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Il Regolamento del Senato

Capo XVI(**) - Delle domande di autorizzazione a procedere e della verifica dei poteri


Articolo 135

Esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione. (1)


1. Le domande di autorizzazione a procedere inviate al Senato sono deferite dal Presidente all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di cui all'articolo 19. A questa il Ministro competente trasmette i documenti che gli siano richiesti.

2. La Giunta non si pronuncia su una domanda di autorizzazione a procedere nel solo caso in cui il Ministro dia comunicazione che il relativo procedimento è cessato.

3. Per la validità delle riunioni della Giunta in sede di esame delle autorizzazioni a procedere è prescritta la presenza di almeno un terzo dei componenti.

4. Tutti gli atti ed i documenti pervenuti alla Giunta relativi alle domande di autorizzazione a procedere possono essere esaminati esclusivamente dai componenti della Giunta stessa e nella sede di questa.

5. Il Senatore, nei cui confronti è stata richiesta l'autorizzazione a procedere in giudizio, che non si sia presentato spontaneamente al magistrato per fare dichiarazioni ai sensi del codice di procedura penale, può fornire chiarimenti alla Giunta anche mediante memorie scritte.

6. Se la domanda di autorizzazione a procedere ha per oggetto il reato di vilipendio alle Assemblee legislative, la Giunta può incaricare uno o più dei suoi componenti di un preventivo esame comune con rappresentanti della competente Giunta della Camera dei deputati.

7. La Giunta deve riferire al Senato nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione della domanda, salvo che le sia stato concesso, e per una sola volta, un nuovo termine che non può superare quello originario.

8. Presentata la relazione o trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, la domanda viene inserita tra gli argomenti iscritti nel calendario o nello schema dei lavori in corso.

9. E' ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni di minoranza.

10. L'Assemblea delibera sulla proposta della Giunta o, in difetto, sulla domanda di autorizzazione, udita la relazione informativa del Presidente della Giunta o di altro membro della Giunta dalla stessa espressamente delegato.

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per tutte le autorizzazioni richieste al Senato ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.


(1) Rubrica modificata dal Senato il 7 giugno 1989.


Indice

Capo I
Disposizioni preliminari

Capo II
Costituzione dell'Ufficio di Presidenza

Capo III
Delle attribuzioni della Presidenza

Capo IV
Dei Gruppi parlamentari

Capo V (*)
Della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico

Capo VI
Delle Commissioni permanenti, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e delle Commissioni speciali e bicamerali

Capo VII
Della convocazione del Senato, della organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea

Capo VIII
Delle sedute comuni delle due Camere

Capo IX
Dell'ordine delle sedute, della Polizia del Senato e delle tribune

Capo X
Della presentazione e trasmissione dei disegni di legge

Capo XI
Delle dichiarazioni di urgenza e dei procedimenti con termini abbreviati

Capo XII
Della discussione

Capo XIII
Delle deliberazioni del Senato e dei modi di votazione - Votazione finale dei disegni di legge

Capo XIV
Dei disegni di legge costituzionale

Capo XV
Della procedura di esame dei bilanci e del controllo finanziario, economico, ed amministrativo

Capo XVI(**)
Delle domande di autorizzazione a procedere e della verifica dei poteri

Capo XVII
Di alcuni procedimenti speciali

Capo XVIII(***)
Delle procedure di collegamento con l'Unione europea e con organismi internazionali

Capo XIX
Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni

Capo XX
Delle inchieste parlamentari

Capo XXI
Delle deputazioni

Capo XXII
Del bilancio e del conto consuntivo del Senato

Capo XXIII
Degli uffici del Senato

Capo XXIV
Della approvazione e della revisione del Regolamento

Disposizione finale


Note