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La Costituzione

Parte II - Ordinamento della Repubblica
Titolo II - Il Presidente della Repubblica


Articolo 85



Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati [cfr. art. 63 c.2] convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali [cfr. art. 83 c.2], per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove [cfr. art. 61 c.1]. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.


Indice

Principi fondamentali

Parte I
Diritti e doveri dei cittadini

Parte II
Ordinamento della Repubblica

Disposizioni transitorie e finali


Note