Legislatura 16ª - Disegno di legge n. 2552
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2011
Norme per la tutela e le pari opportunità della minoranza dei rom
e dei sinti
Onorevoli Senatori. -- Gli obiettivi del presente disegno di legge sono due:
1) il riconoscimento e la tutela della minoranza linguistica dei rom e dei sinti (presente in Italia dal XV secolo e formata ora da circa 170.000 persone, di cui oltre metà italiani e cittadini di altri Paesi membri dell'unione europea, cittadini extracomunitari, rifugiati ed apolidi) e dei suoi diritti culturali e linguistici ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione;
2) la promozione di azioni positive volte ad assicurare pari opportunità per rimuovere quegli ostacoli che di fatto impediscono agli appartenenti alla minoranza l'eguaglianza e la partecipazione alla vita sociale, economica e politica del Paese ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
Nell'attuale pubblicistica la presenza di rom e sinti è spesso accostata al tema della sicurezza, cioè dei pericoli derivanti da fenomeni di illegalità diffusa o di microcriminalità o di occupazione abusiva di immobili.
La sicurezza però è nozione ambigua, che dovrebbe essere declinata in tutte le sue dimensioni.
Senza dubbio, rientra nella generale idea di sicurezza la situazione psicologica di chi si trovi garantito nel godimento dei suoi diritti costituzionalmente garantiti e nei rapporti con i pubblici poteri.
Simmetricamente, è insicura la posizione di una persona che non è certa del proprio status giuridico, della propria cittadinanza, della propria abitazione, dell'accesso ai diritti sociali, quando è oggetto di discriminazioni, di emarginazione lavorativa, di marginalizzazione per effetto di interventi dei pubblici poteri e di stigmatizzazione da parte dei mezzi di comunicazione di massa. Quando il numero di persone che si trovano in una situazione del genere è rilevante, allora nessuno di coloro che vivono in una data società può sentirsi sicuro, perché quella società non è ben organizzata, contraddicendo i principi fondamentali personalisti che caratterizzano la sua forma di Stato.
Una delle possibili vie d'uscita da questa situazione criminogena è quella di giungere al più presto all'approvazione di una legge statale che, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, preveda norme specifiche di riconoscimento e di tutela della minoranza dei rom e dei sinti presenti in Italia e azioni positive di inclusione sociale ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
Circa il metodo da seguire per scrivere una legge in quest'ambito occorre tenere costantemente conto che:
1) ogni legge per la minoranza dei rom e dei sinti deve essere largamente accettabile da tutte le forze politiche e sociali. Ciò però comporta che essa deve essere accettabile non soltanto dalla minoranza che vuole essere tutelata ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione, ma anche dalla maggioranza (che deve approvarla) e dalle altre minoranze linguistiche.
2) se si ritiene opportuna una modifica della legge 15 dicembre 1999, n. 482, questa deve essere accettabile sia da ognuna delle altre minoranze linguistiche tutelate, sia dalla maggioranza nei rapporti con ognuna di quelle minoranze. Un intervento a partire dalla legge n. 482 del 1999 è possibile, ma rende molto più difficile e faticosa l'approvazione di una legge in favore di rom e sinti, sicché resta sempre aperta la prospettiva di una legislazione ad hoc per disciplinare le specifiche esigenze di tutela necessarie ad una determinata minoranza linguistica, così come è accaduto con la legge a tutela degli sloveni, cioè la legge 23 febbraio 2001, n. 38, che costituisce un esempio positivo per tutti. Si è ritenuto comunque opportuno aprire il testo con un articolo che preveda modifiche alla legge n. 482 del 1999, per l'estensione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche alla minoranza dei rom e dei sinti, per la prevenzione e il contrasto delle discriminazione nei confronti degli appartenenti alle minoranze e per l'applicazione agli appartenenti alle minoranze linguistiche delle norme in materia di apolidia e di cittadinanza;
3) resta fermo che gli istituti previsti dalla legge n. 482 del 1999 non sono quasi mai applicabili ad una minoranza priva di territorio, sicché occorre comunque che la legge di tutela di rom e sinti, oltre a quelle poche norme di modifica della legge n. 482 del 1999, preveda molte altre norme specificamente dedicate a rom o sinti.
4) occorre evitare di creare una contraddizione tra l'esigenza del riconoscimento di rom e sinti come minoranza linguistica, che comporta una tutela aggiuntiva rispetto ai diritti fondamentali altrui ed un trattamento differenziato e più favorevole, e l'esigenza un trattamento identico ad ogni altro cittadino per aspetti che in realtà interessano soltanto gli appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti oppure sono misure di reazione precisa per impedire il riformarsi di quelle prassi amministrative che li hanno discriminati.
Circa le idee avanzate sul merito della legge nel corso del dibattito con le organizzazioni di rom e sinti si osserva che:
1) l'unitarietà delle popolazioni di lingua romanì e del romanes è confermata dai linguisti, i quali però rilevano anche la grandissima varietà dei dialetti che dovrà essere rispettata, fermo restando che in Italia sono presenti non tutti e cinque i gruppi, ma soltanto i due grandi gruppi rom e sinti. In altri Paesi la denominazione prevista dalla legge è diversa a seconda del gruppo presente, tanto che in alcuni non si parla nemmeno di rom. Perciò se in Italia si indicassero soltanto i rom e non i sinti, i secondi -- sentendosi in parte diversi e culturalmente distanti dai primi -- si sentirebbero discriminati e ciò non favorirebbe certo né l'approvazione, né l'attuazione della legge;
2) è centrale l'esigenza che legge preveda una robusta serie di norme di tutela linguistico-culturale e di promozione della partecipazione attiva e propositiva alla vita sociale, culturale e politica del Paese per dare concreta attuazione alle raccomandazioni degli organismi internazionali che riguardano proprio tali aspetti delle questioni concernenti rom e sinti;
3) è razionale aggiungere alla norma antidiscriminatoria prevista dall'articolo 18-bis della legge n. 482 del 1999 (introdotto dalla citata legge n. 38 del 2001 sulla minoranza slovena) altre norme antidiscriminatorie circa l'appartenenza ad una minoranza linguistica e la disciplina dell'apolidia e dell'acquisto della cittadinanza, completando così l'attuazione del principio costituzionale di eguaglianza formale senza distinzione di lingua e di razza e la tutela di tutte le minoranze linguistiche, anche se abusi e discriminazioni nell'applicazione delle leggi sono avvenute quasi soltanto nei confronti di rom e sinti;
4) alcune norme di tutela dell'eguaglianza devono essere espressamente inserite soltanto nella legge sui rom e sui sinti, perché pur apparendo ovvie concretizzazioni del principio di eguaglianza senza distinzioni derivanti dall'appartenenza alla minoranza linguistica in realtà sono norme non previste per le altre minoranze ed anzi rigettate da alcune di loro: si pensi al divieto di censimento e di schedatura etnico-lingusitica e di classi separate per gli appartenenti alla minoranza, che sono da sempre aborriti da rom e sinti, ma che sono entrambi istituti tipici della tutela giuridica delle minoranze tedesca e ladina dell'Alto Adige e della minoranza slovena nel Friuli-Venezia Giulia, rivendicati con forza dai loro rappresentanti;
5) sarebbe utile inserire le questioni sociali riguardanti rom e sinti nella legislazione ordinaria: essi sono tuttavia già attualmente destinatari di tali norme in quanto cittadini o in quanto stranieri. Non vi sarebbe dunque alcun bisogno di norme specifiche se non vi fossero gravi e precisi problemi di applicazione. Su tali problemi occorre invece intervenire sia con norme puntuali per evitare specifiche prassi amministrative che creano problemi soltanto agli appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti, sia per alleviare quelle situazioni di oggettivo svantaggio che meritano una politica di interventi specifici del legislatore volti alle pari opportunità, come prescrive l'articolo 3, comma 2 della Costituzione. Le politiche delle pari opportunità sono ormai da anni presenti nella normativa italiana e comunitaria (e sono d'altronde specificamente indicate in favore di rom e sinti dalle molte raccomandazioni degli organismi internazionali) e riguardano categorie che pur formalmente trattate in modo uguale spesso ricevono trattamenti deteriori di fatto: donne, invalidi, giovani e così via, sicché si tratta di non essere ideologici, ma molto pragmatici.
6) la particolarità dell'abitare in forme plurali riguarda senz'altro soltanto la minoranza dei rom e dei sinti e sicuramente prevedere una modifica del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia -- e non solo agli appartenti alla suddetta minoranza --, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che premetta a chiunque voglia abitare in unità abitative mobili di insediarsi sul territorio di un comune senza richiedere permesso di costruire provocherebbe l'opposizione di tutti i comuni italiani e di tutte le regioni che hanno competenza costituzionale concorrente in materia di gestione del territorio, anche perché priverebbe i comuni dei proventi necessari a provvedere agli oneri di urbanizzazione, e perchè faciliterebbe l'abusivismo edilizio soprattutto in località turistiche. Infatti oggi chiunque voglia vivere così può farlo a condizione che ottenga dal comune il permesso di costruire poiché la legge li considera interventi di nuova costruzione. Si tratta invece di stabilire una modalità differenziata e più favorevole (anche economicamente) soltanto per gli appartenenti alla minoranza, poiché si tratta di una particolarità culturale tipica di alcune comunità rom e sinte.
Non si tratterebbe peraltro del solo caso trattato del presente disegno di legge, perché già in virtù dell'autonomia speciale di cui gode la provincia di Bolzano in quell'ordinamento è disciplinato con legge provinciale l'istituto del maso chiuso quale modalità abitativa delle famiglie contadine, tipica della tradizione giuridica del Sud Tirolo.
In primo luogo il presente disegno di legge prevedere una specifica tutela degli aspetti tipici del patrimonio linguistico-culturale della minoranza, prevedendo istituti analoghi a quelli previsti dalla legge n. 482 del 1999 per tutte le altre minoranze, come il diritto allo studio e all'uso e all'insegnamento della lingua romanes, anche nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e nei rapporti con i mezzi di comunicazione di massa, con previsione di specifici obblighi di diffusione di programmi in lingua romanes da parte dell'emittente del servizio pubblico radio-televisivo e anche negli insegnamenti scolastici, il ripristino di cognomi e nomi in forma originale, lo studio e la diffusione della lingua, della cultura e delle tradizioni storico, letterarie e musicali della minoranza.
Vi è poi l'esigenza di incentivare e tutelare in modo specifico le associazioni composte da rom e sinti, ma senza prevedere forme pubblicistiche di rappresentanza che non sembrano conformi alla libertà di associazione prevista dall'articolo 18 della Costituzione Deve applicarsi anche a rom e sinti il principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'articolo 118 della Costituzione.
Il presente disegno di legge tutela il diritto di ogni appartenente alla minoranza di vivere nella condizione -- liberamente scelta da lui o, se minorenne, dai suoi genitori -- di sedentarietà o di itineranza e il diritto ad di abitare in alloggi tipici della storia e della cultura di alcune comunità rom e sinte, secondo una pluralità di scelte, quali:
a) alloggi in unità mobili in terreni di proprietà privata, dotate di tutti i requisiti igienico-sanitari collegati alle reti idriche e fognarie;
b) aree di sosta temporanea -- almeno una in ogni provincia -- una da rendere disponibili a quelle persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti che tuttora vivono in condizione di itineranza;
c) alloggi di edilizia residenziale pubblica che consentano la vicinanza dei componenti della medesima famiglia allargata che lo desiderino;
d) microaree di proprietà privata che consentano la convivenza degli appartenenti alla medesima famiglia allargata, con incentivi che attuino il favore per la promozione dell'investimento del risparmio popolare nella proprietà privata dell'abitazione ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione.
Tutte queste norme sono formulate in modo da attuare in modo preciso le norme della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1º febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302.
Il presente disegno di legge dá specifica applicazione alle inderogabili norme dell'Unione europea sulla circolazione e sul soggiorno dei cittadini comunitari con riferimento alle popolazioni rom e sinta, e modifica le norme sulle modalità e le procedure per il riconoscimento dell'apolidia e della cittadinanza italiana ai fili degli apolidi di fatto nati in Italia.
Il presente disegno di legge inoltre rafforza le norme antidiscriminatorie e prevedere misure che prevengano e contrastino discriminazioni, segregazioni, stigmatizzazioni e che impediscano applicazioni deteriori delle norme in vigore in materia penale, civile e amministrativa o che comunque considerino pericolosa una persona soltanto in considerazione della sua appartenenza alla minoranza dei rom e dei sinti.
Il presente disegno di legge prevede altresì norme di promozione sociale degli appartenenti dalla minoranza che, senza alcun assistenzialismo deresponsabilizzante, attuino sia la citata convenzione --quadro sulle minoranze nazionali, sia le molte raccomandazioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), del Consiglio d'Europa e delle istituzioni dell'Unione europea che indicano obiettivi e strumenti per l'inclusione sociale di rom e sinti nei settori dell'aiuto alle famiglie numerose (articolo 31 della Costituzione), dell'accesso del credito alla proprietà dell'abitazione (articolo 47 della Costituzione), dell'accesso all'istruzione anche di grado più elevato (articolo 34 della Costituzione), ai servizi sanitari e ai servizi assistenziali, ma anche nel settore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale (articoli 35, 36 e 38 della Costituzione), della promozione e valorizzazione delle espressioni culturali.
In base alla ripartizione della potestà legislativa tra Stato e regioni prevista negli articoli 6, 117 e 120 della Costituzione, il presente disegno di legge, anche in attuazione di norme internazionali e comunitarie:
a) disposizioni di dettaglio sui diritti linguistici e culturali specifici della minoranza, sui nomi, sui rapporti con le pubbliche amministrazioni, sulle norme generali in materia di istruzione, sulle norme in materia di stranieri e di cittadinanza, sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di assistenza sanitaria, di assistenza sociale e di accesso all'edilizia residenziale pubblica, sui rapporti di diritto privato, sull'applicazione delle norme penali e processuali e sulla sicurezza stradale, sulle questioni di sicurezza concernenti la circolazione e il soggiorno delle persone sul territorio nazionale, sui rapporti con le organizzazioni internazionali;
b) disposizioni di principio, che dovranno essere poi attuate dalle leggi regionali e provinciali, per le parti concernenti la promozione dell'inserimento lavorativo e delle attività produttive dei rom e dei sinti, la valorizzazione dei beni culturali e la promozione di attività culturali rom e sinte, la gestione del territorio (inclusa l'edilizia, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e la gestione di eventuali campi sosta), l'organizzazione dell'istruzione e la promozione del diritto allo studio.
Proprio perché si tratta di una minoranza diffusa sul territorio, il presente disegno di legge non può affidarsi alla spontanea attuazione delle amministrazioni statali, regionali e locali, ma prevede appositi organismi nazionali e locali di consulenza, anche con l'apporto di personale appartenente alla minoranza dei rom e dei sinti, dovrà disciplinare la figura del mediatore interculturale rom e sinto, dovrà promuovere le attività delle associazioni di rom e sinti e il loro effettivo coinvolgimento prima di ogni decisione pubblica che riguardi la minoranza, dovrà prevedere un programma periodico di azioni positive da attuarsi a livello nazionale, regionale e locale, per la cui realizzazione si possono usare i fondi dell'Unione europea per l'inclusione sociale e per gli investimenti regionali in favore dell'abitazione delle categorie svantaggiate.
Il presente disegno di legge intende quindi assicurare tutela, promozione, inclusione sociale, serenità, sviluppo della personalità, arricchimento delle culture e perciò sicurezza per tutte le persone che vivono a fianco nella stessa società italiana.
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1.
(Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di estensione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche alla minoranza dei rom e dei sinti; di prevenzione e contrasto delle discriminazioni nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche e di applicazione delle norme in materia di apolidia e di cittadinanza)
1. Alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1:
1) le parole: «e croate» sono sostituite dalle seguenti: «, croate, rom e sinte»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme previste dalla legge, la valorizzazione delle lingue e delle culture di cui al comma 1, anche qualora queste siano diffuse in aree del Paese in cui la presenza minoritaria è tale da non poter fruire della disciplina prevista dalla presente legge»;
b) all'articolo 18-bis, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. In conformità con gli articoli 4, comma 1, e 6 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1º febbraio 1995, ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, è vietata ogni discriminazione fondata sull'appartenenza di una persona ad una minoranza linguistica. Tale divieto riguarda sia i rapporti con le pubbliche amministrazioni, sia i rapporti tra i privati, singoli o associati.
1-ter. I pubblici poteri hanno l'obbligo di proteggere ogni persona che possa essere vittima di minacce o di atti di discriminazione, di ostilità o di violenza in ragione della sua identità etnica, culturale, linguistica o religiosa per la sua appartenenza ad una minoranza linguistica.
1-quater. Le discriminazioni, le minacce e le violenze nei confronti delle persone appartenenti ad una minoranza linguistica e nei confronti delle cose di cui medesimi sono proprietari o di cui hanno l'uso sono punite con le misure civili, penali ed amministrative che, anche in attuazione di norme internazionali e comunitarie, prevedono forme di tutela contro ogni forma di discriminazione, minaccia e violenza fondata sull'appartenenza ad un gruppo etnico, linguistico o religioso o sull'odio razziale, etnico o linguistico o sulla sola circostanza che la persona discriminata non sia cittadina italiana.
1-quinquies. Le discriminazioni dirette ed indirette di cui agli articoli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dal decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, si interpretano come riferite anche agli atti operati nei confronti di chiunque, per la sola condizione di appartenenza, anche supposta, ad una minoranza linguistica, o per le sue condizioni di vita o per la sua situazione, anche temporanea o supposta, di itineranza, di nomadismo o di semi-nomadismo.
1-sexies. Le minacce, le violenze e le incitazioni a delinquere previste e punite come reato, in attuazione della convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 e ratificata ai sensi della legge 13 ottobre 1975, n. 654, dall'articolo 3 della legge n. 654, del 1975, e dalle successive norme legislative, si interpretano come riferite anche alle incitazioni e alle violenze e alle minacce arrecate alle persone e ai beni mobili o immobili, incluso l'incendio o la distruzione o il sabotaggio di veicoli o di unità abitative mobili, che abbiano come scopo ovvero producano come effetto quello di indurre o di costringere una o più persone appartenenti ad una minoranza linguistica ad allontanarsi dal luogo in cui dimorano o a mutare la loro condizione di vita liberamente scelta o a non avvalersi delle norme specifiche previste a tutela degli appartenenti a tali minoranze o a rinunciarvi.
1-septies. È nullo e privo di ogni effetto qualsiasi provvedimento giudiziario o amministrativo, comunque denominato, che nei confronti di una persona appartenente ad una minoranza linguistica, a causa della sua sola appartenenza alla stessa o della sua sola condizione, liberamente scelta o anche supposta, di itineranza o di nomadismo o di seminomadismo, comporti a qualsiasi titolo uno dei seguenti effetti:
a) dichiari a qualsiasi titolo che la persona medesima sia pericolosa socialmente o pericolosa per l'ordine pubblico la sicurezza pubblica o per la sicurezza dello Stato, ovvero che sia punibile, non imputabile, incapace, interdetto, inabilitato ovvero che sia sospetta di trarre mezzi di sostentamento da attività illecite;
b) riduca, privi o neghi il concreto godimento di diritti civili o sociali della persona;
c) aggravi o riduca l'applicazione di sanzioni civili, penali o amministrative per gli atti commessi dalla persona con dolo o con colpa;
d) disponga che la persona sia allontanata dal territorio in cui legalmente vive o dai familiari con cui liberamente convive o abbia il divieto di soggiornarvi.
1-octies. È nulla e priva di ogni effetto ogni dichiarazione di stato di abbandono di minore che sia fondata soltanto sull'appartenenza, anche presunta, del minore stesso o della sua famiglia ad una minoranza linguistica. Le misure sociali e giudiziarie previste dalle leggi a sostegno delle responsabilità genitoriali o a tutela delle esigenze di protezione del superiore interesse del minore, con particolare riguardo per le esigenze di mantenimento e di educazione familiare, per le condizioni igienico-sanitarie, per lo sviluppo psicofisico e per l'adempimento dell'obbligo scolastico, non possono essere rigettate o ritardate o attenuate soltanto in ragione dell'appartenenza del minore stesso o della sua famiglia ad una minoranza linguistica o della condizione, anche presunta, di itineranza in cui vivono, anche parzialmente, gli appartenenti ad una determinata minoranza.
1-novies. È nulla e priva di ogni effetto qualsiasi tipo di certificazione che ai, fini dell'inserimento scolastico o dell'ottenimento del sostegno scolastico, dichiari l'esistenza di carenze cognitive di un minore, motivandole soltanto con l'appartenenza del minore o della sua famiglia ad una minoranza linguistica o con una condizione di vita, liberamente scelta, di nomadismo o di seminomadismo o di itineranza della famiglia appartenente alla medesima minoranza.
1-decies. L'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), istituito ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e gli uffici regionali, provinciali e locali che svolgono analoghe funzioni di studio, di tutela e di sensibilizzazione contro le discriminazioni, nell'ambito delle loro competenze, predispongono, d'intesa con le associazioni e gli enti rappresentativi delle minoranze linguistiche, specifiche misure di tutela contro le discriminazioni, iniziative e campagne di sensibilizzazione, studi e ricerche, finalizzati alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di pregiudizio, di stereotipo, di stigmatizzazione o di odio e di ogni atto di discriminazione delle persone appartenenti alle suddette minoranze»;
c) dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:
«Art. 18-ter. -- 1. Su documentata richiesta scritta presentata dall'interessato alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo in cui dimora ovvero, per i minori di età, dal genitore con lui convivente in Italia o dal tutore, lo status di apolide è conferito con decreto del Ministro dell'interno alla persona appartenente ad una delle minoranze linguistiche di cui articolo 2 che si trovi nel territorio dello Stato italiano in una delle seguenti condizioni:
a) non può ottenere il rilascio o il rinnovo dei documenti di identificazione o di viaggio o comunque l'effettiva protezione delle autorità dello Stato, nel cui territorio è nato o ha risieduto, anche per l'effetto delle norme che in quello Stato regolano l'acquisto o la perdita della cittadinanza dello Stato medesimo;
b) mancano elementi o documenti idonei a fargli acquisire o dichiarare la cittadinanza di alcuno Stato ovvero tali elementi o documenti non sono stati presi in considerazione o sono stati rigettati dalle autorità di quello Stato;
c) non ha potuto acquisire la cittadinanza di uno Stato o è stato privato della cittadinanza di uno Stato per la sua appartenenza, anche supposta, ad uno dei gruppi linguistici o ad una delle minoranze di cui all'articolo 2.
2. La decisione relativa alla domanda di apolidia è adottata con atto scritto e motivato del Ministro dell'interno, notificato all'interessato entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
3. Contro i provvedimento di diniego è ammesso ricorso al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui dimora la persona a cui la richiesta si riferisce. La sentenza del giudice che annulla la decisione dichiara lo status di apolide del ricorrente che ne abbia i presupposti.
4. Nelle more del procedimento amministrativo sulla domanda o del giudizio sul ricorso giurisdizionale contro il rigetto della domanda all'interessato è rilasciato un permesso di soggiorno che gli consenta l'accesso alle attività lavorative, allo studio e alle prestazioni socio-assistenziali nonché l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, salvo che il medesimo sia già titolare di un titolo di soggiorno che preveda condizioni più favorevoli.
5. Lo status di apolide conferito ai sensi del comma 1 è revocato in qualsiasi momento con decreto motivato del Ministro dell'interno qualora la documentazione prodotta dall'interessato o le circostanze da essa risultanti si rivelino false o contraffatte.
6. La cittadinanza italiana per nascita nel territorio della Repubblica conferita ai figli di genitori apolidi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 91 si intende comunque conferita di diritto fin dalla nascita ai figli nati in Italia da genitori entrambi apolidi che si trovino nel territorio dello Stato italiano, ai quali lo status di apolide sia stato conferito ai sensi del comma 1 del presente articolo quale appartenente ad una delle minoranze linguistiche indicate nell'articolo 2, anche se il conferimento dello status di apolide sia avvenuto dopo la nascita dei figli nel territorio italiano».
Art. 2.
(Riconoscimento e tutela di rom e sinti quale minoranza linguistica)
1. La Repubblica tutela la lingua e la cultura della minoranza dei rom e dei sinti, comunque denominata, che si trova sul suo territorio, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in conformità con le norme internazionali e con le norme dell'Unione europea.
2. Le tutele mirano a garantire ad ogni persona appartenente a tale minoranza la pari dignità sociale, l'effettiva eguaglianza di trattamento, la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni dirette ed indirette e il godimento di specifici diritti linguistici e culturali, nonché a rimuovere eventuali ostacoli economici, sociali e culturali che impediscono di fatto l'eguaglianza e la partecipazione alla vita sociale.
3. La Repubblica tutela le persone appartenenti a tale minoranza mediante le disposizioni della presente legge e delle sue norme di attuazione; mediante le disposizioni previste nelle leggi e nei regolamenti adottati delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze, in attuazione e ad integrazione delle norme statali, nonché mediante le misure contenute nei Piani d'azione per l'inclusione sociale dei rom e dei sinti adottati in attuazione della presente legge.
4. Ai cittadini italiani appartenenti alle minoranza linguistica dei rom e dei sinti si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in quanto applicabili, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge e dalle sue norme di attuazione.
Art. 3.
(Applicazione delle norme di tutela ai cittadini, agli stranieri e agli apolidi. Parità di trattamento e applicazione di norme più favorevoli)
1. Le norme statali, regionali e locali che tutelano le persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti si applicano a coloro che si trovano sul territorio della Repubblica e che sono cittadini italiani, ovvero, salvo che la presente legge disponga diversamente, che sono cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, inclusi i titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ovvero apolidi, nel rispetto delle norme che ne regolano l'ingresso, il soggiorno, il trattamento e l'allontanamento dal territorio dello Stato.
2. Ogni persona appartenente alla minoranza dei rom e dei sinti riceve il medesimo trattamento previsto dalle norme previste per gli altri cittadini o, se si tratta di non cittadini, per gli stranieri o per gli apolidi, salvo che norme più favorevoli siano previste dalla presente legge o dalle sue norme di attuazione o dalle leggi regionali o provinciali di attuazione o di integrazione ovvero da altre norme statali, regionali o locali.
3. L'applicazione di norme statali, regionali e locali e di provvedimenti che tutelano le persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti non costituisce un onere eccessivo per l'assistenza sociale idoneo ad impedire o a far cessare il diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei familiari extracomunitari con loro conviventi.
Art. 4.
(Diritto di ogni persona rom o sinta di scegliere se essere trattata anche come appartenente alla minoranza)
1. In conformità con l'articolo 3 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1º febbraio 1995, ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, di seguito denominata «Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali», ogni persona che appartiene alla minoranza linguistica dei rom e dei sinti che si trova nel territorio della Repubblica ha il diritto di scegliere liberamente se essere trattata o non essere trattata in quanto tale, non può subire alcuno svantaggio da questa scelta o dall'esercizio dei diritti ad essa connessi e può esercitare, individualmente ed in comunità con altre persone, i diritti e le libertà previsti dalla presente legge attuativi dei princìpi enunciati dalla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali.
2. Le persone appartenenti alla minoranza linguistica dei rom e dei sinti si avvalgono, anche in parte, dei diritti specifici previsti dalle disposizioni di tutela della minoranza medesima se ne fanno richiesta e possono rinunciarvi in qualsiasi momento. La richiesta di avvalersi della tutela o di rinunciarvi può essere presentata da ogni persona maggiore di età, mentre per i minorenni è presentata da uno dei genitori che esercita la potestà genitoriale o dal tutore. Per gli incapaci la richiesta è presentata dal tutore. Per le associazioni e le persone giuridiche la richiesta è presentata dal legale rappresentante.
3. Ogni pubblica autorità ha il dovere di informare le persone appartenenti alla minoranza linguistica dei rom e dei sinti della facoltà di avvalersi delle norme specifiche previste a loro tutela dalle norme statali, regionali e locali.
Art. 5.
(Adeguamento della legislazione regionale e provinciale e mantenimento delle norme più favorevoli)
1. Le disposizioni della presente legge, escluso l'articolo 38, determinano i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, e costituiscono princìpi fondamentali per le materie di legislazione concorrente tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai princípi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali e provinciali che prevedano condizioni più favorevoli per le persone appartenenti alla minoranza linguistica dei rom e dei sinti, e ferma restando l'osservanza degli statuti speciali.
3. Le disposizioni di leggi regionali o provinciali riferite a persone nomadi o zingare si applicano agli appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti fino al loro adeguamento alla presente legge, purchè le suddette disposizioni siano compatibili con la presente legge e prevedano misure di maggiore tutela rispetto a quelle da essa previste.
Capo II
DIRITTI FONDAMENTALI, EGUAGLIANZA E INTEGRAZIONE
Art. 6.
(Promozione dell'eguaglianza effettiva di rom e sinti. Partecipazione attiva alla vita culturale, religiosa, sociale, economica e pubblica. Principio di sussidiarietà)
1. In conformità con l'articolo 4, comma 2, della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, e tutti gli enti e società da essi promossi, costituiti o partecipati promuovono in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale l'uguaglianza completa ed effettiva fra le persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti e quelle appartenti alla maggioranza, ed a tal fine essi devono tenere conto delle specifiche condizioni in cui effettivamente vivono le persone che appartengono a tale minoranza.
2. Nell'attuazione delle norme di tutela si devono altresì rispettare l'identità e le specificità etniche, storiche, linguistiche e culturali che caratterizzano ogni singolo gruppo appartenente alla minoranza dei rom e dei sinti.
3. Le persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti hanno il diritto di partecipare attivamente alla vita culturale, religiosa, sociale, economica e pubblica, in conformità con l'articolo 2 della Dichiarazione delle Nazioni Unite dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, approvata dall'Assemblea Generale con risoluzione 47135 del 18 dicembre 1992.
4. In applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, la promozione dell'eguaglianza delle persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti, ferme restando le norme sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri, si applica a tutte le persone sia del settore pubblico, sia del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:
a) alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro sia subordinato che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo d'attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;
b) all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;
d) all'affiliazione e all'attività in organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;
e) alla protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria;
f) alle prestazioni sociali;
g) all'istruzione;
h) all'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio.
5. Nella elaborazione, nella promozione e nell'attuazione di ogni misura finalizzata all'eguaglianza sostanziale delle persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono le autonome, iniziative di interesse generale promosse individualmente o in modo associato dalle persone appartenenti alla suddetta minoranza, in conformità con il principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione.
Art. 7.
(Promozione delle condizioni per conservare e sviluppare le cultura e le identità dei rom e dei sinti e divieto di assimilazione forzata)
1. In conformità con l'articolo 5 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, e gli enti e società da loro promossi, costituiti, vigilati o finanziati, promuovono condizioni tali da consentire ad ogni persona che appartiene alla minoranza dei rom e dei sinti di conservare e di sviluppare la sua cultura e di preservare gli elementi essenziali della sua identità, quali la religione, la lingua, le tradizioni ed il patrimonio culturale e, fatte salve le misure adottate nell'ambito di una politica generale d'integrazione, si astengono da ogni politica o prassi che, anche indirettamente, miri ad assimilare le persone appartenenti a tale minoranza contro la loro volontà e le proteggono da ogni azione volta a tale assimilazione.
Art. 8.
(Esercizio dei diritti fondamentalie della libertà religiosa)
1. In conformità con gli articoli 7 e 8 della Costituzione e con l'articolo 7 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali ogni persona appartenente alla minoranza dei rom e dei sinti esercita i diritti fondamentali secondo le norme generali vigenti e ha il diritto di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni, nonché il diritto di creare istituzioni religiose, organizzazioni ed associazioni, secondo le norme generali vigenti e in osservanza delle norme che regolano i rapporti tra lo Stato italiano e la confessione religiosa a cui appartiene.
2. Lo svolgimento in luogo pubblico, anche all'interno di tensostrutture e con la partecipazione di persone viaggianti su unità abitative mobili, di riunioni per motivi religiosi o di culto destinate a persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti è soggetto soltanto all'obbligo di preavviso all'autorità di pubblica sicurezza da parte del ministro di culto e alle altre norme previste dagli articoli 25, 26 e 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dalle sue norme di esecuzione, in deroga ad ogni altra norma in materia di circolazione stradale o di occupazione di spazi pubblici, ferma l'esenzione prevista dalle norme vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in riferimento alle occupazioni temporanee del suolo da parte di enti religiosi per l'esercizio di culti.
Art. 9.
(Divieto di pratiche forzate di schedatura, censimento e profilatura)
1. È vietato e punito ogni tipo di atto posto in esssere da pubbliche amministrazioni o da privati, che determini azioni di censimento o la schedatura o la profilatura, comunque denominata, o altre forme di raccolta di dati delle persone sulla base della loro appartenenza, anche presunta, alla minoranza dei rom e dei sinti ovvero sulla base della condizione, anche supposta, di itinerante o di nomade. Il divieto di cui al primo periodo non comprende gli atti previsti dalla presente legge o richiesti dagli interessati con atto scritto o svolti con il loro consenso scritto, sempre revocabile, al fine di avvalersi delle disposizioni di tutela previste per gli appartenenti alla suddetta minoranza dalle presente legge o da altre norme vigenti.
2. Si applicano le disposizioni concernenti i dati sensibili previste dalle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
3. All'articolo 1, comma 1, dell'articolo 73 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la lettera f) è abrogata.
4. Ferme restando le sanzioni civili, penali ed amministrative, il Garante per la protezione dei dati personali svolge ogni utile iniziativa di vigilanza sul rispetto delle norme previste dal presente articolo, anche con azioni di prevenzione, di rimozione e di sanzione delle violazioni, sulla base di accertamenti svolti d'ufficio o su segnalazione scritta di pubbliche autorità, di singoli individui o, di enti o di associazioni.
Capo III
DIRITTI CIVILI, DELLE FAMIGLIE, DELLE DONNE E DEI MINORI
Art. 10.
(Tutela della famiglia)
1. La Repubblica, ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, tutela i diritti delle famiglie dei rom e dei sinti, con particolare attenzione per le loro caratteristiche culturali, delle quali devono essere il più possibile protetti in particolare le famiglie numerose, la libera convivenza di più generazioni, la libera scelta di vivere molto vicino ai parenti e la libera volontà di mantenere in modo particolarmente stretto e costante i rapporti con la famiglia allargata.
2. In conformità con le raccomandazioni n. 38 e n. 46 della risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2009 sulla situazione sociale dei rom e su un loro miglior accesso al mercato del lavoro nell'Unione europea, i programmi statali, regionali e locali in favore delle famiglie composte da persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti devono:
a) valorizzare i punti di forza della rete di sostegno naturale di tali famiglie,
b) sostenere forme di aiuto complesse che, per garantire lo sviluppo dei bambini, abbiano come obiettivo tutta la famiglia e che offrano un aiuto pratico su misura tenendo conto delle esigenze della famiglia.
3. La libertà matrimoniale dei coniugi adulti prima, durante e dopo il matrimonio deve essere sempre garantita.
4. Ogni famiglia appartenente alla minoranza dei rom e dei sinti gode dei medesimi diritti al mantenimento dell'unità familiare e alla coabitazione tra i familiari conviventi nella casa familiare che sono garantiti nella medesima circostanza agli altri cittadini o stranieri in base alle norme vigenti e perciò allorché si debba reperire una situazione abitativa, anche di emergenza, per i componenti di tale famiglia è vietato separare l'alloggio dei genitori da quello dei figli minori su cui esercitano la potestà e separare l'alloggio comune dei coniugi non legalmente separati.
Art. 11.
(Pari opportunità delle donne romnì e sinte)
1. La Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti, ai sensi degli articoli 51 e 117 della Costituzione, e le pari opportunità delle donne appartenenti a tale minoranza con le altre donne e vigila affinché sia sempre garantita la parità giuridica e morale con l'uomo, ai sensi degli articoli 3, 29 e 37 della Costituzione.
2. La Repubblica vigila affinché le donne romnì e sinte godano dei loro diritti fondamentali e sia prevenuta ogni violazione dei loro diritti, siano puniti i responsabili di tali atti e siano risarcite le donne romnì e sinte che ne sono vittime.
3. La Repubblica, anche attraverso l'opera delle associazioni e dei mediatori linguistico-culturali, promuove un'opera di diffusa sensibilizzazione presso le comunità dei rom e dei sinti finalizzata ad accrescere la consapevolezza dei diritti fondamentali delle donne e a facilitarne l'accesso ai servizi pubblici e ai meccanismi di applicazione delle leggi.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, in attuazione della risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione delle donne rom nell'Unione europea (2005/2164 (INI)) del 1º giugno 2007, nell'ambito delle rispettive competenze promuovono e favoriscono:
a) iniziative e attività che favoriscano soluzioni alternative ai matrimoni in giovane età;
b) iniziative delle istituzioni scolastiche che, progettate e attuate con la collaborazione delle associazione e dei mediatori linguistico-culturali e con la partecipazione attiva delle donne romnì e sinte, garantiscano che le medesime donne e le ragazze abbiano accesso, a condizioni di parità, all'istruzione e, se maggiori di età, anche a forme di alfabetizzazione;
c) iniziative e attività, anche tramite le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e i servizi sociali, con la collaborazione delle associazione e dei mediatori linguistico-culturali, che favoriscano l'effettivo accesso di tutte le donne romnì e sinte all'assistenza sanitaria, nonché una formazione del personale sanitario che prevenga ogni pregiudizio;
d) iniziative specifiche contro la disoccupazione delle donne romnì e sinte, che ne favoriscano la formazione professionale.
5. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze favoriscono iniziative ed attività che contribuiscano ad aumentare le possibilità che i bambini appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti accedano in condizioni di effettiva parità agli asili nido e ad altri servizi per l'infanzia, anche nel caso in cui la madre rimanga a casa ad accudire gli altri figli, in attuazione della raccomandazione n. 32 della Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2009 sulla situazione sociale dei rom e su un loro miglior accesso al mercato del lavoro nell'Unione europea.
6. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i consiglieri di parità istituti a livello statale e regionale ai sensi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nell'ambito delle loro specifiche competenze, attuano in modo sistematico iniziative di indagine, ispettive, informative e promozionali in favore delle donne romnì e sinte e favoriscono iniziative mirate alla partecipazione, alla consapevolezza e al coinvolgimento delle donne romnì e sinte nella promozione e difesa dei loro diritti e delle pari opportunità.
7. Le iniziative in favore dell'avvio e del mantenimento dell'imprenditorialità delle donne appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti sono comunque ammissibili al finanziamento disposto in applicazione delle norme sulle azioni positive per l'imprenditoria femminile previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 e dai suoi provvedimenti di attuazione, nonché dalle norme regionali e degli enti locali vertenti sulla medesima materia.
Art. 12.
(Tutela dei minori)
1. La Repubblica, in conformità con gli articoli 29, 30, 31, 33, 34 e 37 della Costituzione e con le convenzioni internazionali vigenti in materia, tutela la vita, i diritti, l'identità, la dignità e i legami familiari di ogni bambino appartenente alla minoranza dei rom e dei sinti.
2. In conformità con gli articoli 2, 5 e 30 della convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge del 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata «convenzione internazionale sui diritti del fanciullo», Stato, regioni ed enti locali ogni provvedimento appropriato al fine di garantire ad ogni minore appartenente alla minoranza dei rom e dei sinti un'effettiva tutela contro ogni forma di discriminazione motivata dalla sua condizione sociale, dalle attività, dalle opinioni professate o dalle convinzioni dei suoi genitori o dei suoi familiari.
3. In conformità con l'articolo 30 della Costituzione e con gli articoli 5 e 30 della convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, i genitori e la famiglia allargata hanno il diritto e dovere di istruire, educare e mantenere i bambini appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti e deve essere sempre tutelato il diritto di ogni minore appartenente a tale minoranza di avere la propria vita culturale, di professare o praticare la sua religione o di avvalersi della lingua romanì con gli altri appartenenti alla stessa minoranza.
4. La Repubblica rimuove ogni ostacolo nel godimento dei diritti dei minori appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti, con particolare riguardo all'effettiva possibilità di accedere all'istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado, ai servizi sociali e sanitari, ad alloggi e strutture abitative adeguate che preservino i minori da rischi di segregazione.
5. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, i servizi socio-assistenziali e le associazioni dei rom e dei sinti, predispongono e attuano specifiche misure e programmi globali per prevenire l'esclusione sociale e la discriminazione, tali da consentire ai bambini appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti il pieno godimento dei loro diritti, incluso l'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria.
6. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono azioni positive destinate ai bambini e agli adolescenti appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti, finalizzate alla frequenza scolastica, al sostegno delle responsabilità genitoriali, al mantenimento dell'unità familiare, alla prevenzione e repressione di ogni atto di maltrattamento o di abuso o di violenza sui minori e di ogni tipo di sfruttamento da parte degli adulti. Tali azioni possono anche essere inserite nell'ambito delle misure, dei programmi e delle azioni positive previste in generale dalle vigenti norme statali, regionali e locali al fine di sostenere le famiglie o di prevenire o contrastare la tratta delle persone o di favorire l'infanzia e l'adolescenza.
7. Lo Stato, le regioni e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con le associazioni rappresentative dei gruppi dei rom e dei sinti, attuano ogni opportuna azione informativa, educativa e di vigilanza volta a prevenire e contrastare ogni tendenza dei minori e degli adolescenti appartenenti a tale minoranza e delle loro famiglie ad abbandonare precocemente la scuola, al fine di evitare che l'abbandono precoce comprometta l'educazione personale dei suddetti minori, la loro capacità d'integrazione sociale e le loro opportunità sul mercato del lavoro.
Art. 13.
(Usi in materia di defunti)
1. Gli usi in materia di sepoltura e di celebrazione dei defunti praticati tra le popolazioni appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti presenti in Italia si osservano nei rapporti tra le persone appartenenti alla minoranza medesima, purchè non contrastino con la Costituzione, con le norme internazionali e comunitarie in vigore per l'Italia e con le altre norme dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
Capo IV
DIRITTI LINGUISTICI E CULTURALI E PARI OPPORTUNITÀ NELL'ACCESSO ALL'ISTRUZIONE
Art. 14.
(Libertà di espressione e uso dei mezzi di informazione. Campagne informative)
1. In conformità con l'articolo 9 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, il diritto alla libertà di espressione di ogni persona appartenente alla minoranza dei rom e dei sinti comporta la libertà di opinione e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni o idee nella lingua romanì, senza che vi sia ingerenza di una pubblica autorità e senza badare a frontiere, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di stampa, di radiotelevisione e di ogni altro mezzo di diffusione.
2. È vietata ogni discriminazione nell'accesso ai mezzi d'informazione ai danni delle persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti.
3. La fondazione e l'uso di mezzi di stampa nei quali si faccia uso anche prevalente della lingua romanì da parte di persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti si esercita liberamente nell'ambito delle leggi che regolano la stampa.
4. In analogia con quanto prevede l'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nella convenzione dello Stato con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela della minoranza dei rom e dei sinti. Le regioni possono altresí stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nella lingua romanì, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali. La tutela della minoranza dei rom e dei sinti nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
5. Le emittenti radiofoniche e televisive concedono alle persone che appartengono alla minoranza dei rom e dei sinti, in tutta la misura del possibile, la possibilità di creare e di utilizzare propri mezzi d'informazione.
6. I mezzi di comunicazione di massa hanno l'obbligo di agevolare alle persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti l'accesso ai mezzi d'informazione, in vista di promuovere la tolleranza e di consentire il pluralismo culturale. A tal fine nel riferire le notizie di cronaca prevengono con opportune misure ogni forma di stigmatizzazione su base etnico-linguistica.
7. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, in collaborazione con le università, gli ordini professionali, gli organi di stampa e le emittenti radio-televisive e con le associazioni rappresentative della minoranza dei rom e dei sinti, in attuazione delle raccomandazioni n. 36, 37 e 38 del Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE, adottato dal Consiglio permanente dell'OSCE il 27 novembre 2003:
a) attuano campagne di informazione e di sensibilizzazione per prevenire e per contrastare i pregiudizi e gli stereotipi negativi a danno dei rom e dei sinti;
b) al fine di favorire la libertà di espressione, sostengono, anche con apposite borse di studio e di lavoro, la formazione di giornalisti tra le persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti e il loro impiego nei mezzi di comunicazione di massa per facilitare un maggiore accesso ad essi da parte dei rom e dei sinti;
c) svolgono azioni finalizzate ad incoraggiare i mezzi di comunicazione di massa a rappresentare gli aspetti positivi e a presentare un'immagine obiettiva della vita delle persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti, ad evitare stereotipi e a prevenire e contrastare ogni tipo di tensione tra i diversi gruppi etnici, a tali fini anche organizzando incontri tra i rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa e i rappresentanti della suddetta minoranza.
Art. 15.
(Provvidenze per l'editoria che usa la lingua romanì e per le associazioni dei rom e dei sinti)
1. In analogia con quanto previsto dall'articolo 14 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni in cui siano presenti soggetti appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti possono determinare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino la lingua romanì, nonché per le associazioni rappresentative della minoranza dei rom e dei sinti e per gli enti ed associazioni che operino a tutela della suddetta minoranza linguistica.
2. Le provvidenze di cui al comma 1 devono in particolare favorire:
a) iniziative in lingua romanì che consistano in giornali quotidiani o periodici di informazione, riviste, pubblicazioni, iniziative telematiche e multimediali, spettacoli, musica, seminari e convegni;
b) iniziative in lingua romanì che diffondano tra i rom e i sinti presenti in Italia la più completa conoscenza e l'insegnamento della lingua, della cultura, della storia, della musica e della letteratura romanì;
c) iniziative di raccolta, elaborazione, conservazione e divulgazione della documentazione e delle diverse tradizioni culturali, anche orali, dei diversi gruppi e persone dei rom e dei sinti presenti in Italia;
d) corsi di romanes, inclusi quelli per traduttori ed interpreti;
e) mostre e spettacoli che illustrino a tutta la popolazione la cultura, la musica e l'identità culturale romanì;
f) corsi di formazione per insegnanti, mediatori cultuali, operatori o funzionari delle pubbliche amministrazioni che appartengano alla minoranza dei rom e dei sinti o che siano a contatto con persone appartenenti alla suddetta minoranza;
g) attività e iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza dei rom e dei sinti;
h) altre iniziative previste o favorite dalla presente legge.
Art. 16.
(Tutela anche internazionale delle lingue e delle culture dei rom e dei sinti)
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze e nei modi e nelle forme previsti in apposite convenzioni e intese, anche nell'ambito di organizzazione internazionali, promuovono la tutela delle lingue e delle culture della minoranza dei rom e dei sinti diffuse all'estero, nei casi in cui gli appartenenti delle relative comunità che si trovano nel territorio della Repubblica abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.
2. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo nell'ambito dell'analoga relazione prevista dall'articolo 19 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
Art. 17.
(Accordi internazionali di tutelae cooperazione)
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze, possono concludere accordi bilaterali e multilaterali con altri Stati o con entità territoriali interne ad altri Stati, per assicurare alle persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti una protezione più favorevole rispetto a quella prevista dalla presente legge o per favorire l'attuazione della medesima legge, nonché per favorire l'eventuale cooperazione transfrontaliera necessaria, in attuazione dell'articolo 18 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali.
2. Gli accordi e le intese stipulati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione del presente articolo e dell'articolo 15 della presente legge sono negoziati e stipulati nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Art. 18.
(Diritto all'uso pubblico e privato della lingua romanì. Diritto all'interprete giudiziario e ad atti amministrativi in lingua romanì)
1. In conformità con l'articolo 10 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali ogni persona appartenente alla minoranza dei rom e dei sinti ha il diritto di utilizzare liberamente e senza ostacoli la lingua romanì in privato e in pubblico, oralmente e per iscritto.
2. La Repubblica tutela l'uso della lingua romanì, ne promuove lo studio e la conoscenza della letteratura
3. Il diritto all'uso della lingua romanì e all'interprete da parte della persona appartenente alla minoranza dei rom e dei sinti è garantito nell'ambito dei procedimenti giudiziari che si svolgono su tutto il territorio della Repubblica secondo le norme generali.
4. Le pubbliche amministrazioni, anche in collaborazione con associazioni rappresentative dei rom e dei sinti, redigono anche in lingua romanì le comunicazioni e gli atti che riguardano prevalentemente persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti. Possono altresì prevedere, per lo svolgimento di attività rivolte nei confronti di tali persone, di avvalersi di mediatori linguistico-culturali.
5. Le pubbliche amministrazioni che dispongano di uffici che frequentemente sono a contatto con persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti o con le associazioni iscritte nel registro nazionale istituito dall'articolo 15, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua romanì e a tal fine possono attingere anche dalle risorse disponibili nel Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche istituito dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, presso il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 19.
(Diritto di usare la lingua romanì per i propri nomi e cognomi e per informazioni ed insegne di carattere privato esposti al pubblico)
1. In conformità con l'articolo 11 della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali ogni persona appartenente alla minoranza dei rom e dei sinti ha il diritto di:
a) utilizzare il suo cognome (il suo patronimico) e i suoi nomi nella lingua romanì nonché, in tal caso ha il diritto al loro riconoscimento ufficiale;
b) esporre in lingua romanì insegne, iscrizioni e altre informazioni di carattere privato esposte alla vista del pubblico. In tal caso all'insegna, all'iscrizione o all'informazione redatta nella lingua romanì deve affiancarsi sempre quella redatta in lingua italiana.
2. Analogamente a quanto previsto dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cittadini italiani appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome nella lingua romanì, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso. La domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal presente comma, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla data della comunicazione, con ricorso al Ministro dell'interno, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.
Art. 20.
(Diritto di apprendere e di insegnare la lingua romanì e possibilità di insegnamenti scolastici in lingua romanì)
1. In conformità con l'articolo 14 della Convenzione-quadro sulle minoranze nazionali ogni persona appartenente alla minoranza dei rom e dei sinti ha il diritto di apprendere la lingua romanì.
2. Nelle aree in cui esiste una sufficiente domanda, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le istituzioni scolastiche e le regioni, anche avvalendosi di personale docente qualificato fornito nell'ambito di apposite convenzioni con associazioni ed enti specializzati, favoriscono la possibilità che nel quadro del sistema di istruzione e di formazione professionale gli alunni appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti apprendano la lingua romanì o ricevano un insegnamento in questa lingua, fermo restando l'apprendimento della lingua italiana, l'insegnamento in questa lingua e l'insegnamento delle lingue straniere.
3. Ogni persona appartenente alla minoranza dei rom e dei sinti ha il diritto di insegnare la lingua romanì.
4. Nell'insegnamento della lingua romanì nelle istituzioni scolastiche devono essere privilegiati la formazione, il coinvolgimento, la valorizzazione e l'esperienza di persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti e delle loro organizzazioni, associazioni ed istituzioni culturali.
Art. 21.
(Diritto di stabilire e mantenere contatti internazionali con persone ed enti che si occupano della condizione, delle lingue, della cultura e della storia della minoranza dei rom e dei sinti)
1. In conformità con l'articolo 17 della convenzione-quadro sulle minoranze nazionali ogni persona appartenente alla minoranza dei rom e dei sinti che si trova sul territorio della Repubblica ha il diritto di stabilire e di mantenere, liberamente e pacificamente, contatti con persone che si trovano legalmente in altri Stati, specialmente quelle con le quali ha in comune un'identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, o un patrimonio culturale, e ha il diritto di partecipare ai lavori delle organizzazioni non governative di livello nazionale ed internazionale che si occupano della loro condizione, lingua, cultura e storia.
Art. 22.
(Scuole private e paritarie. Centri culturali per la lingua romanì)
1. In conformità con l'articolo 13 della convenzione-quadro sulle minoranze nazionali ogni persona appartenente alla minoranza dei rom e dei sinti ha il diritto di creare e di gestire istituti privati di insegnamento e di formazione, senza oneri per lo Stato, nel rispetto delle norme vigenti in materia di scuole private e paritarie e in materia di scuole straniere.
2. Nelle scuole private o paritarie istituite in Italia dalla minoranza di cui al comma 2 gli insegnamenti possono anche svolgersi in parte o prevalentemente in lingua romanì.
3. Nell'ambito delle loro competenze il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali, le istituzioni scolastiche, le università gli istituti di alta cultura e di ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali favoriscono l'istituzione, da parte di persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti, di centri culturali per la lingua romanì e ne favoriscono le iniziative editoriali, documentarie, di divulgazione e di insegnamento anche in collaborazione e nell'ambito delle attività di insegnamento, e di ricerca svolte dalle istituzioni scolastiche ed universitarie e delle attività di tutela e valorizzazione della cultura svolte da istituzioni culturali nazionali, regionali e locali.
Art. 23.
(Promozione delle pari opportunità dei rom e dei sinti nell'accesso al diritto all'istruzione e alla formazione professionale)
1. La Repubblica promuove le pari opportunità nell'accesso al diritto ad ogni grado di istruzione per le persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti, in attuazione degli articoli 33 e 34 della Costituzione e degli impegni previsti dall'articolo 11 della Convenzione-quadro sulle minoranze nazionali.
2. Nell'ambito delle loro competenze il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali, le istituzioni scolastiche, le università e gli istituti di alta cultura e di ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali:
a) adottano le opportune misure nel settore dell'educazione e della ricerca per promuovere presso la popolazione italiana la conoscenza della cultura e della storia dei gruppi rom e sinti, delle loro religioni e della lingua romanì;
b) favoriscono anche lo studio della lingua italiana da parte delle persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti;
c) predispongono iniziative di formazione per gli insegnanti e di accesso ai manuali scolastici da parte degli alunni bisognosi appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti;
d) facilitano i contatti tra alunni e insegnanti appartenenti a comunità differenti rispetto ai rom e a sinti;
e) promuovono l'uguaglianza delle opportunità nell'accesso all'educazione a tutti i livelli per le persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti;
f) provvedono affinché i testi scolastici adottati contengano informazioni corrette e complete circa la cultura e la storia della minoranza dei rom e dei sinti;
g) promuovono e favoriscono iniziative qualificate di formazione e di aggiornamento dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado circa la conoscenza delle lingue e culture dei rom e dei sinti e la didattica da svolgersi nei confronti degli alunni appartenenti a tale minoranza.
2. È vietata l'istituzione nelle scuole di ogni ordine e grado di classi riservate in tutto o in parte ad alunni appartenenti alle minoranze dei rom e dei sinti, in conformità alla raccomandazione n. 73 del citato Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE. Eventuali attività di sostegno o eventuali attività didattiche specifiche, anche interculturali, non devono essere riservate ai soli alunni appartenenti a tale minoranza se si svolgono durante il normale orario scolastico.
3. Le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 dicembre 2001, n. 489, si applicano anche nei riguardi di famiglie e minori appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti che si trovino di fatto nel territorio di un comune e nei confronti delle autorità del comune medesimo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio.
4. Al fine di prevenire ogni caso di abbandono scolastico o di elusione dell'obbligo scolastico da parte dei minori appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti e di favorirne il successo scolastico il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le istituzioni scolastiche, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle loro competenze e in collaborazione tra di loro e con le associazioni rappresentative dei rom e dei sinti:
a) nell'ambito delle misure generali di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e formativa, promuovono iniziative volte a prevenire e contrastare i fenomeni di abbandono scolastico e di dispersione scolastica i minori appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti;
b) attivano, mediante la collaborazione con gli uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche autonome, iniziative atte a favorire l'inserimento e il successo scolastico di tali minori;
c) promuovono iniziative di formazione specifiche per il personale docente, per i dirigenti degli istituti scolastici e per gli altri operatori scolastici al fine di migliorare la comprensione delle lingue e delle culture dei rom e dei sinti e di rendere più efficace l'organizzazione dei percorsi scolastici finalizzata all'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione e al completamento dei cicli d'istruzione;
d) definiscono, insieme con gli uffici scolastici regionali, le regioni e gli enti locali, previa intesa con gli enti e le associazioni rappresentative dei diversi gruppi di rom e di sinti, interventi di formazione e aggiornamento dei docenti, del personale educativo e dirigenti scolastici al fine di garantire in modo stabile e continuativo il raccordo tra le culture d'origine e la scuola, nonché al fine di attivare modalità di documentazione di buone pratiche di integrazione e di interazione della minoranza dei rom e dei sinti, anche come sostegno effettivo al lavoro dei docenti;
e) promuovono iniziative di ricerca e di sperimentazione didattica, anche con il sostegno dell'unione europea e di organizzazioni internazionali;
f) svolgono azioni di monitoraggio permanente dei fenomeni dell'evasione scolastica, dell'abbandono, del ritardo scolastico e della dispersione scolastica riguardanti alunni appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti;
g) svolgono qualora sia necessario per la completa scolarizzazione degli adulti e dei minori, nonché eventuali iniziative di sensibilizzazione delle comunità dei rom e dei sinti e forniscono loro informazioni relative all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo, con particolare riguardo per i contatti con i familiari dei minori e per la scolarizzazione sia dei bambini che delle bambine;
h) stipulano convenzioni con gli uffici scolastici regionali per l'inserimento scolastico dei minori appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti, tenendo conto delle realtà territoriali per le quali i medesimi minori transitano o nelle quali si trovano i diversi gruppi della suddetta minoranza;
i) elaborano ed attuano iniziative, mediante progetti integrati con gli uffici scolastici regionali, volti ad assicurare il diritto allo studio, l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo e il successo scolastico dei minori rom e sinti;
l) collaborano per iniziative di formazione di mediatori linguistici e culturali rom e sinti, organizzate dai competenti uffici degli enti locali, in accordo con gli uffici scolastici regionali, sulla base delle esigenze prospettate dalle istituzioni scolastiche e dalle famiglie nell'ambito dei servizi di accoglienza.
5. La Repubblica promuove le pari opportunità delle persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti presenti in Italia all'accesso all'istruzione, anche ai gradi più alti degli studi, e alla formazione e riqualificazione professionale e di sostenerne le responsabilità genitoriali. A tal fine:
a) le istituzioni scolastiche nell'ambito delle loro competenze programmano i corsi di istruzione obbligatoria destinati agli adulti anche tenendo conto di eventuali specifiche esigenze di alfabetizzazione completa degli adulti appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti presenti anche in via temporanea sul territorio e ne favoriscono l'accesso e la frequenza, anche proponendo modalità di frequenza che tengano conto delle specifiche condizioni di vita delle persone frequentanti;
b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle loro competenze, programmano e attuano iniziative di formazione e riqualificazione professionale anche tenendo conto di eventuali specifiche esigenze lavorative e formative delle persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti presenti anche in via temporanea sul loro territorio e ne favoriscono l'accesso e l'inserimento lavorativo al termine della frequenza; in ogni caso deve trattarsi di iniziative di formazione professionale che, pur rivolte a tutta la popolazione, valorizzino le capacità artigianali e artistiche dei rom e dei sinti senza che perciò diventino l'unica istanza formativa loro proposta e/o quella loro specificatamente dedicata;
c) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle loro competenze, istituiscono e assegnano per concorso borse di studio specificamente destinate agli adulti appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti presenti in Italia che si trovino in condizioni economiche disagiate, siano regolarmente iscritti e frequentino corsi di istruzione obbligatoria o corsi di formazione e riqualificazione professionale ovvero che siano genitori di minori regolarmente frequentanti corsi di istruzione o corsi di formazione e riqualificazione professionale. La commisurazione degli importi delle borse e le modalità per la loro assegnazione ed erogazione devono incentivare la frequenza effettiva dei corsi, il profitto scolastico e il sostegno alle responsabilità genitoriali e devono disincentivare la discontinuità della frequenza o l'abbandono dei corsi;
d) gli studenti appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti capaci e meritevoli e sprovvisti di mezzi economici accedono per concorso alle borse di studio e alle altre provvidenze per il diritto allo studio universitario istituite dalle università o dalle amministrazioni statali, regionali o locali nell'ambito delle loro competenze, anche mediante la previsione di apposite quote destinate soltanto ad essi o di una apposita priorità.
Art. 24.
(Mediatori linguistico-culturali)
1. Al fine di favorire il mantenimento e la valorizzazione dell'identità culturale e linguistica della minoranza dei rom e dei sinti e il loro inserimento scolastico, culturale e lavorativo, le pubbliche amministrazioni si avvalgono della collaborazione di mediatori linguistici e culturali, che devono essere individuati anche tra persone appartenenti alla suddetta minoranza, anche mediante convenzioni con associazioni, cooperative o enti e previa adeguata formazione.
2. Ogni mediatore costituisce un tramite dell'azione che si svolge fra due persone o due gruppi di persone, di culture diverse, al fine di farli comunicare fra loro o di sanare gli effetti di precedenti comunicazioni che abbiano prodotto eventuali malintesi o rifiuti o diffidenze o chiusure, favorendo i processi di acculturazione e cercando di eliminare gli elementi di attrito e di scontro, ricercando e valorizzando gli elementi comuni o i momenti di condivisione che la cultura maggioritaria e la cultura della minoranza dei rom e dei sinti hanno trovato o stanno contrattando insieme, senza intervenire nell'ambito di eventuali elementi o momenti di diversità.
3. Gli obiettivi della mediazione culturale sono il pieno riconoscimento dei diritti della minoranza dei rom e dei sinti, l'agevolazione dei contatti e la costruzione di relazioni tra gli individui e le culture per la realizzazione di una cultura della conoscenza, del dialogo, del rispetto e della comprensione fondata sulla acquisizione responsabile di diritti reciproci.
4. La mediazione culturale è attuata da due mediatori, di cui uno appartenente alla cultura della minoranza dei rom e dei sinti e uno appartenente alla cultura maggioritaria. Essi devono essere in grado di percorrere entrambe le culture, senza perdere la propria identità, sostenendosi ed elaborando insieme strategie per la risoluzione dei conflitti. Svolgono un duplice processo, di diffusione presso l'altra cultura di quello che fa l'una e di accoglimento presso la prima di quella che fa l'altra e viceversa.
5. Il mediatore linguistico e culturale nei confronti degli alunni che appartengano alla minoranza dei rom e dei sinti svolge le seguenti funzioni:
a) collabora all'accoglienza e all'inserimento nelle classi della scuola dell'obbligo degli alunni che vivano in una situazione di disagio o in condizione di itineranza, al fine di fornire ai docenti un adeguato supporto;
b) favorisce il rapporto tra istituito scolastica e le famiglie svolgendo, in collaborazione con i docenti e, in ogni caso, con il loro apporto, funzioni di orientamento in ordine alle attività educative e didattiche e al tutorato degli studenti;
c) supporta la comunicazione tra studenti e docenti e tra docenti e famiglie, nonché la comprensione dei linguaggi disciplinari e il consolidamento degli apprendimenti;
d) promuove la valorizzazione della lingua romanì e della cultura di origine degli studenti e l'interazione tra gli alunni indipententemente della loro appartenenza etnico-linguistica;
e) propone progetti di educazione interculturale, anche in collaborazione con le associazioni e con gli enti locali;
f) partecipa alle attività extrascolastiche rivolte agli studenti al fine di integrare e di estendere l'attività educativa in continuità e in coerenza con l'azione svolta dall'istituto scolastico e dai suoi docenti e in armonia con le normali esigenze familiari;
g) collabora agli scambi culturali ai sensi dell'articolo 394 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
6. I mediatori linguistico-culturali coadiuvano le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici e privati nella formazione del loro personale ai fini di conoscere eventuali problematiche degli appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti e di programmare e attuare i loro rapporti e le loro attività con le persone che appartenengono.
7. Nel percorso di formazione, di qualificazione e di aggiornamento dei mediatori linguistico-culturali si prevedono appositi spazi di formazione e qualificazione per i mediatori che interagiscono con gli appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti.
8. Gli appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti possono temporaneamente esercitare la professione di mediatore linguistico-culturale da svolgersi nei rapporti con altri appartenenti alla stessa minoranza anche in deroga ad eventuali requisiti di studio richiesti dalle norme vigenti, qualora nella medesima zona in cui si dovrebbe svolgere la professione non siano disponibili altri appartenenti alla stessa minoranza dotati dei requisiti prescritti.
Art. 25.
(Studio, tutela e promozione delle lingue, della cultura, della storia, della musica e dello spettacolo dei rom e dei sinti. Formazione dei pubblici dipendenti)
1. La Repubblica favorisce lo studio, la tutela e la promozione delle lingue, della cultura, della storia della musica e dello spettacolo dei rom e dei sinti.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero per i beni e le attività culturali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, gli enti da loro istituiti, promossi, vigilati o finanziati, nonché le università, le istituzioni di alta cultura, le istituzioni musicali e teatrali, promuovono e sostengono, anche con contributi economici o con l'uso agevolato di mezzi o strutture a loro disposizione:
a) l'insegnamento e la ricerca universitaria sulla lingua romanì e sulla cultura, sulla storia, sulla musica e sulla letteratura delle popolazioni rom e sinte;
b) iniziative qualificate svolte dalle associazioni e da enti rappresentativi della minoranza dei rom e dei sinti presente in Italia, da istituzioni universitarie, enti di cultura e di ricerca, biblioteche, enti pubblici e privati che con qualsiasi mezzo raccolgono, ricercano, studiano, sviluppano, insegnano e divulgano le testimonianze, i documenti e ogni tipo di espressione della storia, della cultura, della lingua, della letteratura, dell'arte e della musica della minoranza di cui alla lettera b);
c) pubblicazioni, studi, spettacoli, iniziative, rassegne di letteratura, di musica, di teatro e di spettacolo proprie della cultura dei rom e dei sinti o promosse da persone alla minoranza di cui alla lettera b);
d) l'istituzione e l'assegnazione per concorso di apposite borse di studio da destinarsi a giovani musicisti, attori o artisti che appartengano alla minoranza di cui alla lettera b), i quali siano sprovvisti di mezzi economici sufficienti;
e) la costituzione e il funzionamento di appositi centri studi o centri di ricerca, di biblioteche, di musei e di mostre che raccolgano, ricerchino e divulghino con ogni mezzo le testimonianze, i documenti e ogni tipo di espressione della storia, della cultura, della lingua, della letteratura, dell'arte e della musica della minoranza di cui alla lettera b);
f) iniziative, individuali o collettive, di valorizzazione, di tutela, di incoraggiamento, di promozione delle espressioni artistiche e culturali dei rom e dei sinti e dei loro apporti, con la società, con la cultura, con la musica e con la letteratura italiana, in conformità con gli obblighi previsti dalla Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19.
3. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, anche in collaborazione con università, associazioni e mediatori linguistico-culturali o centri studi sulle minoranze, nell'ambito delle proprie competenze può istituire osservatori o enti regionali con il compito di:
a) coordinare e collegare gli interventi regionali attivati sul territorio regionale in favore delle popolazioni rom e sinti;
b) rilevare eventuali conflitti sociali e atteggiamenti discriminatori o razzisti.
c) organizzare e promuovere convegni, conferenze, pubblicazioni, studi, indagini, mostre e rassegne sui vari aspetti della storia e della cultura del popolo rom e sinto, sulle sue condizioni di vita e sul rapporto che le istituzioni e i soggetti non appartenenti alla minoranza intrattengono con le persone, gruppi e comunità appartenenti al suddetto popolo.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con i Ministeri e le altre amministrazioni statali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici promuovono e attuano in modo costante e periodico, nell'ambito delle rispettive competenze, anche in collaborazione con associazioni nazionali rappresentative dei rom e dei sinti e con mediatori linguistico-culturali, corsi, iniziative e strumenti di formazione e di aggiornamento del personale delle amministrazioni pubbliche maggiormente coinvolte nel rapporto costante con persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti, relativa a:
a) le lingue, la storia e la cultura della suddetta minoranza;
b) i criteri e i metodi più opportuni e rispettosi delle specifiche condizioni sociali e culturali per instaurare e mantenere un rapporto efficace ed efficiente tra le singole amministrazioni e gli appartenenti alla minoranza;
c) le problematiche degli appartenenti alla minoranza più significative per lo svolgimento dei compiti delle singole amministrazioni coinvolte;
d) i programmi di inclusione sociale e le azioni positive per la suddetta minoranza più significative per i compiti spettanti alle singole amministrazioni coinvolte.
5. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con le associazioni nazionali rappresentative dei rom e dei sinti, predispone corsi di formazione sulla storia della popolazione romanì, sulla cultura romanì e sulle buone prassi, rivolti agli assistenti sociali ed ai funzionari delle prefetture uffici territoriali del Governo e degli enti locali.
Art. 26.
(Studio e ricordo delle deportazioni e dello sterminio dei rom e dei sinti (porrajmos) e del contributo dei rom e dei sinti alla resistenza antifascista)
1. La Repubblica promuove lo studio e il ricordo della discriminazione, della deportazione e del genocidio delle popolazioni dei rom e dei sinti (porrajmos) avvenuti nel periodo fascista, nei campi nazisti e durante la seconda guerra mondiale, nonché lo studio e il ricordo del contributo dato prestato cittadini italiani appartenenti alla minoranza dei rom e dai sinti italiani al movimento della resistenza al nazifascismo.
2. In occasione del «Giorno della memoria», istituito dalla legge 20 luglio 2000, n. 211, devono essere previste anche iniziative commemorative della discriminazione, della deportazione e del genocidio delle popolazioni dei rom e dei sinti (Porrajmos) nei campi nazisti e fascisti.
3. Gli immobili sede dei campi di concentramento durante il regime fascista, in cui furono internate le persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti, istituiti nei comuni di Prignano sulla Secchia, Frignano, Boiano, Agnone, Tossicia, Pedrasdefogu, Vinchiaturo, Gonars, sono considerati di diritto beni culturali in considerazione del loro interesse storico e etnoantropologico, indipendentemente dal tipo di proprietà del bene, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero dell'interno, di concerto col Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con l'Agenzia del demanio, con l'Agenzia del territorio e con la regione e il comune in cuii suddetti immobili si trovano, sentiti i rappresentanti delle associazioni italiane della minoranza dei rom e dei sinti, provvede a fare una ricognizione dei suddetti beni immobili, dando atto dello stato dei luoghi, della condizione giuridica dei beni e dell'eventuale tutela in atto della memoria storica. Analogamente si procede per eventuali altri luoghi che furono adibiti al medesimo uso. Ai sensi dell'articolo 118, comma terzo, della Costituzione, i Ministeri dell'interno e per i beni e le attività culturali stipulano con le regioni in cui si trovano i suddetti beni apposite intese finalizzate alla valorizzazione culturale dei medesimi beni ai fini delle iniziative di studio e di memoria delle deportazioni e dello sterminio dei rom e dei sinti.
Capo V
ESERCIZIO DELLE LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO E DEL DIRITTO ALL'ABITAZIONE
Art. 27.
(Parità di trattamento e pari opportunità nella circolazione, nel soggiorno e nell'accesso all'abitazione)
1. Ogni persona appartenente alla minoranza dei rom e dei sinti esercita la libertà di circolazione e soggiorno in qualsiasi parte del territorio della Repubblica secondo le modalità e il progetto di vita liberamente scelto insieme con i suoi familiari conviventi, nel rispetto delle norme generali che disciplinano la circolazione, il soggiorno, l'ingresso e l'uscita dei cittadini, degli stranieri e degli apolidi dal territorio della Repubblica.
2. Le persone e le famiglie appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti godono del medesimo trattamento previsto per gli altri cittadini o stranieri o apolidi in materia di circolazione, di soggiorno, di ingresso, di espatrio e di accesso all'abitazione. Non può derivare ad essi alcun tipo di svantaggio o di discriminazione, anche indiretta, dall'eventuale decisione o situazione che di fatto comportino spostamenti frequenti o una condizione di vita, anche apparente, di itineranza, di nomadismo o di semi-nomadismo.
3. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze adottano misure volte a prevenire e contrastare ogni prassi che applichi in modo anche indirettamente discriminatorio nei confronti delle persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti le norme generali vigenti in materia di circolazione, soggiorno, residenza, stabilimento, espatrio e ingresso nel territorio della Repubblica.
4. La Repubblica attua apposite misure per assicurare alle persone e alle famiglie appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti le pari opportunità nell'accesso ad una abitazione avente i requisiti di abitabilità e di idoneità igienico-sanitaria previsti dalla normativa vigente ovvero i requisiti analoghi previsti per le unità abitative mobili, secondo modalità che tengano conto della condizione di vita liberamente scelta e delle forme di abitazione storicamente praticati dagli appartenenti alla suddetta minoranza.
5. È vietato ogni atto pubblico o privato che impedisca la circolazione o il soggiorno, anche itinerante, di persone appartenenti alla minoranza dei rom e, dei sinti, anche qualora siano definite o supposte quali itineranti o nomadi o seminomadi, in zone aperte al transito, alla sosta e alla permanenza di persone o di unità abitative mobili.
6. È vietata l'apposizione su qualsiasi tipo di documento di viaggio, di identità o di soggiorno nonché su registri anagrafici o dello stato civile di qualsiasi tipo di menzione dell'appartenenza della persona alla minoranza dei rom e dei sinti o della sua condizione di vita, anche supposta, itinerante, nomade o seminomade, ovvero qualsiasi tipo di riferimento all'alloggio di residenza della persona, sia nell'ambito di un immobile che di un centro o di un campo, comunque denominato, destinato anche a persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti o a persone in condizione, anche supposta, di itineranza o di nomadismo o di seminomadismo. Eventuali documenti che rechino le suddette diciture devono essere rettificati immediatamente d'ufficio, anche su richiesta orale dell'interessato. In caso di trasgressione della presente disposizione l'interessato ha diritto di comunicare l'accaduto al Sindaco, al Prefetto e al Garante per la protezione dei dati personali per l'immediata adozione dei provvedimenti di rettifica e degli altri provvedimenti conseguenti di loro competenza e costituisce violazione delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali.
Art. 28.
(Politiche alloggiative)
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze promuovono e attuano:
a) la progressiva chiusura del sistema dei campi-nomadi o dei campi-sosta o dei villaggi attrezzati, comunque denominati, intesi come luoghi istituiti, gestiti, vigilati o finanziati da pubbliche autorità e collocati su terreni di proprietà pubblica, destinati a dare alloggio insieme nell'ambito di unità abitative mobili o immobili a più famiglie allargate appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti, quale soluzione preferenziale o esclusiva per soddisfare i loro bisogni abitativi; in particolare gli enti locali procedono all'immediata chiusura o ristrutturazione o trasformazione in aree residenziali di comunità o in microaree, anche con successivo diritto di superficie in favore degli occupanti, di quei campi i cui alloggi in immobili o in unità abitative mobili siano privi dei requisiti minimi igienico-sanitari o di abitabilità;
b) l'accesso delle persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti che erano alloggiate nei campi-nomadi o nei campi-sosta o nei villaggi attrezzati che sono progressivamente chiusi, ridotti o trasformati o che vivevano in sistemazioni alloggiative improprie o abusive nell'ambito di altri tipi di soluzioni abitative regolari, nelle quali possano vivere in alloggi idonei dal punto di vista igienico-sanitario e conformi alla loro condizione di vita liberamente scelta, curando in ogni modo l'unità delle famiglie, la frequenza e continuità scolastica ed evitando in ogni caso di privarle anche temporaneamente di una qualche forma di alloggio, anche sulla base di specifiche forme di sostegno familiare per l'accesso ad alloggi pubblici o privati con la mediazione sociale dell'ente locale;
c) una politica abitativa privata che agevoli ogni persona appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti e dei familiari con loro conviventi, secondo la loro libera scelta, l'acquisto o la locazione di immobili ad uso di abitazione oppure nell'accesso a unità abitative mobili su terreni di proprietà privata.
2. Ogni persona appartenente alla minoranza dei rom e dei sinti ha diritto a disporre di un alloggio idoneo per sé e per i propri familiari conviventi liberamente scelto tra i seguenti:
a) un immobile ad uso di abitazione;
b) un'unità abitativa mobile collocata in una microarea, di proprietà privata dell'interessato o di proprietà pubblica o privata e da lui presa in regolare locazione; per microarea si intende il piccolo appezzamento di terreno, collocato in aree non marginali rispetto all'abitato e ai principali servizi pubblici, provvisto di aree di sosta per unità mobili e dotate di allacciamenti alle reti dell'acqua, del gas, dell'elettricità e delle fognature, destinato ad accogliere una sola famiglia allargata, all'interno del quale ogni famiglia dispone di uno spazio privato e di servizi adeguati, da affidarsi alla responsabilità delle persone che la occupano, secondo un regolare contratto di locazione o un contratto d'uso e con contratti per le relative utenze.
3. Ai fini dell'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente di un comune si considera dimora abituale della persona appartenente alla minoranza dei rom e dei sinti anche il suo alloggio legalmente comunicato in una unità abitativa mobile su un'area attrezzata o in una microarea, incluse quelle di proprietà pubblica, sulla quale abbia la legale disponibilità la persona o il suo familiare convivente.
4. L'alloggio di una persona appartenente alla minoranza dei rom e dei sinti nell'ambito di un'unità abitativa mobile all'interno di un'area attrezzata o di una microarea, incluse quelle di proprietà pubblica, ovvero nell'ambito di una area residenziale di comunità che sia nella legale disponibilità sua o di un suo familiare costituisce domicilio e in quanto tale gode delle garanzie relative inviolabilità del domicilio previste dalla legge.
5. Stranieri e apolidi appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti che abbiano chiesto asilo o protezione alle autorità italiane hanno comunque diritto di accedere alle medesime misure di accoglienza in immobili e di avvio ad abitazioni previste per i richiedenti asilo, gli asilanti e per le persone vulnerabili; costoro, anche se temporaneamente si trovano in centri o aree sosta, hanno diritto di fruire di tali misure con modalità non discriminatorie e che evitino di destinare loro l'accoglienza in campi sosta, o campi nomadi comunque denominati, quali centri di prima accoglienza.
Art. 29.
(Accesso agli alloggidi edilizia residenziale pubblica)
1. Ogni persona appartenente alla minoranza dei rom e dei sinti accede agli alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo le condizioni e i requisiti previsti in generale dalle leggi e dai regolamenti regionali e locali per ogni altro cittadino italiano o straniero; le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle loro competenze, dispongono che ogni persona appartenente alla minoranza dei rom e dei sinti può altresì accedere accede agli alloggi di edilizia residenziale pubblica anche secondo i seguenti criteri e metodi aggiuntivi:
a) accesso delle suddette persone, qualora dimoranti in campi-nomadi o in campi-sosta in via di chiusura o di sgombero, alle quote di alloggi riservate ad eventuali situazioni urgenti o di emergenza;
b) accesso secondo speciali modalità e tipologie di alloggi, definite insieme con le associazioni rappresentative dei rom e dei sinti, che tengano conto del desiderio di vivere insieme o di vivere vicino dei componenti di una determinata famiglia allargata, liberamente manifestato dalle persone maggiori di età che la compongono;
c) accesso ad alloggi nell'ambito di microaree o di aree residenziali di comunità, intese quali sistemi di residenze sociali e spazi attrezzati per nuclei familiari costituenti una comunità familiare, identitaria, di affinità, costituite da residenze sociali concesse a costo moderato, da spazi comuni, da attrezzature di servizio ed eventuali altri elementi di caratterizzazione sociale e lavorativa;
d) accesso a forme di edilizia sovvenzionata o agevolata per la costruzione di alloggi idonei e conformi alle esigenze e alla cultura dei rom e dei sinti.
2. In ogni caso i progetti di alloggi devono evitare ogni forma di concentrazione o di segregazione degli appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti.
3. Le persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti che presentano domanda di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica possono altresì richiedere che nei loro confronti si osservino le seguenti deroghe:
a) è sempre considerata abitazione impropria o precaria l'abitazione in un campo sosta o in un campo nomadi, ancorché abusivo, o lo stazionamento di unità abitativa mobile in un terreno di proprietà privata;
b) non si applicano eventuali requisiti di accesso che comportino un determinato periodo minimo di residenza del richiedente in un determinato territorio, fermi restando i requisiti previsti dalle norme statali in materia di soggiorno degli stranieri e degli apolidi; tuttavia in caso di concorrenza di domande presentate da più persone appartenenti alla minoranza dei rom o dei sinti si dà priorità a quelle presentate da coloro che nel territorio del comune interessato lavorano regolarmente o frequentano regolarmente corsi di formazione o riqualificazione professionale o hanno figli minori regolarmente iscritti e frequentanti nelle scuole pubbliche o paritarie;
c) il mero possesso, a qualsiasi titolo, o la proprietà di unità alloggiative mobili o la comunicazione di alloggiare su terreni mediante unità abitative mobili non si considera disponibilità di alloggio a qualsiasi titolo e non preclude l'accesso agli alloggi.
4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nell'ambito delle loro competenze, e gli enti pubblici da loro istituiti promossi o vigilati, hanno la facoltà di stabilire criteri e modi per la concessione, a pagamento, del diritto di superficie a persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti su aree di proprietà pubblica, sulle quali installare unità abitative mobili non ancorate al terreno. Ai fini di cui al primo periodo le suddette aree devono essere dotate di allacciamenti ad acqua, gas, elettricità e fognature; rispettare le condizioni igienico sanitarie minime previste dalla normativa vigente; non essere oggetto di provvedimenti di espropriazione per ragioni di pubblica utilità; non essere gravati da servitù, ipoteche o vincoli paesaggistici, ambientali, storici o archeologici, e non fare parte di aree golenali dei fiumi, di zone ad alto rischio idrogeologico o di aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.
5. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nell'ambito delle loro competenze hanno la facoltà di istituire aree residenziali di comunità stabilendone la superficie minima e massima in relazione al numero dei componenti della famiglia allargata a cui è assegnata l'area. Ogni area residenziale di comunità può essere assegnata ad una sola famiglia allargata. L'area dev'essere ubicata in modo da evitare ogni forma di emarginazione, nonchè dotata di rete fognaria, di impianto per l'allacciamento all'energia elettrica privata, di impianto idrico e di uno spazio per la raccolta dei rifiuti e si può stabilire che le unità abitative e le piazzole siano assegnate ai nuclei familiari residenti nella regione o Provincia autonoma da un certo numero di anni. Le unità abitative e le piazzole sono assegnate ai nuclei familiari aventi i requisiti previsti dalle norme regionali o locali, purché sia sottoscritta una convenzione che disciplina gli impegni che il nucleo si assume a pena di revoca dell'assegnazione, anche con riguardo all'utilizzo delle parti comuni dell'area residenziale e il canone da corrispondere al comune. Ogni nucleo familiare all'atto dell'assegnazione si assume l'obbligo di partecipare alle spese di gestione secondo i criteri stabiliti dalla regione o dalla provincia autonoma o, in mancanza, dal comune e, qualora vi siano persone in stato di bisogno, ad eventuali progetti di sostegno educativo, scolastico, di formazione nonché di inserimento lavorativo, compresi i percorsi inerenti ai lavori socialmente utili.
6. Ogni comune può proporre la disponibilità di immobili da assegnare a famiglie appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti in alternativa o in aggiunta alla realizzazione delle area residenziale di comunità di cui al comma 5. I beni immobili devono essere resi disponibili dal proprietario, ai fini della destinazione sociale. Il comune definisce mediante convenzione con i proprietari dell'immobile le condizioni e la durata della messa a disposizione. In tale ambito il comune può prevedere, con oneri a carico proprio o a carico di altri enti pubblici o privati, gli interventi per il recupero dell'immobile a fini abitativi, fissando il vincolo di utilizzo sociale dell'immobile per un tempo adeguato all'investimento effettuato.
7. Gli istituti previdenziali, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli enti da essi promossi o finanziati possono stabilire che ai fini dell'assegnazione a persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia convenzionata o agevolata o di immobili di proprietà pubblica da ristrutturare e da destinare a successiva abitazione di costoro si provveda alla stipula di contratto di locazione con una fondazione o con una associazione senza scopo di lucro con apposita convenzione recante reciproci obblighi e le regole per la successiva assegnazione o revoca degli alloggi, per i pagamenti dei canoni ovvero per l'effettuazione della ristrutturazione e per l'assegnazione degli alloggi ristrutturati.
Art. 30.
(Alloggio con unità mobili su microareedi proprietà privata)
1. Le persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti hanno il diritto di usare quali abitazioni unità mobili non ancorate al terreno posizionate in terreni di proprietà privata, anche ad uso agricolo, a condizione che ne abbiano data comunicazione scritta al comune nel cui territorio si trova il terreno e che il terreno medesimo sia dotato di allacciamenti ad acqua, gas, elettricità e fognature; che siano rispettate le condizioni igienico sanitarie minime indicate dal regolamento di attuazione della presente legge o dalle norme regionali vigenti in materia, e che i suddetti terreni non siano oggetto di provvedimenti di espropriazione per ragioni di pubblica utilità o di servitù, ipoteche, vincoli paesaggistici, ambientali, storici o archeologici, ovvero che non facciano parte di aree golenali dei fiumi o di zone ad alto rischio idrogeologico o di aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. La presente disposizione si applica in deroga alle disposizioni legislative e regolamentari previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e alle altre norme legislative e regolamentari regionali, provinciali e comunali, incluse quelle in materia di circolazione stradale, di attività produttive, di commercio, di fiere e mercati, di turismo, di campeggi e di agricampeggio. comuni, nei propri strumenti urbanistici e di governo del territorio, possono prevedere limiti massimi alla realizzazione di tali microaree, purché siano previsti più terreni distinti e in misura che complessivamente non può essere inferiore allo 0,5 per mille delle aree agricole del comune.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 devono essere indicati i dati relativi alla collocazione urbanistica e catastale del terreno, ai nomi e ai documenti di identificazione delle persone familiari destinate ad abitare nell'unità mobile, inclusa la documentazione attestante il legame di parentela e l'iscrizione scolastica dei minori soggetti all'obbligo formativo, nonché, ove si tratti di cittadini comunitari o extracomunitari, i documenti attestanti la regolarità del soggiorno sul territorio della Repubblica. Alla comunicazione devono essere allegate copie autenticate dei contratti registrati dai quali risulti che il il soggetto che presenta la comunicazione ha in proprietà, in locazione o in comodato il fondo e l'unità mobile, e in quest'ultima ipotesi che sussista il consenso scritto del proprietario, nonchè che sul terreno non sussistono servitù o ipoteche. La comunicazione sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di cessione di fabbricato ed è immediatamente trasmessa dal comune anche al questore e agli istituti scolastici in cui sono iscritti i minori. A richiesta del suddetto soggetto, la comunicazione costituisce anche richiesta di iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente nel comune.
3. Il sossetto che presenta la comunicazione di cui al comma 1 deve allegare alla comunicazione medesima la ricevuta dell'avvenuto pagamento al comune di un contributo per le spese pubbliche necessarie per gli allacciamenti alle reti fognarie, idriche ed elettriche; per lo svolgimento delle attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per le altre attività pubbliche sociali e di vigilanza. Il contributo è annuale, anche rateizzabile è determinato e disciplinato da regolamento comunale e non può ammontare ad un importo superiore a quello dovuto in situazione analoga per la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani o per la tariffa di igiene ambientale. Il regolamento comunale può prevedere, anche temporaneamente, la riduzione dell'importo del suddetto contributo o la sua gratuità in caso di famiglie numerose o in stato di indigenza, anche temporaneamente e anche in caso di sopravvenienza di condizioni economiche disagiante, che, a tali fini, devono essere comunicate tempestivamente al comune. Il pagamento del contributo può essere effettuato anche da uno dei familiari indicato nella comunicazione. In caso di contributo ridotto o gratuito, il Ministero dell'interno provvede a compensare i comuni interessati dei mancanti o ridotti introiti.
4. Il soggetto che ha presentato la comunicazione di cui al comma 1 e le altre persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti indicate nella stessa comunicazione hanno il diritto, trascorsi quindici giorni dalla data di presentazione della comunicazione medesima e, salvi provvedimenti scritti e motivati da parte del comune di richiesta di integrazione o di rigetto per mancanza dei requisiti, di abitare e di stazionare nell'unità abitativa mobile collocata sul fondo indicato nella comunicazione ed il diritto di spostare o togliere anche parzialmente le unità abitative mobili o di sostituirle, previa comunicazione di aggiornamento da inviarsi al comune, o di allontanarle completamente dal fondo per un determinato periodo di tempo, che comunque non può essere inferiore a novanta giorni in un anno. medesimi soggetti hanno l'obbligo a consentire l'accesso al fondo alle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, anche al fine di effettuare i controlli sulla permanenza delle condizioni necessarie ai fini dello stazionamento sull'area delle unità mobili e delle persone. Ai fini dell'applicazione della legge le unità abitative mobili costituiscono domicilio delle persone ivi abitanti, secondo la comunicazione di cui al comma 1.
5. Tali diritti sono a tempo indeterminato, finchè perdura la proprietà del fondo e dell'unità mobile, allorché alla comunicazione sia allegata copia autenticata del contratto regolarmente registrato di compravendita del terreno e dell'unità mobile che attesti che il soggetto che presenta la comunicazione o uno dei suoi familiari conviventi è il legale proprietario dell'unità mobile e del fondo su cui insiste. Nell'ipotesi di locazione o usufrutto del terreno alla comunicazione deve essere altresì allegata copia del contratto di locazione o di comodato legalmente registrati nonché il consenso scritto ed autenticato del legale proprietario; e in tal caso i diritti cessano alla scadenza del contratto di locazione o di comodato, salvo rinnovo del contratto regolarmente registrato. Il comune invia al competente ufficio del registro copia della comunicazione affinché sia allegata al contratto di compravendita o di locazione registrati; l'ufficio del registro comunica immediatamente al comune ogni variazione o mutamento del contratto registrato; lo stazionamento perdura allorché sia data comunicazione al comune del consenso, da allegarsi con scritto e autenticato, del nuovo proprietario dell'area e del nuovo contratto di locazione o di comodato.
6. La comunicazione di cui al comma 1 non comporta il mutamento della destinazione d'uso del fondo a cui si riferisce, non autorizza comunque l'edificazione di edifici o fabbricati su terreni ad uso agricolo o altri tipi di abusi edilizi, né lo svolgimento sul medesimo fondo di attività di campeggio, di agriturismo, di attività industriali, artigianali o commerciali.
7. Nelle procedure di modifica degli strumenti urbanistici e di gestione del territorio le regioni, le province e i comuni favoriscono le eventuali richieste di mutamento di destinazione d'uso dei terreni di proprietà privata su cui legalmente stazionano unità abitative mobili occupate da persone e famiglie appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti, allorché la richiesta di mutamento della destinazione d'uso sia stata presentata dal proprietario appartenente alla stessa minoranza e comporti l'edificazione di immobili ad uso di abitazione in cui devono alloggiare destinati all'alloggio di tutte o di parte delle persone che sul fondo fruivano di un alloggio per effetto della comunicazione di cui al comma 1.
8. L'ospitalità temporanea per più di ventiquattr'ore a persone diverse da quelle indicate nella comunicazione di cui al comma 1, salve modifiche o nascite tempestivamente comunicate, è consentita se nella comunicazione medesima sia stata documentata l'esistenza nelle unità abitative mobili di appositi spazi alloggiativi aggiuntivi idonei dal punto di vista igienico-sanitario. Le generalità delle persone ospitate devono essere comunicate entro le successive ventiquattr'ore alla competente autorità di pubblica sicurezza.
9. La persona appartenente alla minoranza dei rom e dei sinti che abbia regolarmente trasferito il suo alloggio in un immobile ad uso di abitazione ceduto in proprietà o in locazione ovvero in un alloggio di edilizia residenziale pubblica legalmente assegnato decade dagli effetti della comunicazione di cui al comma 1 effettuata al medesimo comune in cui si trova l'alloggio o di un comune della stessa Regione, mentre le altre persone indicate nella comunicazione hanno il diritto di restare ad alloggiare sul terreno se vi è il consenso scritto del proprietario e un regolare contratto registrato di locazione o di comodato intestato ad una di loro.
10. Qualora vengano meno anche in parte i requisiti igienico-sanitari del terreno o delle unità mobili di cui al comma 1 il comune, anche su richiesta delle autorità sanitarie, con atto scritto e motivato indica agli occupanti i rimedi necessari e un termine congruo entro il quale effettuarli. Qualora non sia stato effettuato il pagamento della rata annuale del contributo di cui al comma 3 il Sindaco ingiunge il pagamento indicando il termine entro il quale il pagamento medesimo deve essere effettuato nonché gli eventuali interessi di mora o in alternativa si deve comunicare al comune le eventuali nuove condizioni economiche disagiate.
11. Il divieto di stazionamento è disposto dal comune quando si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) vengono meno anche in parte i requisiti prescritti;
b) è trascorso invano il termine di cui al comma 10;
c) le unità mobili della famiglia allargata sono state allontanate dal fondo per un periodo superiore a quello massimo consentito;
d) è trascorso il termine indicato nell'ingiunzione di pagamento del canone senza che esso sia stato pagato o senza che sia pervenuta documentazione attestante le nuove condizioni economiche disagiate. In tali ipotesi il comune invia all'interessato e ai suoi familiari adulti con lui conviventi l'atto scritto e motivato con cui si comunica l'avvio del procedimento che può mirare al divieto di stazionamento e la facoltà per gli interessati di produrre al responsabile del procedimento controdeduzioni scritte entro un termine non inferiore a dieci giorni. L'eventuale provvedimento di divieto di stazionamento nell'area precedentemente comunicata è adottato dal comune con atto scritto e motivato che deve essere comunicato agli interessati che vivono nelle unità abitative mobili collocate nell'area, ed è limitato soltanto a determinate persone, a quella determinata area e ad un tempo limitato, deve tenere conto delle eventuali controdeduzioni prodotte e deve indicare per coloro che sono privi di un alloggio le sistemazioni alloggiative alternative disponibili nel medesimo comune che conservino l'unità delle famiglie e la continuità scolastica dei minori e un termine congruo, comunque non inferiore a trenta giorni, per liberare l'area dalle unità mobili, scaduto il quale nei confronti delle unità abitative e dei loro occupanti può essere disposto lo sgombero con l'uso della forza pubblica.
12. Il divieto di stazionamento è altresì disposto con atto scritto e motivato dal questore allorché a carico di tutte le persone adulte che erano state indicate nella comunicazione di stazionamento si debba dare esecuzione immediata a sentenze definitive di condanna a pene detentive o a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione personale ovvero ad un provvedimento di allontanamento o di espulsione dal territorio dello Stato ovvero allorché il terreno o le unità mobili di cui al comma 1 siano sottoposti a provvedimenti immediatamente esecutivi di confisca o di sequestro disposti dall'autorità giudiziaria o a provvedimenti definitivi di requisizione o di espropriazione per pubblica utilità.
Art. 31.
(Sosta temporanea)
1. I comuni possono prevedere, con appositi regolamenti, la predisposizione di aree di transito attrezzate per la sosta temporanea di unità abitative mobili occupate da famiglie appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a predisporre un piano delle aree di transito attrezzate di cui al presente comma e possono predisporre a carico o a beneficio dei comuni vincoli di realizzazione contributi, incentivi ed altre misure al fine di garantire che nel territorio di ogni provincia vi sia almeno un'area di transito attrezzata. Le aree di transito di cui al presente comma devono essere dotate delle opere di urbanizzazione primaria, di cucina, di servizi igienici, di lavanderia e di docce installati in ciascuna piazzola, di acqua potabile e di spazi necessari per la sosta di roulotte o camper e devono essere costruite con modalità che ne consentano l'uso in forma privata e nella stagione invernale, senza che le persone che vi abitino debbano uscire dall'unità abitativa, e devono essere dotate di spazi verdi attrezzati con area giochi per bambini, contenitori per rifiuti solidi urbani e sistemi di messa in sicurezza degli impianti. Le medesime aree devono essere dotate di aree adibite a parcheggio e di spazi al coperto per favorire la socialità durante la stagione invernale. Ogni area deve essere ubicata in luoghi che evitino qualsiasi emarginazione urbanistica e che facilitino l'accesso ai servizi pubblici e la partecipazione delle persone alla vita sociale. Il regolamento comunale di cui al presente comma, fermi restando il rispetto di eventuali principi e nei limiti indicati dalla legge regionale, indica le norme per la gestione delle aree da parte degli utenti e per la corresponsione al comune di eventuali contributi economici necessarie per la gestione, la pulizia e la manutenzione dell'area.
2. Aree di transito attrezzate o qualore le aree disponibili non abbiano posti disponibili è sempre consentita la sosta temporanea con caravan e autocaravan alle persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti alle condizioni previste in via generale dalle norme che regolano la circolazione stradale. Nell'ambito di aree pubbliche in cui è consentita la sosta dei veicoli è in ogni caso vietato e privo di ogni effetto ogni tipo di divieto imposto da autorità regionali o locali in via generale e permanente alla sosta temporanea di persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti o a persone supposte nomadi o itineranti.
3. Nei regolamenti comunali relativi agli spettacoli viaggianti adottati in applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 337 ovvero alla disciplina dei mestieri girovaghi sono predisposte aree di transito attrezzate per la sosta temporanea di unità abitative mobili destinate ad alloggiare famiglie appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti che svolgono attività lavorative tradizionali collegate agli spettacoli viaggianti e ai mestieri girovaghi. I medesimi regolamenti prevedono proroghe al limite massimo dello stazionamento anche dopo la conclusione dello spettacolo, nei casi in cui la proroga sia necessaria al fine di consentire la regolare conclusione dell'anno scolastico ai minori che regolarmente frequentano gli istituti scolastici del comune interessato.
4. La sosta temporanea nel territorio di un comune con unità abitative mobili è altresì consentita, nei modi, nei luoghi e con i controlli previsti da regolamento comunale, per un periodo non superiore a 15 giorni nel medesimo comune alle persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti che esercitino l'artigianato e la vendita dei prodotti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura. In ogni caso la sosta deve essere autorizzata dal comune di stazionamento, previa esibizione al comune medesimo, da parte del richiedente, dell'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato o delle autorizzazioni al commercio o al lavoro ambulanti prescritte dalle vigenti norme regionali o locali, nonché previa comunicazione dei nomi delle persone alloggiate nelle unità abitative mobili.
5. Le persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti che legalmente abitino su unità abitative mobili hanno altresì il diritto di ritrovarsi temporaneamente su un medesimo terreno per motivi religiosi o familiari o culturali. In applicazione dell'articolo 17 della Costituzione il ritrovo su luogo pubblico deve essere preavvisato all'autorità di pubblica sicurezza con un preavviso di almeno tre giorni e puó essere vietato o differito dalla suddetta autorità. Nel preavviso deve essere indicato anche il numero presumibile dei partecipanti e la durata presumibile del ritrovo, nonché, se il fondo è in locazione o in comodato, il consenso scritto del proprietario al ritrovo nei giorni indicati. In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente comma l'autorità di pubblica sicurezza può disporre lo sgombero dal terreno occupato delle persone coinvolte nonché disporre il sequestro delle eventuali unità abitative mobili presenti; il questore può disporre altresí il divieto di stazionamento. Il divieto o lo scioglimento della riunione non possono essere disposti qualora la riunione medesima sia finalizzata alla celebrazione di una processione o di un funerale ovvero ad altri momenti di religione e di culto e la riunione sia stata preavvisata da un ministro di culto.
Art. 32.
(Agevolazioni per le locazioni, per la ristrutturazione e per l'acquisto di immobili ad uso di abitazione, di terreni per microaree e di unità abitative mobili)
1. I contributi e le agevolazioni finanziarie, bancarie e fiscali previsti dalle norme statali, regionali e locali in favore delle locazioni e dell'acquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione si estendono anche ai contratti di locazione e di compravendita di unità abitative mobili e di terreni da adibire a microaree ovvero terreni sui quali edificare immobili ad uso di abitazione o ristrutturare o trasformare ad uso abitativo immobili dismessi, stipulati per sé e per la propria famiglia da persona appartenente alla minoranza dei rom e dei sinti.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, e gli enti da loro promossi, vigilati finanziati possono prevedere agevolazioni e contributi finanziari, per la ristrutturazione o il risanamento igienico-sanitario di immobili da adibire ad alloggi di abitazione delle persone appartenenti alle minoranza di cui al comma 1.
3. Qualora la ristrutturazione o il risanamento di cui al comma 2 abbiano ad oggetto immobili di proprietà dell'ente pubblico ovvero in tutti i casi in cui l'ente predisponga misure che in generale mirano a facilitare la ristrutturazione o il risanamento di alloggi anche di proprietà privata da parte di chiunque, a favorire la funzione sociale della proprietà, a mantenere la destinazione d'uso sociale degli immobili e a prevenire speculazioni edilizie, essi possono promuovere contratti di enfiteusi che prevedano la proprietà dei suoli all'ente pubblico e la proprietà dei muri alla persona appartenente alla minoranza.
4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, anche associati, possono avvalersi di agenzie per la casa, appositamente da essi istituite ovvero nell'ambito di altre analoghe agenzie pubbliche o private convenzionate o di apposita società consortile a responsabilità limitata, al fine di promuovere l'accesso di persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle locazioni e all'acquisto di immobili a uso di abitazione, di terreni per microaree e di unità abitative mobili, nonché al fine di favorire la mediazione sociale e i buoni rapporti di vicinato e l'integrazione fra politiche abitative e politiche lavorative.
Capo VI
PARI OPPORTUNITÀ NELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE ED ECONOMICHE E NELL'ACCESSO AI DIRITTI SOCIALI
Art. 33.
(Promozione dell'accesso alle attività lavorative e di impresa)
1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 4, 35, 36, 37, 41, 44, 46 e 47 della Costituzione, favorisce le pari opportunità delle persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti presenti in Italia nell'accesso al lavoro subordinato, autonomo ed imprenditoriale e tutela le attività economiche e produttive tipiche della tradizione culturale dei rom e dei sinti.
2. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze in materia di formazione e riqualificazione professionale, progettano ed attuano, anche in collaborazione con le associazioni rappresentative dei rom e dei sinti, apposite iniziative destinate a favorire la formazione professionale dei giovani rom e sinti.
3. I centri per l'impiego, anche in collaborazione con le agenzie autorizzate per il lavoro e con le associazioni rappresentative della minoranza dei rom e dei sinti, elaborano e attuano apposite iniziative destinate all'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, con specifica attenzione alle condizioni lavorative e alle qualifiche delle persone appartenenti alla minoranza.
4. Sono considerate cooperative sociali ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, le cooperative che esercitano attività finalizzate al regolare inserimento lavorativo delle persone residenti in Italia e prive di una regolare occupazione che appartengano alla minoranza dei rom e dei sinti; a tal fine le suddette persone sono equiparate, ai fini dell'applicazione della legge n. 381 del 1991, alle persone svantaggiate.
5. Acquisiscono la qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, anche le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di persone residenti in Italia e prive di una regolare occupazione appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti.
6. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, in collaborazione con le Università, con le agenzie per l'impiego e con le associazioni rappresentative dei rom e dei sinti, in attuazione delle raccomandazioni contenute nella risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2009 sulla situazione sociale dei rom e su un loro miglior accesso al mercato del lavoro nell'Unione europea:
a) predispongono e attuano borse lavoro e altre iniziative che promuovano e motivino il ritorno dei laureati appartenenti alla minoranza dei rom e sinti alle rispettive comunità e l'occupazione regolare degli appartenenti a tale minoranza all'interno e nell'interesse delle stesse comunità rom e sinte;
b) favoriscono e incentivano gli imprenditori che ospitano nelle loro imprese stage, tirocini e iniziative formative nel mondo del lavoro e dell'artigianato destinati a chi non possiede qualifiche, compresi i rom e i sinti, e offrono formazione ed opportunità di acquisire esperienza pratica direttamente sul posto di lavoro;
c) utilizzano i fondi dell'Unione europea per preservare e proteggere le attività tradizionali dei rom e dei sinti e per l'accesso dei rom e dei sinti ai programmi di formazione professionale;
d) favoriscono iniziative bancarie finalizzate ad offrire microcredito alle attività lavorative, commerciali, artigianali, culturali e dello spettacolo svolte da appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti;
e) favoriscono l'occupazione delle donne appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti anche tramite sistemi di sostegno sociale che tengano conto delle esigenze occupazionali e tramite adeguati percorsi formativi e professionalizzanti che consentano di conciliare la vita familiare e quella lavorativa;
f) favoriscono arti e mestieri tradizionali tra gli appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti che possono contribuire a preservare le specificità culturali della stessa minoranza e a migliorarne le condizioni materiali e il livello di integrazione sociale. Nei regolamenti comunali sui mestieri girovaghi nessuna distinzione o condizione restrittiva può essere posta nei confronti dei mestieri che sono tradizionalmente svolti da persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti;
g) favoriscono l'accesso al credito agevolato delle persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti per lo svolgimento delle attività economiche ed imprenditoriali, incluse quelle di tipo artigianale ed agricolo;
h) promuovono e attuano iniziative di sostegno all'esercizio di attività artigiane e di supporto all'autoimprenditoria delle persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti, favorendone l'accesso a forme di credito e microcredito e l'acquisizione delle licenze necessarie per l'esercizio regolare di tali attività.
7. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze e gli altri enti pubblici favoriscono l'impiego di persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti negli uffici pubblici che svolgono compiti e funzioni che riguardano direttamente le comunità sinte e rom, quali gli istituti scolastici, le istituzioni sanitarie, i servizi sociali e socio-assistenziali, i servizi demografici, le forze di polizia statali e locali.
8. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula accordi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al fine di progettare e realizzare programmi di interventi in materia di inserimento lavorativo destinato alle persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti presenti in Italia, da attuarsi anche in collaborazione con università, enti, cooperative sociali ed associazioni, incluse quelle rappresentative della minoranza, volti a:
a) favorire l'applicazione del principio di parità di trattamento senza distinzione di razza e di origine etnica;
b) prevenire fenomeni di emarginazione sociale e lavorativa delle persone appartenenti alla suddetta minoranza;
c) favorire l'incontro tra servizi all'impiego ed enti ed associazioni che operano per l'integrazione sociale dei lavoratori appartenenti alla suddetta minoranza;
d) valorizzare le potenzialità del lavoro femminile;
e) incrementare l'accesso di ragazze e ragazzi rom e sinte alla formazione professionale;
f) sostenere e rafforzare esperienze lavorative già in corso, quali cooperative avviate o ancora in fase avanzata di costituzione, e lavoratori rom o sinti a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;
g) creare nuovi percorsi di inserimento per giovani e donne appartenenti alla suddetta minoranza, anche di tipo imprenditoriale, sostenuti da un'adeguata formazione professionale;
h) affiancare i servizi di orientamento al lavoro con modalità mirate alle persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti, al fine di favorire la diffusione di informazioni sulle opportunità sociali e lavorative esistenti;
i) sensibilizzare gli operatori dei servizi dell'impiego e delle associazioni di categoria, al fine di prevenire atteggiamenti di discriminazione nei confronti di rom e sinti e garantire loro parità di trattamento.
9. I comuni, nell'ambito delle loro competenze, individuano le aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi, dello spettacolo ambulante e dei parchi di divertimento e adottano misure che favoriscano le condizioni necessarie affinché le persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti possano conseguire le certificazioni e le licenze per l'esercizio delle attività produttive, commerciali e dello spettacolo, nonché per la concessione delle aree di vendita nei mercati o nelle fiere e per l'esercizio di circhi, spettacoli viaggianti e di parchi di divertimento. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, adottano piani e provvedimenti che, mediante vincoli, incentivi o finanziamenti ai comuni, garantiscano la disponibilità in ogni provincia di almeno un'area idonea allo svolgimento delle attività di cui al presente comma.
10. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nell'ambito delle loro competenze, anche su richiesta delle associazioni che promuovo l'integrazione dei gruppi sinti e rom o delle associazioni rappresentative della medesima minoranza, promuovono l'inserimento lavorativo delle persone appartenenti alla suddetta minoranza anche mediante il sostegno alla costituzione di cooperative di lavoro e specifici progetti concernenti iniziative di sostegno al suddetto inserimento lavorativo. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo può essere effettuata anche sulla base di apposita convenzione che disciplina anche le modalità per la concessione e l'erogazione di finanziamenti.
Art. 34.
(Promozione della tutela della salute)
1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, promuove l'effettiva tutela del diritto alla salute delle persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti.
2. In attuazione delle raccomandazioni nn. 58, 59, 60, 61, 62, 63 del citato Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE, il Ministero della salute, le regioni, le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali, anche in collaborazione con le università, con gli ordini professionali e con le associazioni rappresentative dei diversi gruppi di rom e di sinti, promuovono e adottano nell'ambito dei servizi sanitari e socio-sanitari misure e iniziative finalizzate a:
a) assicurare che le persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti abbiano accesso ai servizi sanitari su base non discriminatoria;
b) sensibilizzare il personale sanitario in ordine alle eventuali specifiche necessità della popolazione appartenente alla minoranza dei rom e dei sinti;
c) prevenire e contrastare le situazioni igienico-sanitarie suscettibili di incrementare tra le persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti, una più elevata incidenza di malattie o la denutrizione;
d) informare le persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti circa la disponibilità e le modalità dei servizi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati accreditati;
e) rafforzare la fiducia delle persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti nei confronti dei servizi sanitari pubblici e privati accreditati, anche attraverso la previsione di sanzioni disciplinari in caso di discriminazione diretta o indiretta ai danni delle persone medesime;
f) prevedere la formazione di personale sanitario che disponga delle conoscenze necessarie per comprendere gli aspetti importanti della cultura dei rom e dei sinti;
g) sostenere mediatori linguistico-culturali nei rapporti tra le comunità dei rom e dei sinti e gli operatori dei servizi sanitari pubblici;
h) promuovere e sviluppare programmi destinati a fornire ai genitori e alle donne rom e sinte informazioni circa l'assistenza sanitaria, l'alimentazione, la cura del neonato e la violenza domestica;
i) migliorare l'accesso alle cure ginecologiche, compresa l'assistenza prima della nascita, al momento del parto e dopo la nascita, mediante, tra l'altro, la diffusione di informazioni e la formazione delle madri romnì e sinte e la valorizzazione di mediatrici culturali;
l) tutelare con speciale attenzione la salute dei bambini appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti, fornendo appropriate cure pediatriche, tra cui misure preventive quali, qualora se ne ravvisi la necessità, campagne di vaccinazioni presso le aree in cui sono presenti i medesimi bambini e anche qualora gli stessi alloggino in sistemazioni abitative improprie o abusive.
3. Gli appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti possono comunque accedere ai servizi sanitari pubblici ed accreditati, anche nelle more della loro iscrizione anagrafica o della loro iscrizione al servizio sanitario nazionale, salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di assistenza sanitaria dei cittadini dell'Unione europea o dei cittadini di Stati extracomunitari. Le persone della medesima minoranza presenti nelle aree di sosta di una determinata regione ma residenti sul territorio di un'altra regione sono iscritte dall'unità sanitaria locale competente per territorio negli elenchi degli iscritti tenuti ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le procedure fissate dalle norme regionali.
Art. 35.
(Accesso alle prestazioni di assistenza sociale e iniziative dei servizi sociali)
1. Stato, regioni, province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze favoriscono l'effettivo accesso delle persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti alle prestazioni di assistenza sociale e ai servizi sociali.
2. I comuni, in collaborazione permanente con le associazioni rappresentative dei rom e dei sinti o su loro richiesta:
a) concertano gli interventi di sostegno eventualmente necessari definiti sulla base dell'analisi dei bisogni effettuata con il contributo di tutti i soggetti appartenenti alla popolazione locale dei rom e dei sinti;
b) valutano le proposte e i progetti che le persone, singole o associate, propongono al fine di provvedere ad eventuali aspetti problematici o svantaggiosi della condizione in cui vive la popolazione locale dei rom e dei sinti;
c) si avvalgono dell'opera di mediatori linguistico-culturali per favorire lo sviluppo di positive relazioni tra la comunità dei rom e dei sinti e la restante popolazione finalizzate alla conoscenza, alla comprensione, alla corretta fruizione dei servizi sociali ed alla interazione con le strutture e le istituzioni presenti sul territorio;
d) favoriscono l'effettivo accesso delle persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti a tutti i servizi sociali predisposti nel comune.
3. Gli appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti che si trovano sul territorio comunale accedono comunque ai servizi socio-assistenziali erogabili dalle amministrazioni regionali e locali, anche nelle more della loro iscrizione anagrafica o in deroga al requisito dell'iscrizione anagrafica, salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea o dei cittadini di Stati extracomunitari.
4. Le misure in favore dell'inclusione sociale delle persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti sono parte inderogabile delle risorse economiche destinate a coprire in ogni regione e in ogni ente locale i costi derivanti dall'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e devono considerarsi incluse anche negli stanziamenti del Fondo sociale nazionale.
5. Ogni persona appartenente alla minoranza dei rom e dei sinti fruisce dei servizi sociali operanti sul territorio alle medesime forme e condizioni e nei medesimi luoghi previsti per i servizi e le iniziative erogati agli altri cittadini e stranieri, salva la facoltà di attuare, in situazioni di particolare disagio, specifiche iniziative informative sui servizi sociali disponibili e azioni integrate sulle esigenze di ogni nucleo familiare al fine di promuovere in modo collegato il sostegno reddituale e l'inserimento lavorativo dei genitori, l'inserimento, la regolare frequenza e il successo scolastico dei minori, la formazione professionale e l'avviamento lavorativo delle persone prive di occupazione.
Capo VII
PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E COORDINAMENTO DELLE AZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 36.
(Partecipazione e rappresentanzadei rom e dei sinti)
1. Le persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti hanno il diritto di partecipare attivamente alla vita culturale, religiosa, sociale, economica e pubblica, in conformità con l'articolo 2 della Dichiarazione delle Nazioni Unite dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, approvata dall'Assemblea Generale con risoluzione n. 47135 del 18 dicembre 1992.
2. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nel predisporre, attuare e valutare ogni iniziativa concernente la minoranza dei rom e dei sinti si attengono ai seguenti principi, in attuazione delle raccomandazioni nn. 88, 89, 90, 91, 92 del citato Piano d'azione per migliorare la situazione dei rom e dei sinti nell'area dell'OSCE:
a) qualsiasi iniziativa relativa alla minoranza dei rom e dei sinti deve coinvolgere le persone che a tale minoranza appartengono sin dall'inizio nelle fasi di sviluppo, attuazione e valutazione;
b) i rom e i sinti devono essere inclusi nei processi consultivi ufficiali e l'efficacia dei meccanismi stabiliti per la loro partecipazione allo sviluppo di importanti iniziative politiche deve essere garantita tramite il loro coinvolgimento in un ampio processo rappresentativo;
c) programmi e proposte devono essere diffusi con sufficiente anticipo rispetto ai termini di adozione delle decisioni al fine di tenere conto delle analisi e dei contributi avanzati dai rappresentanti della minoranza dei rom e dei sinti;
d) la partecipazione di appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti al governo dell'ente locale nel cui territorio risiedono è essenziale per l'efficace attuazione delle politiche che li riguardano;
e) i rom e i sinti svolgono un ruolo essenziale e insostituibile nell'assicurare il rispetto effettivo del diritto di partecipazione al processo politico;
f) gli organi elettivi a livello statale, regionale e locale devono instaurare strette relazioni di lavoro con le rappresentanze degli appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti;
g) tra i rappresentanti della minoranza dei rom e dei sinti e le autorità di governo, inclusi gli organi consultivi, devono essere stabiliti meccanismi volti assicurare una comunicazione paritaria, diretta e aperta;
h) deve essere facilitata l'interazione fra i rappresentanti dei partiti politici e degli organi pubblici a livello locale, regionale e nazionale e i diversi gruppi dei rom e dei sinti;
i) si devono organizzare campagne di sensibilizzazione al fine di accrescere la partecipazione degli elettori appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti alle elezioni europee, statali, regionali e locali.
3. Le norme della presente legge che si riferiscono alle associazioni rappresentative dei rom e dei sinti si applicano soltanto alle associazioni iscritte in un apposito registro nazionale delle associazioni rappresentative della minoranza dei rom e dei sinti, di seguito denominato «registro nazionale», tenuto e aggiornato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
4. Hanno diritto di iscriversi al registro nazionale gli enti o associazioni che siano già iscritti al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; che abbiano svolto a livello nazionale, regionale e locale iniziative in favore o in rappresentanza della minoranza dei rom e dei sinti presente in Italia e i cui aderenti dichiarino di volersi avvalere delle misure previste dalla presente legge a tutela delle persone appartenenti a tale minoranza e di volerle rappresentare.
5. Il legale rappresentante presenta al Ministero dell'interno richiesta scritta di iscrizione al registro allegandovi una relazione sulle attività svolte a livello nazionale, regionale e locale in favore o in rappresentanza della minoranza dei rom e dei sinti presente in Italia, la dichiarazione di volersi avvalere delle misure previste dalla presente legge a tutela delle persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti presente in Italia e di volerle rappresentare, sottoscritta con firma autenticata dalla maggioranza dei rappresentanti legali delle associazioni od enti o persone giuridiche regolarmente iscritte all'associazione e dalla maggioranza delle persone fisiche residenti in Italia regolarmente iscritte all'associazione, le copie dello statuto dell'associazione e della medesima documentazione necessaria per l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, nonché l'indicazione degli estremi dell'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale e della persona delegata dell'associazione stessa nelle regioni in cui è operativa secondo il registro nazionale delle associazioni di promozione sociale.
6. L'ente iscritto nel registro deve comunicare tempestivamente al Ministero dell'interno ogni variazione dei suoi legali rappresentanti a livello nazionale, con la copia della relativa delibera, e dei suoi eventuali delegati e deve ogni anno inviare al Ministero dell'interno una relazione sulle attività svolte a livello nazionale, regionale e locale in favore o in rappresentanza della minoranza dei rom e dei sinti.
7. Il Ministero dell'interno dispone l'iscrizione nel registro nazionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda completa della prescritta documentazione ovvero il rigetto della richiesta di iscrizione o la cancellazione dal medesimo registro qualora l'ente non abbia o non abbia più i requisiti o sia stato cancellato dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale o abbia omesso di adempiere agli obblighi indicati nel comma 5 o abbia deliberato il proprio scioglimento.
8. L'iscrizione nel registro nazionale abilita ogni ente iscritto e i suoi rappresentanti ad operare a livello nazionale, regionale e locale in rappresentanza e in favore degli appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti presente in Italia e di beneficiare delle provvidenze a tal fine previste a livello statale, regionale e locale.
9. Il Ministero dell'interno pubblica in via telematica l'elenco aggiornato degli enti iscritti al registro nazionale, con i nominativi dei legali rappresentanti, i recapiti degli enti e dei delegati in ogni regione e le relazioni annuali presentate.
Art. 37.
(Piani d'azione per l'inclusione socialedei rom e dei sinti)
1. Lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti locali nel cui territorio si trovano persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti, nell'ambito delle loro competenze predispongono e attuano a livello statale, regionale e locale piani d'azione per l'inclusione sociale dei rom edei sinti intesi a migliorare la situazione delle persone appartenenti alla suddetta minoranza presenti sul rispettivo territorio, che includano misure specifiche per far fronte alla loro discriminazione in tutti i settori della vita sociale.
2. I piani d'azione statale, regionale e locale per l'inclusione sociale dei rom e dei sinti possono essere pluriennale e devono prevedere le iniziative e le risorse economiche necessarie ad implementare le politiche in favore dell'inclusione sociale delle persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti presenti sul rispettivo territorio le predisposte in attuazione della presente legge e delle norme internazionali e comunitarie.
3. I piani d'azione di cui al comma 2 devono altresì prevedere misure per l'implementazione delle buone pratiche di interazione e di inclusione sociale della minoranza dei rom e dei sinti nelle politiche nazionali individuate dagli organi dell'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali, nonché indicare le iniziative finanziabili nell'ambito degli stanziamenti dell'Unione europea destinati al Fondo sociale europeo, all'inclusione sociale dei rom e dei sinti e nell'ambito degli stanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale destinabili all'edilizia abitativa in favore delle comunità emarginate.
4. I piani d'azione di cui al comma 2 devono essere approvati dopo ampia consultazione con le persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti presenti in Italia e con le loro associazioni rappresentative. I medesimi piani devono altresì prevedere il coinvolgimento attivo delle suddette persone nella realizzazione e nella valutazione degli esiti dei piani di cui al comma 3, nonché indicare in modo distinto le problematiche e le misure che si intendono adottare per farvi fronte e per dare attuazione nel territorio statale, regionale e locale ai compiti, alle funzioni e alle azioni specifiche previste dagli articoli 1, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 e 36 della presente legge.
5. L'elaborazione del piano statale per l'inclusione sociale dei rom e dei sinti è predisposta dall'ufficio nazionale per la minoranza dei rom e dei sinti di cui all'articolo 38 della presente legge, sulla base dei criteri e delle direttive indicati dal Comitato nazionale paritetico per la minoranza dei rom e dei sinti di cui al medesimo articolo ed approvato dal suddetto Comitato, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.
Art. 38.
(Ufficio nazionale ed uffici provinciali per la minoranza dei rom e dei sinti e Comitato nazionale paritetico per la minoranza dei rom e dei sinti)
1. Presso il Ministero dell'interno -- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è istituito l'Ufficio nazionale per la minoranza dei rom e dei sinti, di seguito denominato «Ufficio nazionale».
2. L'Ufficio nazionale svolge le seguenti funzioni:
a) compie studi ed analisi sulla condizione giuridica ed umana delle popolazioni appartenenti ai gruppi dei rom e dei sinti presenti in Italia e sulle azioni da perseguire circa le loro problematiche anche sulla base delle norme internazionali ed europee, e mantenendo gli opportuni contatti con gli organismi del Consiglio d'Europa, delle altre organizzazioni internazionali e dell'Unione europea e con analoghi organismi di altri Stati; gli studi, le analisi e le proposte possono essere elaborati anche con la collaborazione di università e centri studi qualificati;
b) raccoglie e studia i dati raccolti dagli uffici provinciali di cui al comma 1 circa la condizione degli appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti che vivono nelle province per le quali gli uffici medesimi sono competenti e diffonde in tutto il Paese le buone pratiche svolte nei loro confronti e con la promozione delle associazioni rappresentative della minoranza;
c) elabora piani d'azione nei diversi ambiti d'intervento (culturale, abitativo, lavorativo, sanitario, sociale, scolastico e formativo) anche proponendo al Governo, alle regioni e agli enti locali le necessarie iniziative di modifica alle norme vigenti e l'adozione di provvedimenti amministrativi, ed in particolare mediante la predisposizione del Piano nazionale per l'inclusione sociale dei rom e dei sinti;
d) coordina e collega gli interventi dei Ministeri, delle regioni e degli enti locali che comportano iniziative sulle problematiche, collaborando alla definizione di obiettivi e strategie e all'individuazione e attuazione a livello nazionale di iniziative ammissibili ai finanziamenti dell'Unione europea per l'inclusione sociale dei rom nonché segnalando ai compenti organi pubblici, incluso l'Ufficio Nazionale antidiscriminazione razziale ed Etnica (UNAR), eventuali iniziative, ed ogni tipo di disfunzione e di abuso;
e) promuove e collega le azioni degli enti pubblici e privati che si occupano della minoranza dei rom e dei sinti presenti in Italia e delle associazioni rappresentative della medesima minoranza e ne raccoglie proposte e segnalazioni;
f) individua, coordina e collega le autorità nazionali responsabili per le questioni concernenti la minoranza dei rom e dei sinti, le autorità competenti per le altre minoranze linguistiche, per l'accesso ai servizi sanitari, per l'istruzione, per le abitazioni, per l'attività antidiscriminazione, la polizia e i mezzi d'informazione, al fine di potenziare i loro sforzi volti ad assicurare l'attuazione degli impegni dell'OSCE nel quadro della legislazione nazionale in materia di eguaglianza e di non discriminazione.
3. L'Ufficio nazionale si avvale anche della collaborazione di consulenti esperti nelle diverse problematiche delle popolazioni rom e sinte presenti in Italia e di collaboratori tratti tra i cittadini italiani appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti.
4. È istituito il Comitato nazionale paritetico per la minoranza dei rom e dei sinti presenti in Italia, di seguito denominato «Comitato nazionale» composto dai seguenti membri:
a) venticinque persone legalmente residenti in Italia appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti designate dalle associazioni iscritte nel Registro nazionale rappresentative dei diversi gruppi che compongono la minoranza, di cui almeno quindici provenienti dalle diverse regioni, e dai diversi enti e associazioni nazionali che li supportano;
b) cinque qualificati esperti delle discipline linguistiche, antropologiche, sociali, giuridiche ed educative, aventi specifiche conoscenze delle questioni riguardanti la minoranza dei rom e dei sinti;
c) venti rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, dei quali uno ciascuno designato dai Dipartimenti per le pari opportunità, per gli affari regionali e per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della giustizia, per i beni e le attività culturali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, degli affari esteri e da tre delegati delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da tre delegati dei comuni designati dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un delegato delle province designato dell'Unione delle province italiane (UPI).
5. La nomina, la revoca e la modifica dei componenti del Comitato nazionale e del suo Presidente sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dell'ordinamento stabilito nel regolamento di attuazione della presente legge. La segreteria del Comitato è assicurata dall'Ufficio nazionale. Le spese per il funzionamento del Comitato nazionale e dei suoi gruppi di lavoro di cui al comma 3, incluso il rimborso delle documentate spese di viaggio e di soggiorno dei membri non appartenenti alle pubbliche amministrazioni, sono poste a carico degli ordinari stanziamenti del bilancio del Ministero dell'interno destinati alle minoranze linguistiche. Presidente del Comitato è un cittadino italiano nominato tra i componenti del Comitato medesimo appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti. Ognuno degli eventuali gruppi di lavoro del Comitato nazionale è composto e organizzato tenendo conto delle proporzioni delle diverse componenti del Comitato indicate nel comma 4 e delle effettive competenze e deve essere presieduto da un cittadino italiano designato dai suoi componenti tra gli appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti.
6. Il Comitato nazionale elabora pareri e proposte indirizzati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri, alle regioni e agli enti locali in merito alle problematiche delle persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti presenti in Italia, all'applicazione della presente legge e delle prassi amministrative e all'elaborazione, attuazione e finanziamento di provvedimenti generali comunque denominati da adottarsi nei confronti della suddetta minoranza, inclusi i piani di azione elaborati dall'Ufficio nazionale prima della loro definitiva predisposizione e il Piano statale per l'inclusione sociale prima della sua elaborazione e della sua definitiva approvazione, esaminando anche i pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia.
7. Mediante l'attività del Comitato nazionale gli appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti presente in Italia partecipano all'individuazione delle problematiche e delle esigenze che li riguardano e alla promozione all'elaborazione e all'attuazione dei provvedimenti di tutela, di inclusione sociale e di pari opportunità da adottarsi nei loro confronti a livello statale, regionale e locale.
8. Il Comitato nazionale si riunisce periodicamente e può articolarsi anche in gruppi di lavoro. La convocazione del Comitato e dei suoi gruppi di lavoro può avvenire su richiesta scritta e motivata del Presidente del Consiglio dei ministri, del suo Presidente, di ognuno dei suoi membri o del dirigente dell'Ufficio nazionale. Il Comitato nazionale adotta il proprio regolamento interno e le sue deliberazioni possono essere adottate anche con votazioni distinte delle sue diverse componenti indicate nel comma 4.
9. Ognuno dei componenti del Comitato nazionale ha diritto di ricevere, chiedere ed ottenere dall'Ufficio nazionale, dagli uffici provinciali di cui al comma 11 e da ogni altra pubblica amministrazione statale, regionale e locale informazioni e documenti concernenti la condizione generale delle persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti e gli atti di pubblico interesse che li riguardano, esclusi quelli tutelati dal segreto legalmente previsto o dall'applicazione delle vigenti norme sulla protezione dei dati personali.
10. L'Ufficio nazionale e il Comitato nazionale adottano ogni misura utile di collaborazione e di sinergia con le attività svolte dal Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché con le attività svolte dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
11. Presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo è istituito un ufficio provinciale per la minoranza dei rom e dei sinti, di seguito denominato «ufficio provinciale» che svolge le seguenti funzioni:
a) osserva e raccoglie i bisogni espressi dalle comunità dei rom e dei sinti che vivono nel territorio della provincia e dalle istituzioni regionali, provinciali e comunali che vi operano;
b) raccoglie le buone pratiche realizzate nei singoli territori dagli enti pubblici e privati;
c) suggerisce proposte e valuta le iniziative in atto compiute dagli enti del privato sociale, dagli enti locali e dalla regione;
d) promuove la diffusione della conoscenza delle culture dei rom e dei sinti, anche al fine di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, con le associazioni dei rom e dei sinti localmente attive e con gli enti locali;
e) coordina e collega gli interventi degli Enti locali e delle istituzioni pubbliche e private che riguardano le persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti che vivono nel territorio della provincia di competenza;
f) segnala alle competenti autorità dello Stato, incluso l'Ufficio nazionale antidiscriminazione razziale ed etnica (UNAR), della regione e degli enti locali gli eventuali bisogni e problematiche che riguardano persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti che abitano o sostano nella provincia di competenza;
g) mantiene i necessari contatti con l'Ufficio nazionale e con il Comitato nazionale di collegamento della minoranza dei rom e dei sinti presente in Italia e contribuisce a diffonderne nella provincia le iniziative e le azioni;
h) promuove l'attuazione nel territorio della provincia di competenza dei piani di azione di cui all'articolo 37 elaborati dall'Ufficio nazionale e delle iniziative ammissibili ai finanziamenti dell'Unione europea per l'inclusione sociale dei rom e dei sinti.
12. L'istituzione degli uffici provinciali, o eventualmente, nelle zone in cui la presenza degli appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti è minore o nelle zone in cui sussistono rafforzate esigenze di coordinamento unitario, di uffici regionali per la minoranza dei rom e dei sinti è disposta con decreto del Ministro dell'interno sulla base dell'ordinamento stabilito nel regolamento di attuazione della presente legge in analogia con quanto prevedono i commi precedenti.
13. Presso ogni prefettura -- ufficio territoriale del Governo il prefetto, qualora lo richiedano le associazioni rappresentative della minoranza dei rom e dei sinti che operano nel territorio della provincia, costituisce il comitato provinciale di collegamento per la minoranza dei rom e dei sinti. Il comitato provinciale è composto dei rappresentanti della provincia, del comune capoluogo di provincia e di altri comuni, delle amministrazioni periferiche dello Stato, delle associazioni rappresentative della suddetta minoranza ed eventualmente da enti del privato sociale che collaborano con gli appartenenti alla medesima minoranza. Il comitato provinciale svolge a livello provinciale funzioni analoghe a quelle svolte dal Comitato nazionale paritetico e si collega anche con le attività svolte da quest'ultimo.
14. Gli uffici provinciali, anche in convenzione con università, associazioni od enti pubblici e privati, si possono avvalere anche della collaborazione di consulenti esperti nelle diverse problematiche della minoranza dei rom e dei sinti e di collaboratori tratti tra i cittadini italiani appartenenti alla minoranza medesima nonché di mediatori linguistico-culturali.
Art. 39.
(Disposizioni finanziarie)
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze provvedono a finanziare le spese derivanti dall'attuazione della presente legge mediante il ricorso alle loro ordinarie disponibilità di bilancio, nonché mediante il ricorso agli eventuali stanziamenti residui dei fondi destinati alle minoranze linguistiche e ai finanziamenti dell'Unione europea per l'inclusione sociale dei rom e dei sinti.
2. Le spese per l'attuazione della presente legge riguardanti persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti non di cittadinanza italiana sono finanziate altresì mediante il ricorso ai fondi, anche di provenienza internazionale o comunitaria, destinati alle politiche migratorie e all'inclusione sociale dei migranti, dei rifugiati e degli apolidi.
3. Le spese necessarie a soggetti pubblici e a privati per attuare i piani d'azione ai fini della realizzazione o della ristrutturazione di alloggi da destinare ad abitazione per le persone appartenenti alla minoranza dei rom e dei sinti possono essere altresì finanziate mediante il ricorso agli stanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.
Art. 40.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti e sentite le associazioni e gli enti rappresentativi a livello nazionale dei diversi gruppi dei rom e dei sinti, si provvede all'istituzione dell'Ufficio nazionale, degli uffici provinciali e del Comitato nazionale, nonché alla nomina dei rispettivi componenti.
2. Il Comitato nazionale si costituisce entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 1 del presente articolo e provvede anzitutto ad approvare il suo regolamento interno; ad elaborare lo schema di regolamento di attuazione della presente legge, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, nonché ad adottare il primo Piano d'azione nazionale per l'inclusione sociale dei rom e dei sinti e i principi e i criteri utili per la prima elaborazione dei piani d'azione eregionali e locali per l'inclusione sociale dei rom e dei sinti.
3. Il Ministro dell'interno e il prefetto di ogni provincia, sulla base delle prime indicazioni del Comitato nazionale, provvedono alla nomina di un Ufficio nazionale e di uffici provinciali provvisori in attesa delle nomine definitive.
4. Su richiesta delle associazioni rappresentative della minoranza dei rom e dei sinti presenti nel territorio della provincia il prefetto costituisce il Comitato provinciale di collegamento al fine di assicurare a livello locale ogni iniziativa necessaria a promuovere e collegare l'attuazione della presente legge.