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Il Regolamento del Senato

Capo XVII - Di alcuni procedimenti speciali


Articolo 136 (1)

Nuova deliberazione richiesta dal Presidente della Repubblica.


1. Se il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, chiede alle Camere, con messaggio motivato, una nuova deliberazione sopra un disegno di legge già approvato, questo viene riesaminato dalle Camere con lo stesso ordine seguito nella prima approvazione.

2. Il messaggio comunicato al Senato è trasmesso alla Commissione competente. Questa riferisce sul disegno di legge all'Assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Il disegno di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo, e, quindi, nel suo complesso.


(1) «Al fine di consentire la conservazione nella prossima legislatura dei provvedimenti legislativi "rinviati" dal Capo dello Stato alle Camere a norma dell'articolo 74 della Costituzione, e considerato che si tratta di provvedimenti già approvati da entrambi i rami del Parlamento, la Giunta esprime il parere che ai provvedimenti stessi - per i quali le Camere sciolte, che pur ne hanno la facoltà e l'hanno esercitata, non abbiano proceduto ad una "nuova deliberazione" - sia applicabile il combinato disposto degli articoli 74, comma 2, e 81, comma 3, del Regolamento del Senato.
Ciò comporta che il provvedimento legislativo rinviato dal Capo dello Stato, qualora nella precedente legislatura abbia iniziato il proprio iter in Senato, non dovrà essere ripresentato: bensì soltanto nuovamente assegnato alle Commissioni competenti per materia, ferma restando la procedura di cui all'articolo 136, comma 2, del Regolamento del Senato.
In applicazione poi del comma 3 dell'articolo 81 del Regolamento del Senato "il disegno di legge è assegnato in sede referente; la Commissione è autorizzata a riferire oralmente e il disegno di legge stesso viene senz'altro iscritto nel calendario o nello schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso per la deliberazione da parte dell'Assemblea con discussione limitata ai soli interventi del relatore, del rappresentante del Governo e dei proponenti di emendamenti, salve le dichiarazioni di voto".
La procedura abbreviata di cui sopra si applica automaticamente anche ai provvedimenti legislativi "rinviati" dal Capo dello Stato che - per avere iniziato il proprio iter alla Camera dei deputati - siano, nella nuova legislatura, da questa trasmessi al Senato per la nuova deliberazione.
La stessa procedura si applica altresì a quei provvedimenti legislativi rinviati dal Capo dello Stato per i quali il Senato abbia già proceduto ad una nuova deliberazione, ma che siano rimasti pendenti presso la Camera dei deputati: ciò significa che per tali provvedimenti il nuovo Senato dovrà procedere ad una "nuova" deliberazione e quindi trasmetterli alla nuova Camera per l'approvazione definitiva». (Parere della Giunta per il Regolamento dell'11 marzo 1992).

Indice

Capo I
Disposizioni preliminari

Capo II
Costituzione dell'Ufficio di Presidenza

Capo III
Delle attribuzioni della Presidenza

Capo IV
Dei Gruppi parlamentari

Capo V (*)
Della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico

Capo VI
Delle Commissioni permanenti, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e delle Commissioni speciali e bicamerali

Capo VII
Della convocazione del Senato, della organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea

Capo VIII
Delle sedute comuni delle due Camere

Capo IX
Dell'ordine delle sedute, della Polizia del Senato e delle tribune

Capo X
Della presentazione e trasmissione dei disegni di legge

Capo XI
Delle dichiarazioni di urgenza e dei procedimenti con termini abbreviati

Capo XII
Della discussione

Capo XIII
Delle deliberazioni del Senato e dei modi di votazione - Votazione finale dei disegni di legge

Capo XIV
Dei disegni di legge costituzionale

Capo XV
Della procedura di esame dei bilanci e del controllo finanziario, economico, ed amministrativo

Capo XVI(**)
Delle domande di autorizzazione a procedere e della verifica dei poteri

Capo XVII
Di alcuni procedimenti speciali

Capo XVIII(***)
Delle procedure di collegamento con l'Unione europea e con organismi internazionali

Capo XIX
Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni

Capo XX
Delle inchieste parlamentari

Capo XXI
Delle deputazioni

Capo XXII
Del bilancio e del conto consuntivo del Senato

Capo XXIII
Degli uffici del Senato

Capo XXIV
Della approvazione e della revisione del Regolamento

Disposizione finale


Note