La Costituzione
VI
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.
Indice
Principi fondamentali
Parte I
Diritti e doveri dei cittadini
- Titolo I
Rapporti civili - Titolo II
Rapporti etico-sociali - Titolo III
Rapporti economici - Titolo IV
Rapporti politici
Parte II
Ordinamento della Repubblica
- Titolo I
Il Parlamento
- Sezione I
Le Camere - Sezione II
La formazione delle leggi
- Sezione I
- Titolo II
Il Presidente della Repubblica - Titolo III
Il Governo
- Sezione I
Il Consiglio dei Ministri - Sezione II
La Pubblica Amministrazione - Sezione III
Gli organi ausiliari
- Sezione I
- Titolo IV
La Magistratura
- Sezione I
Ordinamento giurisdizionale - Sezione II
Norme sulla giurisdizione
- Sezione I
- Titolo V
Le Regioni, le Provincie, i Comuni - Titolo VI
Garanzie costituzionali
- Sezione I
La Corte costituzionale - Sezione II
Revisione della costituzione. Leggi costituzionali.
- Sezione I
