Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 158
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013
Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n.222, in materia di destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF a diretta gestione statale al finanziamento di progetti di studio e ricerca sulle cellule staminali adulte
Onorevoli Senatori. -- L'avanzamento tecnologico e scientifico nel campo delle metodiche di procreazione assistita ha raggiunto in breve tempo un'evoluzione tale da creare, paradossalmente, inquietudine e difficoltà di fronte a risultati che se da un canto sono espressione di conquiste scientifiche dall'altro coinvolgono e condizionano i momenti essenziali della vita umana costituiti dalla nascita, dalla procreazione e dalla morte, ponendo problematiche dalle delicate implicazioni etiche.
La legge 19 febbraio 2004, n. 40, ha finalmente colmato il vuoto legislativo sulla materia, che rimaneva regolata dalla circolare del Ministro della sanità pro tempore del 1º marzo 1985, «Limiti e condizioni di legittimità di servizi per l'inseminazione artificiale, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale», e da alcune successive circolari in materia di prevenzione dei rischi di diffusione dell'AIDS.
Tale legge è stata ed è, purtroppo, oggetto di svariate critiche soprattutto in senso negativo. Essa è stata definita incostituzionale, confessionale, oscurantista, contro la donna, nemica della scienza e così via.
Ma così non è. La scienza dice che fin dal concepimento un essere umano si sviluppa in modo continuo, autonomo e finalisticamente organizzato. I processi della fecondazione e dello sviluppo embrionale e fetale sono stati scoperti e descritti proprio dalla scienza moderna; prima, essi erano oggetto di fantasia, intuizione ed ipotesi. Convenzioni internazionali e leggi sottopongono a limiti rigorosi la sperimentazione sull'uomo, specialmente quando si tratta di bambini e soggetti incapaci. Nessuno dice che questi limiti sono contro la scienza.
L'articolo 2 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità del'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145, stabilisce che «l'interesse e il bene dell'essere umano devono prevalere sul solo interesse della società o della scienza».
Del resto la Convenzione intende espressamente porre un argine, come si dichiara nel preambolo, contro «gli atti che possono mettere in pericolo la dignità umana mediante un uso improprio della biologia e della medicina».
In effetti il divieto di distruggere l'embrione stabilito nella citata legge n. 40 del 2004 impegna:
-- a riprendere la ricerca sulle cause della sterilità, che è stata del tutto abbandonata dopo la diffusione della fecondazione in vitro e che la legge esplicitamente stimola e finanzia (articolo 2);
-- a rispettare sempre di più i cicli naturali della donna, senza iperstimolazioni selvagge, che sono dannose per la donna e producono ovociti meno capaci di essere fecondati.
La legge n. 40 del 2004 è stata definita una legge confessionale, invece è una legge pienamente laica laddove «laicità» non significa assenza di valori e di senso di responsabilità.
È una legge che si ispira ad un principio assolutamente laico. Laicità non significa rinunciare a qualsiasi valore, non significa chiudersi nel dubbio insuperabile, non significa che lo Stato ha la sola funzione di garantire che ogni cittadino possa fare quello che vuole. Non a caso lo Stato moderno rifiuta la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, rinuncia alla pena di morte, punisce i reati, esige la solidarietà sociale. È evidente che dietro queste scelte vi sono valori etici.
La laicità implica la possibilità di tutti i membri di una società di vivere e lavorare insieme, indipendentemente dalle convinzioni religiose, perché, indipendentemente da esse, la ragione scopre un obiettivo comune: il valore dell'uomo. Uomo come fine, ragione come mezzo sono gli elementi costitutivi della laicità. Perciò quando si discute dello statuto dell'embrione umano e dei diritti dei bambini non si viola la laicità né si prefigura uno stato etico e confessionale, ma si investiga sulla natura e sui finalismi stessi dello stato laico.
Tanto poco la legge è confessionale o cattolica che l'antropologia cristiana ha espresso chiaramente nei documenti ufficiali della Chiesa (in particolare nell'enciclica Evangelium vitae del 1995, nell'istruzione Donum vitae del 1987 e in vari interventi di Giovanni Paolo II) una generale riserva verso la fecondazione in vitro, eterologa o omologa che sia.
In conclusione si può ricordare la celebre frase che il laicissimo filosofo Norberto Bobbio disse in un'intervista pubblicata dal Corriere della Sera nel 1981: «Mi stupisco che i laici lascino ai cattolici il privilegio e l'onore di affermare che non si deve uccidere».
Alla luce di queste premesse, l'obiettivo del presente disegno di legge è quello di prevedere un finanziamento per lo studio e la ricerca sulle cellule staminali adulte, quelle cellule non specializzate reperibili tra cellule specializzate di un tessuto specifico, che sono prevalentemente multipotenti. Queste sono già oggi utilizzate in cure per oltre cento malattie e patologie. Sono dette più propriamente somatiche (dal greco soma = corpo), perché non provengono necessariamente da adulti ma anche da bambini o cordoni ombelicali. Invece, ad oggi, non esiste una sola terapia applicata con l'utilizzo delle cellule staminali embrionali.
Non intendiamo, dunque, finanziare la ricerca sulle cellule staminali embrionali che sono ottenute a mezzo di coltura, ricavate dalle cellule interne di una blastocisti: per fare ricerca con cellule umane di questo tipo per poter ottenere una linea cellulare (o stirpe, o discendenza) si renderebbe necessaria la distruzione di una blastocisti, un embrione non ancora cresciuto sopra le 150 cellule, ma che è già un potenziale essere umano.
Il presente disegno di legge si propone, quindi, di aggiungere al novero delle destinazioni dell'otto per mille del gettito IRPEF assegnato allo Stato, anche lo studio e la ricerca scientifica ed in particolare lo studio dei progetti di ricerca sulle cellule staminali adulte.
Non si tratta certamente di un provvedimento risolutivo e tanto meno sostitutivo dell'intervento pubblico ordinario, ma semplicemente di uno strumento di reperimento di risorse complementari per un settore che soffre di una strutturale carenza di investimenti pubblici.
Se il contributo pubblico è imprescindibile, e quello privato è fondamentale per la ricerca scientifica sulle cellule staminali adulte, questa forma di apporto dei singoli potrebbe rappresentare il primo passo per l'avvio di una pratica di partecipazione dal basso nel finanziamento di questo comparto.
Il disegno di legge modifica l'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, dove si stabilisce che, a decorrere dal 1990, una quota pari all'otto per mille del gettito dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, sia destinata in parte a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica ovvero, per effetto di successivi interventi legislativi, anche a favore di altre confessioni religiose.
La scelta relativa all'effettiva destinazione viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
La modifica proposta è finalizzata ad aggiungere al novero delle possibili destinazioni della quota riservata al diretto intervento statale anche progetti di studio e ricerca sulle cellule staminali adulte.
Il provvedimento ha, tra l'altro, il vantaggio di non comportare alcun incremento di spesa a carico del bilancio dello Stato.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 47, secondo comma, le parole: «a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario» sono sostituite dalle seguenti: «a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario o scientifico»;
b) all'articolo 48, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono inserite le seguenti: «, progetti di studio e ricerca sulle cellule staminali adulte».