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Il Regolamento del Senato

Capo XIII - Delle deliberazioni del Senato e dei modi di votazione - Votazione finale dei disegni di legge


Articolo 109 (1)

Annunci e dichiarazioni di voto.


1. Ciascun Senatore, prima di ogni votazione per alzata di mano, può annunciare il proprio voto, senza specificarne i motivi, dichiarando soltanto se è favorevole o contrario oppure se si astiene.

2. Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione, un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facoltà, prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, per non più di dieci minuti; il Presidente, apprezzate le circostanze, può portare tale termine a quindici minuti. Uguale facoltà è riconosciuta ai Senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo, purché il loro numero sia inferiore alla metà di quello degli appartenenti al Gruppo stesso.


(1) Articolo modificato dal Senato il 23 e il 30 novembre 1988.

Indice

Capo I
Disposizioni preliminari

Capo II
Costituzione dell'Ufficio di Presidenza

Capo III
Delle attribuzioni della Presidenza

Capo IV
Dei Gruppi parlamentari

Capo V (*)
Della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico

Capo VI
Delle Commissioni permanenti, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e delle Commissioni speciali e bicamerali

Capo VII
Della convocazione del Senato, della organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea

Capo VIII
Delle sedute comuni delle due Camere

Capo IX
Dell'ordine delle sedute, della Polizia del Senato e delle tribune

Capo X
Della presentazione e trasmissione dei disegni di legge

Capo XI
Delle dichiarazioni di urgenza e dei procedimenti con termini abbreviati

Capo XII
Della discussione

Capo XIII
Delle deliberazioni del Senato e dei modi di votazione - Votazione finale dei disegni di legge

Capo XIV
Dei disegni di legge costituzionale

Capo XV
Della procedura di esame dei bilanci e del controllo finanziario, economico, ed amministrativo

Capo XVI(**)
Delle domande di autorizzazione a procedere e della verifica dei poteri

Capo XVII
Di alcuni procedimenti speciali

Capo XVIII(***)
Delle procedure di collegamento con l'Unione europea e con organismi internazionali

Capo XIX
Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni

Capo XX
Delle inchieste parlamentari

Capo XXI
Delle deputazioni

Capo XXII
Del bilancio e del conto consuntivo del Senato

Capo XXIII
Degli uffici del Senato

Capo XXIV
Della approvazione e della revisione del Regolamento

Disposizione finale


Note