La Costituzione
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
Indice
Principi fondamentali
Parte I
Diritti e doveri dei cittadini
- Titolo I
Rapporti civili - Titolo II
Rapporti etico-sociali - Titolo III
Rapporti economici - Titolo IV
Rapporti politici
Parte II
Ordinamento della Repubblica
- Titolo I
Il Parlamento
- Sezione I
Le Camere - Sezione II
La formazione delle leggi
- Sezione I
- Titolo II
Il Presidente della Repubblica - Titolo III
Il Governo
- Sezione I
Il Consiglio dei Ministri - Sezione II
La Pubblica Amministrazione - Sezione III
Gli organi ausiliari
- Sezione I
- Titolo IV
La Magistratura
- Sezione I
Ordinamento giurisdizionale - Sezione II
Norme sulla giurisdizione
- Sezione I
- Titolo V
Le Regioni, le Provincie, i Comuni - Titolo VI
Garanzie costituzionali
- Sezione I
La Corte costituzionale - Sezione II
Revisione della costituzione. Leggi costituzionali.
- Sezione I
