Sei in: Home »  L'Istituzione » La Costituzione » Parte II » Titolo V » Articolo 121

La Costituzione

Parte II - Ordinamento della Repubblica
Titolo V - Le Regioni, le Provincie, i Comuni


Articolo 121



Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione [cfr. art. 117 c.1,3,4] e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione [cfr. artt. 75 c.1, 83 c.2, 122 c.5, 123 c.2, 126 c.2, 132, 138 c.2 ] e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere [cfr. art. 71 c.1].

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione [cfr. art. 118 c.1], conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.


Indice

Principi fondamentali

Parte I
Diritti e doveri dei cittadini

Parte II
Ordinamento della Repubblica

Disposizioni transitorie e finali


Note