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Il Regolamento del Senato

Capo XIII - Delle deliberazioni del Senato e dei modi di votazione - Votazione finale dei disegni di legge


Articolo 118

Annullamento e rinnovazione delle votazioni - Mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto.


1. In ogni caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarle e disporne l'immediata rinnovazione, con o senza procedimento elettronico.

2. In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, si applicano, per la verificazione del numero legale e per l'accertamento del numero dei presenti, per la controprova e per le votazioni nominali o a scrutinio segreto, le disposizioni dei seguenti commi.

3. Quando si debba procedere alla verificazione del numero legale o all'accertamento del numero dei presenti ai sensi dell'articolo 108, il Presidente ordina la chiama.

4. La controprova delle votazioni per alzata di mano può essere fatta mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'Aula.

5. La votazione nominale ha luogo con appello, che si svolge con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116; i Segretari tengono nota dei votanti e del voto da ciascuno espresso.

6. Per la votazione a scrutinio segreto, sono consegnate due palline, una bianca ed una nera, a ciascun Senatore; questi esprime il proprio voto deponendo le palline stesse nelle apposite urne secondo le istruzioni per il voto date dal Presidente. I Segretari tengono nota dei votanti.

7. Le modalità tecniche per l'uso del dispositivo elettronico sono regolate da istruzioni approvate dal Consiglio di Presidenza (1).


(1) Riportate nelle pagg. 521 e ss.


Indice

Capo I
Disposizioni preliminari

Capo II
Costituzione dell'Ufficio di Presidenza

Capo III
Delle attribuzioni della Presidenza

Capo IV
Dei Gruppi parlamentari

Capo V (*)
Della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico

Capo VI
Delle Commissioni permanenti, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e delle Commissioni speciali e bicamerali

Capo VII
Della convocazione del Senato, della organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea

Capo VIII
Delle sedute comuni delle due Camere

Capo IX
Dell'ordine delle sedute, della Polizia del Senato e delle tribune

Capo X
Della presentazione e trasmissione dei disegni di legge

Capo XI
Delle dichiarazioni di urgenza e dei procedimenti con termini abbreviati

Capo XII
Della discussione

Capo XIII
Delle deliberazioni del Senato e dei modi di votazione - Votazione finale dei disegni di legge

Capo XIV
Dei disegni di legge costituzionale

Capo XV
Della procedura di esame dei bilanci e del controllo finanziario, economico, ed amministrativo

Capo XVI(**)
Delle domande di autorizzazione a procedere e della verifica dei poteri

Capo XVII
Di alcuni procedimenti speciali

Capo XVIII(***)
Delle procedure di collegamento con l'Unione europea e con organismi internazionali

Capo XIX
Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni

Capo XX
Delle inchieste parlamentari

Capo XXI
Delle deputazioni

Capo XXII
Del bilancio e del conto consuntivo del Senato

Capo XXIII
Degli uffici del Senato

Capo XXIV
Della approvazione e della revisione del Regolamento

Disposizione finale


Note