Legislatura 16ª - Disegno di legge n. 5555

Art. 7.

(Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d'azzardo e campagne informative)

1. Al fine di arginare la crescita di forme compulsive e complicanze patologiche derivanti dal gioco d'azzardo, con apposito regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d'azzardo e ludopatia.

2. L'Osservatorio ha il compito di monitorare il fenomeno della dipendenza patologica da gioco d'azzardo, con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici associati al gioco eccessivo, nonché ai fattori di rischio, in relazione alla salute dei giocatori e al conseguente indebitamento delle famiglie.

3. L'Osservatorio redige annualmente un rapporto sull'attività svolta, con facoltà di indicare le proposte atte a migliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali sul territorio nazionale.

4. L'Osservatorio può promuovere campagne informative al fine di prevenire comportamenti patologici e forme di assuefazione derivanti dagli eccessi dell'attività di gioco, anche mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione di massa, a tutela dei consumatori, con particolare riguardo ai minori e ai soggetti maggiormente vulnerabili; le campagne informative hanno lo scopo di informare il potenziale giocatore in modo corretto, veritiero e trasparente, anche in riferimento ai contenuti dei diversi giochi, circa le reali possibilità di vincita e di perdita e i gravi rischi derivanti dal gioco d'azzardo.

5. L'Osservatorio predispone ogni anno un rapporto sull'evoluzione del comparto giochi relativamente alle tendenze predominanti o emergenti a livello europeo e nazionale, per una valutazione sul complesso dell'offerta di giochi, e riguardo all'uniformità dei criteri di prelievo fiscale applicati nei diversi ambiti. Il rapporto, elaborato in stretto raccordo con AAMS e coinvolgendo per quanto di competenza anche i concessionari e i soggetti gestori, deve indicare le iniziative e i programmi, da attuare anche in sede di adeguamento normativo, per la tutela dei diritti dei consumatori, con particolare riguardo ai minori e ai soggetti maggiormente vulnerabili.