La Costituzione
Titolo II - Il Presidente della Repubblica
Articolo 86
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati [cfr. art. 63 c.2] indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione [cfr. art. 85 c.3].
Indice
Principi fondamentali
Parte I
Diritti e doveri dei cittadini
- Titolo I
Rapporti civili - Titolo II
Rapporti etico-sociali - Titolo III
Rapporti economici - Titolo IV
Rapporti politici
Parte II
Ordinamento della Repubblica
- Titolo I
Il Parlamento
- Sezione I
Le Camere - Sezione II
La formazione delle leggi
- Sezione I
- Titolo II
Il Presidente della Repubblica - Titolo III
Il Governo
- Sezione I
Il Consiglio dei Ministri - Sezione II
La Pubblica Amministrazione - Sezione III
Gli organi ausiliari
- Sezione I
- Titolo IV
La Magistratura
- Sezione I
Ordinamento giurisdizionale - Sezione II
Norme sulla giurisdizione
- Sezione I
- Titolo V
Le Regioni, le Provincie, i Comuni - Titolo VI
Garanzie costituzionali
- Sezione I
La Corte costituzionale - Sezione II
Revisione della costituzione. Leggi costituzionali.
- Sezione I
