella casa comune, se di proprietà del defunto, diritto che si esaurisce con l'inizio di una nuova convivenza ovvero in caso di matrimonio. Tale disposizione non incide sul diritto di proprietà del de cuius, che entra in successione al pari degli altri beni, pur tuttavia mira a tutelare la parte debole della coppia che, allo stato attuale della legislazione, si trova del tutto priva della più elementare forma di tutela in caso di decesso del convivente.
L'articolo 6 prevede che nel caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune residenza l'altro convivente può succedere al conduttore nel contratto medesimo.
L'articolo 7 richiama l'articolo 438 del codice civile che prevede il dovere di prestare gli alimenti, oltre la cessazione della convivenza, al soggetto che non dispone di propri mezzi di sostentamento, naturalmente per un periodo proporzionato alla convivenza medesima.
Il disegno di legge non comporta oneri per la finanza pubblica e non abbisogna pertanto di copertura finanziaria.