Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 383

Art. 1.

(Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e delle persone private della libertà personale. Nomina e durata dell'incarico)

1. È istituito il Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e delle persone private della libertà personale, di seguito denominato «Garante nazionale».

2. Il Garante nazionale è un organo indipendente e dotato di autonomia di azione.

3. L'ufficio del Garante nazionale è composto dal medesimo Garante nazionale e da un vice Garante nazionale. Quest'ultimo assume le funzioni del Garante nazionale in caso di assenza o di impedimento del medesimo.

4. Il Garante nazionale e il vice Garante nazionale sono nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, e sono scelti tra persone in possesso di un adeguato curriculum professionale, dal quale si evinca una consolidata esperienza nella tutela dei diritti umani e di cittadinanza ovvero nella promozione delle attività sociali dei detenuti.

5. Il Garante nazionale e il vice Garante nazionale restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati nell'incarico una sola volta. Essi rimangono in carica in regime di prorogatio fino alla nomina dei loro successori.