Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 3002
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| Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2017
Delega al Governo per la disciplina delle monete complementari locali
Onorevoli Senatori. -- La recente crisi che ha interessato con grande evidenza una parte consistente delle economie avanzate ha riproposto con forza l'attenzione di un’ampia platea di movimenti sociali sulle dinamiche indotte nei sistemi economici locali dalla crescente globalizzazione e finanziarizzazione. L'impoverimento delle comunità più esposte ai fenomeni globali e la conseguente perdita di identità ha rilanciato, fra l'altro, il dibattito sul ruolo svolto dai sistemi monetari e sulla possibilità di implementare sistemi di circolazione monetaria incentrati sullo sviluppo locale e sul soddisfacimento di bisogni che troppo spesso sono ignorati dalle dinamiche del mercato. Di qui l'esigenza di progettare un sistema di scambio monetario che non si sostituisca a quello ufficiale, ma che sia radicato in obiettivi condivisi dalla comunità che lo adotta, ne rafforzi i legami sociali, e attivi reti informali di collaborazione e solidarietà in grado di ridurre la dipendenza dal credito e dal sistema bancario ufficiale.
L'adozione di monete complementari alla circolazione ufficiale ha del resto una lunga tradizione radicata proprio nei periodi di crisi dell'economia e conosce oggi un nuovo sviluppo anche nel nostro Paese. Nel 2003 è stata coniata e introdotta dall'Ente parco nazionale dell'Aspromonte una moneta cartacea denominata EcoAspromonte, rivolta ad incentivare gli acquisti nella filiera del turismo responsabile e a sviluppare progetti per l'occupazione giovanile. È nato a Napoli nel 2006 lo SCEC (Solidarietà che cammina), esperienza che si caratterizza come un buono sconto che, utilizzato dai cittadini e dai commercianti che accedono alla rete condivisa, è finalizzato a rafforzare i legami sociali e l'economia locale. L'esperienza ad oggi più diffusa è quella sviluppatasi in Sardegna con il Sardex, circuito di credito commerciale alternativo che è arrivato ad associare 3.000 imprese, con 50 milioni di euro di transazioni effettuate nel corso del 2015. Diversi tentativi ed esperienze locali sono infine riconducibili ai comuni (Treviso, Monsummano, Cesano Boscone etc..).
L'assenza di un quadro legislativo e regolamentare definito ha peraltro ostacolato lo sviluppo di esperienze innovative in questa materia, anche in relazione alla sussistenza delle disposizioni contenute nel testo unico in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) o in normative ancora antecedenti concernenti il monopolio per l'emissione della moneta e l'autorizzazione obbligatoria all'esercizio dell'attività creditizia, disposizioni che hanno provocato, a più riprese, interventi della Banca d'Italia o della Guardia di finanza.
II presente disegno di legge è orientato, in particolare, a disciplinare e promuovere le esperienze di moneta complementare locale che si configurano quali monete scritturali di credito cooperativo, inserite nell'ambito di progetti per lo sviluppo locale implementati dalle regioni o dagli enti locali e finalizzati a favorire l'incontro fra risorse inutilizzate e bisogni insoddisfatti, a rafforzare i legami sociali e ridurre le disuguaglianze all'interno della comunità territoriale interessata, a sviluppare progetti di economia circolare di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2015) 614 del 2 dicembre 2015.
II testo normativo, proposto in un unico articolo, è finalizzato a dettare princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo, stabilendo, fra l'altro, l'obbligo di adozione di un rapporto fisso di equivalenza con l'euro, la piena tracciabilità delle transazioni, l'introduzione di meccanismi rivolti a favorire la circolazione delle monete complementari, l'istituzione presso i comuni o le regioni promotrici di organi di orientamento e garanzia formati dai rappresentanti dell'associazionismo, e delle categorie sociali ed economiche operanti nel territorio interessato. L’articolo 1, comma 2, lettera f), prevede inoltre che gli emittenti e i gestori di circuiti di moneta complementare siano obbligatoriamente iscritti in un apposito elenco e soggetti ad autorizzazione e vigilanza da parte della Banca d'Italia, anche a garanzia dei cittadini e delle imprese che decideranno di utilizzare i circuiti di moneta locale.
Infine i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 sono rivolti a disciplinare la procedura di adozione, approvazione ed eventuale modifica dei decreti legislativi emanati dal Governo in attuazione della delega e a stabilire che dall'attuazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. II Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dell'emissione e della circolazione delle monete complementari, quali strumenti finalizzati a promuovere lo sviluppo locale, a rafforzare i legami sociali e ridurre le disuguaglianze all'interno della comunità territoriale interessata, nonché a sviluppare l'economia circolare di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2015) 614, del 2 dicembre 2015.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) conferire ai comuni e alle regioni la facoltà di implementare progetti e interventi di natura economica e sociale che possono comportare l'emissione e la circolazione, in ambiti territoriali predefiniti, di moneta complementare locale, anche avvalendosi di soggetti gestori del circuito monetario;
b) definire le monete complementari quali strumenti di pagamento volti a facilitare gli scambi di beni e di servizi, compreso il lavoro, all'interno di una comunità socio-economica definita utilizzando, anche congiuntamente, criteri di carattere territoriale o funzionale;
c) configurare le monete complementari quali monete scritturali di credito cooperativo, costituenti l'unità di conto utilizzata all'interno di una camera di compensazione per registrare le posizioni di dare e avere derivanti da scambi di beni o di servizi fra i partecipanti al circuito di moneta complementare, consentendone l'accettazione come valuta di fidelizzazione da aziende operanti nel territorio interessato;
d) stabilire l'obbligo di adozione, da parte dell'emittente, di un rapporto fisso di equivalenza con l'euro, nonché il divieto, a carico di coloro che accettano pagamenti in moneta complementare, di praticare, per i medesimi beni o servizi, prezzi diversi a seconda che il pagamento sia effettuato con moneta avente corso legale o con moneta complementare;
e) stabilire il principio della volontarietà della partecipazione a un circuito di moneta complementare e la piena tracciabilità delle transazioni;
f) prevedere l'introduzione di meccanismi rivolti a favorire la circolazione delle monete complementari, disincentivandone l'utilizzazione quale riserva di valore;
g) prevedere che i comuni o le regioni promotrici costituiscano un organo di orientamento e garanzia, formato dai rappresentanti dell'associazionismo, delle categorie sociali ed economiche e delle rappresentanze istituzionali operanti nel territorio interessato dal circuito monetario;
h) stabilire che gli emittenti e i gestori di circuiti di moneta complementare siano iscritti in un apposito elenco e soggetti obbligatoriamente ad autorizzazione e vigilanza da parte della Banca d'Italia.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
5. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.