La Costituzione
Titolo IV - La Magistratura
Sezione I - Ordinamento giurisdizionale
Articolo 108
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge [cfr. VII c.1].
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali [cfr. art. 100 c.3], del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia [cfr. art. 102 c.2,3]
Indice
Principi fondamentali
Parte I
Diritti e doveri dei cittadini
- Titolo I
Rapporti civili - Titolo II
Rapporti etico-sociali - Titolo III
Rapporti economici - Titolo IV
Rapporti politici
Parte II
Ordinamento della Repubblica
- Titolo I
Il Parlamento
- Sezione I
Le Camere - Sezione II
La formazione delle leggi
- Sezione I
- Titolo II
Il Presidente della Repubblica - Titolo III
Il Governo
- Sezione I
Il Consiglio dei Ministri - Sezione II
La Pubblica Amministrazione - Sezione III
Gli organi ausiliari
- Sezione I
- Titolo IV
La Magistratura
- Sezione I
Ordinamento giurisdizionale - Sezione II
Norme sulla giurisdizione
- Sezione I
- Titolo V
Le Regioni, le Provincie, i Comuni - Titolo VI
Garanzie costituzionali
- Sezione I
La Corte costituzionale - Sezione II
Revisione della costituzione. Leggi costituzionali.
- Sezione I
