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Il Regolamento del Senato

Capo XIII - Delle deliberazioni del Senato e dei modi di votazione - Votazione finale dei disegni di legge


Articolo 114 (1)

Votazioni per alzata di mano e controprova.


1. Le votazioni che dovrebbero aver luogo per alzata di mano sono effettuate con procedimento elettronico quando il Presidente lo ritenga opportuno per agevolare il computo dei voti.

2. Si fa altresì ricorso al procedimento elettronico ogni qualvolta sia richiesta la controprova di una votazione per alzata di mano. Tale controprova deve essere richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato, ed il Presidente, prima di disporla, ordina la chiusura delle porte di accesso all'Aula.


(1) «Dovendosi individuare la ratio dell'articolo 114 del Regolamento nell'esigenza di eliminare qualsiasi incertezza sul risultato delle votazioni, la controprova non può essere ammessa allorchè l'esito del voto appaia evidente al di là di ogni ragionevole dubbio. Ne consegue pertanto - in via di interpretazione razionale e sistematica del comma 2 dell'articolo 114, anche in relazione a quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo - che spetta al prudente apprezzamento del Presidente, coadiuvato dai senatori Segretari, di valutare la sussistenza dei requisiti di fatto in presenza dei quali accogliere la richiesta di controprova.
Né vale l'argomento secondo cui la controprova potrebbe venire utilizzata anche per l'accertamento del voto espresso dai singoli senatori per alzata di mano, giacchè il procedimento elettronico non opera, nell'ipotesi di controprova, la registrazione dei nomi dei votanti nè dei voti relativi».
(Parere della Giunta per il Regolamento del 12 novembre 1991).

Indice

Capo I
Disposizioni preliminari

Capo II
Costituzione dell'Ufficio di Presidenza

Capo III
Delle attribuzioni della Presidenza

Capo IV
Dei Gruppi parlamentari

Capo V (*)
Della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico

Capo VI
Delle Commissioni permanenti, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e delle Commissioni speciali e bicamerali

Capo VII
Della convocazione del Senato, della organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea

Capo VIII
Delle sedute comuni delle due Camere

Capo IX
Dell'ordine delle sedute, della Polizia del Senato e delle tribune

Capo X
Della presentazione e trasmissione dei disegni di legge

Capo XI
Delle dichiarazioni di urgenza e dei procedimenti con termini abbreviati

Capo XII
Della discussione

Capo XIII
Delle deliberazioni del Senato e dei modi di votazione - Votazione finale dei disegni di legge

Capo XIV
Dei disegni di legge costituzionale

Capo XV
Della procedura di esame dei bilanci e del controllo finanziario, economico, ed amministrativo

Capo XVI(**)
Delle domande di autorizzazione a procedere e della verifica dei poteri

Capo XVII
Di alcuni procedimenti speciali

Capo XVIII(***)
Delle procedure di collegamento con l'Unione europea e con organismi internazionali

Capo XIX
Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni

Capo XX
Delle inchieste parlamentari

Capo XXI
Delle deputazioni

Capo XXII
Del bilancio e del conto consuntivo del Senato

Capo XXIII
Degli uffici del Senato

Capo XXIV
Della approvazione e della revisione del Regolamento

Disposizione finale


Note