Il Regolamento del Senato

Capo VI

Delle Commissioni permanenti e delle Commissioni speciali e bicamerali

Articolo 34 (1)

Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni - Commissioni riunite - Conflitti di competenza.

1. Il Presidente del Senato assegna alle Commissioni permanenti competenti per materia o a Commissioni speciali i disegni di legge e in generale gli affari sui quali le Commissioni sono chiamate a pronunciarsi ai sensi del presente Regolamento, e ne dà comunicazione al Senato. Può inoltre inviare alle Commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti al Senato riguardanti le materie di loro competenza.

1-bis. I disegni di legge sono di regola assegnati in sede deliberante ai sensi dell’articolo 35 o in sede redigente ai sensi dell’articolo 36.

2. Un disegno di legge o affare può essere assegnato a più Commissioni per l’esame o la deliberazione in comune. Le Commissioni riunite sono di regola presiedute dal più anziano di età fra i Presidenti delle Commissioni stesse.

3. Il Presidente del Senato assegna alla 4ª Commissione permanente e alle altre Commissioni competenti per materia, secondo le rispettive competenze, gli atti previsti dagli articoli 23, 125-bis, 142, 143 e 144.

4. Se la Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne riferisce al Presidente del Senato per le decisioni da adottare.

5. Nel caso in cui più Commissioni si ritengano competenti, il Presidente del Senato decide, uditi i Presidenti delle Commissioni interessate.

(1) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988, il 6 febbraio 2003, il 20 dicembre 2017 nonché, da ultimo, il 27 luglio 2022.

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