Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 2753
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Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge è volto a disciplinare la chirurgia estetica, intesa, ai sensi dell'articolo 1, come la disciplina medica che si occupa, mediante un insieme di tecniche chirurgiche, sia della costruzione o della ricostruzione dell'equilibrio psicofisico dell'individuo, che vive con disagio la propria vita per un inestetismo mal accettato, sia del raggiungimento e mantenimento della salute come espressione di benessere.
Viene altresì stabilito che la chirurgia estetica si distingue dalla chirurgia funzionale in quanto non rappresenta la cura di una malattia e/o patologia, anche quando tale chirurgia funzionale ha ricadute migliorative di carattere estetico. In tal senso, solo a titolo esplicativo, la chirurgia refrattiva per il miglioramento delle funzionalità visive può, in caso di eliminazione degli occhiali, avere un effetto migliorativo dal punto di vista estetico ma rimane comunque una chirurgia funzionale.
L'attività di chirurgia estetica (e più in generale quella di chirurgia plastica), allo stato attuale, è normalmente esercitata da chirurghi specializzati in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva. Infatti, in numerose Università italiane sono previsti corsi di specializzazione in chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva.
La recente legge n. 86 del 5 giugno 2012 recante «Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori» ha, infatti, stabilito, all'articolo 3, che l'applicazione di protesi mammarie per fini estetici è riservata a coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione in chirurgia plastica o a chi ha svolto attività chirurgia equipollente nei precedenti cinque anni o è in possesso del titolo di specializzazione in chirurgia generale, ginecologia e ostetricia o chirurgia toracica.
L'articolo 2 del presente disegno di legge reca, pertanto, i requisiti necessari per esercitare la chirurgia estetica, stabilendo che sono abilitati all'esercizio della chirurgia estetica coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso:
a) del titolo di laurea specialistica in Medicina e chirurgia nonché del titolo di specializzazione in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015 recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria»;
b) del titolo di laurea in Medicina e specialistica, limitatamente a chirurgia estetica che abbia riguardo l'organo e gli annessi di quell'organo di cui sono specialisti (dermatologia - ginecologia - oftalmologia -- oro-maxillo-facciale e stomatologia, otorinolaringoiatria - urologia/andrologia);
c) del titolo di laurea in Medicina e chirurgia e che possano documentare, sulla base di registri operatori, di aver partecipato all'esecuzione di cinquanta interventi di chirurgia estetica di cui il 20 per cento come primo operatore nonché abbiano frequentato, da almeno un anno, master di specializzazione in chirurgia estetica, in scuole riconosciute dal Ministero della salute;
d) del titolo di laurea in Medicina e chirurgia e che possano documentare, sulla base di registri operatori, di aver partecipato all'esecuzione di cinquanta interventi di chirurgia estetica di cui almeno il 20 per cento come primo operatore, nonché abbiano conseguito 50 ECM (educazione continua in medicina) in materia di chirurgia estetica.
Possono altresì esercitare interventi di chirurgia estetica coloro che sono in possesso di:
-- attestati di iscrizione e frequenza a corsi di specializzazione di cui alle lettere a) e b), per poter effettuare interventi di chirurgia estetica, sotto la direzione e il controllo del medico già abilitato agli interventi di chirurgia estetica;
-- specializzazione in chirurgia estetica o master in chirurgia estetica, conseguiti all’estero, e abbiano ottenuto il riconoscimento sulla base degli accordi governativi bilaterali e multilaterali stipulati dall'Italia sul riconoscimento dei titoli di studio.
Lo scopo di tale previsione è quello di limitare, progressivamente, la possibilità di effettuare interventi di chirurgia estetica da parte di persone che non abbiano competenza di chirurgia plastica ovvero non siano competenti in merito allo specifico distretto del corpo da loro trattato per motivi funzionali (solo a titolo esemplificativo si evidenzia come un otorino, abilitato alla chirurgia funzionale del naso, debba presumersi competente ad effettuare interventi anche di natura esclusivamente estetica, di tale distretto).
L'articolo 3 stabilisce che possono essere sottoposti ad interventi di chirurgia estetica tutti coloro che abbiano conseguito la maggiore età, salvo che, per linee guida, ovvero concorde letteratura scientifica, non si tratti di interventi aventi finalità estetica che, per la loro piena riuscita, ovvero per ragioni di sicurezza del paziente, debbano essere effettuati in età precoce.
L'articolo in questione vuole evitare il ricorso precoce ad interventi a soli scopi estetici da parte di minorenni, soggetti in un periodo di fragilità psicofisica e che potrebbero finire per abusarne, ma allo stesso tempo, evitare di incidere sulla buona pratica clinica quando sia indicata l'effettuazione precoce di tali trattamenti.
L'articolo 4 reca norme volte ad individuare le strutture in cui è possibile effettuare la chirurgia estetica, differenziandole a seconda della durata della degenza e delegando il Ministero della salute e, in subordine, le regioni, all'adozione di un elenco di prestazioni effettuabili con o senza degenza, mentre l'articolo 5 stabilisce che l'intervento di chirurgia estetica deve essere effettuato previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente, prestato in modo libero e consapevole ed in forma scritta. Vengono altresì indicati i dati che deve tassativamente contenere il consenso informato.
Il comma 3 dell'articolo 5 reca inoltre le sanzioni da applicare nei confronti del medico che non renda informativa scritta con i contenuti e nei termini indicati nei commi l e 2 del medesimo articolo 5, stabilendo che lo stesso medico sia soggetto ad ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro e a segnalazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di appartenenza, per l'applicazione di sanzioni disciplinari. In caso di procedimento giudiziario civile o penale il termine di prescrizione di cui all’articolo 51 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, risulta sospeso fino a passaggio in giudicato della sentenza civile e/o penale.
La predetta ammenda si applica altresì alla struttura sanitaria che non abbia verificato, preliminarmente all'esecuzione del trattamento di chirurgia estetica, che l'informativa sia stata fornita con i modi e i contenuti previsti dal comma l dell'articolo 5.
Viene infine stabilito che il consenso informato, reso in forma scritta, non esclude, in ogni caso, l'informativa svolta in forma orale reputata altrettanto essenziale al fine della verifica e della comprensione, da parte del paziente, di quanto proposto dall'operatore.
Con l'articolo 6 viene stabilito che ogni intervento di chirurgia estetica deve essere munito di cartella clinica, la quale deve riportare alcuni specifici contenuti, così come elencati al comma 1 dell'articolo 6.
L’articolo 7 detta alcuni obblighi che devono essere osservati dalla struttura sanitaria presso la quale viene eseguito l'intervento di chirurgia estetica.
L'articolo 8, infine, reca norme finalizzate alla ripartizione delle responsabilità per inadempimento contrattuale ovvero per fatto illecito occorso in esecuzione della prestazione chirurgica estetica tra medico non subordinatamente vincolato alla struttura sanitaria e la stessa, dove il primo risponde dell'idoneità del trattamento poi effettuato in relazione agli scopi perseguiti stabiliti con il paziente, nonché della corretta esecuzione dello stesso; la struttura sanitaria invece risponde delle proprie specifiche obbligazioni di cui all'articolo 7.
Ciò in quanto la struttura sanitaria, che si limita a fornire la sala operatoria ove effettuare la prestazione sanitaria nonché l'eventuale degenza post operatoria, non è oggettivamente in grado:
-- né di verificare quanto avviene prodromicamente al trattamento sanitario proposto dal medico al di fuori della struttura, né di verificare quanto avviene in sede di visite di controllo dell'esito del trattamento sanitario, sempre effettuate al di fuori della struttura;
-- di intervenire in corso d'effettuazione di trattamento imponendo la sua eventuale modifica per ricondurla a buone pratiche cliniche.
Allo stesso modo il medico chirurgo, non inserito stabilmente nella struttura, non è oggettivamente in grado di sostituirsi alla struttura in una serie di prestazioni (ad esempio la verifica della sterilità della sala operatoria e la manutenzione delle apparecchiature utilizzate).
Con l'articolo 8 in questione si propone quindi una inversione di quanto previsto dall'articolo 1228 del codice civile secondo cui: «Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.» La presente disposizione di legge si applica nel solo specifico campo della chirurgia estetica, evitando peraltro le consuete azioni di regresso tra struttura sanitaria e medico, nonché con l'effetto di snellire l'attività giudiziaria.