Sei in: Home »  L'Istituzione » La Costituzione » Parte II » Titolo III » Sezione II » Articolo 98

La Costituzione

Parte II - Ordinamento della Repubblica
Titolo III - Il Governo
Sezione II - La Pubblica Amministrazione


Articolo 98



I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero[cfr. art. 49].


Indice

Principi fondamentali

Parte I
Diritti e doveri dei cittadini

Parte II
Ordinamento della Repubblica

Disposizioni transitorie e finali


Note