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Il Regolamento del Senato

Capo XIII - Delle deliberazioni del Senato e dei modi di votazione - Votazione finale dei disegni di legge


Articolo 116 (1) (2) (3) (4)

Votazione nominale con appello.


1. La votazione nominale con appello, che si svolge facendo uso del dispositivo elettronico, ha luogo nelle votazioni sulla fiducia e sulla sfiducia al Governo, o quando il Presidente disponga l'appello su richiesta di quindici Senatori. In tal caso il Presidente, dopo aver indicato il significato del «sì» e del «no», estrae a sorte il nome di un Senatore dal quale comincia l'appello in ordine alfabetico.

2. Esaurito l'appello, si procede ad un nuovo appello dei Senatori che non hanno risposto al precedente.

3. Il Senatore, chiamato nell'appello, esprime ad alta voce il suo voto e contemporaneamente aziona in conformità il dispositivo elettronico. Qualora vi sia divergenza tra le due espressioni di voto, il Presidente sospende l'appello e chiede al Senatore di precisare il voto che intende dare.

4. Si applicano, per la proclamazione dei risultati e la pubblicità della votazione, le norme dell'ultimo comma dell'articolo precedente.


(1) Nella riunione del 30 luglio 1992, la Giunta per il Regolamento ha manifestato il suo assenso a che, in via sperimentale, venga mantenuta la procedura di votazione nominale con appello recentemente adottata in Assemblea, secondo la quale ciascun senatore, chiamato dai senatori Segretari, esprime il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

(2) «1) (omissis);

2) (omissis);

3) in attesa di un coordinamento delle norme relative alle votazioni nominali, la decisione del Presidente di disporre - ai sensi dell'articolo 116 del Regolamento - la votazione nominale con appello, su richiesta di quindici senatori, va adottata tenendo conto della necessita` di armonizzare i tempi richiesti per la discussione e la votazione del provvedimento in esame».

(Parere della Giunta per il Regolamento del 14 settembre 1992).

(3) Nella riunione del 2 dicembre 1992, la Giunta per il Regolamento, nell'esprimere l'auspicio che il testo dell'articolo 116 del Regolamento sia al piu` presto rivisto, e in conformita` delle conclusioni in precedenza adottate il 14 settembre 1992, ha ribadito l'avviso che il punto 3 del parere reso in quella data, in tema di votazioni nominali con appello, va inteso nel senso che la facolta` del Presidente di ammettere o no la richiesta relativa sussiste sia quando la discussione del provvedimento in esame sia stata contingentata, sia quando la Conferenza dei Capigruppo abbia stabilito un termine finale per la discussione del provvedimento stesso, provvedendo all'organizzazione del dibattito del disegno di legge che segue all'ordine del giorno.

(4) «Il Presidente puo` disporre la votazione nominale con appello ove, nel rispetto del calendario dei lavori, le circostanze lo consentano». (Parere della Giunta per il Regolamento del 17 febbraio 2000).


Indice

Capo I
Disposizioni preliminari

Capo II
Costituzione dell'Ufficio di Presidenza

Capo III
Delle attribuzioni della Presidenza

Capo IV
Dei Gruppi parlamentari

Capo V (*)
Della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico

Capo VI
Delle Commissioni permanenti, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e delle Commissioni speciali e bicamerali

Capo VII
Della convocazione del Senato, della organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea

Capo VIII
Delle sedute comuni delle due Camere

Capo IX
Dell'ordine delle sedute, della Polizia del Senato e delle tribune

Capo X
Della presentazione e trasmissione dei disegni di legge

Capo XI
Delle dichiarazioni di urgenza e dei procedimenti con termini abbreviati

Capo XII
Della discussione

Capo XIII
Delle deliberazioni del Senato e dei modi di votazione - Votazione finale dei disegni di legge

Capo XIV
Dei disegni di legge costituzionale

Capo XV
Della procedura di esame dei bilanci e del controllo finanziario, economico, ed amministrativo

Capo XVI(**)
Delle domande di autorizzazione a procedere e della verifica dei poteri

Capo XVII
Di alcuni procedimenti speciali

Capo XVIII(***)
Delle procedure di collegamento con l'Unione europea e con organismi internazionali

Capo XIX
Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni

Capo XX
Delle inchieste parlamentari

Capo XXI
Delle deputazioni

Capo XXII
Del bilancio e del conto consuntivo del Senato

Capo XXIII
Degli uffici del Senato

Capo XXIV
Della approvazione e della revisione del Regolamento

Disposizione finale


Note