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La Costituzione

Parte II - Ordinamento della Repubblica
Titolo IV - La Magistratura
Sezione II - Norme sulla giurisdizione


Articolo 112



Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.


Indice

Principi fondamentali

Parte I
Diritti e doveri dei cittadini

Parte II
Ordinamento della Repubblica

Disposizioni transitorie e finali


Note