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La Costituzione

Parte II - Ordinamento della Repubblica
Titolo IV - La Magistratura
Sezione I - Ordinamento giurisdizionale


Articolo 107



I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.


Indice

Principi fondamentali

Parte I
Diritti e doveri dei cittadini

Parte II
Ordinamento della Repubblica

Disposizioni transitorie e finali


Note