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La Costituzione

Parte II - Ordinamento della Repubblica
Titolo V - Le Regioni, le Provincie, i Comuni


Articolo 133



Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.


Indice

Principi fondamentali

Parte I
Diritti e doveri dei cittadini

Parte II
Ordinamento della Repubblica

Disposizioni transitorie e finali


Note