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Il Regolamento del Senato

Capo XIII - Delle deliberazioni del Senato e dei modi di votazione - Votazione finale dei disegni di legge


Articolo 119 (1)

Preannuncio delle votazioni da effettuarsi con il dispositivo elettronico.


1. Le votazioni da effettuarsi mediante dispositivo elettronico, salvo quelle per alzata di mano, non possono essere indette se non siano trascorsi venti minuti dal preavviso dato dal Presidente.

2. Il preavviso non deve essere ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni con procedimento elettronico.


(1) «Il preavviso per l'indizione di votazioni da effettuarsi mediante il dispositivo elettronico, dal quale decorrono i venti minuti prescritti dal Regolamento, deve essere dato all'Assemblea nel momento in cui perviene alla Presidenza la prima richiesta di votazione nominale o a scrutinio segreto, anche se nel corso della seduta abbiano già avuto luogo verifiche del numero legale o controprove di votazioni per alzata di mano, per le quali il preavviso stesso non è prescritto.
La Giunta ha ritenuto, a maggioranza, che de jure condito sia questa l'unica possibile e logica interpretazione dell'articolo 119 del Regolamento, in quanto:
a) il termine a quo del preavviso deve potersi ricavare da un fatto certo - la richiesta, effettivamente presentata alla Presidenza, di votazione nominale o a scrutinio segreto - e non può essere dato dalla pura e semplice probabilità che nel corso della seduta possano essere effettuate tali forme di votazione;
b) il preavviso dato comunque all'inizio della seduta, sulla semplice previsione di possibili votazioni nominali o a scrutinio segreto, sarebbe destinato, inevitabilmente, a perdere di efficacia, trasformandosi dopo breve tempo in un annuncio di mero rito;
c) la ratio della norma, inoltre, ha bensì la valenza, propriamente tecnica, di consentire ai senatori presenti di premunirsi tempestivamente delle tessere di identificazione; ma ha anche una valenza inequivocabilmente funzionale, che consiste nella esigenza di mettere sull'avviso il maggior numero possibile di Senatori dell'impegno qualificato al quale vengono chiamati, per la prima volta nel corso della seduta, da una richiesta di votazione nominale o a scrutinio segreto». (Parere della Giunta per il Regolamento del 15 dicembre 1983).

Indice

Capo I
Disposizioni preliminari

Capo II
Costituzione dell'Ufficio di Presidenza

Capo III
Delle attribuzioni della Presidenza

Capo IV
Dei Gruppi parlamentari

Capo V (*)
Della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico

Capo VI
Delle Commissioni permanenti, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e delle Commissioni speciali e bicamerali

Capo VII
Della convocazione del Senato, della organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea

Capo VIII
Delle sedute comuni delle due Camere

Capo IX
Dell'ordine delle sedute, della Polizia del Senato e delle tribune

Capo X
Della presentazione e trasmissione dei disegni di legge

Capo XI
Delle dichiarazioni di urgenza e dei procedimenti con termini abbreviati

Capo XII
Della discussione

Capo XIII
Delle deliberazioni del Senato e dei modi di votazione - Votazione finale dei disegni di legge

Capo XIV
Dei disegni di legge costituzionale

Capo XV
Della procedura di esame dei bilanci e del controllo finanziario, economico, ed amministrativo

Capo XVI(**)
Delle domande di autorizzazione a procedere e della verifica dei poteri

Capo XVII
Di alcuni procedimenti speciali

Capo XVIII(***)
Delle procedure di collegamento con l'Unione europea e con organismi internazionali

Capo XIX
Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni

Capo XX
Delle inchieste parlamentari

Capo XXI
Delle deputazioni

Capo XXII
Del bilancio e del conto consuntivo del Senato

Capo XXIII
Degli uffici del Senato

Capo XXIV
Della approvazione e della revisione del Regolamento

Disposizione finale


Note