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La Costituzione

Parte II - Ordinamento della Repubblica
Titolo II - Il Presidente della Repubblica


Articolo 91



Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune [cfr. art. 55 c.2].


Indice

Principi fondamentali

Parte I
Diritti e doveri dei cittadini

Parte II
Ordinamento della Repubblica

Disposizioni transitorie e finali


Note