Sei in: Home »  L'Istituzione » La Costituzione » Parte II » Titolo II » Articolo 84

La Costituzione

Parte II - Ordinamento della Repubblica
Titolo II - Il Presidente della Repubblica


Articolo 84



Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.


Indice

Principi fondamentali

Parte I
Diritti e doveri dei cittadini

Parte II
Ordinamento della Repubblica

Disposizioni transitorie e finali


Note