Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02788
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Atto n. 4-02788
Pubblicato il 2 marzo 2010
Seduta n. 343
BUTTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
fino al 2001 le pensioni per gli ex lavoratori italiani delle Ferrovie dello Stato residenti in Svizzera erano erogate dall'Inpdap (2° pilastro) ed erano tassate solo in Italia, ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione Italia- Svizzera entrata in vigore nel 1979;
a seguito della trasformazione delle Ferrovie dello Stato in società per azioni, le pensioni non sono state più erogate dall'Inpdap (2° pilastro), ma dall'Inps (1° pilastro);
l'Ufficio della tassazione svizzero avvertiva i pensionati che a decorrere dal 1° gennaio 2002, le loro pensioni - essendo erogate dall'Inps e rientrando quindi nel 1° pilastro - rientravano nell'articolo 18 della Convenzione e dovevano essere tassate solo in Svizzera;
i pensionati presentavano all'Inps la domanda di esenzione dall'imposizione ai sensi dell'articolo 18 della suddetta convenzione; l'Inps accettava la domanda e non applicava più le ritenute dal 2002;
l'Inps rilasciando i modelli relativi al CUD specificava che i pensionati non residenti in Italia non dovevano presentare la dichiarazione dei redditi, se non avevano altri redditi diversi dalla pensione;
le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi emanate dall'Agenzia delle entrate specificavano che le pensioni erogate dall'Inps erano da considerarsi private (1° pilastro) e dovevano essere tassate solo in Svizzera;
purtroppo da settembre 2009, l'Agenzia delle entrate ha iniziato ad emettere gli avvisi di accertamento per gli anni 2003 e seguenti, per omesso versamento in Italia di imposte su tali pensioni;
le pensioni in quegli anni sono però state tassate anche in Svizzera ed è evidente la doppia imposizione;
a ben sei anni di distanza, arrivano gli avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate; si tratta di una media di 4.000 euro di imposte per ogni anno di riferimento per un totale di 20.000 euro per i cinque anni accertabili; questa cifra risulta, ad avviso dell'interrogante, a dir poco spropositata per i pensionati italiani residenti in Svizzera, che hanno una pensione annua netta compresa, in media, fra 12.000 e 16.000 euro, vivono con tale pensione e si ritrovano ad essere tassati due volte, in Svizzera e in Italia;
di fronte a tale fattispecie, la Convenzione prevede che i Paesi debbano confrontarsi e risolvere il problema ai sensi dell'art. 26 che disciplina l'espletamento di una procedura amichevole. Dall'Ufficio di tassazione di Mendrisio, comune del Canton Ticino, comunicano l'esistenza di un accordo tra Italia e Svizzera, per il quale la tassazione è di competenza svizzera per gli anni dal 2002 al 2007 e, solo dal 2008, la tassazione è attribuita all'Italia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente di queste procedure relative alla tassazione dei trattamenti pensionistici di cittadini italiani ex lavoratori delle Ferrovie dello Stato residenti in Svizzera;
quali misure intenda adottare affinché, attraverso l’Agenzia delle entrate, si faccia al più presto chiarezza o si sospendano gli effetti degli accertamenti in corso, affinché si eviti ai pensionati italiani residenti in Svizzera la doppia imposizione fiscale.